CASS
Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14260-2024 proposto da: PISCHEDDA ANGELA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CAMPUS;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/2023 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 91/2022; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 14260/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1003 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 18/01/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RI SA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GIOVANNI CAMPUS. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Sassari di rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da GE AR SC per il pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato, rideterminava l’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 8.031,00 rispetto all’importo di euro 10.032,15 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in primo luogo, che il primo giudice non aveva considerato, ai fini del computo, il termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE fissato al 10.7.2001, facendo decorrere la ricostruzione dell’anzianità di servizio dal 17.11.2000; in secondo luogo, l’avere il medesimo erroneamente interpretato l’art. 79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi della progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra “al termini dei periodi previsti”, doveva essere letto nel senso che la fascia stipendiale 3 successiva sarebbe stata acquisita al compimento dell’anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno dell’ultimo mese dell’anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato (quindi, con riferimento alla seconda fascia 3-8 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non al compimento di soli 24 mesi ). Infine evidenziava il giudice d’appello che, diversamente da quanto fatto dal Tribunale, ai fini della ricostruzione dell’anzianità occorreva tener conto del solo periodo effettivamente lavorato. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la SC, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 14260/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso. 5. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, conclusioni tuttavia modificate in udienza nel senso dell’accoglimento del medesimo. 6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale di avere pronunciato in contrasto con il precedente giudicato ed assume che il dispositivo dell’originaria sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, imponeva di procedere alla ricostruzione della carriera tenendo conto dell’anzianità, riconosciuta ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 4 maturata a decorrere al 17.11.2000, data di inizio dell’impiego a termine della ricorrente e non dalla successiva data del 10.7.2001 data di recepimento della direttiva in questione. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocata disposizione con riferimento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo. Assume che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente, quindi con riferimento alla fascia stipendiale 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi ovvero al giorno di ingresso nel terzo anno di servizio e non al compimento di tale anno come se la formula di cui all’art. 79 CCNL, secondo cui il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al “termine dei periodi previsti”, potesse essere riferita all’anno di accesso a tale fascia e così al terzo anno. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non indica alcuna norma di legge e di contratto che sarebbe stata violata nella fattispecie ed inoltre si limita a richiamare la pronuncia del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, senza assolvere all’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., essenziale al fine di verificare l’effettiva ricorrenza dell’invocato giudicato esterno preclusivo della pronunzia della Corte territoriale. 4. Il secondo motivo è infondato. L’art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto scuola, nel disciplinare la progressione professionale, prevede che «Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni 5 stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione». La Tabella alla quale la clausola contrattuale rinvia indica in progressione le diverse fasce stipendiali, definite nei termini che seguono: da 0 a 2; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 in poi. Dette fasce, ribadite dal CCNL 23 gennaio 2009, sono state poi modificate, a decorrere dal 1° settembre 2010, dal CCNL 4 agosto 2011 che ha accorpato in un’unica fascia 0-8 le prime due, lasciando per il resto immutato il successivo sviluppo professionale. 4.1. Questa Corte da tempo ha affermato che l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel prevedere che il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, consente al giudice della nomofilachia la diretta interpretazione di tali contratti che, in ragione della natura negoziale degli stessi, va compiuta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. del cod. civ., e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale. Si è precisato, inoltre, che l’esegesi va condotta facendo innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e solo qualora quest’ultimo risulti non univoco, facendo ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, che esplicano una funzione sussidiaria e complementare laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (cfr. fra le tante Cass. n. 2772/2008). 4.2. I richiamati principi rilevano nella fattispecie nella quale si contrappongono due opzioni esegetiche alternative della clausola contrattuale nella parte in cui prevede che «il passaggio 6 tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2», termine che la ricorrente colloca al compimento dei 24 mesi di servizio mentre il Ministero, e la Corte territoriale che alla tesi di quest’ultimo ha prestato adesione, ritengono maturato solo al compimento di un’anzianità pari a 2 anni, 11 mesi e 29 giorni. Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dalla ricorrente non considera che le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre, sicché l’art. 79 del CCNL va letto in combinato disposto con la tabella alla quale lo stesso rinvia, tabella che, mentre per delimitare la prima fascia stipendiale indica gli estremi 0/2, per la seconda fa riferimento all’anzianità compresa fra 3 ed 8 anni di servizio (il medesimo ragionamento può essere replicato per le fasce successive ed anche in relazione alla tabella come modificata dal CCNL del 2011), il che implica con evidenza che il periodo compreso fra il compimento del 24° mese di servizio e quello della maturazione del terzo anno, non può essere collocato nella fascia stipendiale successiva alla prima, essendo questa riservata a coloro che possano vantare un’anzianità triennale. La pretesa anticipazione della seconda fascia stipendiale a coloro che inizino, ma non abbiamo compiuto, il terzo anno di servizio (ossia a partire dal primo giorno successivo al compimento del 24° mese di attività) contrasta con il tenore del testo contrattuale in rilievo, lì dove indica con chiarezza che il passaggio avviene al termine e non all’inizio dei periodi indicati, e stravolge la tabella che ne costituisce parte integrante, tabella che non a caso fa partire la prima fascia dall’anzianità 0 e non da 1, come sarebbe stato previsto ove la volontà delle parti collettive fosse stata quella di ricondurre il periodo necessario 7 per la maturazione dell’anno iniziale (3, 9, 15, 21…) alla fascia successiva e non a quella immediatamente antecedente. 4.3. Argomenti a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente, fatta propria anche dall’Ufficio della Procura Generale, non si possono trarre dalla motivazione di Cass. 3247/2025, pronunciata in continuità con Cass. n. 33054/2023, sia perché quelle pronunce hanno interpretato una diversa contrattazione, sia in quanto la questione che in quel caso veniva in rilievo era quella di stabilire se il passaggio dovesse avvenire al compimento dell’anzianità di servizio, valorizzando la data di assunzione dei singoli lavoratori, o se invece fosse necessario attendere il 31 dicembre dell’anno di maturazione del requisito. 5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità stante la novità della questione sottoposta al vaglio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ ottobre 2025 Il Consigliere relatore La Presidente Nicola De Marinis AL Di ON 8
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/2023 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 91/2022; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 14260/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1003 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 18/01/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RI SA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GIOVANNI CAMPUS. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Sassari di rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da GE AR SC per il pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato, rideterminava l’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 8.031,00 rispetto all’importo di euro 10.032,15 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in primo luogo, che il primo giudice non aveva considerato, ai fini del computo, il termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE fissato al 10.7.2001, facendo decorrere la ricostruzione dell’anzianità di servizio dal 17.11.2000; in secondo luogo, l’avere il medesimo erroneamente interpretato l’art. 79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi della progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra “al termini dei periodi previsti”, doveva essere letto nel senso che la fascia stipendiale 3 successiva sarebbe stata acquisita al compimento dell’anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno dell’ultimo mese dell’anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato (quindi, con riferimento alla seconda fascia 3-8 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non al compimento di soli 24 mesi ). Infine evidenziava il giudice d’appello che, diversamente da quanto fatto dal Tribunale, ai fini della ricostruzione dell’anzianità occorreva tener conto del solo periodo effettivamente lavorato. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la SC, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 14260/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso. 5. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, conclusioni tuttavia modificate in udienza nel senso dell’accoglimento del medesimo. 6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale di avere pronunciato in contrasto con il precedente giudicato ed assume che il dispositivo dell’originaria sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, imponeva di procedere alla ricostruzione della carriera tenendo conto dell’anzianità, riconosciuta ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 4 maturata a decorrere al 17.11.2000, data di inizio dell’impiego a termine della ricorrente e non dalla successiva data del 10.7.2001 data di recepimento della direttiva in questione. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocata disposizione con riferimento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo. Assume che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente, quindi con riferimento alla fascia stipendiale 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi ovvero al giorno di ingresso nel terzo anno di servizio e non al compimento di tale anno come se la formula di cui all’art. 79 CCNL, secondo cui il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al “termine dei periodi previsti”, potesse essere riferita all’anno di accesso a tale fascia e così al terzo anno. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non indica alcuna norma di legge e di contratto che sarebbe stata violata nella fattispecie ed inoltre si limita a richiamare la pronuncia del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, senza assolvere all’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., essenziale al fine di verificare l’effettiva ricorrenza dell’invocato giudicato esterno preclusivo della pronunzia della Corte territoriale. 4. Il secondo motivo è infondato. L’art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto scuola, nel disciplinare la progressione professionale, prevede che «Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni 5 stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione». La Tabella alla quale la clausola contrattuale rinvia indica in progressione le diverse fasce stipendiali, definite nei termini che seguono: da 0 a 2; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 in poi. Dette fasce, ribadite dal CCNL 23 gennaio 2009, sono state poi modificate, a decorrere dal 1° settembre 2010, dal CCNL 4 agosto 2011 che ha accorpato in un’unica fascia 0-8 le prime due, lasciando per il resto immutato il successivo sviluppo professionale. 4.1. Questa Corte da tempo ha affermato che l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel prevedere che il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, consente al giudice della nomofilachia la diretta interpretazione di tali contratti che, in ragione della natura negoziale degli stessi, va compiuta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. del cod. civ., e non sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale. Si è precisato, inoltre, che l’esegesi va condotta facendo innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e solo qualora quest’ultimo risulti non univoco, facendo ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, che esplicano una funzione sussidiaria e complementare laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (cfr. fra le tante Cass. n. 2772/2008). 4.2. I richiamati principi rilevano nella fattispecie nella quale si contrappongono due opzioni esegetiche alternative della clausola contrattuale nella parte in cui prevede che «il passaggio 6 tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2», termine che la ricorrente colloca al compimento dei 24 mesi di servizio mentre il Ministero, e la Corte territoriale che alla tesi di quest’ultimo ha prestato adesione, ritengono maturato solo al compimento di un’anzianità pari a 2 anni, 11 mesi e 29 giorni. Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dalla ricorrente non considera che le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre, sicché l’art. 79 del CCNL va letto in combinato disposto con la tabella alla quale lo stesso rinvia, tabella che, mentre per delimitare la prima fascia stipendiale indica gli estremi 0/2, per la seconda fa riferimento all’anzianità compresa fra 3 ed 8 anni di servizio (il medesimo ragionamento può essere replicato per le fasce successive ed anche in relazione alla tabella come modificata dal CCNL del 2011), il che implica con evidenza che il periodo compreso fra il compimento del 24° mese di servizio e quello della maturazione del terzo anno, non può essere collocato nella fascia stipendiale successiva alla prima, essendo questa riservata a coloro che possano vantare un’anzianità triennale. La pretesa anticipazione della seconda fascia stipendiale a coloro che inizino, ma non abbiamo compiuto, il terzo anno di servizio (ossia a partire dal primo giorno successivo al compimento del 24° mese di attività) contrasta con il tenore del testo contrattuale in rilievo, lì dove indica con chiarezza che il passaggio avviene al termine e non all’inizio dei periodi indicati, e stravolge la tabella che ne costituisce parte integrante, tabella che non a caso fa partire la prima fascia dall’anzianità 0 e non da 1, come sarebbe stato previsto ove la volontà delle parti collettive fosse stata quella di ricondurre il periodo necessario 7 per la maturazione dell’anno iniziale (3, 9, 15, 21…) alla fascia successiva e non a quella immediatamente antecedente. 4.3. Argomenti a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente, fatta propria anche dall’Ufficio della Procura Generale, non si possono trarre dalla motivazione di Cass. 3247/2025, pronunciata in continuità con Cass. n. 33054/2023, sia perché quelle pronunce hanno interpretato una diversa contrattazione, sia in quanto la questione che in quel caso veniva in rilievo era quella di stabilire se il passaggio dovesse avvenire al compimento dell’anzianità di servizio, valorizzando la data di assunzione dei singoli lavoratori, o se invece fosse necessario attendere il 31 dicembre dell’anno di maturazione del requisito. 5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità stante la novità della questione sottoposta al vaglio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ ottobre 2025 Il Consigliere relatore La Presidente Nicola De Marinis AL Di ON 8