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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4703 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. ROSSI NICCOLO' Avv. ROSSI MAURIZIO e
CP_1
Avv. ELIA ANNALISA
Avv. ADAMI PIETRO e ORIO A.B.
Avv. ARCIERI GIOVANNI ENRICO
Avv. MACCHI ALFIERI TOMMASO Avv.FRANCALANCIDARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La (d'ora innanzi per brevità) Parte_1 Pt_1 impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, a definizione del giudizio n.33583 del 2020, ha deciso quanto segue: “Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2021 nella causa iscritta al n. R.G. 33583/2020, instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis c.p.c.; esaminati gli atti;
sentite le parti;
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA rilevato che la ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_1
(già e della Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già nelle forme del
[...] Controparte_4 procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la condanna delle predette, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 86.359,77 ai sensi dell'art. 1519 quinquies c.c. (art.
ritenuto che
la presente controversia rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica in quanto, sulla base delle difese svolte dalle parti, la presente fattispecie risulta sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 702 ter c.p.c., in considerazione della sua natura prettamente documentale, stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti e la non necessità di una istruzione “non sommaria”; osserva quanto segue. L'azione introdotta dalla con il presente ricorso trae Controparte_1 origine dalla vicenda relativa all'acquisto, dalla Controparte_5
(poi dell'autovettura 19, tg. DR 102
[...] Controparte_2 CP_6
NR e dalla corresponsione, in favore degli acquirenti, dell'importo di € 29.730,00 per effetto della risoluzione del contratto di compravendita, dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 7769/2019 del 12.12.2019 in ragione dei gravi difetti di conformità presenti a carico del veicolo e, sul presupposto della concorrente responsabilità delle due resistenti ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo, ha ad oggetto la condanna delle stesse al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 86.359,77 (riveniente dall'importo di € 60.437,68, versato a mezzo bonifico bancario del 13.1.2020 con la causale di “saldo sentenza n. 7769 del 12.dicembre 2019”; dall'importo di 11.356,74, versato a mezzo bonifico bancario del 12.5.2020 a titolo di spese vive per il deposito, assicurazione ed oneri relativi al veicolo oggetto di causa;
dall'importo di € 14.565,35 a titolo di spese legali sostenute per il giudizio civile conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 7769/2019 della Corte d'Appello di Roma). Le circostanze fattuali poste a base della domanda e lo svolgimento cronologico dei fatti di causa risultano documentalmente provati e non fatti oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta costituitasi in giudizio;
le censure che la predetta muove all'avversa pretesa di pagamento attengono, sostanzialmente, al rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva (per non essere stata la né la produttrice Parte_2 della vettura né la venditrice della stessa nei confronti del cliente finale) ed pag. 2/7 a quello riguardante la intervenuta cessione del ramo d'azienda relativo alla vendita di autovetture e parti di ricambio alla CP_4 Controparte_4
(oggi , unica legittimata passiva rispetto alle
[...] Controparte_3 richieste dalla odierna ricorrente. Ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo “…il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato…”; è indiscutibile che, nella fattispecie in esame, la venditrice finale abbia Controparte_1 provveduto a porre in essere una pluralità di interventi tecnici sull'autovettura difettosa ed a ristorare, infine, gli acquirenti mediante il rimborso del prezzo d'acquisto del veicolo;
è altrettanto indiscutibile e non contestata tra le parti (oltre che definitivamente accertata nella sentenza n. 7769/2019 della Corte d'Appello di Roma, ormai passata in giudicato) la sussistenza, a carico della vettura in oggetto, di un difetto di conformità presente sulla stessa già al momento della sua consegna ai soggetti acquirenti (la problematica relativa al servosterzo, infatti, ebbe a manifestarsi nell'immediatezza della consegna ed è pertanto evidente che si sia trattato di un difetto originario di conformità del veicolo). E', infine, documentalmente dimostrato e pacifico tra le parti che fu la (poi oggi a vendere Parte_2 Controparte_2 Parte_1 alla odierna ricorrente l'autovettura per cui è causa (cfr. il relativo CP_4 contratto versato in atti dalla , sicché, lungi dall'essere Controparte_1 estranea ai fatti di causa o dall'aver svolto un ruolo secondario o non determinante, la società resistente risulta pienamente e direttamente coinvolta nella catena distributiva del bene, il che fonda la sua correlata responsabilità ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo;
si esprime, del resto, in tal senso la S.C., secondo cui “…il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili.
pag. 3/7 Tuttavia, la qualifica di intermediario - ai sensi dell'abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 - può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 5140 del 21.2.2019). Né la intervenuta cessione del ramo d'azienda relativo alla vendita di autovetture e parti di ricambio alla CP_4 Controparte_4
(oggi è idonea ad escludere la sua legittimazione passiva e Controparte_3 la sua correlata responsabilità rispetto alla domanda di rivalsa proposta dalla si osserva in primo luogo che, nel caso di cessione Controparte_1 di ramo d'azienda, permane, ai sensi dell'art. 2560 c.c., la responsabilità congiunta e solidale del cedente per i debiti relativi all'azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori abbiano acconsentito alla liberazione del cedente (consenso che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato prestato dalla;
secondo la Controparte_1
S.C. “…in tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente…” (cfr. Cass. Civ., Se. !, n. 20153 del 3.10.2011). In secondo luogo si osserva che l'obbligazione assunta dalla cessionaria con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 1.7.2010 all'art. CP_4
7.2 non risulta direttamente opponibile ai terzi e, lungi dall'escludere la responsabilità della cedente nei confronti dei creditori, fonda, di converso, il diritto della stessa ad essere tenuta indenne dalla cessionaria da ogni onere e costo eventualmente derivatole dalle controversie in tema di garanzia/responsabilità del produttore ivi contemplate;
alcuna domanda in tal senso risulta essere stata, tuttavia, proposta dalla Parte_1 nei confronti della convenuta contumace.
[...]
Ritenuta, pertanto, sussistente la legittimazione passiva, e la conseguente responsabilità della ai sensi dell'art. 131 del Parte_1
Codice del Consumo, si rileva che la stessa non ha mosso alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa avversa sicché, in assenza di specifiche contestazioni ed a fronte di spese ampiamente documentate in pag. 4/7 atti, la domanda proposta dalla risulta meritevole di Controparte_1 accoglimento in relazione a tutte le voci indicate in ricorso introduttivo, con conseguente condanna delle società convenute al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 86.359,77 in favore di controparte, oltre agli accessori di legge. Ritenuta, in conclusione, fondata la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 7, c.p.c., alla regolamentazione delle spese di giudizio che, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico delle parti resistenti in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 702 bis c.p.c.; in accoglimento della domanda proposta dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25.6.2020, condanna la Parte_1
(già e la (già Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 tempore, al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 86.359,77 per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condanna le società convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 13.430,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”.
La si è costituita ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
La ORIO A.B. ha proposto appello incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante (d'ora innanzi per Parte_1 Pt_1 brevità) critica la sentenza gravata con diverse censure. In applicazione del principio della ragione più liquida appare dirimente osservare che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda di regresso non può essere accolta nei confronti della Pt_1
In virtù del combinato disposto degli artt. 104 e 131 del Codice del consumo la rivalsa del venditore è diretta nei confronti del soggetto effettivamente responsabile non essendovi alcun automatismo pag. 5/7 nell'identificare il responsabile nel distributore (dante causa dell'ultimo venditore). In particolare, l'art.104 al n. 6 stabilisce che “Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;
in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.”. Risulta evidente, pertanto, che gli obblighi del distributore sono di tipo, potrebbe dirsi, “formale”, vale a dire di riscontro delle caratteristiche e qualità del prodotto da distribuire alla stregua dei requisiti di conformità prescritti dalla normativa nazionale ed europea. Orbene, poiché l'art. 131 del Codice del Consumo (nel testo previgente applicabile al caso in esame) prevede che l'azione di regresso può essere esercitata dal venditore finale nei confronti dei responsabili, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, appare evidente che nel caso di specie in cui la sentenza con cui la è stata condannata a pagare all'acquirente ha CP_1 accertato la presenza di vizi costruttivi (mancato funzionamento del servosterzo), l'azione di regresso non possa che essere indirizzata al produttore dell'auto e non al distributore. Nessuna azione od omissione è ipotizzabile a carico di né, per Pt_1 vero, è stata dedotta da . CP_1
Ne deriva che la domanda proposta da nei suoi CP_1 confronti, anche nell'ipotesi che l'odierna appellante appartenesse alla catena distributiva, va respinta in difetto di responsabilità della Pt_1 con conseguente venir meno della statuizione anche nei confronti della ORIO A.B., in quanto condannata esclusivamente in qualità di cessionaria del ramo d'azienda della Pt_1
Le spese di lite di entrambi i gradi (tenuto conto della contumacia della ORIO A.B. in primo grado) seguono la soccombenza della CP_1
pag. 6/7 Contr
. e si liquidano secondo i valori minimi (come richiesto, peraltro, dalla nel presente grado) attesa la scarsa complessità della Pt_1 controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza gravata: rigetta la domanda della;
CP_1 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 di e nei confronti della ORIO A.B. nella Parte_1 misura che liquida, per la prima, in euro 7.052,00 quanto al primo grado e, per ciascuna parte, in euro 7.160,00 quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4703 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. ROSSI NICCOLO' Avv. ROSSI MAURIZIO e
CP_1
Avv. ELIA ANNALISA
Avv. ADAMI PIETRO e ORIO A.B.
Avv. ARCIERI GIOVANNI ENRICO
Avv. MACCHI ALFIERI TOMMASO Avv.FRANCALANCIDARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La (d'ora innanzi per brevità) Parte_1 Pt_1 impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, a definizione del giudizio n.33583 del 2020, ha deciso quanto segue: “Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2021 nella causa iscritta al n. R.G. 33583/2020, instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 bis c.p.c.; esaminati gli atti;
sentite le parti;
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA rilevato che la ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_1
(già e della Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
(già nelle forme del
[...] Controparte_4 procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la condanna delle predette, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 86.359,77 ai sensi dell'art. 1519 quinquies c.c. (art.
ritenuto che
la presente controversia rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica in quanto, sulla base delle difese svolte dalle parti, la presente fattispecie risulta sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 702 ter c.p.c., in considerazione della sua natura prettamente documentale, stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti e la non necessità di una istruzione “non sommaria”; osserva quanto segue. L'azione introdotta dalla con il presente ricorso trae Controparte_1 origine dalla vicenda relativa all'acquisto, dalla Controparte_5
(poi dell'autovettura 19, tg. DR 102
[...] Controparte_2 CP_6
NR e dalla corresponsione, in favore degli acquirenti, dell'importo di € 29.730,00 per effetto della risoluzione del contratto di compravendita, dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 7769/2019 del 12.12.2019 in ragione dei gravi difetti di conformità presenti a carico del veicolo e, sul presupposto della concorrente responsabilità delle due resistenti ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo, ha ad oggetto la condanna delle stesse al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 86.359,77 (riveniente dall'importo di € 60.437,68, versato a mezzo bonifico bancario del 13.1.2020 con la causale di “saldo sentenza n. 7769 del 12.dicembre 2019”; dall'importo di 11.356,74, versato a mezzo bonifico bancario del 12.5.2020 a titolo di spese vive per il deposito, assicurazione ed oneri relativi al veicolo oggetto di causa;
dall'importo di € 14.565,35 a titolo di spese legali sostenute per il giudizio civile conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 7769/2019 della Corte d'Appello di Roma). Le circostanze fattuali poste a base della domanda e lo svolgimento cronologico dei fatti di causa risultano documentalmente provati e non fatti oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta costituitasi in giudizio;
le censure che la predetta muove all'avversa pretesa di pagamento attengono, sostanzialmente, al rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva (per non essere stata la né la produttrice Parte_2 della vettura né la venditrice della stessa nei confronti del cliente finale) ed pag. 2/7 a quello riguardante la intervenuta cessione del ramo d'azienda relativo alla vendita di autovetture e parti di ricambio alla CP_4 Controparte_4
(oggi , unica legittimata passiva rispetto alle
[...] Controparte_3 richieste dalla odierna ricorrente. Ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo “…il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato…”; è indiscutibile che, nella fattispecie in esame, la venditrice finale abbia Controparte_1 provveduto a porre in essere una pluralità di interventi tecnici sull'autovettura difettosa ed a ristorare, infine, gli acquirenti mediante il rimborso del prezzo d'acquisto del veicolo;
è altrettanto indiscutibile e non contestata tra le parti (oltre che definitivamente accertata nella sentenza n. 7769/2019 della Corte d'Appello di Roma, ormai passata in giudicato) la sussistenza, a carico della vettura in oggetto, di un difetto di conformità presente sulla stessa già al momento della sua consegna ai soggetti acquirenti (la problematica relativa al servosterzo, infatti, ebbe a manifestarsi nell'immediatezza della consegna ed è pertanto evidente che si sia trattato di un difetto originario di conformità del veicolo). E', infine, documentalmente dimostrato e pacifico tra le parti che fu la (poi oggi a vendere Parte_2 Controparte_2 Parte_1 alla odierna ricorrente l'autovettura per cui è causa (cfr. il relativo CP_4 contratto versato in atti dalla , sicché, lungi dall'essere Controparte_1 estranea ai fatti di causa o dall'aver svolto un ruolo secondario o non determinante, la società resistente risulta pienamente e direttamente coinvolta nella catena distributiva del bene, il che fonda la sua correlata responsabilità ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo;
si esprime, del resto, in tal senso la S.C., secondo cui “…il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili.
pag. 3/7 Tuttavia, la qualifica di intermediario - ai sensi dell'abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 - può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 5140 del 21.2.2019). Né la intervenuta cessione del ramo d'azienda relativo alla vendita di autovetture e parti di ricambio alla CP_4 Controparte_4
(oggi è idonea ad escludere la sua legittimazione passiva e Controparte_3 la sua correlata responsabilità rispetto alla domanda di rivalsa proposta dalla si osserva in primo luogo che, nel caso di cessione Controparte_1 di ramo d'azienda, permane, ai sensi dell'art. 2560 c.c., la responsabilità congiunta e solidale del cedente per i debiti relativi all'azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori abbiano acconsentito alla liberazione del cedente (consenso che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato prestato dalla;
secondo la Controparte_1
S.C. “…in tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente…” (cfr. Cass. Civ., Se. !, n. 20153 del 3.10.2011). In secondo luogo si osserva che l'obbligazione assunta dalla cessionaria con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 1.7.2010 all'art. CP_4
7.2 non risulta direttamente opponibile ai terzi e, lungi dall'escludere la responsabilità della cedente nei confronti dei creditori, fonda, di converso, il diritto della stessa ad essere tenuta indenne dalla cessionaria da ogni onere e costo eventualmente derivatole dalle controversie in tema di garanzia/responsabilità del produttore ivi contemplate;
alcuna domanda in tal senso risulta essere stata, tuttavia, proposta dalla Parte_1 nei confronti della convenuta contumace.
[...]
Ritenuta, pertanto, sussistente la legittimazione passiva, e la conseguente responsabilità della ai sensi dell'art. 131 del Parte_1
Codice del Consumo, si rileva che la stessa non ha mosso alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa avversa sicché, in assenza di specifiche contestazioni ed a fronte di spese ampiamente documentate in pag. 4/7 atti, la domanda proposta dalla risulta meritevole di Controparte_1 accoglimento in relazione a tutte le voci indicate in ricorso introduttivo, con conseguente condanna delle società convenute al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 86.359,77 in favore di controparte, oltre agli accessori di legge. Ritenuta, in conclusione, fondata la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 7, c.p.c., alla regolamentazione delle spese di giudizio che, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico delle parti resistenti in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 702 bis c.p.c.; in accoglimento della domanda proposta dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25.6.2020, condanna la Parte_1
(già e la (già Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_4 tempore, al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 86.359,77 per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condanna le società convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 13.430,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”.
La si è costituita ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
La ORIO A.B. ha proposto appello incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante (d'ora innanzi per Parte_1 Pt_1 brevità) critica la sentenza gravata con diverse censure. In applicazione del principio della ragione più liquida appare dirimente osservare che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda di regresso non può essere accolta nei confronti della Pt_1
In virtù del combinato disposto degli artt. 104 e 131 del Codice del consumo la rivalsa del venditore è diretta nei confronti del soggetto effettivamente responsabile non essendovi alcun automatismo pag. 5/7 nell'identificare il responsabile nel distributore (dante causa dell'ultimo venditore). In particolare, l'art.104 al n. 6 stabilisce che “Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;
in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.”. Risulta evidente, pertanto, che gli obblighi del distributore sono di tipo, potrebbe dirsi, “formale”, vale a dire di riscontro delle caratteristiche e qualità del prodotto da distribuire alla stregua dei requisiti di conformità prescritti dalla normativa nazionale ed europea. Orbene, poiché l'art. 131 del Codice del Consumo (nel testo previgente applicabile al caso in esame) prevede che l'azione di regresso può essere esercitata dal venditore finale nei confronti dei responsabili, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, appare evidente che nel caso di specie in cui la sentenza con cui la è stata condannata a pagare all'acquirente ha CP_1 accertato la presenza di vizi costruttivi (mancato funzionamento del servosterzo), l'azione di regresso non possa che essere indirizzata al produttore dell'auto e non al distributore. Nessuna azione od omissione è ipotizzabile a carico di né, per Pt_1 vero, è stata dedotta da . CP_1
Ne deriva che la domanda proposta da nei suoi CP_1 confronti, anche nell'ipotesi che l'odierna appellante appartenesse alla catena distributiva, va respinta in difetto di responsabilità della Pt_1 con conseguente venir meno della statuizione anche nei confronti della ORIO A.B., in quanto condannata esclusivamente in qualità di cessionaria del ramo d'azienda della Pt_1
Le spese di lite di entrambi i gradi (tenuto conto della contumacia della ORIO A.B. in primo grado) seguono la soccombenza della CP_1
pag. 6/7 Contr
. e si liquidano secondo i valori minimi (come richiesto, peraltro, dalla nel presente grado) attesa la scarsa complessità della Pt_1 controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza gravata: rigetta la domanda della;
CP_1 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 di e nei confronti della ORIO A.B. nella Parte_1 misura che liquida, per la prima, in euro 7.052,00 quanto al primo grado e, per ciascuna parte, in euro 7.160,00 quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7