TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GRANATA MARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ROSARIO VINGELLI e dall'avv. ESPOSITO DOMENICO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli, in data 01/07/2009; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 15/04/2010, e , il Per_1 Per_2
12/07/2013; che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
1 chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente,
l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 1.200,00, la corresponsione del 100% delle spese straordinarie e delle spese condominiali ed extra ordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per:
la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente;
l'affido dei figli con residenza prevalente presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
la previsione a carico della madre di un assegno a titolo di contributo al loro mantenimento di € 1.200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17/12/2024, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa familiare;
2 il padre terrà con sé i figli, non appena avrà lasciato la casa familiare (il sig. CP_1
si impegna a rilasciarla entro il 15 marzo 2025), due volte alla settimana, in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì, e a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Festività di Natale e Pasqua, secondo il criterio dell'alternanza; per il periodo estivo 15 giorni da concordare entro il 31 maggio;
il padre terrà con sé i figli anche il giorno del suo compleanno e alla Festa del Papà, così come la madre terrà con sé i figli il giorno del suo compleanno e alla Festa della Mamma;
il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli un assegno periodico di € 1.000,00 (€
500,00 per figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, nonché il 50 % delle spese extra assegno, per le quali si rinvia al Protocollo tra Tribunale e COA;
il sig. si impegna a continuare a pagare la rata del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare, il cui importo ammonta a circa 726,00€, anche dopo il trasferimento alla moglie del 50% della quota di piena proprietà; il sig. si impegna a trasferire entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, CP_1
con atto notarile, il 50% della piena proprietà della casa sita in Napoli, alla Via Ascanio n. 15, int. 6, in NCEU alla sez. CHI, fg. 39, p.lla 778, sub 10, in zona Censuaria 10A, categoria cat.
A/4, classe 7, vani 5; il trasferimento immobiliare va inteso come satisfattivo delle attuali pretese al mantenimento, con rinuncia definitiva da parte della sig.ra ad ogni conseguenza Pt_1 patrimoniale derivante dal matrimonio, ivi compreso l'assegno di divorzio.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme agli interessi dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
Controparte_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 29, parte
II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
4