Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2025, proposto dal sig. FE AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Casoria e Amedeo Di Virgilio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rotondi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, dichiarare nullo e/o annullare il “Preavviso di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della Legge 724/1994 e ss.mm.ii. Articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990. Intervento di: Costruzione di un autolavaggio in Via Varco (foglio 1, p.lla 1114 sub 2 e sub 3) in zona omogenea. “E”- Agricola dello strumento urbanistico vigente”, emesso dal Comune di Rotondi (AV), Settore 5°- Ufficio Tecnico, nella persona dell'Arch. Francesco Carlo Fucci, avente prot. n. 3049 del 22/04/2025, notificato al ricorrente FE AL a mezzo P.E.C. in data 22 aprile 2025, con il quale è stato comunicato al predetto ricorrente che non era possibile procedere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Legge 724/1994 e ss.mm.ii., con domanda depositata dallo stesso in data 15/12/2024 (riferim. n. 7229); sempre nel merito, dichiarare nullo e/o annullare ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato gravame il sig. FE AL ha impugnato il diniego di condono emesso dal Comune di Rotondi in riscontro all’istanza presentata in data 27.12.1994 ai sensi della L. n. 724/1994.
1.1 A motivo del diniego il Comune ha posto quale unica motivazione che “… trattasi di richiesta di condono di opere realizzate successivamente alla legge Galasso (legge 431/85) ”.
1.2 L’atto era stato preceduto dal preavviso di diniego n. prot. 2851 del 29.4.2024 nel quale il Comune aveva riscontrato anche talune carenze documentali chiedendone l’integrazione.
1.3 Consta agli atti di causa che il AL abbia poi integrato la documentazione richiesta con pec assunta al prot. n. 1586/2025.
2. Nonostante ciò con l’atto impugnato il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria indicando il suddetto e unico motivo di diniego.
3. Il AL è insorto avverso il provvedimento impugnato veicolando nel ricorso introduttivo quattro motivi di diritto così rubricati: “1. Violazione di legge e/o eccesso di potere. violazione dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994. formazione del cd. silenzio assenso; 2. Violazione di legge e/o eccesso di potere. violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241. violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 3. Violazione di legge e/o eccesso di potere. violazione dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. violazione della legge 431 del 1985. violazione dell’art. 97 della costituzione. violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4. Violazione di legge e/o eccesso di potere. violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Nullità ex art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
4. L’Amministrazione, pur regolarmente intimata non si è costituita in giudizio.
5. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono, afferenti il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 veicolati dal secondo al quarto mezzo di censura.
6. Il primo motivo è invece infondato: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, affinché si integri il silenzio assenso su istanza di condono risulta necessario che la tutta la documentazione necessaria sia depositata. Nella specie, ai precipui fini della decorrenza del dies a quo per il calcolo del termine di formazione del provvedimento favorevole per silentium , mancava certamente l’indefettibile dimostrazione della corresponsione dell’oblazione; nel contempo non risultavano corrisposti gli oneri di urbanizzazione, come rilevato nel preavviso di diniego; inoltre risulta dal provvedimento impugnato, non smentito in ciò nel ricorso, che solo con nota integrativa prot. n. 2812 dell'11/04/2025 il AL avesse presentato la relazione di compatibilità paesaggistica. La giurisprudenza in materia è chiara nell’affermare che “ il silenzio assenso sull’istanza di condono può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, la mancanza di taluna di esse impedendo in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa” (cfr. TAR Salerno, sez. II n.1106/2024 che richiama ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3661; sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 187; 11 ottobre 2017, n. 4703; sez. VI, 7 settembre 2018, n. 5273).
7. Nemmeno si può affermare, come sostenuto nella memoria di merito del ricorrente, che la non costituzione in giudizio equivalga a mancata contestazione dei motivi di ricorso. Difatti costituisce ius receptum il principio secondo cui nel processo amministrativo, come in quello civile, la contumacia integri un comportamento neutrale, al quale non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (TAR Piemonte, sez. II, n. 1063/2016).
8. Sono invece fondati i motivi dal secondo al quarto, nelle parti in cui in cui in essi è stato affermato il difetto d’istruttoria per violazione degli artt. 10 e 10 bis L. n. 241/1990 e di motivazione.
10. Quanto al difetto d’istruttoria rileva il Collegio che il provvedimento impugnato sia stato sostanzialmente emesso con una motivazione “ a sorpresa ” e dunque in violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/1990.
10.1 Il Collegio ben conosce e condivide l’orientamento in forza del quale il provvedimento finale non deve pedissequamente ricalcare le ragioni di diniego di un0’istanza del privato veicolate nel preavviso di rigetto. Difatti “ Non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la p.a. ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche. Occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endo-procedimentale” (T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 8/04/2024, n. 1332).
10.1.2 Per converso, invece, quantomeno lo spettro dei motivi di diniego deve essere riconducibile all’atto di preavviso. Sul punto la giurisprudenza è chiara nell’affermare che “ Anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la P.A. ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo del diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale” (T.A.R. Lazio, Roma sez. V, n. 8847/2025).
Inoltre “L'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990, stante la sua portata generale, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, conseguentemente deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione di preavviso di rigetto ” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2024 n. 3050). Più nello specifico, con riguardo a vicende in parte simili a quella di causa è stato altresì precisato che “ L’istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda; tuttavia, affinché la violazione dell'art. 10-bis comporti l'illegittimità del provvedimento di diniego, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento ” (T.A.R. Molise, Sez. I, n. 105/2024).
11. Peraltro, e con tanto si addiviene allo scrutinio del prospettato difetto di motivazione, la mancata indicazione nel preavviso dell’unico motivo di diniego desumibile, invece, dal provvedimento conclusivo, ha impedito al ricorrente di svolgere osservazioni correlate alla stessa motivazione poi effettivamente espressa: difatti il Comune si è limitato ad affermare che “… trattasi di richiesta di condono di opere realizzate successivamente alla legge Galasso (legge 431/85) ”.
Per non dire, inoltre, che ciò poi contrasterebbe con il rilievo attribuito dallo stesso Comune alla circostanza che, in corso di procedimento, seppure soltanto con la nota prot. n. 2812 dell'11/04/2025, il AL avesse prodotto la relazione paesaggistica.
12. Si tratta, invero, di un’affermazione che coglie un dato temporale autoevidente, ma che, invece, non avrebbe potuto costituire ex sé un legittimo elemento di diniego né, tantomeno, risultava idoneo a comprenderne le ragioni. D’altro canto il condono previsto dalla L. 724/1994 riguardava opere realizzate entro il 31.12.1993 e nemmeno su questo punto il Comune ha svolto alcuna plausibile argomentazione, non consentendo nemmeno di comprendere le ragioni effettive a fondamento del diniego opposto. Di conseguenza il solo dato temporale individuato dal Comune non era idoneo a fondare un adeguato corredo motivazionale.
13. Attesa l’esiguità della motivazione, alla fattispecie, tenuto conto che peraltro il condono ex art. L. 724/1994 non escludeva ex sé la condonabilità di opere realizzate in area vincolata distinguendone varie ipotesi, non consente nemmeno al Collegio di applicare alla fattispecie l’art. 21 octies l. 241/1990. Invero seppure il provvedimento di diniego di sanatoria ha natura di atto vincolato la possibilità di procedere in assenza di adeguata istruttoria è legittima soltanto “laddove emerga come nella specie che il contenuto dispositivo della determinazione non avrebbe potuto essere diverso, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies l. n. 241 del 1990” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 677/2017).
14. Conclusivamente la fondatezza dei motivi scrutinati conduce all’accoglimento del ricorso.
15. Le spese di giudizio possono essere non di meno compensate tenendo conto del peculiare andamento del procedimento a monte dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO