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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.126/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 3 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado vertente tra la società Parte_1
(appellante) e (appellato), nonché contro la società Controparte_1 Controparte_2
e (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°64/2024
[...] CP_3
emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 29.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pesaro, previa declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, ha accolto il ricorso proposto da condannando la Controparte_1 [...]
quale obbligato solidale con la società datrice di lavoro Parte_1 CP_2
al pagamento in suo favore della somma di €.4.920,96, oltre accessori di legge
[...]
Avverso tale decisione ha proposto appello la censurando Parte_1
l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale, di cui ha denunciato l'erroneità e l'illogicità sotto vari profili.
1 La parte appellata si è costituita in giudizio esclusivamente nella fase di inibitoria.
Preliminarmente, rileva la Corte che:
- all'udienza in data 20.03.2025, non avendo nessuna delle parti provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, è stato fissato nuovo termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione;
- nonostante la fissazione di un nuovo termine scadente in data odierna, nessuna delle parti contendenti ha depositato telematicamente le note scritte di udienza, deposito che, come è noto, tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione;
- ai sensi dell'art.127 ter ultimo comma c.p.c., il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, per cui il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza, con le conseguenze di cui all'art.127 ter quarto comma c.p.c.;
- in particolare, ai sensi della predetta disposizione, “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
In applicazione del principio stabilito dall'art.310 c.p.c., e considerato che ricorrono anche giusti motivi di ordine equitativo ex art.92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto delle ragioni della decisione (che non ha affrontato il merito), le spese del grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°64/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 29.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, ai sensi dell'art.127 ter quarto comma c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti;
2 - compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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