Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/1963, n. 3223
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Sentenza 27 dicembre 1963

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Nelle servitu costituite mediante titolo e in primo luogo questo che ne determina l'estensione e ne regola l'Esercizio. ( V 2024/60).*

Il giudice di merito, allorche aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, non e necessariamente obbligato ad esprimere in dettaglio le ragioni del suo convincimento, senza con cio incorrere in difetto di motivazione. ( Conf 88'61' 2088'60).*

In tema di servitu, ai fini dell'identificazione del fondo dominante non e indispensabile che esso sia specificamente indicato e descritto, essendo sufficiente che altri elementi inerenti alla stessa essenza della servitu, all'ubicazione del fondo servente ed alla vicinanza di questa ad altro fondo di chi ha stipulato la servitu o dei suoi aventi causa, consentano di individuare con certezza il fondo per cui utilitas fu costituita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/1963, n. 3223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3223
    Data del deposito : 27 dicembre 1963

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