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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1292 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MARCONE ELENA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Disporre a favore di entrambi i genitori l'affido condiviso del figlio minor e Persona_2
(C.F.: ) - nato a [...], il giorno 08.03.2012, e che la responsabilità genitoriale C.F._5 verrà esercitata in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per tutte la altre, ma con l'impegno da parte di entrambi i genitori, di adottare decisioni condivise nel caso in cui riguardino l'istruzione l'educazione e salute del minore, tenendo in debito conto le inclinazioni ed aspirazioni del figlio.
Nonché disporre che ciascun genitore quando terrà con sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione ed inoltre che il minore abbia una prevalente collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
2) Disporre che il Signor verserà con bonifico alla IG , a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al mantenimento del figlio, la somma di €. 300,00 (trecento/00), entro il giorno 22 di ogni mese, decorrere dal mese di luglio 2025 e che detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat con decorrenza dalla data del deposito della sentenza emessa d all'Autorità Adita;
ed inoltre, che l'importo dell'Assegno Unico verrà interamente percepito dalla IG ed andrà ad integrare Parte_2 quanto corrisposto per il mantenimento del figlio.
Per contro, qualsivoglia detrazione e/o beneficio fiscale previsto per legge potrà essere richiesto e/o fruito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) Disporre che laddove i Signor dovesse fruire della NASPI o Cassa Integrazione o altro Pt_1 strumento di sostegno al reddito, il contributo al mantenimento si ridurrà ad Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili, finchè questi non avrà trovato una nuova occupazione;
4) Disporre che il Signor al raggiungimento della maggiore età di e laddove questi non Pt_1 Per_1 abbia trovato un'occupazione e/o raggiunto l'indipendenza economica, verserà direttamente al figlio l'importo relativo al mantenimento e che il versamento della predetta somma avverrà sempre con bonifico sul conto corrente o carta ricaricabile intestata al figlio, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese;
pagina 2 di 5 5) Disporre che le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, osservando il Protocollo d' Intesa depositato presso il Tribunale di Pesaro -Urbino da intendersi qui di seguito richiamato e trascritto e , che nel caso in cui la spesa straordinaria , preveda un preventivo accordo tra i genitori, ma venga effettuata senza l'assenso/autorizzazione dell'altro, questa resterà totalmente a carico del genitore che abbia assunto tale iniziativa;
6) Disporre che quando sarà maggiorenne ed avrà trovato lavoro o raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, il padre potrà automaticamente cessare di versargli il contributo per il mantenimento e non sarà più tenuto a pagare il 50% delle spese straordinarie del figlio;
7) Disporre che la Sig.ra , ogni fine mese, dovrà consegnare al Sig. il prospetto delle Pt_2 Pt_1
Par spese straordinarie sostenute per il figlio, con documentazione fiscale giustificativa e che il Signor
provvederà a rimborsare dette spese, il mese successivo alla consegna di detto prospetto con le
[...] allegate ricevute/fatture;
8) Disporre che il Sig. terrà con sé per due weekend alternati, prendendolo al sabato mattina Pt_1 Per_1 all'uscita da scuola o presso l'abitazione materna, alla fine del suo turno di lavoro, per poi riaccompagnarvelo, entro le ore 21.00 della domenica sera, mentre nel periodo estivo il rientro sarà posticipato alle ore 22,00; I suddetti fine settimana potranno essere anche consecutivi, in base alle necessità e/o diversi accordi dei genitori, purchè concordati almeno 10 gg. prima;
9) Disporre che il padre, potrà prendere , in un giorno infrasettimanale, che indicativamente Per_1 potrebbe essere il mercoledì, salvo impegni scolastici o extra -scolatici del figlio, prelevandolo dall'abitazione materna o all'uscita da scuola, per poi riaccompagnarlo a casa alle ore 21.00 e durante il periodo estivo alle ore 22.00;
10) Disporre che il padre, salvo impegni lavorativi e/o diversi accordi, durante le vacanze estive, terr à con sé almeno due settimane, anche non consecutive e che gli accordi tra i genitori, in ordine alle Per_1 vacanze con il figlio, dovranno perfezionarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
11) Riguardo alle festività, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale, specificando che il minore, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì in Albis con il padre ed anche i compleanni. All'uopo si precisa che trascorrerà il Natale p.v. con il padre e la prossima Pasqua Per_1 con la madre;
pagina 3 di 5 12) Disporre che tutte le condizioni di cui sopra, potranno essere modificate per impegni o necessità del minore o urgenze dei genitori, purchè concordate per iscritto e con un preavviso di almeno quindici giorni;
- RENDERE VINCOLANTI TRA LE PARTI LE SEGUENTI PATTUIZIONI
13) Il Signor e la IG , inoltre, si danno reciprocamente atto di non aver l'un l'altro Pt_1 Pt_2 nulla a che pretendere in ordine a spese per utenze;
pagamenti in genere;
nè per contributi al mantenimento e per spese straordinarie pregresse al deposito del presente atto, ivi incluse le spese per
Padel e per centro estivo, che frequenterà nei mesi di giugno , luglio e agosto del corrente anno ad Per_1 eccezione della somma di euro 328,70 per il pagamento in via esclusiva del finanziamento di cui in narrativa, corrisposti in via esclusiva dalla signora per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 e Pt_2 che il sig. le restituirà entro il mese di agosto 2025; Pt_1
14) il mobilio e gli arredi, resteranno tutti alla Sig.ra , ad eccezione della bicicletta pieghevole, Pt_2 del tapis roulant, di una cappa da cucina, del trapano ed altri attrezzi che si trovano nel garage della casa familiare, e dello scooter che il Signor preleverà entro il corrente mese di luglio;
Pt_1
15) la Sig.ra , a fronte di ciò, dichiara di manlevare il Sig. da qualsiasi pagamento/spesa, Pt_2 Pt_1 relativa non solo al figlio , ma anche in ordine a pagamenti/spese relative al periodo della loro Per_1 convivenza more uxorio;
16) il Sig. continuerà a pagare, sino all'estinzione, il finanziamento di cui in narrativa, la cui rata Pt_1 di circa €. 102, 40 mensili è a tutt'oggi domiciliata sul conto corrente cointestato agli odierni ricorrenti ed acceso presso la Banca Credit Agricole, Ag. di Cattolica;
17) Le parti odierne ricorrenti, sin d'ora, si obbligano a chiudere il predetto conto corrente bancario contestato subito dopo o contestualmente all'estinzione del predetto finanziamento.
18) le parti concordano di dare attuazione alle pattuizioni raggiunte a far data dalla firma del presente ricorso;
19) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il 08.03.2012, si attengano Per_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MARCONE ELENA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) Disporre a favore di entrambi i genitori l'affido condiviso del figlio minor e Persona_2
(C.F.: ) - nato a [...], il giorno 08.03.2012, e che la responsabilità genitoriale C.F._5 verrà esercitata in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per tutte la altre, ma con l'impegno da parte di entrambi i genitori, di adottare decisioni condivise nel caso in cui riguardino l'istruzione l'educazione e salute del minore, tenendo in debito conto le inclinazioni ed aspirazioni del figlio.
Nonché disporre che ciascun genitore quando terrà con sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione ed inoltre che il minore abbia una prevalente collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
2) Disporre che il Signor verserà con bonifico alla IG , a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al mantenimento del figlio, la somma di €. 300,00 (trecento/00), entro il giorno 22 di ogni mese, decorrere dal mese di luglio 2025 e che detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat con decorrenza dalla data del deposito della sentenza emessa d all'Autorità Adita;
ed inoltre, che l'importo dell'Assegno Unico verrà interamente percepito dalla IG ed andrà ad integrare Parte_2 quanto corrisposto per il mantenimento del figlio.
Per contro, qualsivoglia detrazione e/o beneficio fiscale previsto per legge potrà essere richiesto e/o fruito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) Disporre che laddove i Signor dovesse fruire della NASPI o Cassa Integrazione o altro Pt_1 strumento di sostegno al reddito, il contributo al mantenimento si ridurrà ad Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili, finchè questi non avrà trovato una nuova occupazione;
4) Disporre che il Signor al raggiungimento della maggiore età di e laddove questi non Pt_1 Per_1 abbia trovato un'occupazione e/o raggiunto l'indipendenza economica, verserà direttamente al figlio l'importo relativo al mantenimento e che il versamento della predetta somma avverrà sempre con bonifico sul conto corrente o carta ricaricabile intestata al figlio, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese;
pagina 2 di 5 5) Disporre che le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, osservando il Protocollo d' Intesa depositato presso il Tribunale di Pesaro -Urbino da intendersi qui di seguito richiamato e trascritto e , che nel caso in cui la spesa straordinaria , preveda un preventivo accordo tra i genitori, ma venga effettuata senza l'assenso/autorizzazione dell'altro, questa resterà totalmente a carico del genitore che abbia assunto tale iniziativa;
6) Disporre che quando sarà maggiorenne ed avrà trovato lavoro o raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, il padre potrà automaticamente cessare di versargli il contributo per il mantenimento e non sarà più tenuto a pagare il 50% delle spese straordinarie del figlio;
7) Disporre che la Sig.ra , ogni fine mese, dovrà consegnare al Sig. il prospetto delle Pt_2 Pt_1
Par spese straordinarie sostenute per il figlio, con documentazione fiscale giustificativa e che il Signor
provvederà a rimborsare dette spese, il mese successivo alla consegna di detto prospetto con le
[...] allegate ricevute/fatture;
8) Disporre che il Sig. terrà con sé per due weekend alternati, prendendolo al sabato mattina Pt_1 Per_1 all'uscita da scuola o presso l'abitazione materna, alla fine del suo turno di lavoro, per poi riaccompagnarvelo, entro le ore 21.00 della domenica sera, mentre nel periodo estivo il rientro sarà posticipato alle ore 22,00; I suddetti fine settimana potranno essere anche consecutivi, in base alle necessità e/o diversi accordi dei genitori, purchè concordati almeno 10 gg. prima;
9) Disporre che il padre, potrà prendere , in un giorno infrasettimanale, che indicativamente Per_1 potrebbe essere il mercoledì, salvo impegni scolastici o extra -scolatici del figlio, prelevandolo dall'abitazione materna o all'uscita da scuola, per poi riaccompagnarlo a casa alle ore 21.00 e durante il periodo estivo alle ore 22.00;
10) Disporre che il padre, salvo impegni lavorativi e/o diversi accordi, durante le vacanze estive, terr à con sé almeno due settimane, anche non consecutive e che gli accordi tra i genitori, in ordine alle Per_1 vacanze con il figlio, dovranno perfezionarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
11) Riguardo alle festività, verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale, specificando che il minore, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì in Albis con il padre ed anche i compleanni. All'uopo si precisa che trascorrerà il Natale p.v. con il padre e la prossima Pasqua Per_1 con la madre;
pagina 3 di 5 12) Disporre che tutte le condizioni di cui sopra, potranno essere modificate per impegni o necessità del minore o urgenze dei genitori, purchè concordate per iscritto e con un preavviso di almeno quindici giorni;
- RENDERE VINCOLANTI TRA LE PARTI LE SEGUENTI PATTUIZIONI
13) Il Signor e la IG , inoltre, si danno reciprocamente atto di non aver l'un l'altro Pt_1 Pt_2 nulla a che pretendere in ordine a spese per utenze;
pagamenti in genere;
nè per contributi al mantenimento e per spese straordinarie pregresse al deposito del presente atto, ivi incluse le spese per
Padel e per centro estivo, che frequenterà nei mesi di giugno , luglio e agosto del corrente anno ad Per_1 eccezione della somma di euro 328,70 per il pagamento in via esclusiva del finanziamento di cui in narrativa, corrisposti in via esclusiva dalla signora per i mesi di maggio, giugno e luglio 2025 e Pt_2 che il sig. le restituirà entro il mese di agosto 2025; Pt_1
14) il mobilio e gli arredi, resteranno tutti alla Sig.ra , ad eccezione della bicicletta pieghevole, Pt_2 del tapis roulant, di una cappa da cucina, del trapano ed altri attrezzi che si trovano nel garage della casa familiare, e dello scooter che il Signor preleverà entro il corrente mese di luglio;
Pt_1
15) la Sig.ra , a fronte di ciò, dichiara di manlevare il Sig. da qualsiasi pagamento/spesa, Pt_2 Pt_1 relativa non solo al figlio , ma anche in ordine a pagamenti/spese relative al periodo della loro Per_1 convivenza more uxorio;
16) il Sig. continuerà a pagare, sino all'estinzione, il finanziamento di cui in narrativa, la cui rata Pt_1 di circa €. 102, 40 mensili è a tutt'oggi domiciliata sul conto corrente cointestato agli odierni ricorrenti ed acceso presso la Banca Credit Agricole, Ag. di Cattolica;
17) Le parti odierne ricorrenti, sin d'ora, si obbligano a chiudere il predetto conto corrente bancario contestato subito dopo o contestualmente all'estinzione del predetto finanziamento.
18) le parti concordano di dare attuazione alle pattuizioni raggiunte a far data dalla firma del presente ricorso;
19) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti del loro figlio , nato dall'unione a Rimini (RN) il 08.03.2012, si attengano Per_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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