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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato – in grado d'appello - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1074 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Bassi;
Parte_1
CONTRO
- rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cumino e Controparte_1
Michela Grandinetti;
OGGETTO: Altri contratti di opera;
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
LA CAUSA
LA VICENDA PROCESSUALE
La con ricorso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.933/2022 Parte_2 emesso dal Giudice di Pace di Taranto il 7/9/2022 in favore del con il Parte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma della fattura n. 161/2010 del 14.5.2010 per l'importo di €. 1.488,12 e della fattura n. 37/2018 del 14.2.2018 di pari importo, emesse a seguito di forniture rese dalla società opposta per presidi parasanitari ed acustici vari.
pagina 1 di 3 Chiedeva di revocarlo perché a suo dire non ne ricorreva il fondamento probatorio, viceversa la creditrice costituendosi ne chiedeva invece la conferma.
Il giudizio veniva istruito ed il giudice adito in primo grado, con sentenza n. 1708/2023, pur rigettando l'opposizione, compensava le spese del giudizio.
Di qui l'unico motivo di appello da parte della parte pur vittoriosa nel merito in primo grado, teso ad ottenere la riforma del capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio, posto che non ne ricorrevano affatto i presupposti di legge;
di più, argomentava la difesa appellante: veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con l'atto di opposizione;
definita l'opposizione
“carente di qualsiasi elemento probatorio”; sottolineava altresì che viceversa il Centro per l'Udito
Phonies depositava documentazione idonea a sostenere la propria domanda, al contrario l'opposizione della “si presenta con caratteristiche pretestuose e con motivazioni per nulla valide Parte_2 per essere accolta”. Ciononostante, il giudice di primo grado sul punto concludeva nel senso che “la suesposta definizione della vertenza costituisca ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio”. E tanto, lamentava l'appellante, in violazione della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. derogabile solo ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e cioè in caso di reciproca soccombenza, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
insisteva invece per la conferma del capo della sentenza impugnata. Parte_2
Le parti precisavano le conclusioni ed ai sensi degli art. 350 bis – 281 sexies veniva fissata per la discussione e decisione l'udienza del 23.04.2025, previa concessione del termine di giorni dieci prima per note conclusionali;
udienza trattata però in forma scritta.
MOTIVAZIONE
L'ESCLUSIONE DELLA RICORRENZA DI UN MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELLA
COMPENSAZIONE DELLE SPESE EX ART. 92 C.P.C.
L'appello va accolto poiché non solo non ricorrevano i presupposti che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentono la compensazione delle spese del giudizio, ma questa statuizione giudiziale riusciva contraddittoria rispetto alla motivazione adottata, nella parte in cui il giudice di primo grado evidenziava la totale infondatezza dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo e la ricorrenza della piena prova dei fatti costitutivi del credito ingiunto.
Affermare quindi, come faceva il giudice di primo grado, che “la suesposta definizione della vertenza costituisca ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio” rappresenta una pagina 2 di 3 espressione tautologica per di più in contraddizione logico giuridica con il percorso argomentativo seguito nel merito.
Le spese del giudizio di primo grado e di secondo grado devono quindi seguire la soccombenza della parte opponente ed appellata;
si liquidano poi come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso il Parte_1
capo relativo alle spese giudiziali della sentenza n. 1708/2023, emessa dal Giudice di Pace di Taranto, e nei confronti della , così provvede: Controparte_1
Accoglie l'appello e riforma il capo della sentenza impugnato relativo alla statuizione sulle spese del giudizio;
Condanna, quindi, l al pagamento delle spese relative ai due Controparte_1
gradi di giudizio, che si liquidano, in favore del difensore della società appellante, anticipante e distrattario, in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato e marca relativi al II grado di giudizio.
TARANTO, 06-06-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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