Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2026, n. 1003
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Sentenza 18 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del giudicato esterno

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha indicato norme di legge o contrattuali violate né ha assolto all'onere di specifica indicazione del giudicato esterno invocato, essenziale per verificarne l'effettiva ricorrenza e preclusività.

  • Rigettato
    Errata interpretazione dell'art. 79 CCNL comparto Scuola

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'interpretazione dell'art. 79 CCNL, letto in combinato disposto con la tabella di riferimento, implica che il passaggio alla fascia stipendiale successiva avviene al compimento dell'anzianità indicata nella fascia precedente (es. 3 anni per la seconda fascia), e non all'inizio dell'anno successivo al compimento dei 24 mesi. La tesi della ricorrente contrasta con il tenore del testo contrattuale e stravolge la tabella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1003
    Data del deposito : 18 gennaio 2026

    Testo completo