Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4657/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 19.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1955 e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARY CARMEN IASI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Forenza C.F._2
(PZ) al corso Grande n. 63/A presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] P_ C.F._3
e ivi residente al vico Rampatortuosa n. 5, cittadino italiano;
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 19.2.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge P_
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in ER (PZ) il
[...]
2.9.1976, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (20.7.1977), Per_1
(30.9.1980), (25.11.1987), il quale era deceduto in data 11.5.2002, e Per_2 Per_3
(30.9.1992). Per_4
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che lei e il marito «da anni a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili divergenze non avevano più un'unione affettiva e sentimentale al punto tale che da numerosi anni era venuta a cessare “l'affectio coniugalis” e “l'afflatus familiae” necessari per la serena prosecuzione del matrimonio. Infatti, dall'anno 2006 vivevano separati».
In ordine alla situazione reddituale, la ricorrente ha dedotto che «per vivere svolgeva piccoli lavori saltuari come badante, mentre il sig. era P_
pensionato e […] percepiva una pensione di vecchiaia di € 500,00».
Per l'effetto, la ricorrente ha formulato la seguente domanda:
«DICHIARI
1.la separazione personale dei coniugi e sig. il cui matrimonio Parte_1 P_
è stato contratto in ER 02/09/1976, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso l'ufficio di stato civile del comune di ER anno 1976, numero 11, parte
II serie A Ufficio 1;2. I ricorrenti vengano autorizzati a vivere separatamente;
3. venga riconosciuto a beneficio della signora un assegno di mensile Parte_1 di mantenimento di € 250,00 a carico del sig. da corrispondere entro il P_
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario/postale».
II Alla prima udienza, la quale è stata celebrata in data 20.3.2024, esaminata la documentazione notificatoria relativa al ricorso e al pedissequo decreto di fissazione udienza, è stata dichiarata la nullità della notificazione effettuata nei confronti del resistente, disponendone la rinnovazione nel termine del 24.5.2024 e fissando nuova prima udienza per il dì 18.9.2024.
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All'udienza da ultimo indicata è stata sentita la ricorrente e, alla luce di quanto dedotto dalla difesa di quest'ultima in ordine alla notificazione come da ultimo eseguita nei confronti del resistente, il quale non è comparso, la decisione è stata riservata, onerando la difesa della ricorrente di depositare nel fascicolo telematico la notificazione esibita in udienza entro 5 giorni.
Con ordinanza del 19.9.2024, verificata in via preliminare la regolarità della notificazione al resistente e attesa la mancata costituzione in giudizio di , P_
è stata dichiarata la contumacia di quest'ultimo e i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. In via ulteriore, reputato che non occorresse adottare provvedimenti provvisori e urgenti sull'affidamento della prole atteso che i figli viventi della coppia erano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che non potesse esser riconosciuto il chiesto assegno di mantenimento, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì
19.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Sulla contumacia e sulla domanda di separazione personale.
Preliminarmente, atteso che con ordinanza del 18.9.2024 è già stata dichiarata la contumacia del resistente, deve in questa sede richiamarsi quanto ritenuto nella detta ordinanza con riguardo alla regolarità della notificazione effettuata in rinnovazione nei confronti del resistente e, per l'effetto, confermarsi la dichiarazione di contumacia.
Nel merito, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è alcun dubbio sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, attese le deduzioni mosse da parte ricorrente in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, la circostanza che i coniugi sin dal 2006 vivono separati nonché l'indisponibilità alla riconciliazione -quantomeno- per il tempo in cui il processo si è protratto. Sicché, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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IV Sulla domanda di mantenimento per il coniuge.
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rammenta che «[…] con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile» (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent.,
16.5.2017, n. 12196; nello stesso senso più di recente vedasi anche Cass. civ., Sez. VI
- 1, ord., 10.2.2022, n. 4327).
Orbene, il Collegio condivide quanto ritenuto sulla domanda in esame nell'ordinanza del 19.9.2024, ovvero che non possa riconoscersi il chiesto assegno di mantenimento, in considerazione delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente circa il tenore di vita condotto nel periodo di convivenza matrimoniale.
Invero, alla luce delle stesse dichiarazioni della ricorrente, il tenore di vita matrimoniale risulta esser stato assicurato, sostanzialmente e per la maggior parte del tempo di durata della convivenza matrimoniale, dal reddito da lavoro della sola ricorrente. Tanto si sostiene a ragione delle seguenti dichiarazioni rese da Pt_1
: «Io ho sempre lavorato e ho cresciuto 4 figli, in passato non percepivo meno
[...]
di 800 euro al mese. Mio marito lavorava in campagna e vendeva il formaggio con la vendita del formaggio ricavava circa 400 euro al mese, ma io non ho mai avuto la disponibilità dei soldi di mio marito. Mio marito ha sempre pagato le bollette della casa coniugale, ovvero solo le bollette della luce poiché la casa non era fornita di acqua corrente, l'acqua la attingevamo dal vicino fiume. Preciso che per sette/otto
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anni io e la mia famiglia abbiamo vissuto nella casa in campagna di cui ho detto. Poi, dopo il terremoto del 1980, abbiamo avuto le sovvenzioni per costruire una casa in campagna, poi ho vissuto nella nuova casa per cinque sei anni. Dopo, mi sono trasferita solo con i miei figli in una casa presa in locazione a Forenza, per la quale pagavo euro 190 al mese di canone. Mio marito rimase ad abitare in campagna. Mio marito non ha mai contribuito alle esigenze della famiglia. Mio marito non è venuto neanche al funerale di nostro figlio e, mentre la bara passava in paese, mio marito era al bar a bere la birra. Io chiedo la separazione, vorrei l'assegno di mantenimento poiché ho cresciuto da sola 4 figli».
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha percepito durante la vita coniugale un reddito medio mensile maggiore di quello del marito (euro 800,00 a fronte di euro
400,00 in capo al marito), sicché non può in alcun modo qualificarsi quale coniuge economicamente più debole ai fini di cui all'art. 156 c.c. Ne consegue il rigetto della domanda in scrutinio.
V Sulle spese di lite.
In considerazione del rigetto della domanda di mantenimento, si ritiene che nulla debba esser disposto avuto riguardo alle spese di lite, in quanto il resistente, non essendosi costituito in giudizio, non ha sostenuto spese al cui rimborso ha diritto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4657 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 P_
provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata ad [...] il [...], e C.F._1 P_
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in ER (PZ) in data 2.9.1976;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di ER in provincia di TE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976, atto N. 11, P. II, S. A, Ufficio 1);
3) rigetta la domanda di mantenimento;
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4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in TE, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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