Articolo 6 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 novembre 1999
Art. 6. (Erogazione di medicinali) 1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista puo' consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al medico prescrittore.
Entrata in vigore il 4 novembre 1999