TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA FOSCHINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bagnacavallo (RA), via Brandolini, 11
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 23.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 09.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a BA di NA (RA) in data 11/10/2011, tra la signora e il Sig, Parte_2 [...]
) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2011, atto n. 4, CP_1
Parte I serie /. pagina 1 di 4 - Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 20.02.2025. In data 23.10.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e Controparte_2 procedeva a sentire personalmente la sig.ra . All'esito di tali incombenti, la difesa Parte_1 dell'attrice si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate e il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava il processo ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 30.04.2025 di cui disponeva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando a parte attrice di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione entro la data di udienza. In data 26.02.2025, la difesa di depositava il certificato di passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza di separazione n. 569/2022. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 23.04.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza del 12.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_3 Parte_4 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove il convenuto è cittadino marocchino. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, entrambe le parti risiedano nel territorio italiano, di talché è indubbio che sussista la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. i).
pagina 2 di 4 In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie oggetto di giudizio, in ragione della residenza delle parti in Italia, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 569/2022, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio e nemmeno è comparso in udienza, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da Parte_1 nei confronti di così decide: Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato in Marocco il 28.10.1981, a [...] in data [...], Controparte_1 con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. 1, dell'anno 2011;
pagina 3 di 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2121/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCESCA FOSCHINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bagnacavallo (RA), via Brandolini, 11
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 23.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 09.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a BA di NA (RA) in data 11/10/2011, tra la signora e il Sig, Parte_2 [...]
) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2011, atto n. 4, CP_1
Parte I serie /. pagina 1 di 4 - Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 20.02.2025. In data 23.10.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'udienza del 20.02.2025, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e Controparte_2 procedeva a sentire personalmente la sig.ra . All'esito di tali incombenti, la difesa Parte_1 dell'attrice si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate e il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava il processo ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 30.04.2025 di cui disponeva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando a parte attrice di depositare telematicamente il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione entro la data di udienza. In data 26.02.2025, la difesa di depositava il certificato di passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza di separazione n. 569/2022. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 23.04.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza del 12.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_3 Parte_4 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove il convenuto è cittadino marocchino. Tanto premesso in punto di diritto, si rileva come, nel caso di specie, entrambe le parti risiedano nel territorio italiano, di talché è indubbio che sussista la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. i).
pagina 2 di 4 In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie oggetto di giudizio, in ragione della residenza delle parti in Italia, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 569/2022, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Sorregge tale convincimento il comportamento processuale del convenuto, il quale, pur regolarmente convenuto nel processo, non si è costituito in giudizio e nemmeno è comparso in udienza, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da Parte_1 nei confronti di così decide: Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato in Marocco il 28.10.1981, a [...] in data [...], Controparte_1 con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. 1, dell'anno 2011;
pagina 3 di 4 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop, dott.ssa Paola Poli.
pagina 4 di 4