Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino ConIGliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 37/2023 avverso la sentenza n. 739/2022 del
14.11.2022 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Massa nella causa R.G. 1736/2017
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Aniello Montuori ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, in Carrara, Via Vico Fiaschi n. 65
- APPELLANTE
Contro
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Controparte_1 Controparte_2
Elisabetta Volpi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carrara, Via Roma n. 7
- APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
DEL Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, In riforma della sentenza n
739/2022 del 14/11/2022, pubblicata il 14/11/2022 notificata a mezzo pec dall'Avv. Elisabetta Volpi in data 05/12/2022, emessa dal Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dott. Ilario Ottobrino accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà e di tutti gli altri diritti reali degli immobili di cui ha avuto il possesso l'attore ex art. 1158 C.C. per oltre venti anni e precisamente dei seguenti beni siti in Carrara: n 1 Terreno al Catasto Terreni del Comune Carrara, foglio 88 particella n 83 qual. Sem arb 4 are 46 cent 00 ded. B1C redd. Dom. € 8,08 e redd. Agr. € 4,51, partita
29124 intestato a n. a Carrara il 06/01/1904 usufruttuaria parziale e CP_4 Persona_1
n. a Carrara il 21/11/1925 proprietà; n 2 Terreno al Catasto Terreni del Comune Carrara, foglio 88 particella n 155 qual. Sem arb 3 are 27 cent 10 ded. B1B redd. Dom. € 12,04 e redd. Agr. € 4,20,
1
n. a Carrara il 21/11/1925 proprietà; n 3 Terreno al Catasto Terreni del Comune Carrara,
[...] foglio 88 particella n 154 qual. Vigneto 4 are 05 cent 40 ded. B1C redd. Dom. € 1,23 e redd. Agr. €
1,39, partita 29124 intestato a n. a Carrara il 06/01/1904 usufruttuaria parziale e CP_4
n. a Carrara il 21/11/1925 proprietà; n 4 Terreno al Catasto Terreni del Comune Persona_1
Carrara, foglio 88 particella n 103 qual. Vigneto 4 are 03 cent 60 ded. B1C redd. Dom. € 0,82 e redd.
Agr. € 0.93, partita 29124 intestato a n. a Carrara il 06/01/1904 usufruttuaria parziale CP_4
e n. a Carrara il 21/11/1925 proprietà; n 5 N 2 cantine di Porzione di Fabbricato Al Persona_1
Catasto Fabbricati del Comune di Carrara fg. 88 part 102 sub 5 z.cens. 1 Cat A/4 cl. 4 vani 4,5 sup. cat 107 mq rendita € 244,03 complessiva, rendita parziale € 150,00, e per l'effetto dichiarare il Sig.
, ex art. 1158 C.C. proprietario degli stessi per intervenuta usucapione. Vinte le spese, Parte_1 competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
PER GLI APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
1) In via preliminare: dichiarare l'appello di inammissibile ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 348-bis e dell'art. 342 c.p.c. con tutte le conseguenti statuizioni;
2) In via principale: respingere le domande dell'appellante siccome inammissibili e comunque infondate Parte_1 in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza appellata. 3) In via condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, nell'ipotesi in cui la Corte Ecc.ma ritesse di non confermare la sentenza appellata voglia nel merito: respinta sempre la domanda attrice di accertamento di intervenuta usucapione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, condannare il al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al rilascio dei beni immobili Parte_1
oggetto della domanda di usucapione formulata da controparte. Vinte le spese e le competenze di lite oltre spese forfettarie, cpa ed iva come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. deduceva che: 1) era nel possesso Parte_1 pubblico, esclusivo, pacifico, non occulto ed ininterrotto da oltre vent'anni di cinque terreni ad uso agricolo e due cantine site nel Comune di Carrara;
2) segnatamente, i terreni - intestati al IG. Per_1
- erano censiti al Catasto Terreni al foglio 88, particelle nn. 83, 155, 154, 103, 102 e sugli
[...]
stessi insisteva un diritto di usufrutto parziale a favore della IG.ra , mentre le due CP_4
cantine risultavano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 88, particella n. 102, sub. 5; 3) il IG. aveva sempre utilizzato tali beni uti dominus; 4) tutti i conoscenti dell'attore Pt_1
lo avevano sempre considerato come proprietario, essendosi sempre comportato come tale;
5) nel
2 marzo 2017 – trascorsi oltre vent'anni dall'utilizzo dei beni – aveva avviato la pratica di mediazione con gli eredi degli unici proprietari dei beni, IG. e IG.ra , al fine Controparte_1 Controparte_2 di vedersi riconosciuta l'usucapione; 6) la mediazione aveva avuto esito negativo. Per quanto sopra rappresentato, il IG. domandava al Tribunale adito di volere accertare e dichiarare l'avvenuto Pt_1
acquisto per usucapione della proprietà e di tutti gli altri diritti reali dei predetti immobili. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
Si costituivano in giudizio il IG. e la IG.ra , contestando tutto Controparte_1 Controparte_2
quanto non espressamente ammesso e rappresentando che: 1) la domanda attorea era improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in relazione al terreno censito al Foglio 88 mappale 102 e della strada;
2) più precisamente, la mediazione avviata da parte attrice in data 26 ottobre 2016, non aveva riguardato né la strada né il terreno censito al mappale 102, ma unicamente le due cantine indicate come facenti parti del più ampio sub 5 del mapp. 102; 3) la domanda attorea era, altresì, infondata in quanto il IG. non aveva mai posseduto uti dominus i Pt_1
predetti beni immobili;
4) i convenuti erano divenuti comproprietari (dapprima unitamente anche alla madre poi deceduta) degli immobili oggetto della domanda di usucapione, acquistati Persona_2
per successione mortis causa del padre , deceduto in Carrara in data 20 gennaio Persona_1
2012; 5) la titolarità del diritto di proprietà in capo ai convenuti era risultante anche dalla dichiarazione di successione presentata dalla stessa coerede all'Agenzia delle Controparte_2
Entrate; 6) il IG. e la IG.ra erano proprietari anche di tre unità Controparte_1 Controparte_2
immobiliari, sempre ubicate in Via dei Corsi, individuate al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Carrara al foglio 88 mappale 102 con il sub 3, il sub 4 ed il sub 5; 7) dando seguito agli accordi intervenuti fra il defunto e il IG. , nonché i suoi familiari, due delle Persona_1 Parte_1
predette unità abitative, con annesse cantine pertinenziali e terreni, erano state concesse nella detenzione della famiglia del per abitarvi e risiedervi;
8) segnatamente, l'unità immobiliare Pt_1
individuata al foglio 88, mappale 102, sub 4, con annesse pertinenze, era la residenza di Parte_2
e del figlio;
mentre l'unità immobiliare individuata al foglio 88 mappale 102, sub 5, Parte_1 con annesse pertinenze, era la residenza della zia dell'attore, , e della figlia Parte_3 Persona_3
insieme alla sua famiglia;
9) il IG. e la sua famiglia avevano versato
[...] Parte_1
quadrimestralmente i relativi canoni di locazione per poter godere dei predetti immobili;
10) i terreni pertinenziali e quelli circostanti le unità abitative erano parte di un'unica proprietà facente capo ai IG.ri e 11) il defunto , prima, e i convenuti, poi, Controparte_1 CP_2 Persona_1 avevano consentito l'utilizzo di tali terreni ad uso agricolo e delle cantine da parte del e della Pt_1
sua famiglia, in ragione dei rapporti di locazione esistenti, affinché gli stessi ne traessero utilità e giovamento, e allo stesso tempo ne curassero pulizia e manutenzione;
12) prima della domanda di
3 mediazione, i rapporti tra le parti erano connotati da assoluta fiducia;
13) fino all'ottobre 2016, venti giorni prima dell'avvio della proceduta di mediazione, il IG. aveva corrisposto il canone Pt_1 quadrimestrale per le due locazioni, e a quest'ultimo erano state rilasciate le relative ricevute di pagamento;
14) a seguito di tali vicende, era stato richiesto al (ed a tutta l'intera sua famiglia Pt_1
comprensiva dei parenti) di restituire tutti gli immobili di proprietà dei convenuti nella loro detenzione;
15) i IG.ri e avevano sempre manifestato il loro interesse Controparte_1 CP_2
sui beni immobili di loro proprietà mediante attività, spese, pratiche e comportamenti tali da escludere che si fosse configurato a favore del quel possesso legittimamente costitutivo di un Parte_1 acquisto della proprietà per usucapione;
16) l'azione giudiziale intentata dall'attore aveva determinato sofferenza, preoccupazione ed ansia in capo ai convenuti, di guisa che era fondata la pretesa di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Per tutto quanto sopra rappresentato i IG.ri Controparte_1
e domandavano al Tribunale adito di volere, in via pregiudiziale, dichiarare Controparte_2
improcedibile la domanda attorea in relazione ai terreni non oggetto della esperita procedura di mediazione n. 284/2016 del 27.10.2016, e nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, e conseguentemente condannare il IG. al Parte_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ed al rilascio dei beni immobili oggetto della domanda di usucapione ex adverso formulata. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.11.2017, parte attrice rinunciava alla domanda di usucapione relativa al terreno censito al mappale 102 ed alla medesima udienza interveniva la IG.ra Parte_4
deducendo che: 1) il terreno distinto al CT del Comune di Carrara, al foglio 88, mappale 83 e le due cantine quali porzioni del maggior fabbricato censito al NCEU del Comune di Carrara al foglio 88, mappale 102, sub. 5 erano intestati, con decorrenza dal 17.07.2017 alla ditta IO UM e
IO AN RO;
2) tali beni immobili erano nel possesso ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico della IG.ra 3) da oltre trent'anni quest'ultima, prima congiuntamente con il Persona_3
padre oggi defunto, poi da sola, aveva lavorato il predetto appezzamento di terreno, traendone i frutti ed usandoli per l'esclusivo sostentamento della propria famiglia uti dominus;
4) la cantina oggetto di causa (doc. 5, lett. b), era stata realizzata a cura e a spese del di lei padre, IG. , ed Parte_5
era stata utilizzata continuativamente dalla sua famiglia per il ricovero attrezzi;
5) in ragione dei rapporti di parentela con il IG. era stato concesso a quest'ultimo di potervi collocare i propri Pt_1
strumenti agricoli;
6) parimenti, la seconda cantina (doc. n. 5, lett. a) era stata concessa dalla famiglia al IG. 7) le predette cantine erano state oggetto di plurimi interventi edilizi di Persona_3 Pt_1
recupero e manutenzione, a spese prima del IG. , e poi della IG.ra Parte_5 Parte_6
e del marito 8) la IG.ra aveva, altresì, provveduto a
[...] Persona_4 Persona_3 sostituire parte dell'orditura del tetto, previa demolizione del manto di copertura, e alla manutenzione
4 dei locali, sopportando i relativi costi;
9) così facendo, la stessa aveva agito come proprietaria ed era stata avvertita come tale all'esterno, non avendo dovuto rendere conto a nessun altro della gestione e dell'uso dei beni. Per quanto sopra rappresentato, la terza intervenuta domandava al Tribunale adito il rigetto delle domande avanzate dal IG. sussistendo piuttosto i presupposti per l'acquisto a Pt_1
titolo originario mediante usucapione in suo favore della proprietà della minor porzione del terreno di cui al foglio 88, mappale 83 del Comune di Carrara, di circa mq 865, nonché della cantina posta lato Viareggio, al piano terra del fabbricato censito a NCEU del Comune di Carrara al foglio 88, mappale 102, sub. 5, insieme al diritto di passo carrabile con veicoli, autoveicoli e mezzi agricoli gravante sul mappale 103. Il rigetto delle domande ex adverso avanzate doveva altresì intervenire tenuto conto del fatto che la porzione lato Liguria della predetta cantina sub. 5 era nella detenzione della sua famiglia che l'aveva concessa in parziale uso al IG. Pt_1
Definita negativamente la procedura di mediazione e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. il Tribunale ammetteva le prove testimoniali richieste.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed alla suddetta udienza concedeva i termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Il Tribunale con l'appellata sentenza respingeva la domanda proposta da , respingeva Parte_1
anche la domanda avanzata dai convenuti volta al rilascio immediato di tutti i beni immobili oggetto della domanda di usucapione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. proponeva appello impugnando la Parte_1 decisione del Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei beni immobili come meglio descritti in epigrafe, ritenendo errata la valutazione delle prove orali svolta dal Giudice.
Si costituivano in giudizio i IG.ri e con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 CP_2 insistendo per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, proponendo appello incidentale condizionato al fine di far condannare il IG. al risarcimento dei Parte_1 danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed al rilascio dei beni immobili oggetto della domanda di usucapione formulata da controparte.
La terza intervenuta volontaria nel giudizio di primo grado, benché Parte_6
ritualmente citata, non si costituiva e rimaneva contumace.
La Corte, con ordinanza, respingeva la domanda di sospensiva avanzata dall'appellante.
Le parti costituite all'udienza del 17.09.2024 precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte e la causa, con ordinanza del 19.09.2024, era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 L'impugnazione di parte appellante è composta da un unico articolato motivo incentrato sulla errata valutazione delle prove orali da parte del Tribunale, che non avrebbe valutato l'inaffidabilità di alcuni testimoni, ed avrebbe erroneamente ammesso dei documenti che erano stati prodotti oltre il termine previsto, ovvero al di fuori delle memorie istruttorie ed all'udienza prima di quella di precisazione delle conclusioni.
Questa Corte ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, i principi che disciplinano l'usucapione ordinaria. Com'è noto, l'usucapione ordinaria di un diritto reale si produce per effetto del possesso protratto per un periodo di almeno venti anni. Requisiti necessari dell'usucapione sono il possesso della res, connotato dall'animus possidendi, ed il tempo. Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (nec vi nec clam), sia continuato e non abbia subito interruzioni. La Cassazione, poi, suole riassumere la necessità delle suddette condizioni, rilevando che l'acquisto per usucapione di un bene immobile si verifica ogni qualvolta risulti accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma, dal comportamento del soggetto, emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi uti dominus) (Cass. Civile 7 novembre 1997 n. 10997).
Con riferimento all'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Cass. II Civile 11624/2008). In tema di possesso utile per l'usucapione, è pubblico il possesso esercitato in modo visibile e non occulto, così da poter rivelare esteriormente l'animus possidendi; ai fini del requisito in parola, non è richiesto che il possessore del bene conosca effettivamente il possesso altrui, ma è comunque necessario che egli abbia l'obiettiva possibilità di prendere conoscenza. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 maggio – 23 luglio 2013 n. 17881).
Premesso quanto sopra dall'esame degli atti è emerso che il IG. aveva la detenzione Pt_1 dell'immobile presso il quale abitava, sempre di proprietà dei e concessogli in locazione dal Per_1
proprietario. Infatti, il IG. e la IG.ra erano proprietari anche di Controparte_1 Controparte_2
tre unità immobiliari, sempre ubicate in Via dei Corsi, individuate al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Carrara al foglio 88 mappale 102 con il sub 3, il sub 4 ed il sub 5.
A seguito di accordi tra il defunto e il IG. , nonché i suoi familiari, Persona_1 Parte_1
due delle predette unità abitative, erano state concesse in uso alla famiglia del per abitarvi e Pt_1
risiedervi. Vi è prova che il IG. corrispondeva per queste due unità abitative un canone di Pt_1
6 locazione: risultano, infatti, prodotte alcune ricevute di pagamento sin dal 2005 a firma del dante causa dei IG.ri IG. . In particolare, è emerso che l'unità immobiliare Per_1 Persona_1
individuata al foglio 88, mappale 102, sub 4, con annesse pertinenze, era la residenza di Parte_2
e del figlio , mentre l'unità immobiliare individuata al foglio 88 mappale 102, sub 5, Parte_1 con annesse pertinenze, era la residenza della zia dell'attore, , e della figlia Parte_3 Persona_3
insieme alla sua famiglia.
[...]
Va rilevato che l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione, relativo alle due unità immobiliari, non è stata contestata dall'attore nei propri atti, neppure nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., ma soltanto con la comparsa conclusionale con la quale ha eccepito, ormai tardivamente, la natura verbale dei contratti di locazione.
La Corte osserva, altresì, che dall'esame della piantina catastale (doc. 15 fascicolo primo grado) emerge che i terreni oggetto di usucapione circondano i fabbricati o ad essi sono immediatamente adiacenti, come evidenziato dallo stesso Tribunale: “sono terreni da sempre a destinazione agricola ubicati in Marina di Carrara, alla via Dei Corsi, che presentano un'estensione di circa 8100,mq, ed al cui centro si colloca il fabbricato concesso in locazione”, pertanto, le caratteristiche dei beni e la loro collocazione rendono plausibile la circostanza che il IG. avesse ottenuto l'autorizzazione a Pt_1
coltivare i terreni, per un miglior godimento dell'abitazione, in cambio della loro manutenzione e ciò giustificherebbe anche l'eIGuo canone concordato tra le parti.
Pertanto, tali rapporti concernenti i terreni in questione possono essere ricondotti al contratto di comodato: l'utilizzo dei terreni era collegato allo scopo di far conseguire ai conduttori degli immobili vicini utilizzati ad uso abitativo un migliore godimento degli stessi.
Con riferimento alle cantine (foglio 88 particella 102 sub 5), le stesse appaiono pertinenziali all'appartamento e quindi oggetto anch'esse del contratto di locazione.
Tanto premesso, la Corte concorda con il Tribunale sul fatto che gli elementi emersi dalle prove testimoniali non integrino la rigorosa prova, richiesta per l'usucapione. Infatti, la Corte di Cassazione
- superando i difformi precedenti rappresentati dalle sentenze nn. 7500/06 e 15446/07 - ha chiarito che "ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus" (così Cass. n. 17376/18; conformi Cass.
n. 18215/13). Tale più recente orientamento va condiviso, con la precisazione che l'accertamento del corpus possessionis è accertamento di fatto, che il giudice di merito deve operare caso per caso esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene;
cosicché nel relativo
7 apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario”, (si veda Cassazione seconda Sezione nr. 6123 del
2020), si veda anche Cass. 20 gennaio 2022, n. 1796 così massimata: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non
è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale
o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà”.
L'appellante, per lo meno, avrebbe dovuto provare che era avvenuta “l'interversione del possesso”, che, però, non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.
(Corte di Cassazione nr. 17676 del 2018), ad esempio recintando i terreni, che invece risultano aperti, senza cancelli ed accessibili a tutti, si vedano le dichiarazioni testimoniali rese dai testi: Tes_1
escussa all'udienza del 26.09.2019, escusso all'udienza 12.02.2020.
[...] Testimone_2
In sostanza, da quanto emerso, il IG. ha mancato di esercitare un potere uti dominus sui terreni Pt_1
di proprietà di parte appellata, non avendo manifestato atti o comportamenti inequivoci con i quali abbia esteriorizzato la volontà di essere l'unico possessore escludendo gli altri dalla proprietà e dall'uso degli immobili, per tutto il tempo occorrente all'acquisto del diritto.
Mancando, di conseguenza, la prova del perfezionamento dei requisiti previsti dalla legge, e non ravvisandosi comunque atti o fatti che manifestino il perfezionamento del corpus e dell'animus possidendi utile ai fini dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e/o ordinaria ex art. 1158 c.c., la sentenza di primo grado deve essere confermata e l'appello respinto.
Considerato il rigetto dell'appello principale, non deve essere esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dalla parte appellata, in relazione alla domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ed alla condanna al rilascio degli immobili oggetto della domanda di usucapione.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante a favore degli appellati e si liquidano con l'esclusione della fase istruttoria.
8 Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico dell'appellante, fatta salva l'esenzione in caso di mantenimento della situazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio concessa il 14.12.2022 dal C.O. Avvocati di Genova.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 37/2023 avverso la sentenza 739/2022 del 14.11.2022, emessa dal Tribunale di Massa così decide:
- Dichiara la contumacia della Parte_6
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr.739/2022 Parte_1
pubblicata il 14.11.2022 del Tribunale di Massa;
- Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1
a favore degli appellati costituiti che sono liquidate nella misura di euro 3.966,00, (D.M.
55/2014 aggiornato DM 147/2022: Fase studio € 1.134,00; Fase introduttiva € 921,00; Fase decisionale € 1.911,00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis, fatta salva l'esenzione in caso di mantenimento della situazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio concessagli il 14.12.2022 dal C.O. Avvocati di Genova.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
9