Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 486 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
con l'avv. MARRABELLO DANIELA, Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti SCACCIANTE MICHELE, GULLO ALESSANDRO, CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Rimborso spese per uso dell'autovettura personale per ragioni di servizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO.
1.Con ricorso del 17.3.2023, ha agito contro la alle cui dipendenze Parte_1 CP_1
ha svolto le mansioni di operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata del comune di
Vibo Valentia, per ottenere il rimborso delle spese che nella misura lorda di € euro 7.538,41 assume spettargli ai sensi dell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro di
1
18 gennaio 2017 e il 15 giugno 2020 , dalla “sede di lavoro”, sita in Vibo Valentia, al “deposito dei mezzi aziendali”, sito nel comune di Maierato, ove ritirava e poi riportava l'automezzo che la società datrice di lavoro gli affidava per svolgere le sue mansioni.
2.Nella resistenza della società convenuta, il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni: <in via preliminare si rileva che orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al a disposizione del datore lavoro. secondo l espresso dalla>S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C.
). Analogo carattere deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia P.IVA_1
obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C.
5496/2006). Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di
Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa. Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio.>>.
3.Il ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale:
1)di aver erroneamente considerato che la sua sede di lavoro sia sita nel comune di Maierato, dovendosi essa invece collocare nel comune di Vibo Valentia ove la società convenuta è
“aggiudicataria dell'appalto per il servizio di igiene urbana”, sicché egli si sposta da Vibo Valentia
a Maierato “una volta iniziata la prestazione e, quindi, durante l'orario di lavoro”;
2) di aver ritenuto che oggetto della sua domanda sia il rimborso delle spese per raggiungere il posto di lavoro, mentre egli agisce per rivendicare il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura per ragioni di servizio, integrate dall'esigenza di spostarsi dal luogo di lavoro al deposito dei mezzi aziendali;
3)di aver collegato tali “ragioni di servizio” all'orario di lavoro, mentre esse ben possono
“ricomprendere tutte le attività propedeutiche o connesse allo svolgimento della prestazione” in relazione alle quali il dipendente sopporta delle “spese vive” di cui l'art. 37 del CCNL gli garantisce il rimborso. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
4.L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
5.La Corte, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione del 4.2.2025, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
6. Questa Corte si è già pronunciata più volte in giudizi con identico oggetto vertenti tra l'odierna società appellata e dipendenti addetti al servizio di raccolta differenziata nel comune di Vibo
Valentia e a quelle sentenze è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per accogliere il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass. 17640/2016).
3 6.1-In particolare, si riporta testualmente la motivazione della sentenza di questa Corte, emessa il
12.1.2023 nella causa iscritta al n.412 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021:
<<
6.L'appello è fondato.
7.Ha ragione l'appellante a sostenere che il suo luogo di lavoro, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non coincide con la sede aziendale, presso la quale è ricoverato l'automezzo di cui egli si avvale per espletare le sue mansioni, bensì è stato contrattualmente collocato dalle parti nel comune di Vibo Valentia2.
La pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro è esplicita, laddove esso prevede che:
"il luogo di lavoro sarà il territorio di Vibo".
8.L'acquisizione officiosa del contratto individuale di lavoro, che tale pattuizione contiene, si giustifica ai sensi dell'art. 437 c.p.c., in considerazione:
a) dell'allegazione, operata dal ricorrente già in primo grado, della circostanza oggetto di prova, ossia del fatto che la sua sede di lavoro era stata convenzionalmente collocata nel territorio di Vibo
Valentia. In questi termini, invero, egli aveva replicato alla deduzione della società convenuta secondo cui il suo “posto di lavoro” era quello “scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”, ai sensi dell'art. 17, c. 11, del CCNL di categoria. Contraddicendo tale difesa, il ricorrente, nella memoria autorizzata in vista dell'udienza di discussione, aveva replicato che il “luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” era stato fissato “presso il comune di Vibo Valentia per come risulta espressamente dal contratto individuale del ricorrente”3; b) dell'indispensabilità del documento allo scopo di accertare l'esistenza del fatto costitutivo del diritto di credito azionato e di percorrere la pista probatoria offerta, per l'appunto, dal richiamo al contratto individuale di lavoro, siccome operato dal ricorrente e non contraddetto dalla società convenuta4.
9.L'esplicita delimitazione territoriale5, prevista nel contratto di lavoro, comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per recarsi nella sede aziendale ove deve presenziare all'appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che l'automezzo aziendale raggiunga l'ambito territoriale dove deve essere utilizzato per le operazioni di diserbamento;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti devono, pertanto, essere sopportate dal datore di lavoro.
10.Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione.
11.In senso contrario non convince l'argomentazione della società appellata che è volta a distinguere, sulla base dell'art. 17, c. 11, del CCNL applicabile6, il “luogo di lavoro” dal “posto di 4 Cass. 32265/2019: “Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario …”. Cass. 18924/2012: “Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte”. 5 In dottrina: "... il luogo delimita ... lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione". È di altro autore la notazione secondo cui: "In base alle norme civilistiche, il luogo di adempimento, cioè lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione di lavoro, può essere determinato dalle parti nel contratto individuale ...". 6 Che così recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”.
5 lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all'unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l'orario di lavoro effettivo”.
L'argomentazione non convince perché:
a) la disposizione collettiva presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti;
b) la medesima disposizione collettiva, comunque, condiziona la sua applicabilità all'esigenza che, giornalmente, il lavoratore si sposti per “raggiungere … le diverse sedi in cui esplica la propria attività”, giacché solo in quel caso occorre individuare, tra “le diverse sedi”, quella presso la quale inizia la sua giornata lavorativa. Ma nel caso di specie non ci sono “diverse sedi”, atteso che la sede ove il ricorrente è chiamato ad esplicare la sua attività è unica e coincide con il territorio del comune di Vibo Valentia.
12.L'uso della propria autovettura, da parte del dipendente, per spostarsi dal luogo di lavoro (sito a Vibo Valentia) al deposito aziendale (sito a Maierato) è pacifico tra le parti. Lo ammette la stessa società datrice di lavoro allorché, in appello, riconosce “pacifico” che “il tragitto” da Vibo
Valentia a Maierato, per cui il ricorrente rivendica il rimborso, “viene effettuato con il mezzo personale del lavoratore”7.
13.La società ha però negato di aver esplicitamente autorizzato il ricorrente ad utilizzare la propria autovettura.
Il rilievo non è ostativo perché:
1) il diuturno utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società appellata;
2) la prolungata prassi così instauratasi (in forza della quale il ricorrente, ogni giorno, è costretto a raggiungere Maierato per ritirare l'automezzo da condurre per le strade di Vibo Valentia) integra un chiaro indice presuntivo della richiesta rivolta dall'azienda al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale deve eseguire la sua prestazione. Che ciò comporti l'uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell'appellata, di soluzioni alternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con il suo orario di lavoro;
3) d'altronde, poiché lo spostamento per ragioni di servizio ricade nell'orario di lavoro, il cui esordio, nella fattispecie, coincide con la partenza del ricorrente da Vibo Valentia per Maierato, deve reputarsi che le sue modalità, per come concretamente praticate, siano conformi alle tacite direttive impartite dall'azienda che ha assentito all'uso dell'autovettura personale del ricorrente, non avendogli imposto l'uso di un mezzo di trasporto differente.
14.In ordine, infine, alla contestazione del quantum rivendicato dal ricorrente, se ne constata la genericità, perché la società appellata non censura specificamente i criteri di calcolo adoperati nel conteggio allegato al ricorso;
non ne indica altri;
non offre una differente quantificazione del rimborso che, in base ai parametri contrattuali, all'appellante spetta8.>>
7. Alla stregua delle ragioni esposte, va attribuito all'appellante l'importo che rivendica, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo;
in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
8.Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM
55/2014 e s.m.i.,.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 23/04/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 93/2024 , pubblicata in data 20/02/2024 , così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al CP_1
pagamento della somma di euro euro 7.538,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condanna la società appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 2.695,00 e per il secondo grado in euro 2906, oltre accessori di legge, da distrarre.
Catanzaro, 04/02/2025
Il Presidente
Gabriella Portale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo cui: “I rimborsi spese … sono i seguenti: a) rimborso spese per autovettura. Il dipendente, che previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto ad un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica …”.
2 2 In dottrina: "Di norma, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è determinato contrattualmente (cfr. art. 1182, comma 1, cod. civ.) ...". E altro autore: "All'atto dell'assunzione, il luogo della prestazione lavorativa è precisato in contratto". Concorde è l'indicazione di un terzo autore secondo cui: “la determinazione del luogo di lavoro, all'atto dell'assunzione … è precisata con un accordo
…”. 3 Cass. 11845/2018: “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”.
4 7 Cfr. pag. 6 della memoria costitutiva in appello.
6 8 Cfr. Cass. 18378/2009, in motivazione: “nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”. Cfr. altresì Cass. n. 85/2003 e n.
10115/2015.
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