Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Cammalleri
appellante
CONTRO
con sede legale in Reggio Emilia, via Mirabello 2, p. iva;
Controparte_1 P.IVA_2
, nato a [...] [...], c.f. , in proprio e nella Controparte_2 Pt_1 C.F._1 qualità di amministratore unico della unipersonale;
Controparte_3
appellati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di opposizione promosso da nei Controparte_1
confronti del di e del terzo chiamato , in Parte_1 Pt_1 Controparte_2
proprio e nella qualità di amministratore unico della , avverso Controparte_4
il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Palermo, in data 5.8.2015, su ricorso del Condominio, era stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 27.849,35, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 27.11.2020, così testualmente disponeva:
1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente CP_1
volta alla condanna del risarcimento del danno da inutilizzabilità del bene immobile per cui è causa;
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il d.i.; 3) in CP_1
accoglimento della domanda di parte opponente, condanna il Condominio opposto al pagamento in
n. 1107/2021 R.G.
favore dell'opponente della somma di euro 900,00 oltre iva e cpa giusta ordinanza del Tribunale di
Palermo notificata in data 11 settembre 2009, nonché al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 7324,19; 4) dichiara il diritto della opponente al risarcimento del danno da inutilizzabilità del bene immobile per cui è causa
5) accoglie parzialmente la domanda del terzo chiamato, per l'effetto condanna l'opposto al pagamento in favore del terzo delle seguenti somme: euro 2.885,20 , euro 6.050,00 , euro 183,00 e euro 900,00 a titolo di danni come meglio descritte nella c.t.u a cui si rinvia
6) condanna in solido parte opponente e il terzo alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2600,00 per compensi e anticipazioni e spese generali come per legge
7) condanna parte opponente e terzo alle spese di c.t.u. già liquidate.
Il ha interposto appello con atto notificato il 14.6.2021. Parte_1
Gli appellati non si sono costituiti.
Sulle conclusioni precisate dall'appellante col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 15.11.2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della e di , in Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di amministratore unico della unipersonale, non Controparte_3 costituitisi sebbene regolarmente citati.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente, in assenza di notifica, dalla data di pubblicazione della sentenza emessa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., coincidente con quella dell'udienza del 27.11.2020 in cui è stata data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Invero, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della motivazione, il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, peraltro, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (ex multis, Cass.civ.,
26.4.2024, n.11210).
Nel caso specifico, la sentenza impugnata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., era stata pubblicata il
27.11.2020 (e non come riportato nell'atto di appello, il 14.12.2021) mediante lettura in udienza, come risulta dal relativo verbale, e l'appellante ha notificato a mezzo p.e.c. l'atto d'impugnazione il
14.6.2021 (cfr. ricevute consegna accettazione notifica fascicolo appellante), perciò oltre il termine semestrale fissato dalla legge, scaduto il 27.05.2021.
n. 1107/2021 R.G. 3
Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia degli appellati.
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della e di Controparte_1 CP_2
, in proprio e nella qualità di amministratore unico della
[...] Controparte_3
unipersonale, dichiara inammissibile l'appello interposto dal Parte_1
, con atto notificato il 14.6.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4099/2020
[...]
del 27.11.2020; nulla sulle spese del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Palermo il 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1107/2021 R.G.