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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2022 promossa da:
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ) ( ); Parte_5 C.F._5 Parte_5 C.F._5
( ), tutti rappresentati e difesi dell'avv. MOLINO Parte_6 C.F._6
FRANCESCA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, via della Fonte Veneziana
n. 10;
PARTE ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI MASSIMO e CP_1 C.F._7
dall'avv. MAZZI ANTONELLA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poppi (AR), via
Roma n. 204
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Controparte_2 P.IVA_1
TALLINI VALERIO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1;
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 37 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in Firenze, viale
Mazzini n. 50
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositiate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- in via istruttoria, autorizzare l'acquisizione del fascicolo dell'Ufficio del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.696bis c.p.c. promosso, dinanzi al Tribunale di Arezzo, recante il numero n.
207/2020 R.G, ed ammettere i mezzi di prova richiesti e così come meglio indicati al paragrafo 12 ed al verbale di udienza del 9.11.2022;
- nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dell' ex art. Parte_7
1218 e 1128 c.c., (anche per l'operato riconducibile al personale medico-sanitario del Servizio di
Continuità Assistenziale, al personale medico-sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena
e per l'opera prestata dal Medico di Medicina Generale del IG. o altro titolo di Persona_1
responsabilità extracontrattuale, in solido, con il Dott. ex art. 2043 c.c. o altro titolo di CP_1 responsabilità, per la morte del IG. intervenuta in data 03.03.2019, e per l'effetto, Persona_1
condannare in solido i convenuti,
A) alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio
e iure hereditatis, nessuno escluso, in favore dei ricorrenti, nelle seguenti misure e titoli:
- Danno derivante da perdita parentale: € 100.000,00 per la IG.ra , sorella del Parte_1 deceduto;
€ 100.00,00 per la IG.ra , sorella del deceduto;
€ 252.375,00, per il IG. Parte_2
, padre del deceduto;
€ 252.375,00 per la IG.ra , madre del deceduto;
€ Parte_3 Parte_4
340.000,00 per la IG.ra figlia del deceduto;
€ 350.000,00 per il IG. Persona_2 Parte_6 figlio del deceduto ed € 330.000,00 per la IG.ra , moglie del deceduto, o quel
[...] Parte_5
più o quel meno che verrà ritenuto di giustizia, in ipotesi anche in via equitativa;
- Danno alla salute psicofisica, per la sola IG.ra , nella misura di € 40.000,00 o quel Parte_5
più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, in ipotesi anche in via equitativa;
pagina 2 di 37 - Danno patrimoniale, da lucro cessante, da riconoscersi in favore della IG.ra , nella Parte_5 misura di € 387.510,46; della IG.ra nella misura di € 6.151,40 e del IG. Persona_2 Parte_6 nella misura di €22.777,19, o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia;
[...]
- Danno patrimoniale, per danno emergente, iure hereditatis, da riconoscersi in favore dei soli eredi,
IG.ra e IG. per un totale di € 4.964,00, per spese funerarie e di Persona_2 Parte_6
sepoltura, ciascuno per la propria quota ereditaria;
- Danno patrimoniale, iure proprio, da riconoscersi nei confronti di tutti i ricorrenti, per complessivi €
11.266,00, oltre spese per saldo CC.TT.UU., quantificate in € 11.668,03, relativamente all'attività̀ da questi svolta nella causa n. 207/2020 R.G.;
- Danno patrimoniale, iure proprio, da riconoscersi in favore della IG.ra pari ad € Persona_2
840,00 per spese mediche documentate, sostenute per sedute di psicoterapia e da riconoscersi in favore della IG.ra , per € 2.022,10, per spese mediche sostenute, e per ulteriori € 671,00 per Parte_5
spese di consulenza stragiudiziale, o comunque quel più o quel meno ritenuto di giustizia;
B)Sempre nel merito, ed in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di ravvisare la sussistenza della diretta responsabilità̀ dei convenuti per la morte del IG. in quanto la prestazione medica corretta non avrebbe, né con certezza, né con il Persona_1 criterio del più probabile che non, impedito l'evento morte del paziente, accertare e dichiarare la responsabilità̀ da perdita di chance dei convenuti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguentemente derivati ai ricorrenti, secondo la classificazione e la quantificazione sopra operata o secondo quanto sarà di giustizia.
C)Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
D) Con vittoria di spese legali e competenze del presente procedimento e di quello ex art. 696 bis cpc,
n. 207/2020 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Arezzo, gravate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n.55/2014, per collegamenti ipertestuali, nonché refusione di ogni altro onere di consulenza tecnica, di ufficio e di parte, sia per la presente causa che per il procedimento per ATP, contrassegnato al 207/2020 R.G”.
Per il dott. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione, provvedere come appresso:
- preliminarmente, dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai ricorrenti per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 Legge 24/2017;
- in via istruttoria, qualora ritenuti necessari, ammettere i mezzi di prova richiesti con la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 183 n. 2;
pagina 3 di 37 nel merito:
- in principalità, rigettare le domande avanzate nei confronti del Dott. sia dai CP_1
ricorrenti che dalla perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei confronti del Dott.
condannare la terza chiamata, a tenere indenne e manlevare CP_1 Controparte_3
l'assicurato di quanto, quest'ultimo, sarà stato, in eventualità, condannato a pagare ai ricorrenti e/o alla Controparte_2
- sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti verso il Dott. e dichiari lo stesso tenuto con il vincolo della solidarietà con l' CP_1 [...]
accertare e dichiarare il diritto del Dott. a vedersi rimborsate le Controparte_2 CP_1
somme versate ai ricorrenti che siano riferite alle quote di responsabilità e colpa imputabili all' e quindi condannare la medesima al relativo pagamento in favore Controparte_2
del Dott. CP_1
- con vittoria di competenze, spese tutte e cogli accessori di legge.
Non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o modificate di quelle già formulate”.
Per l' Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2
e deduzione disattesa,
- in via preliminare, accertare la natura non sommaria della causa e per l'effetto disporre il mutamento del rito sommario nel rito ordinario ex art. 702 ter, secondo comma, c.p.c.;
- ancora in via preliminare: disporre la chiamata dei CCTTUU onde rendere gli opportuni chiarimenti in ordine alle summenzionate criticità indicate in narrativa;
- in via principale, accertare e/o dichiarare l'infondatezza in fatto o in diritto delle domande attoree, per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di questa;
CP_2
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, condannare al pagamento solamente il dott. CP_1
- ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, obbligare il dott. a manlevare e tenere indenne la CP_1 Parte_8 per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dei ricorrenti;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, limitare o ridurre, anche in via equitativa, il risarcimento dovuto sulla base di quanto precisato in narrativa e, in ogni caso, graduare, in base alla percentuale di responsabilità
pagina 4 di 37 riconosciuta in capo alla resistente, la quota parte dell'importo risarcitorio eventualmente dovuto ai ricorrenti sulla base del grado di incidenza eziologica delle condotte dei sanitati della Parte_8
sul danno lamentato, per le ragioni di fatto e diritto esposte in narrativa;
[...]
- in via subordinata istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale, onde stabilire le cause del decesso del IG. determinando altresì in misura percentuale l'eventuale Persona_1 apporto causale nell'evento delle condotte poste in essere dai sanitari del Servizio di Continuità
Assistenziale e dei sanitari del Pronto Soccorso di Bibbiena per tutte le ragioni dedotte in atti;
- in ogni caso: con vittoria di tutte le spese e dei compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale Arezzo, n.r.g. 207/2020)”.
Per “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli Controparte_3
incombenti di rito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI le prove orali richieste dal convenuto chiamante e si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richieste dai ricorrenti siccome inammissibili in quanto ininfluenti ai fini della decisione nei confronti del Dott. Si chiede infine la rinnovazione della CT o quanto meno CP_1
la chiamata chiarimenti del Collegio stante la mancata risposta alle osservazioni dei CTP di CP_3
per tutte le ragioni di cui in narrativa.
[...]
NEL MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE la correttezza dell'operato del Dott. e la insussistenza CP_1 di qualsiasi responsabilità in capo al Dott. e l'inesistenza e comunque l'interruzione del CP_1 nesso eziologico tra la sua condotta e l'exitus, rigettando le domande avanzate sia dai ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto, che dall' per mancanza dei Controparte_2 presupposti di cui all'art. 9 commi V e VI della Legge Gelli Bianco, non essendo comunque il Dott. ncorso in colpa grave. CP_1
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di riconoscimento ed accertamento di qualche responsabilità nei confronti del Dott. per colpa grave, CP_1
ACCOGLIERE la domanda di manleva dell' nei limiti di quanto previsto dal Controparte_2
comma VI della L. N. 24/2017 e cioè di una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo e nei limiti della sola domanda di perdita di chance di sopravvivenza del IG. in quanto l'eventuale vaccinazione ancorché Per_2
pagina 5 di 37 sollecitata dal medico di medicina generale, non avrebbe potuto, non solo con certezza ma anche secondo il principio del più probabile che non, probabilità di scongiurare il decesso;
Nella denegata e deneganda ipotesi di accertamento dell'an (colpa grave) e del nesso eziologico ovvero di accertamento della perdita di chance di sopravvivenza del IG. condannare Per_2
a manlevare il Dott. nei limiti di quanto accertato e provato Controparte_3 CP_1 in corso di causa e nei limiti del richiamato massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Salvis iuribus”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Breve sintesi del fatto, delle argomentazioni delle parti e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 14.03.2022 e , quali sorelle Parte_1 Parte_2
di e quali genitori di Persona_1 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
quale moglie di , e , quali figli di , hanno Persona_1 Persona_2 Parte_6 Persona_1 convenuto in giudizio il dott. e l' al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2
ristoro, dai resistenti in solido, dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti in conseguenza del decesso di avvenuto il 03.03.2019 e cagionato, secondo i ricorrenti, da Persona_1
condotte colpose dei convenuti.
I ricorrenti hanno allegato che a seguito di un incidente stradale, veniva sottoposto nel Persona_1
1988 ad intervento di rimozione della milza e che dal 1992 lo stesso era assistito, quale medico di famiglia, dal dott. il quale, pur essendo a conoscenza della condizione di soggetto CP_1
splenectomizzato del proprio assistito, non gli aveva fornito le adeguate indicazioni terapeutiche e di profilassi raccomandate per i soggetti nelle condizioni del sig. in particolare non informandolo Per_2
sulla opportunità che lo stesso si sottoponesse alle vaccinazioni contro i germi capsulati quali lo pneumococco.
Il 02.03.2019 il sig. avvertendo forte malessere accompagnato da febbre molto alta, diarrea e Per_2
vomito, contattava il Servizio di Continuità Assistenziale dell' ricevendo Controparte_2 indicazione di assumere antipiretici. Tale indicazione veniva confermata anche all'esito della visita domiciliare effettuata dal medico di guardia la sera del 02.03.2019, che lo invitava a rivolgersi al
Pronto Soccorso qualora la febbre non si fosse abbassata. Nella notte, alle 01:55, dopo aver contattato nuovamente il medico di guardia, il sig. eniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Per_2
Bibbiena. Presso il presidio ospedaliero, tuttavia, nonostante fosse stato palesato agli operatori sanitari pagina 6 di 37 che il paziente fosse splenectomizzato, non veniva iniziata alcuna terapia antibiotica e al mattino, alle ore 07:50, si verificava il decesso del paziente per arresto cardiorespiratorio, che veniva cagionato, come emerso dalle emocolture eseguite, da sepsi da pneumococco.
I ricorrenti hanno dunque dedotto di aver promosso il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
207/2020, lamentando la sussistenza di più condotte colpose che avrebbero contribuito tutte a causare il decesso del paziente: sia la mancata attuazione di misure di prevenzione che avrebbero dovuto essere adottate dal medico di medicina generale, dott. ossia l'indicazione al paziente CP_1 dell'opportunità di eseguire la vaccinazione per la prevenzione di infezioni da germi capsulati, raccomandate dalle linee guida ai soggetti splenectomizzati, stante il maggiore rischio di sviluppare sepsi gravi per questa categoria di pazienti, sia la mancata somministrazione, da parte del medico di guardia e del personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, di una immediata terapia antibiotica empirica al sopraggiungere dei primi sintomi di infezione.
Tale procedimento di ATP si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale redatto a cura dei CT nominati, prof. dott. e dott. , che ha confermato la sussistenza Persona_3 Persona_4
dei profili di colpa contestati dai ricorrenti nonché il nesso causale tra le condotte negligenti allegate ed il decesso del paziente, suddividendo le quote di responsabilità riscontrate per 1/3 a carico del medico di medicina generale e per 2/3, in pari misura, ai sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale e a quello del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena.
I ricorrenti hanno dunque domandato il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle due sorelle e , dei genitori e dei figli Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché della moglie Quest'ultima ha domandato anche Persona_2 Pt_6 Parte_5
il ristoro del danno biologico iure proprio, deducendo che il dramma vissuto a seguito della morte del marito avrebbe assunto la forma di un vero e proprio danno biologico apprezzabile in termini medico- legali.
e e hanno inoltre chiesto il ristoro dei danni patrimoniali Parte_5 Persona_2 Pt_6
dai medesimi subiti e correlati al decesso del congiunto derivanti dal venir meno Persona_1 dell'apporto economico dei redditi percepiti dallo stesso quale socio accomandatario della Magni
Arredamenti s.a.s., nonché il ristoro degli esborsi sostenuti per spese funerarie, e per le visite psichiatriche e psicologiche per la moglie e la figlia, ed infine gli esborsi relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020.
Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda avversaria e Controparte_4
chiedendone il rigetto. La convenuta ha evidenziato che sarebbe inverosimile che il sig. non Per_2
fosse a conoscenza dei rischi legati alla propria condizione di soggetto splenectomizzato, e che la pagina 7 di 37 vaccinazione antipneumococcica nel suo caso non era obbligatoria bensì consigliata, ed era stato il paziente a disinteressarsi alla sua somministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
Inoltre, sarebbe stata corretta la gestione del paziente approntata sia dal medico del Servizio di
Continuità Assistenziale sia dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, che si sarebbero adoperati costantemente per recuperare il suo stato di salute.
La convenuta ha altresì dedotto che la CT espletata nel procedimento di ATP presenterebbe carenze ed incongruenze, come già evidenziato nelle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
La convenuta ha poi contestato le voci di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro, deducendo che le stesse sarebbero sprovviste di prova, e ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, che il dott. fosse obbligato a tenere indenne l' per le somme che quest'ultima fosse CP_1 CP_2
tenuta a pagare ai ricorrenti.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
formulata dai ricorrenti e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria dispiegata nei suoi confronti, nonché domandando di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa,
al fine di essere manlevato dalle conseguenze economiche pregiudizievoli Controparte_3
derivanti da un eventuale accoglimento della domanda attorea.
Il dott. in caso di condanna solidale dei convenuti, ha formulato domanda di regresso nei CP_1 confronti dell' per quanto eventualmente versato in relazione alle quote di Controparte_2 responsabilità di quest'ultima e ha anche esteso la domanda di garanzia formulata nei confronti della propria compagnia assicurativa in relazione alla domanda trasversale formulata nella comparsa di costituzione dell' nei confronti del dott. CP_2 CP_1
Il dott. ha evidenziato di aver affermato fin dalle difese svolte nel procedimento ex art. 696- CP_1
bis c.p.c. di aver adeguatamente informato il proprio assistito sull'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e sul comportamento da seguire in caso di comparsa di febbre, e che i CT nominati avrebbero errato nel ritenere che l'informazione suddetta avrebbe dovuto essere resa in forma scritta, assumendo che l'assenza di documentazione a supporto di quanto riferito dal dott. roverebbe CP_1
la mancata informazione asserita dai ricorrenti.
Il medico convenuto, invece, ha ribadito che non vi fosse alcun obbligo di fornire tale informazione in forma scritta né di verbalizzare il dissenso del paziente alla vaccinazione consigliata, e che in ogni caso spetterebbe alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fornire la prova del danno, della colpa e del nesso di causalità, che sarebbe stato comunque interrotto dagli eventi occorsi il 2 e 3 marzo del 2019.
Si è inoltre costituita in giudizio la compagnia assicurativa terza chiamata, Controparte_3 formulando eccezioni di rito in ordine all'ammissibilità della domanda risarcitoria dei ricorrenti nonché
pagina 8 di 37 della domanda formulata dall' nei confronti del dott. nonché deducendo, nel merito, CP_2 CP_1 che non vi sarebbe alcuna responsabilità riferibile all'assicurato in relazione al decesso del sig. Per_1
e confermando il rapporto assicurativo di cui alla polizza n. 762949338 (doc. 2), con operatività
[...] della garanzia nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, ed esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, come da art.
3.2 delle condizioni generali di contratto (pag.13, doc. 3).
All'esito della prima udienza, con l'ordinanza del 09.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di ulteriore CT medico-legale, a firma del dott. tesa Per_5 alla valutazione del pregiudizio biologico iure proprio domandato dall'attrice moglie Parte_5 di oltre che con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis Persona_1
c.p.c. RG n. 207/2020, ed è passata in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'an della responsabilità
Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che le questioni di rito relative all'ammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e alle domande trasversali dispiegate dai convenuti con le rispettive comparse di costituzione e all'estensione della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata sono già state trattate con l'ordinanza del 09.11.2022, che sul punto si conferma e si richiama integralmente in questa sede decisoria.
Con la suddetta ordinanza, in particolare, si è già disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., evidenziando che è incontestato e documentato che, nel caso di specie, sia stato preventivamente svolto il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n.
207/2020) ed, inoltre, che il termine di cui all'art. 8 della legge n. 24/2017 risulta previsto unicamente ai fini della salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e non inficia la procedibilità della stessa, tanto che viene espressamente previsto che la domanda diviene procedibile trascorsi sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., anche qualora le operazioni peritali non si siano ancora concluse.
Inoltre, quanto alle ulteriori questioni attinenti all'ammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale subordinata dispiegata da nei confronti del dott. in Controparte_2 CP_1
sede di comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.06.2022, e quindi entro il termine di pagina 9 di 37 giorni 10 dalla data della prima udienza previsto dall'art. 702-bis c.p.c., con la suddetta ordinanza si è già evidenziato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio che “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo
167, secondo comma, c.p.c.” (così Cass. sent. n. 9441/2022) e, pertanto, la domanda risulta ritualmente formulata, e che, in applicazione del medesimo principio, risulta altresì ritualmente formulata l'estensione della domanda formulata dal dott. nei confronti della propria compagnia CP_1
assicurativa , consequenziale alle difese di per cui Controparte_3 Controparte_2
già aveva formulato rituale istanza ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa.
Passando all'esame del merito, nella fattispecie in esame, ed in particolare sotto il profilo dell'an, la responsabilità ascritta alla struttura sanitaria ed al medico di medicina generale convenuti appare adeguatamente dimostrata alla luce delle risultanze peritali esperite nel procedimento ex art. 696-bis
c.p.c., per le motivazioni di seguito esposte.
Il collegio peritale, nell'elaborato depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 207/2020, ha dapprima formulato una premessa medico-legale sul ruolo di protezione dalle infezioni svolto dalla milza e sulla maggiore vulnerabilità ai processi settici dei soggetti splenectomizzati (pag. 36 ss.), in particolare a quelli dovuti ad infezioni da Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B e
Neisseria meningitidis, presentando “sintomi iniziali [che] possono essere aspecifici (es. febbre, brividi, malessere, nausea, vomito e diarrea) ma progrediscono verso una sepsi grave entro poche ore” (cfr. pag. 41 CT).
I CT hanno riferito che, per i pazienti splenectomizzati, assume una importanza cruciale una corretta informazione sull'aumentato rischio di infezione e sulle strategie per ridurre tale rischio, che li renda consapevoli di: “
1. Aumentato rischio di infezioni severe per tutta la vita;
2. Importanza della vaccinazione, in particolare nei confronti di quei patogeni che determinano una aumentata mortalità per i pazienti asplenici (S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae, Influenza);
3. Profilassi antibiotica. I pazienti devono essere informati del rischio e dei benefici di una eventuale profilassi antibiotica quotidiana, indicata soprattutto in alcune sottocategorie di pazienti (…) 4 .Quando presentarsi in Pronto Soccorso. I pazienti devono essere adeguatamente informati che, in caso di comparsa di sintomi e/o segni compatibili con infezione (febbre, brividi, malessere generale, cefalee, nausea, vomito), devono recarsi prima possibile al più vicino Pronto Soccorso per essere immediatamente valutati ed iniziare immediatamente una terapia antibiotica. Nel caso in cui i pazienti siano impossibilitati a recarsi immediatamente in Pronto Soccorso devono essere istruiti ad assumere
pagina 10 di 37 in autonomia prima possibile una terapia antibiotica, che devono avere sempre a disposizione (es. amoxicillina-ac. , );
5. Braccialetti o tessere. I pazienti devono essere invitati CP_5 CP_6 ad indossare un braccialetto o portare con sé una tessera che identifichi il proprio stato di rischio”
(cfr. pag. 41-42 della CT).
I CT, riportando quanto emerge dalle principali linee guida nazionali ed internazionali, hanno precisato che “La febbre in un paziente con funzione splenica compromessa dovrebbe essere interpretata sempre come un segno precoce di sepsi, fino a prova contraria. Senza un trattamento rapido e appropriato, le infezioni in pazienti asplenici e iposplenici possono diventare fulminanti e fatali entro poche ore dall'inizio dei sintomi (19, 29). I più comuni focolai di infezione che determinano la sepsi nei pazienti asplenici e iposplenici sono polmonite, batteriemia primaria e meningite. Segni e sintomi di queste infezioni possono essere aspecifici nella fase iniziale e comprendono brividi, malessere, mal di testa, disturbi gastrointestinali (ad esempio, nausea, vomito, diarrea e dolore addominale). La sepsi fulminante può svilupparsi precipitosamente dopo sintomi di scarso rilievo o addirittura senza sintomi antecedenti specifici. La somministrazione immediata di antibiotici empirici e
l'assistenza di supporto aggressiva sono cruciali per la gestione della sepsi nei pazienti con funzione splenica compromessa. All'arrivo al pronto soccorso (che il paziente deve attuare immediatamente dopo la comparsa della febbre e preferibilmente dopo avere iniziato autonomamente una terapia antibiotica, come sopra riportato), è fondamentale iniziare immediatamente una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro per via endovenosa” (pag. 44-45 della CT).
I consulenti d'ufficio hanno rammentato altresì che secondo le raccomandazioni scientifiche ed i piani vaccinali del Ministero della Salute del 2015 e del 2017 “i soggetti splenectomizzati sono particolarmente attenzionati dove per questi è raccomandata vaccinazione per: morbillo, varicella, rosolia, meningococco, pneumococco, Haemofilus influenzae, nonché per la sindrome influenzale”
(cfr. pag. 51 della CT).
In considerazione delle premesse medico legali svolte, basate su riferimenti scientifici, il collegio peritale ha riscontrato la sussistenza di profili di colpa, riconoscendone l'apporto causale nella determinazione del decesso del paziente, ascrivibili sia al medico di medicina generale che al medico del Servizio di Continuità Assistenziale dell' che al personale sanitario Controparte_2
del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, affermando che le condotte dei convenuti hanno tutte contribuito causalmente alla verificazione del decesso del paziente.
In particolare, secondo il collegio peritale: “1) il Medico di Medicina Generale avrebbe dovuto: a. informare il paziente del rischio connesso alla sua condizione di splenectomizzato;
b. raccomandare in maniera incisiva le vaccinazioni (e verbalizzare in maniera formale l'eventuale rifiuto da parte del
pagina 11 di 37 paziente); c. dare indicazioni al paziente sul comportamento da tenere in caso di comparsa di febbre
(con particolare riferimento alla necessità di tenere degli antibiotici di emergenza, da iniziare ad assumere subito in caso di comparsa di febbre e alla necessità quindi di recarsi immediatamente in
Pronto Soccorso); 2) i medici della Guardia Medica, in considerazione del dato riferito della splenectomia e della cicatrice evidenziata all'esame obiettivo che confermava tale dato, avrebbero dovuto allertare immediatamente il servizio di emergenza e richiedere il trasporto immediato in PS;
3)
i Medici di PS, prontamente informati dell'anamnesi del paziente, avrebbero dovuto immediatamente iniziare la terapia antibiotica empirica (subito dopo avere prontamente effettuato il prelievo per le emocolture e ancora prima di tutti gli altri esami diagnostici)” (pag. 52-53 della CT).
Il decesso del paziente, avvenuto per shock settico con insufficienza cardiocircolatoria da infezione pneumococcica, come confermato dall'emocoltura eseguita post mortem, secondo i consulenti d'ufficio
è da mettersi in relazione causale con tutte le condotte colpose sopra riscontrate. Infatti, affermano i consulenti d'ufficio, “secondo l'accezione del più probabile che non, la mancata vaccinazione di copertura, nonché le omesse terapie preventive necessarie in corso di sindrome febbrile hanno concorso più probabilmente al decesso laddove non essendo state presenti hanno fortemente concorso
a questo. In un'ipotesi controfattuale, qualora il soggetto fosse stato vaccinato ovvero trattato adeguatamente durante l'insorgenza della sindrome febbrile, è da ritenersi che il decesso avrebbe avuto scarse probabilità di avverarsi. Ciò che è avvenuto era prevenibile con una vaccinazione effettuata nei tempi e nei modi previsti dalle schedule vaccinali e finanche con trattamenti terapeutici adeguati nel corso dell'episodio febbrile vissuto prima del decesso ed era quant'anche prevedibile per la casistica negativa che è data dai soggetti splenectomizzati che non vaccinati vanno incontro a tali manifestazioni”.
Pertanto, i CT hanno evidenziato che il decesso del paziente avrebbe potuto essere evitato, più probabilmente che non, qualora lo stesso avesse eseguito la vaccinazione antipneumococcica, fortemente indicata nei pazienti splenectomizzati come il sig. (che avrebbe ex se ridotto Persona_1 notevolmente le probabilità di sviluppare una sepsi da pneumococco) e l'insorgenza della sepsi, effettivamente verificatasi, fosse stata prontamente e correttamente gestita dal personale sanitario intervenuto.
In particolare, il medico del Servizio di Continuità Assistenziale, consapevole delle peculiarità del paziente asplenico, avrebbe dovuto tenere una condotta meno attendista e consigliare al paziente di rivolgersi subito al Pronto Soccorso. Anche i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, considerata la condizione di asplenia del paziente, che avrebbe dovuto far sospettare, secondo la pagina 12 di 37 sintomatologia presentata, la presenza di una sepsi, avrebbero dovuto somministrare immediata terapia antibiotica empirica.
Infatti, secondo i CT, “È riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale nonché dal piano sanitario vaccinale nazionale, di cui l'ultimo edito nel 2017, e finanche dai precedenti, nonché da quello della regione Toscana che abbiamo riportato e che è datato 2010, che i soggetti asplenici o splenectomizzati, per profilassi infettivologica, hanno necessità di una copertura vaccinale che non può essere sottaciuta. Le condizioni cliniche del soggetto avevano un comune denominatore ovvero la presenza di una splenectomia che doveva imporre la prescrizione di un trattamento antibiotico immediato ancorché empirico e un ricovero immediato in ospedale per approntare in un reparto adeguato di terapia intensiva tutte le procedure di sostegno cardiovascolare e respiratorie necessarie per fronteggiare uno shock settico che era nelle more della sintomatologia presentata e che invece,
l'assenza di tali presidi farmacologici ed assistenziali, ha prodotto un ritardo sia per quanto concerne
l'attenzione posta dal servizio di continuità territoriale che procrastina il ricovero alla valutazione febbrile in corso di terapia con Tachipirina, sia per i sanitari dell'Ospedale di Bibbiena che anche qui, non avvedendosi delle peculiarità del soggetto, ne constatano la gravità allorquando è in arresto cardiocircolatorio. Ricordiamo che la Tachipirina (paracetamolo) è un farmaco ad alto valore antipiretico e che “abbassare la temperatura” non è sinonimo di guarigione bensì in alcuni casi, come nel nostro, risulta una procedura che offusca la reale portata dei sintomi. In un soggetto splenectomizzato la febbre è un elemento di criticità assistenziale che necessita di un immediato ricovero e trattamento intensivo sia antibiotico che di supporto cardiovascolare nonché respiratorio”
(cfr. pag. 53-54 della CT).
Quanto al concorso dei vari fattori causali riscontrati come determinanti il decesso del paziente, il collegio peritale ha stimato l'incidenza di ciascun fattore eziologico colposo riscontrato, quantificando in 1/3 la quota di responsabilità attribuibile al medico di medicina generale, dott. per le CP_1
omissioni riscontrate in relazione alla mancata informazione sulla opportunità della somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco; e in 2/3 la quota di responsabilità ascrivibile ai sanitari dell' (1/3 da attribuire alla condotta del medico di guardia e 1/3 ai sanitari Controparte_2 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena).
L'elaborato depositato dal collegio medico risulta essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte (cfr. pag. 60-75 CT), di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui ai fini della decisione non si è reso necessario né il rinnovo della CT, né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale;
pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle pagina 13 di 37 conclusioni raggiunte dal collegio peritale nella relazione depositata, che ben può essere posta a base della decisione.
Con riferimento alla condotta colposa ascrivibile al dott. lo stesso ha evidenziato, sia nelle CP_1
note critiche alla bozza di elaborato peritale trasmesse ai CT sia negli scritti difensivi depositati in questo giudizio di merito, che il collegio peritale avrebbe errato nel ritenere che il dott. non CP_1 avrebbe provveduto ad informare adeguatamente il paziente dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco solo perché non vi sarebbe traccia scritta di tale informazione.
In particolare, secondo il medico di medicina generale convenuto, sarebbe erroneo e fuorviante il riferimento normativo, richiamato dal collegio peritale a sostegno della correttezza delle proprie asserzioni, all'articolo 31 comma 2 lettera c) del DPR n. 270/2000, che prevede, tra i compiti del medico di medicina generale, “la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico ed ad utilità dell'assistito, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche e a quanto previsto dagli accordi regionali”, nella quale dunque il dott. avrebbe dovuto annotare CP_1 di aver correttamente informato il paziente sull'opportunità della vaccinazione nonché un suo eventuale rifiuto, poiché non vi sarebbe alcuna norma che imporrebbe al medico di medicina generale di fornire le suddette informazioni in forma scritta.
Si ritiene che le considerazioni svolte sul punto dalla difesa del dott. non colgano nel segno, CP_1
poiché, ai fini della decisione, ciò che rileva non è verificare se vi fosse un obbligo di annotare nella suddetta “scheda sanitaria individuale” le indicazioni date al paziente o quale valore attribuire alle annotazioni ivi indicate e per quanto tempo avrebbero dovuto essere conservate, bensì occorre verificare se, sulla base delle risultanze processuali tutte, possa dirsi raggiunta la prova della mancata informazione, da parte del medico di medicina generale, in ordine alla opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e ai rischi per la salute derivanti dall'essere privo di milza, allegata dagli attori quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria dispiegata.
A tal proposito va evidenziato che il dott. d i suoi CTP non negano che il medico di medicina CP_1
generale avrebbe dovuto correttamente informare il sig. quale paziente splenectomizzato, Per_2
dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco, tuttavia affermano che tale informazione sarebbe stata resa in forma orale e che non vi sarebbe alcun obbligo normativo di informare i pazienti per iscritto.
Giova rilevare che gli attori e ed il convenuto dott. hanno allegato fatti antitetici (non CP_1
informazione/informazione) e gli attori hanno fondato la propria allegazione della colpa del convenuto dott. u un fatto negativo (non informazione). CP_1
pagina 14 di 37 Sul punto si rammenta che l'aver allegato un fatto negativo a fondamento della propria pretesa non solleva chi agisce in giudizio dall'onere probatorio sul medesimo gravante né sposta tale onere sul convenuto.
Tuttavia, l'allegazione di un'omissione quale fatto costitutivo della domanda comporta necessariamente delle peculiarità nella valutazione delle prove offerte, non essendo materialmente possibile dimostrare un fatto che si alleghi come non avvenuto.
Pertanto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del fatto negativo può considerarsi raggiunta anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass n. 8018/2021: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”).
Nel caso di specie, le circostanze allegate ed emerse depongono nel senso di ritenere raggiunta la prova della condotta omissiva dedotta dagli attori quale fondamento della responsabilità del dott. CP_1
Infatti, la gravità delle conseguenze cui sarebbe andato incontro il sig. in caso di rifiuto della Per_2
vaccinazione anti-pneumococco, con un sensibile aumento del rischio di andare incontro a sepsi mortali, nonché l'impreparazione del paziente e dei suoi familiari nella gestione dell'episodio febbrile del 02.03.2019, che poi ha portato al decesso del paziente (i quali evidentemente non sapevano che la febbre elevata fosse altamente sintomatica, nei soggetti splenectomizzati, di un processo settico in corso e della necessità di ottenere pronta valutazione medica e di iniziare senza ritardo terapia antibiotica, poiché altrimenti non avrebbero chiamato la guardia medica per ben tre volte nel corso della giornata prima di recarsi al Pronto Soccorso) depongono quali forti e solidi indici presuntivi del fatto che effettivamente il sig. non fosse a conoscenza dei rischi legati all'alta probabilità di Per_2
sviluppare sepsi correlati al suo stato di soggetto splenectomizzato né della possibilità di prevenirli efficacemente con la vaccinazione e che lo stesso, ove correttamente informato degli effetti dirompenti e dei rischi anche mortali di un rifiuto, si sarebbe sottoposto a tale vaccinazione.
pagina 15 di 37 Il convenuto dott. non ha offerto idonea prova contraria del fatto positivo, ossia di aver CP_1
concretamente informato il paziente dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco e dei rischi corsi quale soggetto asplenico, prova in relazione alla quale il convenuto si trovava anche in posizione di maggiore vicinanza (cfr. Cass. n. 12910/2022: “Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”).
A tal proposito, occorre altresì evidenziare che le richieste di prove orali in ordine al suddetto profilo di colpa formulate sia dalla parte attrice che dal dott. non risultavano conferenti e per tale CP_1 motivazione non sono state ammesse, poiché, come già rilevato con l'ordinanza del 27.06.2023, risulta del tutto ininfluente l'eventuale prova che il convenuto avesse o meno resi edotti altri pazienti sottoposti a splenectomia dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco, dal momento che ciò che rileva in questa sede processuale è unicamente la circostanza che tale informazione fosse stata o meno resa dal medico di medicina generale al paziente (e non Persona_1
ad altri pazienti). Neppure può attribuirsi alcun valore probatorio alla dichiarazione proveniente dal dott. medesimo e allegata quale doc. 2 alla sua comparsa di costituzione, essendo CP_1
dichiarazione unilaterale formata fuori dal processo e proveniente dalla parte stessa, con l'evidente conseguenza che la stessa non può assurgere a prova di fatti favorevoli alla parte che li dichiara.
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale gli attori hanno fondato le proprie domande risarcitorie.
3. Il danno non patrimoniale: la perdita del rapporto parentale
Ciò chiarito, vanno dunque esaminate singolarmente le voci di danno dei quali gli attori hanno chiesto il ristoro.
Gli attori hanno domandato il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio a causa della vicenda de qua.
pagina 16 di 37 In particolare, per quanto attiene ai danni non patrimoniali, tutti gli attori, ossia il coniuge, i genitori, i figli e le sorelle del sig. hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del Persona_1 rapporto parentale con il congiunto determinati dalla condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
e del dott. Controparte_2 CP_1
Si tratta di una voce di danno non patrimoniale che tende a ristorare sia le sofferenze che la perdita delle relazioni personali e familiari correlate causalmente al decesso della c.d. vittima primaria del fatto illecito, la cui risarcibilità è ammessa dalla giurisprudenza consolidata e che va concretamente apprezzata in relazione alle circostanze del caso concreto allegate dai danneggiati (cfr. Cass. n.
28989/2019: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”).
Nel caso di specie gli attori, fin dall'atto introduttivo, hanno specificamente allegato le pesanti conseguenze dannose dai medesimi subite in ragione del decesso del congiunto nonché fornito specifiche e puntuali allegazioni in ordine all'intensità e all'effettività della relazione affettiva, oltre che parentale, che legava gli attori al de cuius.
Infatti, gli attori hanno dedotto e documentato:
- quanto alle sorelle e : che il fratello costituiva un particolare Parte_1 Parte_2
riferimento per entrambe le sorelle (cfr. stato di famiglia storico, doc. n.13); la sig.ra Pt_1
ha vissuto a lungo con i propri genitori, e (doc. n. 45),
[...] Parte_4 Parte_3 proprio nell'abitazione collocata immediatamente sopra quella che era la casa del sig. Per_1
doc. n. 43, a, b, c), per poi trasferirsi nell'appartamento collocato sopra il mobilificio di
[...]
(doc. n. 46), avendo ciò favorito la formazione di legami ancora più stretti e saldi Persona_1
con il de cuius, rinforzati anche dal fatto che la sig.ra è nubile e priva di un Parte_1
nucleo familiare proprio, essendo dunque la perdita del fratello un evento particolarmente sofferto e sconvolgente, con conseguenze sia in termini di insorgenza di uno stato ansioso- depressivo (doc. 51) sia in termini di effetti negativi sulla propria attività lavorativa (doc. 28); la sig.ra aveva altresì un forte legame con il fratello, consolidato fin dall'infanzia, Parte_2
pagina 17 di 37 considerata anche la differenza di età di soli due anni, e testimoniato anche dalla circostanza che la sig.ra ed il fratello avessero deciso di sposarsi nello stesso giorno e Pt_2 Persona_1
nella stessa chiesa con i rispettivi coniugi (doc. 29 e 30);
- quanto ai genitori e i rapporti del de cuius con i genitori erano Parte_3 Parte_4
molto intensi, considerata anche la vicinanza delle abitazioni dei rispettivi nuclei familiari (doc.
18), situate nello stesso stabile, che consentiva loro di trascorrere insieme al figlio molte occasioni quotidiane oltre alle ricorrenze (doc. 48);
- quanto ai figli e : gli stessi erano ancora conviventi con il Persona_2 Parte_6
padre al momento del suo decesso, essendo entrambi ancora molto giovani (24 e 21 anni nel
2019), e hanno subito un cambiamento radicale del proprio stile di vita, avendo dovuto rinunciare a progetti personali di convivenza ( per stare vicini alla madre e Persona_2
attivarsi per preservare l'attività lavorativa di famiglia;
- quanto alla moglie al momento della morte del marito aveva 46 anni e la Parte_5 relazione con il sig. durava da 29 anni, di cui 25 di matrimonio, vivendo l'impatto Persona_1
con l'evento occorso come un vero e proprio dramma con compromissione della propria salute mentale con esiti qualificabili come danno biologico (dei quali ha chiesto separatamente il ristoro).
In ragione delle copiose, puntuali e specifiche allegazioni formulate dai ricorrenti sull'effettiva intensità del rapporto che le stesse intrattenevano con il sig. esposte nelle pagine da 38 a Persona_1
51 dell'atto introduttivo, suffragate dalla copiosa documentazione a supporto ivi indicata nonché dalla prova per presunzioni ex art. 2729 c.c., può ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori in relazione alla dimostrazione del danno da perdita del rapporto parentale, considerato sia nella sua componente di sofferenza morale che di danno dinamico-relazionale. Sul punto, si richiama quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e
pagina 18 di 37 dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. n. 5769/2024).
Quanto alla liquidazione di tale pregiudizio non patrimoniale, le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, in particolare a seguito della sentenza n. 10579/2021 della Corte di
Cassazione, hanno affermato che, in tema di liquidazione del danno parentale, rispetto al modello prospettato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che non seguiva la tecnica del punto variabile, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo della liquidazione,
“garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (così Cass. n. 10579/2021, ma cfr. anche Cass. 26300/2021; Cass.
n. 26440/2022; Cass n. 36279/2022; Cass. n. 37009/2022; Cass. n. 5948/2023), così come prospettato dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma.
In considerazione dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato, anche le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano hanno proposto, fin dalla versione resa disponibile nell'anno 2022, dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale basate sul sistema “a punti”, proponendo due tabelle distinte, una per il danno subito dal coniuge, dai genitori e dai figli della vittima principale, e una per il danno subito dai fratelli, determinando un diverso punto base per le due tabelle.
Essendo dunque disponibili, all'attualità, due diverse tabelle di liquidazione “a punti” per il danno da perdita del rapporto parentale, una elaborata presso il Tribunale di Roma (che nella sua versione più recente e disponibile alla data odierna risale al 2023) e una elaborata presso il Tribunale di Milano
(nella più recente versione del 2024), si ritiene più opportuno avvalersi, per la concreta liquidazione, nel caso di specie, del danno da perdita del rapporto parentale delle tabelle formulate allo scopo presso il Tribunale di Milano.
Appare preferibile, ai fini di una liquidazione che sia il più possibile aderente alle circostanze del caso concreto, avvalersi della tabella elaborata presso il Tribunale di Milano perché quest'ultima, diversamente da quella elaborata presso il Tribunale di Roma, determina l'entità del “punto base” sulla scorta dell'intensità del legame parentale, diversificandolo a seconda che si tratti dei più stretti congiunti (figli, genitori, coniuge) o dei fratelli, anziché utilizzare un medesimo valore monetario per entrambe le categorie di parenti;
appare altresì preferibile l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di pagina 19 di 37 Milano poiché le stesse prevedono una specifica valorizzazione delle circostanze del caso concreto consentendo di attribuire un numero di punti fino a 30 per la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, sulla base di una serie di parametri oggettivi indicativi dell'intensità della condivisione di vita, mentre le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma si limitano a considerare il mero dato della convivenza e della composizione del nucleo familiare. Le tabelle del Tribunale di Milano, inoltre, consentono di attribuire un punteggio differenziato anche per i casi in cui il parente non sia convivente ma abiti comunque nello stesso stabile o condominio della vittima principale. Dunque, in considerazione di tutte le suddette circostanze, si ritiene preferibile avvalersi per la liquidazione delle tabelle a punti formulate dal Tribunale di Milano, nella più recente versione del 2024.
Si precisa che, nella liquidazione numerica che segue, per tutti gli attori è stato attribuito il punteggio di
15 per il parametro relativo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale”. Le allegazioni prospettate dagli attori, infatti, appaiono significative di un rapporto intenso ed effettivo di ciascuno degli stessi con la vittima principale per cui si è ritenuto congruo attribuire per tale parametro a ciascuno degli attori il punteggio medio tra quelli attribuibili (tra 0 e 30, dunque 15).
Pertanto, facendo applicazione dei suddetti criteri, il danno da perdita del rapporto parentale viene in concreto liquidato, per ciascuno degli attori, secondo i seguenti parametri derivati dall'applicazione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale elaborato dal Tribunale di Milano, nella versione 2024:
- per (coniuge): 20 punti per età della vittima primaria;
20 punti per età della Parte_5
vittima secondaria;
16 punti per convivenza;
9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, 15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 80, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 312.880,00;
- per (figlia): 20 punti per età della vittima primaria;
24 punti per età della Persona_2
vittima secondaria;
16 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 84, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 328.524,00;
- per (figlia): 20 punti per età della vittima primaria;
24 punti per età della Parte_6
vittima secondaria;
16 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 84, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 328.524,00;
pagina 20 di 37 - per (madre): 20 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della Parte_4
vittima secondaria;
8 punti per abitazione nello stesso stabile, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 64, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 250.304;
- per (padre): 20 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della vittima Parte_3
secondaria; 8 punti per abitazione nello stesso stabile, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 64, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 250.304;
- per (sorella): 14 punti per età della vittima primaria;
14 punti per età della vittima Parte_1
secondaria; 0 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 52, valore del punto base € 1.698, totale liquidazione € 88.296,00;
- per (sorella): 14 punti per età della vittima primaria;
14 punti per età della Parte_2
vittima secondaria;
0 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 52, valore del punto base € 1.698, totale liquidazione € 88.296,00.
Il danno da perdita del rapporto parentale è dunque quantificato, per ciascuno degli attori, nelle seguenti somme, con valori monetari da ritenersi già rivalutati, stante l'utilizzo di una tabella aggiornata pressoché all'attualità: € 312.880,00 per la moglie € 328.524,00 per Parte_5 ciascuno dei figli e;
€ 250.304 per ciascuno dei genitori Persona_2 Parte_6 Parte_4
e ; € 88.296,00 per ciascuna sorella e . Su tali somme
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
4. Il danno non patrimoniale: il danno biologico subito da Parte_5
Con specifico riferimento alla posizione di è stato chiesto anche il ristoro del Parte_5
pregiudizio alla salute, c.d. danno biologico, subito dalla medesima in conseguenza del decesso del marito.
Ove la perdita di un familiare comporti, oltre alla sofferenza morale, una vera e propria compromissione delle facoltà mentali, tale da assurgere a vero e proprio pregiudizio alla salute, e cioè a danno biologico, la stessa risulta autonomamente risarcibile, poiché si tratta di pregiudizio diverso da quello ristorato dal c.d. danno da perdita del rapporto parentale, che è invece volto a risarcire sia la pagina 21 di 37 sofferenza per la perdita del familiare sia la perdita degli aspetti dinamico-relazionali della relazione parentale.
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido” (cfr. Cass. n. 18056/2019), e che “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (cfr. Cass. n.
6443/2023).
Per accertare e quantificare tale danno è stata disposta una specifica CT medico-legale, sul quesito di cui all'ordinanza del 27.06.2023, a firma del dott. quale medico legale, con l'ausilio del Per_5
dott. quale specialista in psichiatria. Persona_6
All'esito delle operazioni peritali, durante le quali sono stati somministrati alla sig.ra anche Pt_5
dei test psicodiagnostici, il CT ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente in misura pari al 12%, esprimendosi in questi termini (pag. 63-64 della CT): “Orbene quanto rilevato nel corso delle attuali operazioni di Consulenza Tecnica, tenuto conto della diagnosi dello specialista psichiatra, ausiliario del CT Dott. considerato quanto anche articolato dai Persona_6
CCTTPP sia verbalmente che negli scritti allegati, si ritiene potersi concludere che la IG.ra Pt_5
è attualmente affetta da un “Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso cronico”,
[...]
conseguente ad un evento stressante (lutto per la morte del marito) dotato di chiara efficienza lesiva e sufficiente a determinare l'insorgenza di una sintomatologia psicopatologica reattiva, anche al cospetto di verosimili elementi di fragilità personologica preesistenti. Tenuto conto dei più recenti testi di riferimento per la valutazione del danno biologico, (“Barèmes medico-legali per la valutazione in responsabilità civile, assicurazioni private (infortuni e malattia) e sociali (invalidità civile e INAIL), causa di servizio e tabelle sportive”, di , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10 [...]
; “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito Persona_11 civilistico” Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni SIMLA Ed. Giuffrè 2016) si
pagina 22 di 37 ritiene potersi valutare il danno nella misura del 15%, ritendo il CT che nel caso di specie si possa applicare la valutazione massima della voce tabellare: “Disturbo dell'adattamento complicato 11-
15%”; si ritiene inoltre di dover applicare il coefficiente di taratura richiamato dai testi di riferimento pari nel caso di specie a 0,8, applicando il quale (15X0,8) deriva un danno biologico permanente risarcibile pari al 12% (dodici per cento)”.
Il CT ha confermato le suddette conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dai CTP, riconoscendo nel caso di specie una degenerazione patologica conseguente al lutto che assume i caratteri di un vero e proprio danno biologico, affermando che “questo CT, anche alla luce dell'attività del suo Ausiliario, ritiene doveroso ribadire che l'evento luttuoso che ha colpito una giovane donna e madre possiede adeguata idoneità psicolesiva capace di produrre, tantopiù in un quadro di preesistente fragilità, la patologia psichica attualmente soggetta a valutazione. Nel caso di specie non si può ritenere che il quadro attuale sia sovrapponibile o causalmente ricollegabile ai pregressi episodi psicopatologici documentati. Si ribadisce e si fa propria la conclusione dell'Ausiliario Dott. “… L'efficienza lesiva dell'evento stressante, rappresentato dal lutto Per_6 del marito, risulta essere sufficiente a determinare l'insorgenza di una sintomatologia psicopatologica reattiva, anche al cospetto di verosimili elementi di fragilità personologica testimoniati dalla presenza in anamnesi remota di condotte alimentari di tipo restrittivo, come si evince dalla documentazione clinica presentata. Il criterio di documentabilità della patologia in essere rispetto al suo nesso cronologico con l'evento stressante è rispettato dall'analisi della documentazione clinica presentata.
…” che risulta pienamente in linea con le modalità valutative del danno come riportate nelle linee guida medico-legali e psichiatriche più volte richiamate in relazione. Anche relativamente al danno biologico il CT ritiene che il quadro documentato anche con l'ausilio testistico sia tale da confermare il quantum di danno biologico indicato dallo scrivente che pertanto conferma la percentuale del 12% con applicazione del coefficiente di taratura” (cfr. pag. 74 della CT).
Le conclusioni della CT appaiono logiche, congruamente motivate ed argomentate, e risultano aver tenuto in adeguata considerazione le sollecitazioni provenienti dai consulenti di parte, sicché le stesse ben possono essere poste a base della decisione.
Ai fini della determinazione del danno biologico permanente subito della sig.ra pertanto, Pt_5
facendo applicazione dei criteri stabiliti dalla versione aggiornata al 2024 delle c.d. Tabelle Milanesi, per invalidità permanente pari al 12% per soggetto dell'età di anni 46 al momento del fatto, si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di componente strettamente biologica del danno alla salute, pari ad € 26.522, da ritenersi già rivalutata all'attualità. Su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Si precisa, a tal proposito,
pagina 23 di 37 che non viene riconosciuto l'incremento per sofferenza, ossia la c.d. componente morale del danno alla salute, in quanto la componente di sofferenza soggettiva derivante alla sig.ra dalla perdita del Pt_5
marito, nel caso di specie, trova già ristoro nella liquidazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, sicché riconoscere anche tale componente nella liquidazione del pregiudizio alla salute derivante dal decesso del congiunto comporterebbe, di fatto, una duplicazione risarcitoria.
5. Il danno patrimoniale da lucro cessante domandato da , e Parte_5 Persona_2 [...]
e gli ulteriori danni patrimoniali Pt_6
La moglie ed i figli di hanno domandato il ristoro anche del danno patrimoniale da lucro Persona_1
cessante cagionato dalla perdita dell'apporto economico derivante dai redditi percepiti dal congiunto convivente.
Quanto alla risarcibilità del danno da lucro cessante derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito la Suprema Corte ha precisato che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr. Cass. n. 4205/2002).
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato, fornendo documentazione a supporto:
- che il sig. il 29.03.2007 è diventato socio accomandatario della “Magni Persona_1
Arredamenti s.a.s.”, società di cui socia accomandante era la sig.ra ed avente Parte_4
come oggetto sociale la vendita al minuto di mobili di legno e ferro ed in generale il commercio di arredo da interni (cfr. visura storica doc. 20);
- che il sig. provvedeva in via esclusiva all'amministrazione della Società, Persona_1
contribuendo con i proventi della propria attività lavorativa al mantenimento della moglie e dei figli;
pagina 24 di 37 - che, quindi, con gli utili sociali (cfr. doc. n. 36, a, b, c), il sig. a provveduto a mantenere Per_2
la propria famiglia. Al momento del decesso la sig.ra moglie del sig. Parte_5 Per_2
risultava fiscalmente ancora carico del marito (doc. n.21 a, b, c), non godendo di autonomi redditi propri. Quanto ai figli, e , gli stessi sono stati assunti presso la Per_2 Pt_6
società di famiglia, Magni Arredamenti s.a.s.: è stata assunta il 04.04.2016 con un Per_2
contratto di lavoro da apprendista professionalizzante, è stato assunto in data Pt_6
04.02.2019 dalla Magni Arredamenti s.a.s., con un contratto di lavoro subordinato, inquadramento apprendista professionalizzante. Tuttavia, la retribuzione esigua percepita dai figli comportava che il padre continuasse a contribuire economicamente al loro sostentamento, considerata altresì la convivenza con gli stessi;
- il sig. in via esclusiva, ha sempre provveduto a farsi pieno carico delle spese Persona_1
relative alla gestione della casa familiare, ivi comprese quelle per le utenze (cfr. bollette Doc. n.
22 a, 22 b), garantendo così il sostentamento della propria famiglia.
Pertanto, gli attori hanno proposto un calcolo (cfr. pag. 54-57 ricorso) del risarcimento dai medesimi richiesto sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare dalla sentenza n. 6619/2018 (“La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito”).
Nello specifico, gli attori hanno determinato il reddito netto nei tre anni antecedenti al decesso di
, quantificando altresì il reddito medio annuale, ottenendo la somma di € 39.369,33, ossia Persona_1
€ 3.280,77 mensili netti. Ipotizzando che il sig. trattenesse un quarto delle suddette entrate per Per_2
sé, gli attori hanno fondato i propri calcoli sul presupposto che i restanti ¾ fossero destinati per ½ alla moglie e per ¼ ciascuno ai figli. Dunque hanno domandato il ristoro del danno già prodottosi, pari alla quota parte di reddito mensile netto perduta dal decesso e fino alla liquidazione, nonché del danno futuro, secondo “la formula: R. * C.C., ovvero reddito netto (da intendersi, reddito netto annuo del pagina 25 di 37 defunto a cui è stata sottratta la quota di ¼ che lo stesso destinava per bisogni personali ) moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione (individuato secondo il D.M. 22/11/2016 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 19/12/2016, n. 56 e relative tabelle)”. Per i figli, è stato richiesto il danno patrimoniale da lucro cessante fino al compimento dei 25 anni di ciascuno, sul presupposto che fino a quell'età entrambi non sarebbero stati economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, va rilevato che il danno da lucro cessante richiesto risulta provato in quanto le specifiche allegazioni delle parti sul punto sono suffragate da idoneo supporto documentale, sopra richiamato, e risulta peraltro oggetto di contestazione, nelle comparse di costituzione dei convenuti, meramente generica e aspecifica (fatta eccezione per la contestazione mossa in comparsa dal dott. elativa CP_1 all'attività lavorativa esercitata dai figli nell'azienda di famiglia, cfr. pag. 30-31 comparsa dott. apparendo tardive le contestazioni sul punto formulate in sede di comparsa conclusionale, CP_1
ossia successivamente alla decorrenza del termine per le preclusioni assertive).
La metodologia di calcolo prospettata dagli attori appare conforme ai principi enunciati dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 6619/2018, ed è per alcuni aspetti condivisibile, salve alcune precisazioni sui valori monetari da assumere quale base di calcolo per il danno da lucro cessante spettante a Pt_5
ed il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare, nonché per il danno spettante ai figli, come
[...]
di seguito si va ad esporre.
Appare corretta la base di calcolo prospettata dai ricorrenti consistente nel reddito netto medio mensile ricavabile dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig. € 3.280,77). Per_2
Appare altresì corretta e condivisibile la determinazione nell'ipotetica ragionevole misura di ¼ la quota parte di quei redditi netti mensili che il avrebbe ragionevolmente usato per sé (in un nucleo Per_2
familiare composto da quattro persone), ottenendo così la somma di € 2.460,57 mensili (ossia 3/4 della retribuzione media netta mensile) quale importo che il sig. avrebbe destinato alle esigenze dei Per_2
familiari conviventi (moglie e due figli).
Non appare invece condivisibile l'assunto degli attori secondo cui una quota maggiore di tale reddito netto residuo fosse destinata alla moglie (1/2) ed una minore a ciascun figlio (1/4 ciascuno). Dal momento che è la stessa parte attrice ad allegare che sia la moglie che i figli non fossero economicamente autosufficienti al momento del decesso del sig. risulta congruo e ragionevole Per_2
assumere che la quota residua del reddito netto che il sig. estinava alle esigenze della famiglia Per_2
fosse da suddividersi equamente tra la moglie ed i figli, per una quota di 1/3 ciascuno. Pertanto, la quota netta di reddito mensile verosimilmente destinata alle esigenze dei componenti della famiglia del sig. uò considerarsi pari ad € 820,19 (cioè 2460,57 diviso 3). Per_2
pagina 26 di 37 Con riferimento al danno da lucro cessante domandato dai figli, va altresì rilevato che non appare condivisibile quanto prospettato dagli attori, che hanno chiesto il ristoro del danno maturato fino al compimento dei 25 anni di età di ciascuno, sul presupposto che fino a quel momento non avrebbero raggiunto l'indipendenza economica.
Le specifiche circostanze del caso di specie e la stessa documentazione di parte attrice (cfr. visura storica doc. 20) evidenziano che, a seguito del decesso del padre, i sig.ri e Persona_2 [...]
hanno assunto la qualifica di soci accomandatari della Magni Arredamenti s.a.s., subentrando Pt_6 dunque al padre nella gestione dell'azienda di famiglia. Tale circostanza di fatto non risulta compatibile con l'assunto attoreo secondo cui i figli avrebbero raggiunto l'indipendenza economica solo al compimento dei 25 anni, dovendosi ritenere invece tale indipendenza concretamente raggiunta nel momento in cui i figli hanno assunto le redini dell'azienda di famiglia, in piena attività da anni, come si desume dalla visura camerale storica della società, ossia quando sono stati nominati soci accomandatari della Magni Arredamenti s.a.s., in data 27.06.2019.
Può dunque essere riconosciuto in favore di ciascuno dei figli del sig. l danno da lucro cessante Per_2
maturato dal decesso del padre (03.03.2019) e fino al 27.06.2019, ossia per n. 4 mesi (marzo, aprile, maggio, giugno 2019). Moltiplicando il numero di mesi per l'importo mensile ragionevolmente destinato alle esigenze dei figli da parte del padre, come sopra determinato in € 820,19, si ottiene la cifra di € 3.280,76 per ciascun figlio quale risarcimento del danno da lucro cessante.
Per quanto attiene al danno da lucro cessante spettante alla moglie va distinto il Parte_5
danno già verificatosi da quello futuro, che viene calcolato applicando il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie indicato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2023.
Il primo è pari alla somma di € 820,19 per ciascun mese dal marzo 2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (febbraio 2025), per l'importo complessivo di € 59.053,68 (€ 820,19 per 72 mesi).
Il secondo, invece, è pari ad € 186.708,05, ossia € 9.842,28 (reddito annuale pro quota che si stima perso, pari € 820,19 per 12 mesi), moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione pari a 18,97.
Tale coefficiente viene individuato facendo riferimento ai coefficienti per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborati dal Tribunale di Milano e pubblicati il 25 marzo 2023.
L'elaborazione dei suddetti coefficienti offerta dal Tribunale di Milano risponde all'esigenza, emersa già da tempo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13727/2022; Cass. n.
18093/2020; Cass. n. 20615/2015), di elaborare coefficienti aggiornati per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, stante la non piena adeguatezza sia dei risalenti coefficienti per la costituzione delle rendite pagabili dalla nazionale per le assicurazioni sociali di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403, Pt_9
pagina 27 di 37 sia dell'applicazione analogica dei coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali, quali quelli di cui al D.M. 22.11.2016, sia dei coefficienti proposti dal CSM il 1° luglio 1989
(“Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), ritenuti non adeguati stante l'innalzamento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse.
Risulta dunque preferibile determinare il coefficiente di capitalizzazione applicando le tabelle per la capitalizzazione anticipata delle rendite formulate dal Tribunale di Milano nel 2023, le quali presentano quale pregio, oltre a quello di essere nettamente più recenti rispetto alle altre, quello di essere state specificamente studiate ed elaborate per rispondere alla specifica necessità di capitalizzazione delle rendite vitalizie tese al ristoro del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, tenendo specifico conto delle indicazioni formulate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, incrociando nella tabella relativa alle donne l'età della sig.ra al momento Parte_5
della liquidazione (52 anni) con il numero di anni per cui il reddito sarà presumibilmente perso, che vengono quantificati in n. 18 anni, assumendo verosimilmente che il sig. avrebbe continuato a Per_2 svolgere attività nell'azienda di famiglia fino a 70 anni (età in cui è verosimile attendersi che si cessi di prestare attività lavorativa), si ottiene il coefficiente di 18,97.
Moltiplicando quindi il reddito annuale pro quota stimato come perduto dalla sig.ra e dunque Pt_5
€ 9.842,28, per il coefficiente di 18,97 si ottiene dunque la somma complessiva di € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.
Il danno non patrimoniale da lucro cessante richiesto dagli attori e Parte_5 Persona_2 va dunque determinato come segue: per € 3.280,76, oltre Parte_6 Persona_2 rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
per € Parte_6
3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
per Pt_5
€ 59.053,68, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
[...] per € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale. Parte_5
Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese funebri, la giurisprudenza ha affermato che i familiari del defunto hanno diritto al risarcimento delle spese funerarie se la sua morte è causata da un fatto illecito (cfr. Cass. n. 31542/2018 e Cass. n. 11684/2014, secondo cui “Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo”). Tale voce di danno, dunque, adeguatamente documentata, può essere riconosciuta (doc. 24 e 25 di parte attrice) per la somma di € 4.964, da versarsi pro quota in favore degli eredi e . Parte_5 Persona_2 Parte_6
pagina 28 di 37 Possono altresì essere ristorate in quanto adeguatamente documentate e causalmente determinate dall'evento oggetto di causa (anche alla luce delle risultanze della CT medico legale esperita in questo giudizio) le spese sostenute da per visite psichiatriche, pari ad € 2.022,10 (doc. Parte_5
37 e 38 di parte attrice), nonché le spese sostenute da per sedute di psicoterapia, pari Persona_2 ad € 840,00 (doc. 38 e doc. 52 di parte attrice).
Possono inoltre essere riconosciute quali voci di danno patrimoniale emergente gli esborsi, comprovati documentalmente, relativi a spese di CTP per le operazioni peritali esperite nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020 (€ 6.100,00 per CTP prof. dott. e € 3.660,00 per il CTP dott. Per_12
, le spese vive per contributo unificato e marca da bollo sostenute per l'introduzione di tale Per_13 procedimento (€ 259,00 + 27,00), nonché gli esborsi per i CTP nominati nel corso delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio di merito, ossia € 2.584,00 per CTP dott. ed € 650,00 per Per_14
CTP dott. Per_15
Vanno infine, definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria, le spese di CT relative al procedimento di ATP n. 207/2020, liquidate in complessivi € 11.610,84 oltre accessori con decreto del 16.11.2022, nonché le spese di
CT relative a questo giudizio di merito, pari a complessivi € 1.708 per il CT medico-legale dott. Per_ ed € 854,00 per l'ausiliario del CT dott. con conseguente rimborso in favore degli Per_6
attori delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”).
Il suddetto orientamento ha trovato ulteriori e più recenti conferme nella giurisprudenza di legittimità, ad esempio in Cass. n. 30854/2023: “Come già chiarito da questa Corte, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che
pagina 29 di 37 l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n.
19613 del 04/08/2017)”.
Ancor più di recente, Cass. n. 15640/2024, in tema di qualificazione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha avuto modo di specificare che “poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde — com'è noto ─ da una domanda di parte, donde la necessità che l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore”.
Tali spese, pertanto, secondo un orientamento confermato in plurime sentenze della Corte di
Cassazione, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Non si ritiene decisiva, in senso contrario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26478/2024 citata dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale.
Dalla lettura della suddetta pronuncia si evince che la Suprema Corte, in quella fattispecie, abbia considerato le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo alla stregua di spese giudiziali, riconoscendo la correttezza della sentenza di merito impugnata che aveva proceduto alla liquidazione delle medesime nel giudizio di merito sulla base degli ordinari criteri di soccombenza (cfr.
Cass. 26478/2024: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente”).
Tuttavia, va altresì evidenziato che il contrapposto principio che afferma la natura stragiudiziale delle suddette spese, e conseguentemente la possibilità di un loro concreto ristoro nel giudizio di merito nella pagina 30 di 37 misura di quanto sia allegato e provato, risulta affermato da ulteriori pronunce della Corte di
Cassazione successive a quella citata dalla parte attrice.
In particolare, in Cass. n. 34540/2024, pubblicata il 27.12.2024, si legge che (si riporta integralmente il passaggio motivazionale ritenuto di interesse per maggiore chiarezza): “Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell'accertamento tecnico preventivo: questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura, gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere poi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l'art. 696 cod. proc. civ., richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica e, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni, neghi o accolga l'istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio. In conseguenza, l'ordinanza che sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni;
instaurato, quindi, il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e assegnato all'esperto l'incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito. Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l'onere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'art.
8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;
quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del 12/11/2015; Sez. 6 - 2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del
27/10/2023). Ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità nel caso in esame delle norme che regolano il governo delle spese nel giudizio, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la
pagina 31 di 37 pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 24726 del
04/11/2013 e precedenti conformi)”.
Pur rilevandosi la sussistenza di orientamenti non univoci sul punto, si ritiene, dunque, maggiormente congruo fare applicazione dell'orientamento che considera le spese di assistenza legale stragiudiziale, e dunque anche quelle relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., quali voci di danno emergente che possono essere ristorate solo per quanto allegato e provato.
Nel caso di specie, si rileva che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto.
6. La ripartizione dell'obbligazione risarcitoria tra i convenuti, le domande trasversali e la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata
Nei confronti degli attori l'obbligazione risarcitoria, ex art. 2055 c.c., grava su entrambi i convenuti dott. in solido. CP_1 Controparte_2
Tuttavia, nei rapporti interni, le somme dovute a titolo di risarcimento dovranno gravare sui convenuti in proporzione alle rispettive quote di responsabilità così come accertate dalla CT (1/3 dott. CP_1
2/3 . Controparte_2
A tal proposito si rileva che il convenuto dott. ha formulato domanda trasversale di regresso CP_1
nei confronti della co-obbligata che va accolta per quanto eventualmente Controparte_2
il dott. ovesse versare in favore degli attori in ragione del vincolo della solidarietà passiva ex CP_1
art. 2055 c.c. in eccedenza alla quota di responsabilità accertata nei suoi confronti, pari ad 1/3.
Quanto alla domanda trasversale formulata dalla parte convenuta nei Controparte_2 confronti del dott. con la quale viene chiesto “in via subordinata: nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, condannare al pagamento solamente il dott.
ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale CP_1
della domanda risarcitoria, obbligare il dott. a manlevare e tenere indenne la CP_1 [...]
per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dei Parte_8 ricorrenti”, si evidenzia quanto segue.
Nella comparsa di costituzione dell' ove la suddetta domanda trasversale è stata formulata, la CP_2 stessa non viene corredata da precisi richiami normativi a supporto né dall'esplicazione delle ragioni poste alla base della richiesta, formulata in subordine, di condanna in via esclusiva del dott. l CP_1
risarcimento chiesto dagli attori nonché alla richiesta, svolta in ulteriore subordine, che lo stesso sia pagina 32 di 37 condannato a manlevare l' dagli esborsi eventualmente sostenuti in favore degli attori, non CP_2 risultando con chiarezza quale sia il titolo in forza del quale l' convenuta ritiene di avere diritto CP_2 ad essere garantita dall'altro convenuto.
La domanda dispiegata è stata intesa da parte della terza chiamata nonché del convenuto nei cui confronti è stata rivolta, dott. come domanda di rivalsa ex art. 9, legge n. 24/2017, il quale ha CP_1
dunque esposto le proprie argomentazioni a confutazione della domanda trasversale nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., allegando l'assenza di dolo e di colpa grave nella propria condotta.
Pertanto, in assenza di una più specifica indicazione desumibile dalla comparsa, e non essendo allegato alcun titolo negoziale a fondamento della invocata “manleva” deve dunque ritenersi che l'unico senso logicamente attribuibile alla domanda dispiegata in via di “ulteriore subordine” sia quello di interpretarla quale azione di rivalsa ex art. 9 legge n. 24/2017 nei confronti del dott. così CP_1
come interpretata anche dalla difesa del dott. e dalla sua compagnia assicurativa nei rispettivi CP_1 atti, senza che sul punto la difesa dell' eccepisse alcunché in ordine all'erroneità CP_2 dell'interpretazione della domanda dispiegata.
Giova inoltre precisare che non può ritenersi che la suddetta domanda di “manleva” possa essere qualificata quale azione di regresso, come quella dispiegata dal dott. nei confronti CP_1 dell' (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale di replica di parte ove CP_2 Controparte_2
ci si riferisce alla suddetta azione come azione di regresso).
Ciò in quanto le due azioni, di manleva e di regresso, si fondano su presupposti giuridici e di fatto ben distinti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che l'azione di regresso presuppone il riconoscimento della solidarietà passiva (cfr. Cass. n. 30952/2023: “Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991)”).
Ciò premesso tale domanda di rivalsa non può essere accolta perché la stessa non è supportata da idonea allegazione e prova. Non vi è infatti alcuna allegazione proveniente dalla parte a ciò onerata della sussistenza di profili di dolo o colpa grave della condotta del dott. a supporto della CP_1
domanda svolta.
pagina 33 di 37 Per quanto attiene alla domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa in ragione della polizza n. 762949338 (doc. 2 , si Controparte_3 CP_3 evidenzia che non vi sono contestazioni sull'esistenza e l'operatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa, entro il massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00. Va dunque disposto, in accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'assicurato, che la compagnia assicurativa terza chiamata sia tenuta a manlevare e tenere indenne il dott. delle somme che quest'ultimo risulta tenuto a CP_1
versare agli attori in forza della presente sentenza, pari ad € 1/3 dell'importo liquidato per ciascuna voce di danno riconosciuta in favore dei medesimi, oltre che delle spese di lite liquidate in favore degli attori, per la quota parte del proprio assicurato, entro il limite del massimale di polizza.
7. Spese di lite
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere liquidate in favore degli attori e poste a carico solidale, nei loro confronti, di parte convenuta Controparte_2
e dott. Nei rapporti interni tra convenuti, tuttavia, anche le spese di lite sono
[...] CP_1
ripartite per la quota di 2/3 a carico di e 1/3 a carico di in Controparte_2 CP_1
proporzione alle rispettive quote di responsabilità. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento lo scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000, e si liquidano in complessivi €
49.336,30, corrispondente alla liquidazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con aumento del 30% ex art. 4, co. 1-bis d.m. 55/2014, come richiesto, per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Devono altresì essere definitivamente poste a carico dei convenuti, per le rispettive quote di 1/3 a carico del dott. e 2/3 a carico dell' le spese di CT relative a CP_1 Controparte_2
questo giudizio di merito nonché quelle per il contributo unificato ed il bollo.
Anche rispetto a tali somme, tuttavia, ai sensi dell'art. 1917 c.c. dovrà operare la garanzia assicurativa e, pertanto, il convenuto dott. dovrà essere manlevato, per la quota a suo carico, della somma CP_1
sopra liquidata a titolo di spese di lite in favore degli attori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza); nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.d. spese di resistenza)” (Cass. n. 10595/2018).
pagina 34 di 37 In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., dunque, sarà tenuta a rifondere Controparte_3 all'assicurato dott. anche le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in CP_1
giudizio, che sono liquidate, sulla base dei parametri forensi vigenti, facendo riferimento ai valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000, in complessivi € 37.951,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso dalla clausola indicata nelle condizioni di assicurazione al punto 3.2., secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per Parte_10
i legali o tecnici che non siano da essa designati” (cfr. doc. 3 , come sostenuto dalla terza CP_3 chiamata. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (Cass. n. 21220/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti delle parti convenute e per l'effetto,
1) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il de cuius
: Persona_1
- € 312.880,00 alla moglie Parte_5
- € 328.524,00 alla figlia Persona_2
- € 328.524,00 al figlio;
Parte_6
- € 250.304,00 alla madre Parte_4
- € 250.304,00 al padre;
Parte_3
- € 88.296,00 alla sorella Parte_1
- € 88.296,00 alla sorella;
Parte_2 somme tutte già rivalutate all'attualità e sulle quali decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale alla salute, € 26.522 in favore della moglie Pt_5
pagina 35 di 37 somma già rivalutata all'attualità e sulla quale decorrono gli interessi legali dalla sentenza al Pt_5
saldo;
3) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante:
- € 3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a
[...]
Per_2
- € 3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a
[...]
; Pt_6
- € 59.053,68, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a Pt_5
[...]
- € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale, a quale capitalizzazione di rendita per Parte_5
danno futuro;
4) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno patrimoniale emergente:
- € 4.964 in favore degli eredi e , per spese Parte_5 Persona_2 Parte_6
funerarie, da ripartirsi tra gli eredi pro quota;
- € 2.022,10 in favore di per spese mediche documentate;
Parte_5
- € 840,00 in favore di per spese mediche documentate;
Persona_2
- € 11.610,84 oltre accessori in favore degli attori per spese di CT liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020;
- € 9.760 per spese di CTP nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020 (€ 6.100,00 per CTP prof. dott. e € 3.660,00 per CTP dott. ; Per_12 Per_13
- € 259,00 oltre ad € 27,00 per spese vive per contributo unificato e marca da bollo per l'instaurazione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020;
Per_
- € 1.708,00 per il compenso del CT medico-legale dott. oltre ad € 854,00 per il compenso dell'ausiliario del CT dott. Per_6
- € 2.584,00 per CTP dott. ed € 650,00 per CTP dott. Per_14 Per_15
5) condanna i convenuti e dott. in solido tra loro, a Controparte_2 CP_1 rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi € 49.336,30, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo per il presente giudizio;
6) accoglie la domanda trasversale di regresso dispiegata dal dott. nei confronti CP_1 dell' e, per l'effetto, Controparte_2
pagina 36 di 37 - condanna a rimborsare al dott. quanto quest'ultimo Controparte_2 CP_1
dovesse versare agli attori in relazione ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente dispositivo, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità pari ad 1/3;
7) rigetta la domanda trasversale di rivalsa dispiegata da nei confronti del Controparte_2
convenuto dott. CP_1
8) accoglie la domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti della terza CP_1 chiamata e per l'effetto; Controparte_3
- condanna a manlevare e tenere indenne il dott. degli esborsi dal Controparte_3 CP_1
medesimo dovuti agli attori in relazione ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente dispositivo, per la quota spettante all'assicurato pari ad 1/3, entro il massimale di polizza;
- condanna a rimborsare al dott. le spese di lite dal medesimo Controparte_3 CP_1 sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 37.951,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Arezzo, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 713/2022 promossa da:
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( , ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ) ( ); Parte_5 C.F._5 Parte_5 C.F._5
( ), tutti rappresentati e difesi dell'avv. MOLINO Parte_6 C.F._6
FRANCESCA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, via della Fonte Veneziana
n. 10;
PARTE ATTRICE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MAZZI MASSIMO e CP_1 C.F._7
dall'avv. MAZZI ANTONELLA, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poppi (AR), via
Roma n. 204
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Controparte_2 P.IVA_1
TALLINI VALERIO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1;
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 37 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in Firenze, viale
Mazzini n. 50
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositiate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024.
Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- in via istruttoria, autorizzare l'acquisizione del fascicolo dell'Ufficio del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art.696bis c.p.c. promosso, dinanzi al Tribunale di Arezzo, recante il numero n.
207/2020 R.G, ed ammettere i mezzi di prova richiesti e così come meglio indicati al paragrafo 12 ed al verbale di udienza del 9.11.2022;
- nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale dell' ex art. Parte_7
1218 e 1128 c.c., (anche per l'operato riconducibile al personale medico-sanitario del Servizio di
Continuità Assistenziale, al personale medico-sanitario del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena
e per l'opera prestata dal Medico di Medicina Generale del IG. o altro titolo di Persona_1
responsabilità extracontrattuale, in solido, con il Dott. ex art. 2043 c.c. o altro titolo di CP_1 responsabilità, per la morte del IG. intervenuta in data 03.03.2019, e per l'effetto, Persona_1
condannare in solido i convenuti,
A) alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio
e iure hereditatis, nessuno escluso, in favore dei ricorrenti, nelle seguenti misure e titoli:
- Danno derivante da perdita parentale: € 100.000,00 per la IG.ra , sorella del Parte_1 deceduto;
€ 100.00,00 per la IG.ra , sorella del deceduto;
€ 252.375,00, per il IG. Parte_2
, padre del deceduto;
€ 252.375,00 per la IG.ra , madre del deceduto;
€ Parte_3 Parte_4
340.000,00 per la IG.ra figlia del deceduto;
€ 350.000,00 per il IG. Persona_2 Parte_6 figlio del deceduto ed € 330.000,00 per la IG.ra , moglie del deceduto, o quel
[...] Parte_5
più o quel meno che verrà ritenuto di giustizia, in ipotesi anche in via equitativa;
- Danno alla salute psicofisica, per la sola IG.ra , nella misura di € 40.000,00 o quel Parte_5
più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia, in ipotesi anche in via equitativa;
pagina 2 di 37 - Danno patrimoniale, da lucro cessante, da riconoscersi in favore della IG.ra , nella Parte_5 misura di € 387.510,46; della IG.ra nella misura di € 6.151,40 e del IG. Persona_2 Parte_6 nella misura di €22.777,19, o quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia;
[...]
- Danno patrimoniale, per danno emergente, iure hereditatis, da riconoscersi in favore dei soli eredi,
IG.ra e IG. per un totale di € 4.964,00, per spese funerarie e di Persona_2 Parte_6
sepoltura, ciascuno per la propria quota ereditaria;
- Danno patrimoniale, iure proprio, da riconoscersi nei confronti di tutti i ricorrenti, per complessivi €
11.266,00, oltre spese per saldo CC.TT.UU., quantificate in € 11.668,03, relativamente all'attività̀ da questi svolta nella causa n. 207/2020 R.G.;
- Danno patrimoniale, iure proprio, da riconoscersi in favore della IG.ra pari ad € Persona_2
840,00 per spese mediche documentate, sostenute per sedute di psicoterapia e da riconoscersi in favore della IG.ra , per € 2.022,10, per spese mediche sostenute, e per ulteriori € 671,00 per Parte_5
spese di consulenza stragiudiziale, o comunque quel più o quel meno ritenuto di giustizia;
B)Sempre nel merito, ed in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse di ravvisare la sussistenza della diretta responsabilità̀ dei convenuti per la morte del IG. in quanto la prestazione medica corretta non avrebbe, né con certezza, né con il Persona_1 criterio del più probabile che non, impedito l'evento morte del paziente, accertare e dichiarare la responsabilità̀ da perdita di chance dei convenuti e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguentemente derivati ai ricorrenti, secondo la classificazione e la quantificazione sopra operata o secondo quanto sarà di giustizia.
C)Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
D) Con vittoria di spese legali e competenze del presente procedimento e di quello ex art. 696 bis cpc,
n. 207/2020 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Arezzo, gravate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n.55/2014, per collegamenti ipertestuali, nonché refusione di ogni altro onere di consulenza tecnica, di ufficio e di parte, sia per la presente causa che per il procedimento per ATP, contrassegnato al 207/2020 R.G”.
Per il dott. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione, provvedere come appresso:
- preliminarmente, dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai ricorrenti per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 Legge 24/2017;
- in via istruttoria, qualora ritenuti necessari, ammettere i mezzi di prova richiesti con la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 183 n. 2;
pagina 3 di 37 nel merito:
- in principalità, rigettare le domande avanzate nei confronti del Dott. sia dai CP_1
ricorrenti che dalla perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei confronti del Dott.
condannare la terza chiamata, a tenere indenne e manlevare CP_1 Controparte_3
l'assicurato di quanto, quest'ultimo, sarà stato, in eventualità, condannato a pagare ai ricorrenti e/o alla Controparte_2
- sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti verso il Dott. e dichiari lo stesso tenuto con il vincolo della solidarietà con l' CP_1 [...]
accertare e dichiarare il diritto del Dott. a vedersi rimborsate le Controparte_2 CP_1
somme versate ai ricorrenti che siano riferite alle quote di responsabilità e colpa imputabili all' e quindi condannare la medesima al relativo pagamento in favore Controparte_2
del Dott. CP_1
- con vittoria di competenze, spese tutte e cogli accessori di legge.
Non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o modificate di quelle già formulate”.
Per l' Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2
e deduzione disattesa,
- in via preliminare, accertare la natura non sommaria della causa e per l'effetto disporre il mutamento del rito sommario nel rito ordinario ex art. 702 ter, secondo comma, c.p.c.;
- ancora in via preliminare: disporre la chiamata dei CCTTUU onde rendere gli opportuni chiarimenti in ordine alle summenzionate criticità indicate in narrativa;
- in via principale, accertare e/o dichiarare l'infondatezza in fatto o in diritto delle domande attoree, per tutte le ragioni indicate e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di questa;
CP_2
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, condannare al pagamento solamente il dott. CP_1
- ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, obbligare il dott. a manlevare e tenere indenne la CP_1 Parte_8 per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dei ricorrenti;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, limitare o ridurre, anche in via equitativa, il risarcimento dovuto sulla base di quanto precisato in narrativa e, in ogni caso, graduare, in base alla percentuale di responsabilità
pagina 4 di 37 riconosciuta in capo alla resistente, la quota parte dell'importo risarcitorio eventualmente dovuto ai ricorrenti sulla base del grado di incidenza eziologica delle condotte dei sanitati della Parte_8
sul danno lamentato, per le ragioni di fatto e diritto esposte in narrativa;
[...]
- in via subordinata istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale, onde stabilire le cause del decesso del IG. determinando altresì in misura percentuale l'eventuale Persona_1 apporto causale nell'evento delle condotte poste in essere dai sanitari del Servizio di Continuità
Assistenziale e dei sanitari del Pronto Soccorso di Bibbiena per tutte le ragioni dedotte in atti;
- in ogni caso: con vittoria di tutte le spese e dei compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale Arezzo, n.r.g. 207/2020)”.
Per “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli Controparte_3
incombenti di rito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA
AMMETTERSI le prove orali richieste dal convenuto chiamante e si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richieste dai ricorrenti siccome inammissibili in quanto ininfluenti ai fini della decisione nei confronti del Dott. Si chiede infine la rinnovazione della CT o quanto meno CP_1
la chiamata chiarimenti del Collegio stante la mancata risposta alle osservazioni dei CTP di CP_3
per tutte le ragioni di cui in narrativa.
[...]
NEL MERITO
ACCERTARE E DICHIARARE la correttezza dell'operato del Dott. e la insussistenza CP_1 di qualsiasi responsabilità in capo al Dott. e l'inesistenza e comunque l'interruzione del CP_1 nesso eziologico tra la sua condotta e l'exitus, rigettando le domande avanzate sia dai ricorrenti, perché infondate in fatto ed in diritto, che dall' per mancanza dei Controparte_2 presupposti di cui all'art. 9 commi V e VI della Legge Gelli Bianco, non essendo comunque il Dott. ncorso in colpa grave. CP_1
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di riconoscimento ed accertamento di qualche responsabilità nei confronti del Dott. per colpa grave, CP_1
ACCOGLIERE la domanda di manleva dell' nei limiti di quanto previsto dal Controparte_2
comma VI della L. N. 24/2017 e cioè di una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo e nei limiti della sola domanda di perdita di chance di sopravvivenza del IG. in quanto l'eventuale vaccinazione ancorché Per_2
pagina 5 di 37 sollecitata dal medico di medicina generale, non avrebbe potuto, non solo con certezza ma anche secondo il principio del più probabile che non, probabilità di scongiurare il decesso;
Nella denegata e deneganda ipotesi di accertamento dell'an (colpa grave) e del nesso eziologico ovvero di accertamento della perdita di chance di sopravvivenza del IG. condannare Per_2
a manlevare il Dott. nei limiti di quanto accertato e provato Controparte_3 CP_1 in corso di causa e nei limiti del richiamato massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Salvis iuribus”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Breve sintesi del fatto, delle argomentazioni delle parti e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 14.03.2022 e , quali sorelle Parte_1 Parte_2
di e quali genitori di Persona_1 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
quale moglie di , e , quali figli di , hanno Persona_1 Persona_2 Parte_6 Persona_1 convenuto in giudizio il dott. e l' al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2
ristoro, dai resistenti in solido, dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti in conseguenza del decesso di avvenuto il 03.03.2019 e cagionato, secondo i ricorrenti, da Persona_1
condotte colpose dei convenuti.
I ricorrenti hanno allegato che a seguito di un incidente stradale, veniva sottoposto nel Persona_1
1988 ad intervento di rimozione della milza e che dal 1992 lo stesso era assistito, quale medico di famiglia, dal dott. il quale, pur essendo a conoscenza della condizione di soggetto CP_1
splenectomizzato del proprio assistito, non gli aveva fornito le adeguate indicazioni terapeutiche e di profilassi raccomandate per i soggetti nelle condizioni del sig. in particolare non informandolo Per_2
sulla opportunità che lo stesso si sottoponesse alle vaccinazioni contro i germi capsulati quali lo pneumococco.
Il 02.03.2019 il sig. avvertendo forte malessere accompagnato da febbre molto alta, diarrea e Per_2
vomito, contattava il Servizio di Continuità Assistenziale dell' ricevendo Controparte_2 indicazione di assumere antipiretici. Tale indicazione veniva confermata anche all'esito della visita domiciliare effettuata dal medico di guardia la sera del 02.03.2019, che lo invitava a rivolgersi al
Pronto Soccorso qualora la febbre non si fosse abbassata. Nella notte, alle 01:55, dopo aver contattato nuovamente il medico di guardia, il sig. eniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Per_2
Bibbiena. Presso il presidio ospedaliero, tuttavia, nonostante fosse stato palesato agli operatori sanitari pagina 6 di 37 che il paziente fosse splenectomizzato, non veniva iniziata alcuna terapia antibiotica e al mattino, alle ore 07:50, si verificava il decesso del paziente per arresto cardiorespiratorio, che veniva cagionato, come emerso dalle emocolture eseguite, da sepsi da pneumococco.
I ricorrenti hanno dunque dedotto di aver promosso il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n.
207/2020, lamentando la sussistenza di più condotte colpose che avrebbero contribuito tutte a causare il decesso del paziente: sia la mancata attuazione di misure di prevenzione che avrebbero dovuto essere adottate dal medico di medicina generale, dott. ossia l'indicazione al paziente CP_1 dell'opportunità di eseguire la vaccinazione per la prevenzione di infezioni da germi capsulati, raccomandate dalle linee guida ai soggetti splenectomizzati, stante il maggiore rischio di sviluppare sepsi gravi per questa categoria di pazienti, sia la mancata somministrazione, da parte del medico di guardia e del personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, di una immediata terapia antibiotica empirica al sopraggiungere dei primi sintomi di infezione.
Tale procedimento di ATP si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale redatto a cura dei CT nominati, prof. dott. e dott. , che ha confermato la sussistenza Persona_3 Persona_4
dei profili di colpa contestati dai ricorrenti nonché il nesso causale tra le condotte negligenti allegate ed il decesso del paziente, suddividendo le quote di responsabilità riscontrate per 1/3 a carico del medico di medicina generale e per 2/3, in pari misura, ai sanitari del Servizio di Continuità Assistenziale e a quello del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena.
I ricorrenti hanno dunque domandato il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle due sorelle e , dei genitori e dei figli Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché della moglie Quest'ultima ha domandato anche Persona_2 Pt_6 Parte_5
il ristoro del danno biologico iure proprio, deducendo che il dramma vissuto a seguito della morte del marito avrebbe assunto la forma di un vero e proprio danno biologico apprezzabile in termini medico- legali.
e e hanno inoltre chiesto il ristoro dei danni patrimoniali Parte_5 Persona_2 Pt_6
dai medesimi subiti e correlati al decesso del congiunto derivanti dal venir meno Persona_1 dell'apporto economico dei redditi percepiti dallo stesso quale socio accomandatario della Magni
Arredamenti s.a.s., nonché il ristoro degli esborsi sostenuti per spese funerarie, e per le visite psichiatriche e psicologiche per la moglie e la figlia, ed infine gli esborsi relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020.
Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda avversaria e Controparte_4
chiedendone il rigetto. La convenuta ha evidenziato che sarebbe inverosimile che il sig. non Per_2
fosse a conoscenza dei rischi legati alla propria condizione di soggetto splenectomizzato, e che la pagina 7 di 37 vaccinazione antipneumococcica nel suo caso non era obbligatoria bensì consigliata, ed era stato il paziente a disinteressarsi alla sua somministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
Inoltre, sarebbe stata corretta la gestione del paziente approntata sia dal medico del Servizio di
Continuità Assistenziale sia dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, che si sarebbero adoperati costantemente per recuperare il suo stato di salute.
La convenuta ha altresì dedotto che la CT espletata nel procedimento di ATP presenterebbe carenze ed incongruenze, come già evidenziato nelle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte.
La convenuta ha poi contestato le voci di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro, deducendo che le stesse sarebbero sprovviste di prova, e ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda attorea, che il dott. fosse obbligato a tenere indenne l' per le somme che quest'ultima fosse CP_1 CP_2
tenuta a pagare ai ricorrenti.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
formulata dai ricorrenti e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria dispiegata nei suoi confronti, nonché domandando di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa,
al fine di essere manlevato dalle conseguenze economiche pregiudizievoli Controparte_3
derivanti da un eventuale accoglimento della domanda attorea.
Il dott. in caso di condanna solidale dei convenuti, ha formulato domanda di regresso nei CP_1 confronti dell' per quanto eventualmente versato in relazione alle quote di Controparte_2 responsabilità di quest'ultima e ha anche esteso la domanda di garanzia formulata nei confronti della propria compagnia assicurativa in relazione alla domanda trasversale formulata nella comparsa di costituzione dell' nei confronti del dott. CP_2 CP_1
Il dott. ha evidenziato di aver affermato fin dalle difese svolte nel procedimento ex art. 696- CP_1
bis c.p.c. di aver adeguatamente informato il proprio assistito sull'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e sul comportamento da seguire in caso di comparsa di febbre, e che i CT nominati avrebbero errato nel ritenere che l'informazione suddetta avrebbe dovuto essere resa in forma scritta, assumendo che l'assenza di documentazione a supporto di quanto riferito dal dott. roverebbe CP_1
la mancata informazione asserita dai ricorrenti.
Il medico convenuto, invece, ha ribadito che non vi fosse alcun obbligo di fornire tale informazione in forma scritta né di verbalizzare il dissenso del paziente alla vaccinazione consigliata, e che in ogni caso spetterebbe alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fornire la prova del danno, della colpa e del nesso di causalità, che sarebbe stato comunque interrotto dagli eventi occorsi il 2 e 3 marzo del 2019.
Si è inoltre costituita in giudizio la compagnia assicurativa terza chiamata, Controparte_3 formulando eccezioni di rito in ordine all'ammissibilità della domanda risarcitoria dei ricorrenti nonché
pagina 8 di 37 della domanda formulata dall' nei confronti del dott. nonché deducendo, nel merito, CP_2 CP_1 che non vi sarebbe alcuna responsabilità riferibile all'assicurato in relazione al decesso del sig. Per_1
e confermando il rapporto assicurativo di cui alla polizza n. 762949338 (doc. 2), con operatività
[...] della garanzia nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, ed esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, come da art.
3.2 delle condizioni generali di contratto (pag.13, doc. 3).
All'esito della prima udienza, con l'ordinanza del 09.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di ulteriore CT medico-legale, a firma del dott. tesa Per_5 alla valutazione del pregiudizio biologico iure proprio domandato dall'attrice moglie Parte_5 di oltre che con l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis Persona_1
c.p.c. RG n. 207/2020, ed è passata in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'an della responsabilità
Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che le questioni di rito relative all'ammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e alle domande trasversali dispiegate dai convenuti con le rispettive comparse di costituzione e all'estensione della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata sono già state trattate con l'ordinanza del 09.11.2022, che sul punto si conferma e si richiama integralmente in questa sede decisoria.
Con la suddetta ordinanza, in particolare, si è già disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., evidenziando che è incontestato e documentato che, nel caso di specie, sia stato preventivamente svolto il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n.
207/2020) ed, inoltre, che il termine di cui all'art. 8 della legge n. 24/2017 risulta previsto unicamente ai fini della salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e non inficia la procedibilità della stessa, tanto che viene espressamente previsto che la domanda diviene procedibile trascorsi sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., anche qualora le operazioni peritali non si siano ancora concluse.
Inoltre, quanto alle ulteriori questioni attinenti all'ammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale subordinata dispiegata da nei confronti del dott. in Controparte_2 CP_1
sede di comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.06.2022, e quindi entro il termine di pagina 9 di 37 giorni 10 dalla data della prima udienza previsto dall'art. 702-bis c.p.c., con la suddetta ordinanza si è già evidenziato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio che “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo
167, secondo comma, c.p.c.” (così Cass. sent. n. 9441/2022) e, pertanto, la domanda risulta ritualmente formulata, e che, in applicazione del medesimo principio, risulta altresì ritualmente formulata l'estensione della domanda formulata dal dott. nei confronti della propria compagnia CP_1
assicurativa , consequenziale alle difese di per cui Controparte_3 Controparte_2
già aveva formulato rituale istanza ex art. 269 c.p.c. di chiamata in causa.
Passando all'esame del merito, nella fattispecie in esame, ed in particolare sotto il profilo dell'an, la responsabilità ascritta alla struttura sanitaria ed al medico di medicina generale convenuti appare adeguatamente dimostrata alla luce delle risultanze peritali esperite nel procedimento ex art. 696-bis
c.p.c., per le motivazioni di seguito esposte.
Il collegio peritale, nell'elaborato depositato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 207/2020, ha dapprima formulato una premessa medico-legale sul ruolo di protezione dalle infezioni svolto dalla milza e sulla maggiore vulnerabilità ai processi settici dei soggetti splenectomizzati (pag. 36 ss.), in particolare a quelli dovuti ad infezioni da Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B e
Neisseria meningitidis, presentando “sintomi iniziali [che] possono essere aspecifici (es. febbre, brividi, malessere, nausea, vomito e diarrea) ma progrediscono verso una sepsi grave entro poche ore” (cfr. pag. 41 CT).
I CT hanno riferito che, per i pazienti splenectomizzati, assume una importanza cruciale una corretta informazione sull'aumentato rischio di infezione e sulle strategie per ridurre tale rischio, che li renda consapevoli di: “
1. Aumentato rischio di infezioni severe per tutta la vita;
2. Importanza della vaccinazione, in particolare nei confronti di quei patogeni che determinano una aumentata mortalità per i pazienti asplenici (S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae, Influenza);
3. Profilassi antibiotica. I pazienti devono essere informati del rischio e dei benefici di una eventuale profilassi antibiotica quotidiana, indicata soprattutto in alcune sottocategorie di pazienti (…) 4 .Quando presentarsi in Pronto Soccorso. I pazienti devono essere adeguatamente informati che, in caso di comparsa di sintomi e/o segni compatibili con infezione (febbre, brividi, malessere generale, cefalee, nausea, vomito), devono recarsi prima possibile al più vicino Pronto Soccorso per essere immediatamente valutati ed iniziare immediatamente una terapia antibiotica. Nel caso in cui i pazienti siano impossibilitati a recarsi immediatamente in Pronto Soccorso devono essere istruiti ad assumere
pagina 10 di 37 in autonomia prima possibile una terapia antibiotica, che devono avere sempre a disposizione (es. amoxicillina-ac. , );
5. Braccialetti o tessere. I pazienti devono essere invitati CP_5 CP_6 ad indossare un braccialetto o portare con sé una tessera che identifichi il proprio stato di rischio”
(cfr. pag. 41-42 della CT).
I CT, riportando quanto emerge dalle principali linee guida nazionali ed internazionali, hanno precisato che “La febbre in un paziente con funzione splenica compromessa dovrebbe essere interpretata sempre come un segno precoce di sepsi, fino a prova contraria. Senza un trattamento rapido e appropriato, le infezioni in pazienti asplenici e iposplenici possono diventare fulminanti e fatali entro poche ore dall'inizio dei sintomi (19, 29). I più comuni focolai di infezione che determinano la sepsi nei pazienti asplenici e iposplenici sono polmonite, batteriemia primaria e meningite. Segni e sintomi di queste infezioni possono essere aspecifici nella fase iniziale e comprendono brividi, malessere, mal di testa, disturbi gastrointestinali (ad esempio, nausea, vomito, diarrea e dolore addominale). La sepsi fulminante può svilupparsi precipitosamente dopo sintomi di scarso rilievo o addirittura senza sintomi antecedenti specifici. La somministrazione immediata di antibiotici empirici e
l'assistenza di supporto aggressiva sono cruciali per la gestione della sepsi nei pazienti con funzione splenica compromessa. All'arrivo al pronto soccorso (che il paziente deve attuare immediatamente dopo la comparsa della febbre e preferibilmente dopo avere iniziato autonomamente una terapia antibiotica, come sopra riportato), è fondamentale iniziare immediatamente una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro per via endovenosa” (pag. 44-45 della CT).
I consulenti d'ufficio hanno rammentato altresì che secondo le raccomandazioni scientifiche ed i piani vaccinali del Ministero della Salute del 2015 e del 2017 “i soggetti splenectomizzati sono particolarmente attenzionati dove per questi è raccomandata vaccinazione per: morbillo, varicella, rosolia, meningococco, pneumococco, Haemofilus influenzae, nonché per la sindrome influenzale”
(cfr. pag. 51 della CT).
In considerazione delle premesse medico legali svolte, basate su riferimenti scientifici, il collegio peritale ha riscontrato la sussistenza di profili di colpa, riconoscendone l'apporto causale nella determinazione del decesso del paziente, ascrivibili sia al medico di medicina generale che al medico del Servizio di Continuità Assistenziale dell' che al personale sanitario Controparte_2
del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, affermando che le condotte dei convenuti hanno tutte contribuito causalmente alla verificazione del decesso del paziente.
In particolare, secondo il collegio peritale: “1) il Medico di Medicina Generale avrebbe dovuto: a. informare il paziente del rischio connesso alla sua condizione di splenectomizzato;
b. raccomandare in maniera incisiva le vaccinazioni (e verbalizzare in maniera formale l'eventuale rifiuto da parte del
pagina 11 di 37 paziente); c. dare indicazioni al paziente sul comportamento da tenere in caso di comparsa di febbre
(con particolare riferimento alla necessità di tenere degli antibiotici di emergenza, da iniziare ad assumere subito in caso di comparsa di febbre e alla necessità quindi di recarsi immediatamente in
Pronto Soccorso); 2) i medici della Guardia Medica, in considerazione del dato riferito della splenectomia e della cicatrice evidenziata all'esame obiettivo che confermava tale dato, avrebbero dovuto allertare immediatamente il servizio di emergenza e richiedere il trasporto immediato in PS;
3)
i Medici di PS, prontamente informati dell'anamnesi del paziente, avrebbero dovuto immediatamente iniziare la terapia antibiotica empirica (subito dopo avere prontamente effettuato il prelievo per le emocolture e ancora prima di tutti gli altri esami diagnostici)” (pag. 52-53 della CT).
Il decesso del paziente, avvenuto per shock settico con insufficienza cardiocircolatoria da infezione pneumococcica, come confermato dall'emocoltura eseguita post mortem, secondo i consulenti d'ufficio
è da mettersi in relazione causale con tutte le condotte colpose sopra riscontrate. Infatti, affermano i consulenti d'ufficio, “secondo l'accezione del più probabile che non, la mancata vaccinazione di copertura, nonché le omesse terapie preventive necessarie in corso di sindrome febbrile hanno concorso più probabilmente al decesso laddove non essendo state presenti hanno fortemente concorso
a questo. In un'ipotesi controfattuale, qualora il soggetto fosse stato vaccinato ovvero trattato adeguatamente durante l'insorgenza della sindrome febbrile, è da ritenersi che il decesso avrebbe avuto scarse probabilità di avverarsi. Ciò che è avvenuto era prevenibile con una vaccinazione effettuata nei tempi e nei modi previsti dalle schedule vaccinali e finanche con trattamenti terapeutici adeguati nel corso dell'episodio febbrile vissuto prima del decesso ed era quant'anche prevedibile per la casistica negativa che è data dai soggetti splenectomizzati che non vaccinati vanno incontro a tali manifestazioni”.
Pertanto, i CT hanno evidenziato che il decesso del paziente avrebbe potuto essere evitato, più probabilmente che non, qualora lo stesso avesse eseguito la vaccinazione antipneumococcica, fortemente indicata nei pazienti splenectomizzati come il sig. (che avrebbe ex se ridotto Persona_1 notevolmente le probabilità di sviluppare una sepsi da pneumococco) e l'insorgenza della sepsi, effettivamente verificatasi, fosse stata prontamente e correttamente gestita dal personale sanitario intervenuto.
In particolare, il medico del Servizio di Continuità Assistenziale, consapevole delle peculiarità del paziente asplenico, avrebbe dovuto tenere una condotta meno attendista e consigliare al paziente di rivolgersi subito al Pronto Soccorso. Anche i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena, considerata la condizione di asplenia del paziente, che avrebbe dovuto far sospettare, secondo la pagina 12 di 37 sintomatologia presentata, la presenza di una sepsi, avrebbero dovuto somministrare immediata terapia antibiotica empirica.
Infatti, secondo i CT, “È riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale nonché dal piano sanitario vaccinale nazionale, di cui l'ultimo edito nel 2017, e finanche dai precedenti, nonché da quello della regione Toscana che abbiamo riportato e che è datato 2010, che i soggetti asplenici o splenectomizzati, per profilassi infettivologica, hanno necessità di una copertura vaccinale che non può essere sottaciuta. Le condizioni cliniche del soggetto avevano un comune denominatore ovvero la presenza di una splenectomia che doveva imporre la prescrizione di un trattamento antibiotico immediato ancorché empirico e un ricovero immediato in ospedale per approntare in un reparto adeguato di terapia intensiva tutte le procedure di sostegno cardiovascolare e respiratorie necessarie per fronteggiare uno shock settico che era nelle more della sintomatologia presentata e che invece,
l'assenza di tali presidi farmacologici ed assistenziali, ha prodotto un ritardo sia per quanto concerne
l'attenzione posta dal servizio di continuità territoriale che procrastina il ricovero alla valutazione febbrile in corso di terapia con Tachipirina, sia per i sanitari dell'Ospedale di Bibbiena che anche qui, non avvedendosi delle peculiarità del soggetto, ne constatano la gravità allorquando è in arresto cardiocircolatorio. Ricordiamo che la Tachipirina (paracetamolo) è un farmaco ad alto valore antipiretico e che “abbassare la temperatura” non è sinonimo di guarigione bensì in alcuni casi, come nel nostro, risulta una procedura che offusca la reale portata dei sintomi. In un soggetto splenectomizzato la febbre è un elemento di criticità assistenziale che necessita di un immediato ricovero e trattamento intensivo sia antibiotico che di supporto cardiovascolare nonché respiratorio”
(cfr. pag. 53-54 della CT).
Quanto al concorso dei vari fattori causali riscontrati come determinanti il decesso del paziente, il collegio peritale ha stimato l'incidenza di ciascun fattore eziologico colposo riscontrato, quantificando in 1/3 la quota di responsabilità attribuibile al medico di medicina generale, dott. per le CP_1
omissioni riscontrate in relazione alla mancata informazione sulla opportunità della somministrazione della vaccinazione anti-pneumococco; e in 2/3 la quota di responsabilità ascrivibile ai sanitari dell' (1/3 da attribuire alla condotta del medico di guardia e 1/3 ai sanitari Controparte_2 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena).
L'elaborato depositato dal collegio medico risulta essere esente da vizi logici, risultando, altresì, motivato in ordine alle osservazioni dei consulenti di parte (cfr. pag. 60-75 CT), di talché anche il contraddittorio tecnico risulta garantito ed attuato, motivo per cui ai fini della decisione non si è reso necessario né il rinnovo della CT, né disporre ulteriori chiarimenti o integrazioni all'elaborato peritale;
pertanto, non si ravvisano motivi obiettivi per discostarsi dalle argomentazioni e dalle pagina 13 di 37 conclusioni raggiunte dal collegio peritale nella relazione depositata, che ben può essere posta a base della decisione.
Con riferimento alla condotta colposa ascrivibile al dott. lo stesso ha evidenziato, sia nelle CP_1
note critiche alla bozza di elaborato peritale trasmesse ai CT sia negli scritti difensivi depositati in questo giudizio di merito, che il collegio peritale avrebbe errato nel ritenere che il dott. non CP_1 avrebbe provveduto ad informare adeguatamente il paziente dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco solo perché non vi sarebbe traccia scritta di tale informazione.
In particolare, secondo il medico di medicina generale convenuto, sarebbe erroneo e fuorviante il riferimento normativo, richiamato dal collegio peritale a sostegno della correttezza delle proprie asserzioni, all'articolo 31 comma 2 lettera c) del DPR n. 270/2000, che prevede, tra i compiti del medico di medicina generale, “la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico ed ad utilità dell'assistito, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche e a quanto previsto dagli accordi regionali”, nella quale dunque il dott. avrebbe dovuto annotare CP_1 di aver correttamente informato il paziente sull'opportunità della vaccinazione nonché un suo eventuale rifiuto, poiché non vi sarebbe alcuna norma che imporrebbe al medico di medicina generale di fornire le suddette informazioni in forma scritta.
Si ritiene che le considerazioni svolte sul punto dalla difesa del dott. non colgano nel segno, CP_1
poiché, ai fini della decisione, ciò che rileva non è verificare se vi fosse un obbligo di annotare nella suddetta “scheda sanitaria individuale” le indicazioni date al paziente o quale valore attribuire alle annotazioni ivi indicate e per quanto tempo avrebbero dovuto essere conservate, bensì occorre verificare se, sulla base delle risultanze processuali tutte, possa dirsi raggiunta la prova della mancata informazione, da parte del medico di medicina generale, in ordine alla opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e ai rischi per la salute derivanti dall'essere privo di milza, allegata dagli attori quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria dispiegata.
A tal proposito va evidenziato che il dott. d i suoi CTP non negano che il medico di medicina CP_1
generale avrebbe dovuto correttamente informare il sig. quale paziente splenectomizzato, Per_2
dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco, tuttavia affermano che tale informazione sarebbe stata resa in forma orale e che non vi sarebbe alcun obbligo normativo di informare i pazienti per iscritto.
Giova rilevare che gli attori e ed il convenuto dott. hanno allegato fatti antitetici (non CP_1
informazione/informazione) e gli attori hanno fondato la propria allegazione della colpa del convenuto dott. u un fatto negativo (non informazione). CP_1
pagina 14 di 37 Sul punto si rammenta che l'aver allegato un fatto negativo a fondamento della propria pretesa non solleva chi agisce in giudizio dall'onere probatorio sul medesimo gravante né sposta tale onere sul convenuto.
Tuttavia, l'allegazione di un'omissione quale fatto costitutivo della domanda comporta necessariamente delle peculiarità nella valutazione delle prove offerte, non essendo materialmente possibile dimostrare un fatto che si alleghi come non avvenuto.
Pertanto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del fatto negativo può considerarsi raggiunta anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass n. 8018/2021: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”).
Nel caso di specie, le circostanze allegate ed emerse depongono nel senso di ritenere raggiunta la prova della condotta omissiva dedotta dagli attori quale fondamento della responsabilità del dott. CP_1
Infatti, la gravità delle conseguenze cui sarebbe andato incontro il sig. in caso di rifiuto della Per_2
vaccinazione anti-pneumococco, con un sensibile aumento del rischio di andare incontro a sepsi mortali, nonché l'impreparazione del paziente e dei suoi familiari nella gestione dell'episodio febbrile del 02.03.2019, che poi ha portato al decesso del paziente (i quali evidentemente non sapevano che la febbre elevata fosse altamente sintomatica, nei soggetti splenectomizzati, di un processo settico in corso e della necessità di ottenere pronta valutazione medica e di iniziare senza ritardo terapia antibiotica, poiché altrimenti non avrebbero chiamato la guardia medica per ben tre volte nel corso della giornata prima di recarsi al Pronto Soccorso) depongono quali forti e solidi indici presuntivi del fatto che effettivamente il sig. non fosse a conoscenza dei rischi legati all'alta probabilità di Per_2
sviluppare sepsi correlati al suo stato di soggetto splenectomizzato né della possibilità di prevenirli efficacemente con la vaccinazione e che lo stesso, ove correttamente informato degli effetti dirompenti e dei rischi anche mortali di un rifiuto, si sarebbe sottoposto a tale vaccinazione.
pagina 15 di 37 Il convenuto dott. non ha offerto idonea prova contraria del fatto positivo, ossia di aver CP_1
concretamente informato il paziente dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco e dei rischi corsi quale soggetto asplenico, prova in relazione alla quale il convenuto si trovava anche in posizione di maggiore vicinanza (cfr. Cass. n. 12910/2022: “Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”).
A tal proposito, occorre altresì evidenziare che le richieste di prove orali in ordine al suddetto profilo di colpa formulate sia dalla parte attrice che dal dott. non risultavano conferenti e per tale CP_1 motivazione non sono state ammesse, poiché, come già rilevato con l'ordinanza del 27.06.2023, risulta del tutto ininfluente l'eventuale prova che il convenuto avesse o meno resi edotti altri pazienti sottoposti a splenectomia dell'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti-pneumococco, dal momento che ciò che rileva in questa sede processuale è unicamente la circostanza che tale informazione fosse stata o meno resa dal medico di medicina generale al paziente (e non Persona_1
ad altri pazienti). Neppure può attribuirsi alcun valore probatorio alla dichiarazione proveniente dal dott. medesimo e allegata quale doc. 2 alla sua comparsa di costituzione, essendo CP_1
dichiarazione unilaterale formata fuori dal processo e proveniente dalla parte stessa, con l'evidente conseguenza che la stessa non può assurgere a prova di fatti favorevoli alla parte che li dichiara.
Considerato quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova sull'an della responsabilità per la quale gli attori hanno fondato le proprie domande risarcitorie.
3. Il danno non patrimoniale: la perdita del rapporto parentale
Ciò chiarito, vanno dunque esaminate singolarmente le voci di danno dei quali gli attori hanno chiesto il ristoro.
Gli attori hanno domandato il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio a causa della vicenda de qua.
pagina 16 di 37 In particolare, per quanto attiene ai danni non patrimoniali, tutti gli attori, ossia il coniuge, i genitori, i figli e le sorelle del sig. hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del Persona_1 rapporto parentale con il congiunto determinati dalla condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
e del dott. Controparte_2 CP_1
Si tratta di una voce di danno non patrimoniale che tende a ristorare sia le sofferenze che la perdita delle relazioni personali e familiari correlate causalmente al decesso della c.d. vittima primaria del fatto illecito, la cui risarcibilità è ammessa dalla giurisprudenza consolidata e che va concretamente apprezzata in relazione alle circostanze del caso concreto allegate dai danneggiati (cfr. Cass. n.
28989/2019: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”).
Nel caso di specie gli attori, fin dall'atto introduttivo, hanno specificamente allegato le pesanti conseguenze dannose dai medesimi subite in ragione del decesso del congiunto nonché fornito specifiche e puntuali allegazioni in ordine all'intensità e all'effettività della relazione affettiva, oltre che parentale, che legava gli attori al de cuius.
Infatti, gli attori hanno dedotto e documentato:
- quanto alle sorelle e : che il fratello costituiva un particolare Parte_1 Parte_2
riferimento per entrambe le sorelle (cfr. stato di famiglia storico, doc. n.13); la sig.ra Pt_1
ha vissuto a lungo con i propri genitori, e (doc. n. 45),
[...] Parte_4 Parte_3 proprio nell'abitazione collocata immediatamente sopra quella che era la casa del sig. Per_1
doc. n. 43, a, b, c), per poi trasferirsi nell'appartamento collocato sopra il mobilificio di
[...]
(doc. n. 46), avendo ciò favorito la formazione di legami ancora più stretti e saldi Persona_1
con il de cuius, rinforzati anche dal fatto che la sig.ra è nubile e priva di un Parte_1
nucleo familiare proprio, essendo dunque la perdita del fratello un evento particolarmente sofferto e sconvolgente, con conseguenze sia in termini di insorgenza di uno stato ansioso- depressivo (doc. 51) sia in termini di effetti negativi sulla propria attività lavorativa (doc. 28); la sig.ra aveva altresì un forte legame con il fratello, consolidato fin dall'infanzia, Parte_2
pagina 17 di 37 considerata anche la differenza di età di soli due anni, e testimoniato anche dalla circostanza che la sig.ra ed il fratello avessero deciso di sposarsi nello stesso giorno e Pt_2 Persona_1
nella stessa chiesa con i rispettivi coniugi (doc. 29 e 30);
- quanto ai genitori e i rapporti del de cuius con i genitori erano Parte_3 Parte_4
molto intensi, considerata anche la vicinanza delle abitazioni dei rispettivi nuclei familiari (doc.
18), situate nello stesso stabile, che consentiva loro di trascorrere insieme al figlio molte occasioni quotidiane oltre alle ricorrenze (doc. 48);
- quanto ai figli e : gli stessi erano ancora conviventi con il Persona_2 Parte_6
padre al momento del suo decesso, essendo entrambi ancora molto giovani (24 e 21 anni nel
2019), e hanno subito un cambiamento radicale del proprio stile di vita, avendo dovuto rinunciare a progetti personali di convivenza ( per stare vicini alla madre e Persona_2
attivarsi per preservare l'attività lavorativa di famiglia;
- quanto alla moglie al momento della morte del marito aveva 46 anni e la Parte_5 relazione con il sig. durava da 29 anni, di cui 25 di matrimonio, vivendo l'impatto Persona_1
con l'evento occorso come un vero e proprio dramma con compromissione della propria salute mentale con esiti qualificabili come danno biologico (dei quali ha chiesto separatamente il ristoro).
In ragione delle copiose, puntuali e specifiche allegazioni formulate dai ricorrenti sull'effettiva intensità del rapporto che le stesse intrattenevano con il sig. esposte nelle pagine da 38 a Persona_1
51 dell'atto introduttivo, suffragate dalla copiosa documentazione a supporto ivi indicata nonché dalla prova per presunzioni ex art. 2729 c.c., può ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori in relazione alla dimostrazione del danno da perdita del rapporto parentale, considerato sia nella sua componente di sofferenza morale che di danno dinamico-relazionale. Sul punto, si richiama quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e
pagina 18 di 37 dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (cfr. Cass. n. 5769/2024).
Quanto alla liquidazione di tale pregiudizio non patrimoniale, le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, in particolare a seguito della sentenza n. 10579/2021 della Corte di
Cassazione, hanno affermato che, in tema di liquidazione del danno parentale, rispetto al modello prospettato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che non seguiva la tecnica del punto variabile, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo della liquidazione,
“garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (così Cass. n. 10579/2021, ma cfr. anche Cass. 26300/2021; Cass.
n. 26440/2022; Cass n. 36279/2022; Cass. n. 37009/2022; Cass. n. 5948/2023), così come prospettato dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma.
In considerazione dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato, anche le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano hanno proposto, fin dalla versione resa disponibile nell'anno 2022, dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale basate sul sistema “a punti”, proponendo due tabelle distinte, una per il danno subito dal coniuge, dai genitori e dai figli della vittima principale, e una per il danno subito dai fratelli, determinando un diverso punto base per le due tabelle.
Essendo dunque disponibili, all'attualità, due diverse tabelle di liquidazione “a punti” per il danno da perdita del rapporto parentale, una elaborata presso il Tribunale di Roma (che nella sua versione più recente e disponibile alla data odierna risale al 2023) e una elaborata presso il Tribunale di Milano
(nella più recente versione del 2024), si ritiene più opportuno avvalersi, per la concreta liquidazione, nel caso di specie, del danno da perdita del rapporto parentale delle tabelle formulate allo scopo presso il Tribunale di Milano.
Appare preferibile, ai fini di una liquidazione che sia il più possibile aderente alle circostanze del caso concreto, avvalersi della tabella elaborata presso il Tribunale di Milano perché quest'ultima, diversamente da quella elaborata presso il Tribunale di Roma, determina l'entità del “punto base” sulla scorta dell'intensità del legame parentale, diversificandolo a seconda che si tratti dei più stretti congiunti (figli, genitori, coniuge) o dei fratelli, anziché utilizzare un medesimo valore monetario per entrambe le categorie di parenti;
appare altresì preferibile l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di pagina 19 di 37 Milano poiché le stesse prevedono una specifica valorizzazione delle circostanze del caso concreto consentendo di attribuire un numero di punti fino a 30 per la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, sulla base di una serie di parametri oggettivi indicativi dell'intensità della condivisione di vita, mentre le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma si limitano a considerare il mero dato della convivenza e della composizione del nucleo familiare. Le tabelle del Tribunale di Milano, inoltre, consentono di attribuire un punteggio differenziato anche per i casi in cui il parente non sia convivente ma abiti comunque nello stesso stabile o condominio della vittima principale. Dunque, in considerazione di tutte le suddette circostanze, si ritiene preferibile avvalersi per la liquidazione delle tabelle a punti formulate dal Tribunale di Milano, nella più recente versione del 2024.
Si precisa che, nella liquidazione numerica che segue, per tutti gli attori è stato attribuito il punteggio di
15 per il parametro relativo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale”. Le allegazioni prospettate dagli attori, infatti, appaiono significative di un rapporto intenso ed effettivo di ciascuno degli stessi con la vittima principale per cui si è ritenuto congruo attribuire per tale parametro a ciascuno degli attori il punteggio medio tra quelli attribuibili (tra 0 e 30, dunque 15).
Pertanto, facendo applicazione dei suddetti criteri, il danno da perdita del rapporto parentale viene in concreto liquidato, per ciascuno degli attori, secondo i seguenti parametri derivati dall'applicazione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale elaborato dal Tribunale di Milano, nella versione 2024:
- per (coniuge): 20 punti per età della vittima primaria;
20 punti per età della Parte_5
vittima secondaria;
16 punti per convivenza;
9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario, 15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 80, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 312.880,00;
- per (figlia): 20 punti per età della vittima primaria;
24 punti per età della Persona_2
vittima secondaria;
16 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 84, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 328.524,00;
- per (figlia): 20 punti per età della vittima primaria;
24 punti per età della Parte_6
vittima secondaria;
16 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 84, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 328.524,00;
pagina 20 di 37 - per (madre): 20 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della Parte_4
vittima secondaria;
8 punti per abitazione nello stesso stabile, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 64, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 250.304;
- per (padre): 20 punti per età della vittima primaria;
12 punti per età della vittima Parte_3
secondaria; 8 punti per abitazione nello stesso stabile, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 64, valore del punto base € 3.911,00, totale liquidazione € 250.304;
- per (sorella): 14 punti per età della vittima primaria;
14 punti per età della vittima Parte_1
secondaria; 0 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 52, valore del punto base € 1.698, totale liquidazione € 88.296,00;
- per (sorella): 14 punti per età della vittima primaria;
14 punti per età della Parte_2
vittima secondaria;
0 punti per convivenza, 9 punti per sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario;
15 punti per intensità della relazione affettiva, totale punti 52, valore del punto base € 1.698, totale liquidazione € 88.296,00.
Il danno da perdita del rapporto parentale è dunque quantificato, per ciascuno degli attori, nelle seguenti somme, con valori monetari da ritenersi già rivalutati, stante l'utilizzo di una tabella aggiornata pressoché all'attualità: € 312.880,00 per la moglie € 328.524,00 per Parte_5 ciascuno dei figli e;
€ 250.304 per ciascuno dei genitori Persona_2 Parte_6 Parte_4
e ; € 88.296,00 per ciascuna sorella e . Su tali somme
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
4. Il danno non patrimoniale: il danno biologico subito da Parte_5
Con specifico riferimento alla posizione di è stato chiesto anche il ristoro del Parte_5
pregiudizio alla salute, c.d. danno biologico, subito dalla medesima in conseguenza del decesso del marito.
Ove la perdita di un familiare comporti, oltre alla sofferenza morale, una vera e propria compromissione delle facoltà mentali, tale da assurgere a vero e proprio pregiudizio alla salute, e cioè a danno biologico, la stessa risulta autonomamente risarcibile, poiché si tratta di pregiudizio diverso da quello ristorato dal c.d. danno da perdita del rapporto parentale, che è invece volto a risarcire sia la pagina 21 di 37 sofferenza per la perdita del familiare sia la perdita degli aspetti dinamico-relazionali della relazione parentale.
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido” (cfr. Cass. n. 18056/2019), e che “Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (cfr. Cass. n.
6443/2023).
Per accertare e quantificare tale danno è stata disposta una specifica CT medico-legale, sul quesito di cui all'ordinanza del 27.06.2023, a firma del dott. quale medico legale, con l'ausilio del Per_5
dott. quale specialista in psichiatria. Persona_6
All'esito delle operazioni peritali, durante le quali sono stati somministrati alla sig.ra anche Pt_5
dei test psicodiagnostici, il CT ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente in misura pari al 12%, esprimendosi in questi termini (pag. 63-64 della CT): “Orbene quanto rilevato nel corso delle attuali operazioni di Consulenza Tecnica, tenuto conto della diagnosi dello specialista psichiatra, ausiliario del CT Dott. considerato quanto anche articolato dai Persona_6
CCTTPP sia verbalmente che negli scritti allegati, si ritiene potersi concludere che la IG.ra Pt_5
è attualmente affetta da un “Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso cronico”,
[...]
conseguente ad un evento stressante (lutto per la morte del marito) dotato di chiara efficienza lesiva e sufficiente a determinare l'insorgenza di una sintomatologia psicopatologica reattiva, anche al cospetto di verosimili elementi di fragilità personologica preesistenti. Tenuto conto dei più recenti testi di riferimento per la valutazione del danno biologico, (“Barèmes medico-legali per la valutazione in responsabilità civile, assicurazioni private (infortuni e malattia) e sociali (invalidità civile e INAIL), causa di servizio e tabelle sportive”, di , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10 [...]
; “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito Persona_11 civilistico” Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni SIMLA Ed. Giuffrè 2016) si
pagina 22 di 37 ritiene potersi valutare il danno nella misura del 15%, ritendo il CT che nel caso di specie si possa applicare la valutazione massima della voce tabellare: “Disturbo dell'adattamento complicato 11-
15%”; si ritiene inoltre di dover applicare il coefficiente di taratura richiamato dai testi di riferimento pari nel caso di specie a 0,8, applicando il quale (15X0,8) deriva un danno biologico permanente risarcibile pari al 12% (dodici per cento)”.
Il CT ha confermato le suddette conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dai CTP, riconoscendo nel caso di specie una degenerazione patologica conseguente al lutto che assume i caratteri di un vero e proprio danno biologico, affermando che “questo CT, anche alla luce dell'attività del suo Ausiliario, ritiene doveroso ribadire che l'evento luttuoso che ha colpito una giovane donna e madre possiede adeguata idoneità psicolesiva capace di produrre, tantopiù in un quadro di preesistente fragilità, la patologia psichica attualmente soggetta a valutazione. Nel caso di specie non si può ritenere che il quadro attuale sia sovrapponibile o causalmente ricollegabile ai pregressi episodi psicopatologici documentati. Si ribadisce e si fa propria la conclusione dell'Ausiliario Dott. “… L'efficienza lesiva dell'evento stressante, rappresentato dal lutto Per_6 del marito, risulta essere sufficiente a determinare l'insorgenza di una sintomatologia psicopatologica reattiva, anche al cospetto di verosimili elementi di fragilità personologica testimoniati dalla presenza in anamnesi remota di condotte alimentari di tipo restrittivo, come si evince dalla documentazione clinica presentata. Il criterio di documentabilità della patologia in essere rispetto al suo nesso cronologico con l'evento stressante è rispettato dall'analisi della documentazione clinica presentata.
…” che risulta pienamente in linea con le modalità valutative del danno come riportate nelle linee guida medico-legali e psichiatriche più volte richiamate in relazione. Anche relativamente al danno biologico il CT ritiene che il quadro documentato anche con l'ausilio testistico sia tale da confermare il quantum di danno biologico indicato dallo scrivente che pertanto conferma la percentuale del 12% con applicazione del coefficiente di taratura” (cfr. pag. 74 della CT).
Le conclusioni della CT appaiono logiche, congruamente motivate ed argomentate, e risultano aver tenuto in adeguata considerazione le sollecitazioni provenienti dai consulenti di parte, sicché le stesse ben possono essere poste a base della decisione.
Ai fini della determinazione del danno biologico permanente subito della sig.ra pertanto, Pt_5
facendo applicazione dei criteri stabiliti dalla versione aggiornata al 2024 delle c.d. Tabelle Milanesi, per invalidità permanente pari al 12% per soggetto dell'età di anni 46 al momento del fatto, si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di componente strettamente biologica del danno alla salute, pari ad € 26.522, da ritenersi già rivalutata all'attualità. Su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Si precisa, a tal proposito,
pagina 23 di 37 che non viene riconosciuto l'incremento per sofferenza, ossia la c.d. componente morale del danno alla salute, in quanto la componente di sofferenza soggettiva derivante alla sig.ra dalla perdita del Pt_5
marito, nel caso di specie, trova già ristoro nella liquidazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, sicché riconoscere anche tale componente nella liquidazione del pregiudizio alla salute derivante dal decesso del congiunto comporterebbe, di fatto, una duplicazione risarcitoria.
5. Il danno patrimoniale da lucro cessante domandato da , e Parte_5 Persona_2 [...]
e gli ulteriori danni patrimoniali Pt_6
La moglie ed i figli di hanno domandato il ristoro anche del danno patrimoniale da lucro Persona_1
cessante cagionato dalla perdita dell'apporto economico derivante dai redditi percepiti dal congiunto convivente.
Quanto alla risarcibilità del danno da lucro cessante derivante dalla morte di un congiunto per fatto illecito la Suprema Corte ha precisato che “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr. Cass. n. 4205/2002).
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato, fornendo documentazione a supporto:
- che il sig. il 29.03.2007 è diventato socio accomandatario della “Magni Persona_1
Arredamenti s.a.s.”, società di cui socia accomandante era la sig.ra ed avente Parte_4
come oggetto sociale la vendita al minuto di mobili di legno e ferro ed in generale il commercio di arredo da interni (cfr. visura storica doc. 20);
- che il sig. provvedeva in via esclusiva all'amministrazione della Società, Persona_1
contribuendo con i proventi della propria attività lavorativa al mantenimento della moglie e dei figli;
pagina 24 di 37 - che, quindi, con gli utili sociali (cfr. doc. n. 36, a, b, c), il sig. a provveduto a mantenere Per_2
la propria famiglia. Al momento del decesso la sig.ra moglie del sig. Parte_5 Per_2
risultava fiscalmente ancora carico del marito (doc. n.21 a, b, c), non godendo di autonomi redditi propri. Quanto ai figli, e , gli stessi sono stati assunti presso la Per_2 Pt_6
società di famiglia, Magni Arredamenti s.a.s.: è stata assunta il 04.04.2016 con un Per_2
contratto di lavoro da apprendista professionalizzante, è stato assunto in data Pt_6
04.02.2019 dalla Magni Arredamenti s.a.s., con un contratto di lavoro subordinato, inquadramento apprendista professionalizzante. Tuttavia, la retribuzione esigua percepita dai figli comportava che il padre continuasse a contribuire economicamente al loro sostentamento, considerata altresì la convivenza con gli stessi;
- il sig. in via esclusiva, ha sempre provveduto a farsi pieno carico delle spese Persona_1
relative alla gestione della casa familiare, ivi comprese quelle per le utenze (cfr. bollette Doc. n.
22 a, 22 b), garantendo così il sostentamento della propria famiglia.
Pertanto, gli attori hanno proposto un calcolo (cfr. pag. 54-57 ricorso) del risarcimento dai medesimi richiesto sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare dalla sentenza n. 6619/2018 (“La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito”).
Nello specifico, gli attori hanno determinato il reddito netto nei tre anni antecedenti al decesso di
, quantificando altresì il reddito medio annuale, ottenendo la somma di € 39.369,33, ossia Persona_1
€ 3.280,77 mensili netti. Ipotizzando che il sig. trattenesse un quarto delle suddette entrate per Per_2
sé, gli attori hanno fondato i propri calcoli sul presupposto che i restanti ¾ fossero destinati per ½ alla moglie e per ¼ ciascuno ai figli. Dunque hanno domandato il ristoro del danno già prodottosi, pari alla quota parte di reddito mensile netto perduta dal decesso e fino alla liquidazione, nonché del danno futuro, secondo “la formula: R. * C.C., ovvero reddito netto (da intendersi, reddito netto annuo del pagina 25 di 37 defunto a cui è stata sottratta la quota di ¼ che lo stesso destinava per bisogni personali ) moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione (individuato secondo il D.M. 22/11/2016 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 19/12/2016, n. 56 e relative tabelle)”. Per i figli, è stato richiesto il danno patrimoniale da lucro cessante fino al compimento dei 25 anni di ciascuno, sul presupposto che fino a quell'età entrambi non sarebbero stati economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, va rilevato che il danno da lucro cessante richiesto risulta provato in quanto le specifiche allegazioni delle parti sul punto sono suffragate da idoneo supporto documentale, sopra richiamato, e risulta peraltro oggetto di contestazione, nelle comparse di costituzione dei convenuti, meramente generica e aspecifica (fatta eccezione per la contestazione mossa in comparsa dal dott. elativa CP_1 all'attività lavorativa esercitata dai figli nell'azienda di famiglia, cfr. pag. 30-31 comparsa dott. apparendo tardive le contestazioni sul punto formulate in sede di comparsa conclusionale, CP_1
ossia successivamente alla decorrenza del termine per le preclusioni assertive).
La metodologia di calcolo prospettata dagli attori appare conforme ai principi enunciati dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 6619/2018, ed è per alcuni aspetti condivisibile, salve alcune precisazioni sui valori monetari da assumere quale base di calcolo per il danno da lucro cessante spettante a Pt_5
ed il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare, nonché per il danno spettante ai figli, come
[...]
di seguito si va ad esporre.
Appare corretta la base di calcolo prospettata dai ricorrenti consistente nel reddito netto medio mensile ricavabile dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi del sig. € 3.280,77). Per_2
Appare altresì corretta e condivisibile la determinazione nell'ipotetica ragionevole misura di ¼ la quota parte di quei redditi netti mensili che il avrebbe ragionevolmente usato per sé (in un nucleo Per_2
familiare composto da quattro persone), ottenendo così la somma di € 2.460,57 mensili (ossia 3/4 della retribuzione media netta mensile) quale importo che il sig. avrebbe destinato alle esigenze dei Per_2
familiari conviventi (moglie e due figli).
Non appare invece condivisibile l'assunto degli attori secondo cui una quota maggiore di tale reddito netto residuo fosse destinata alla moglie (1/2) ed una minore a ciascun figlio (1/4 ciascuno). Dal momento che è la stessa parte attrice ad allegare che sia la moglie che i figli non fossero economicamente autosufficienti al momento del decesso del sig. risulta congruo e ragionevole Per_2
assumere che la quota residua del reddito netto che il sig. estinava alle esigenze della famiglia Per_2
fosse da suddividersi equamente tra la moglie ed i figli, per una quota di 1/3 ciascuno. Pertanto, la quota netta di reddito mensile verosimilmente destinata alle esigenze dei componenti della famiglia del sig. uò considerarsi pari ad € 820,19 (cioè 2460,57 diviso 3). Per_2
pagina 26 di 37 Con riferimento al danno da lucro cessante domandato dai figli, va altresì rilevato che non appare condivisibile quanto prospettato dagli attori, che hanno chiesto il ristoro del danno maturato fino al compimento dei 25 anni di età di ciascuno, sul presupposto che fino a quel momento non avrebbero raggiunto l'indipendenza economica.
Le specifiche circostanze del caso di specie e la stessa documentazione di parte attrice (cfr. visura storica doc. 20) evidenziano che, a seguito del decesso del padre, i sig.ri e Persona_2 [...]
hanno assunto la qualifica di soci accomandatari della Magni Arredamenti s.a.s., subentrando Pt_6 dunque al padre nella gestione dell'azienda di famiglia. Tale circostanza di fatto non risulta compatibile con l'assunto attoreo secondo cui i figli avrebbero raggiunto l'indipendenza economica solo al compimento dei 25 anni, dovendosi ritenere invece tale indipendenza concretamente raggiunta nel momento in cui i figli hanno assunto le redini dell'azienda di famiglia, in piena attività da anni, come si desume dalla visura camerale storica della società, ossia quando sono stati nominati soci accomandatari della Magni Arredamenti s.a.s., in data 27.06.2019.
Può dunque essere riconosciuto in favore di ciascuno dei figli del sig. l danno da lucro cessante Per_2
maturato dal decesso del padre (03.03.2019) e fino al 27.06.2019, ossia per n. 4 mesi (marzo, aprile, maggio, giugno 2019). Moltiplicando il numero di mesi per l'importo mensile ragionevolmente destinato alle esigenze dei figli da parte del padre, come sopra determinato in € 820,19, si ottiene la cifra di € 3.280,76 per ciascun figlio quale risarcimento del danno da lucro cessante.
Per quanto attiene al danno da lucro cessante spettante alla moglie va distinto il Parte_5
danno già verificatosi da quello futuro, che viene calcolato applicando il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie indicato nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2023.
Il primo è pari alla somma di € 820,19 per ciascun mese dal marzo 2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (febbraio 2025), per l'importo complessivo di € 59.053,68 (€ 820,19 per 72 mesi).
Il secondo, invece, è pari ad € 186.708,05, ossia € 9.842,28 (reddito annuale pro quota che si stima perso, pari € 820,19 per 12 mesi), moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione pari a 18,97.
Tale coefficiente viene individuato facendo riferimento ai coefficienti per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborati dal Tribunale di Milano e pubblicati il 25 marzo 2023.
L'elaborazione dei suddetti coefficienti offerta dal Tribunale di Milano risponde all'esigenza, emersa già da tempo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 13727/2022; Cass. n.
18093/2020; Cass. n. 20615/2015), di elaborare coefficienti aggiornati per la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, stante la non piena adeguatezza sia dei risalenti coefficienti per la costituzione delle rendite pagabili dalla nazionale per le assicurazioni sociali di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403, Pt_9
pagina 27 di 37 sia dell'applicazione analogica dei coefficienti previsti dalla legge per fini assicurativi o previdenziali, quali quelli di cui al D.M. 22.11.2016, sia dei coefficienti proposti dal CSM il 1° luglio 1989
(“Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp.
127 e ss.), ritenuti non adeguati stante l'innalzamento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse.
Risulta dunque preferibile determinare il coefficiente di capitalizzazione applicando le tabelle per la capitalizzazione anticipata delle rendite formulate dal Tribunale di Milano nel 2023, le quali presentano quale pregio, oltre a quello di essere nettamente più recenti rispetto alle altre, quello di essere state specificamente studiate ed elaborate per rispondere alla specifica necessità di capitalizzazione delle rendite vitalizie tese al ristoro del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, tenendo specifico conto delle indicazioni formulate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, incrociando nella tabella relativa alle donne l'età della sig.ra al momento Parte_5
della liquidazione (52 anni) con il numero di anni per cui il reddito sarà presumibilmente perso, che vengono quantificati in n. 18 anni, assumendo verosimilmente che il sig. avrebbe continuato a Per_2 svolgere attività nell'azienda di famiglia fino a 70 anni (età in cui è verosimile attendersi che si cessi di prestare attività lavorativa), si ottiene il coefficiente di 18,97.
Moltiplicando quindi il reddito annuale pro quota stimato come perduto dalla sig.ra e dunque Pt_5
€ 9.842,28, per il coefficiente di 18,97 si ottiene dunque la somma complessiva di € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.
Il danno non patrimoniale da lucro cessante richiesto dagli attori e Parte_5 Persona_2 va dunque determinato come segue: per € 3.280,76, oltre Parte_6 Persona_2 rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
per € Parte_6
3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
per Pt_5
€ 59.053,68, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale;
[...] per € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale. Parte_5
Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese funebri, la giurisprudenza ha affermato che i familiari del defunto hanno diritto al risarcimento delle spese funerarie se la sua morte è causata da un fatto illecito (cfr. Cass. n. 31542/2018 e Cass. n. 11684/2014, secondo cui “Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo”). Tale voce di danno, dunque, adeguatamente documentata, può essere riconosciuta (doc. 24 e 25 di parte attrice) per la somma di € 4.964, da versarsi pro quota in favore degli eredi e . Parte_5 Persona_2 Parte_6
pagina 28 di 37 Possono altresì essere ristorate in quanto adeguatamente documentate e causalmente determinate dall'evento oggetto di causa (anche alla luce delle risultanze della CT medico legale esperita in questo giudizio) le spese sostenute da per visite psichiatriche, pari ad € 2.022,10 (doc. Parte_5
37 e 38 di parte attrice), nonché le spese sostenute da per sedute di psicoterapia, pari Persona_2 ad € 840,00 (doc. 38 e doc. 52 di parte attrice).
Possono inoltre essere riconosciute quali voci di danno patrimoniale emergente gli esborsi, comprovati documentalmente, relativi a spese di CTP per le operazioni peritali esperite nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020 (€ 6.100,00 per CTP prof. dott. e € 3.660,00 per il CTP dott. Per_12
, le spese vive per contributo unificato e marca da bollo sostenute per l'introduzione di tale Per_13 procedimento (€ 259,00 + 27,00), nonché gli esborsi per i CTP nominati nel corso delle operazioni peritali disposte nel presente giudizio di merito, ossia € 2.584,00 per CTP dott. ed € 650,00 per Per_14
CTP dott. Per_15
Vanno infine, definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria, le spese di CT relative al procedimento di ATP n. 207/2020, liquidate in complessivi € 11.610,84 oltre accessori con decreto del 16.11.2022, nonché le spese di
CT relative a questo giudizio di merito, pari a complessivi € 1.708 per il CT medico-legale dott. Per_ ed € 854,00 per l'ausiliario del CT dott. con conseguente rimborso in favore degli Per_6
attori delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21975/2019, ha chiarito che “la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un' autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite” (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018, cfr. Cass., sez. II, n. 11468 del 30/04/2021, “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa”).
Il suddetto orientamento ha trovato ulteriori e più recenti conferme nella giurisprudenza di legittimità, ad esempio in Cass. n. 30854/2023: “Come già chiarito da questa Corte, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che
pagina 29 di 37 l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n.
19613 del 04/08/2017)”.
Ancor più di recente, Cass. n. 15640/2024, in tema di qualificazione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha avuto modo di specificare che “poiché le spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo possono essere richieste solo se si inizia l'azione di merito e nell'ambito del giudizio di merito (salva una regolazione per accordo convenzionale), il loro ammontare è oggetto della domanda in non diversa guisa di quanto si domanda nel merito e tale partecipazione al concetto della domanda è tanto evidente che, se esse non si chiedono (e, quindi, se non se ne chiede la liquidazione), il giudice di merito che riconosca fondata la domanda di merito non potrebbe riconoscerle e provvedere su di esse, come invece è pacifico debba fare sulle spese giudiziali, la cui liquidazione prescinde — com'è noto ─ da una domanda di parte, donde la necessità che l'ammontare di tali spese, al pari di ogni altra domanda, debba computarsi ai fini della determinazione della competenza per valore”.
Tali spese, pertanto, secondo un orientamento confermato in plurime sentenze della Corte di
Cassazione, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Non si ritiene decisiva, in senso contrario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 26478/2024 citata dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale.
Dalla lettura della suddetta pronuncia si evince che la Suprema Corte, in quella fattispecie, abbia considerato le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo alla stregua di spese giudiziali, riconoscendo la correttezza della sentenza di merito impugnata che aveva proceduto alla liquidazione delle medesime nel giudizio di merito sulla base degli ordinari criteri di soccombenza (cfr.
Cass. 26478/2024: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente”).
Tuttavia, va altresì evidenziato che il contrapposto principio che afferma la natura stragiudiziale delle suddette spese, e conseguentemente la possibilità di un loro concreto ristoro nel giudizio di merito nella pagina 30 di 37 misura di quanto sia allegato e provato, risulta affermato da ulteriori pronunce della Corte di
Cassazione successive a quella citata dalla parte attrice.
In particolare, in Cass. n. 34540/2024, pubblicata il 27.12.2024, si legge che (si riporta integralmente il passaggio motivazionale ritenuto di interesse per maggiore chiarezza): “Deve considerarsi, infatti, innanzitutto la peculiare natura dell'accertamento tecnico preventivo: questo procedimento ha la funzione di preservare, per la parte che lo instaura, gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere poi, in un eventuale e successivo giudizio di merito: l'art. 696 cod. proc. civ., richiamando, al terzo comma, gli arti. 694 e 695 cod. proc. civ., prevede che il giudice intervenga per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica e, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni, neghi o accolga l'istanza con ordinanza non impugnabile perché avente un contenuto meramente ordinatorio. In conseguenza, l'ordinanza che sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni;
instaurato, quindi, il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e assegnato all'esperto l'incarico necessario, il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito. Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l'onere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'art.
8 del d.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato;
quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 23133 del 12/11/2015; Sez. 6 - 2, n. 9735 del 26/05/2020; Sez. 2, n. 29850 del
27/10/2023). Ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità nel caso in esame delle norme che regolano il governo delle spese nel giudizio, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la
pagina 31 di 37 pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 24726 del
04/11/2013 e precedenti conformi)”.
Pur rilevandosi la sussistenza di orientamenti non univoci sul punto, si ritiene, dunque, maggiormente congruo fare applicazione dell'orientamento che considera le spese di assistenza legale stragiudiziale, e dunque anche quelle relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., quali voci di danno emergente che possono essere ristorate solo per quanto allegato e provato.
Nel caso di specie, si rileva che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto alcuna spesa per assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e pertanto tale esborso non può essere riconosciuto.
6. La ripartizione dell'obbligazione risarcitoria tra i convenuti, le domande trasversali e la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata
Nei confronti degli attori l'obbligazione risarcitoria, ex art. 2055 c.c., grava su entrambi i convenuti dott. in solido. CP_1 Controparte_2
Tuttavia, nei rapporti interni, le somme dovute a titolo di risarcimento dovranno gravare sui convenuti in proporzione alle rispettive quote di responsabilità così come accertate dalla CT (1/3 dott. CP_1
2/3 . Controparte_2
A tal proposito si rileva che il convenuto dott. ha formulato domanda trasversale di regresso CP_1
nei confronti della co-obbligata che va accolta per quanto eventualmente Controparte_2
il dott. ovesse versare in favore degli attori in ragione del vincolo della solidarietà passiva ex CP_1
art. 2055 c.c. in eccedenza alla quota di responsabilità accertata nei suoi confronti, pari ad 1/3.
Quanto alla domanda trasversale formulata dalla parte convenuta nei Controparte_2 confronti del dott. con la quale viene chiesto “in via subordinata: nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento totale o parziale della domanda risarcitoria, condannare al pagamento solamente il dott.
ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale CP_1
della domanda risarcitoria, obbligare il dott. a manlevare e tenere indenne la CP_1 [...]
per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dei Parte_8 ricorrenti”, si evidenzia quanto segue.
Nella comparsa di costituzione dell' ove la suddetta domanda trasversale è stata formulata, la CP_2 stessa non viene corredata da precisi richiami normativi a supporto né dall'esplicazione delle ragioni poste alla base della richiesta, formulata in subordine, di condanna in via esclusiva del dott. l CP_1
risarcimento chiesto dagli attori nonché alla richiesta, svolta in ulteriore subordine, che lo stesso sia pagina 32 di 37 condannato a manlevare l' dagli esborsi eventualmente sostenuti in favore degli attori, non CP_2 risultando con chiarezza quale sia il titolo in forza del quale l' convenuta ritiene di avere diritto CP_2 ad essere garantita dall'altro convenuto.
La domanda dispiegata è stata intesa da parte della terza chiamata nonché del convenuto nei cui confronti è stata rivolta, dott. come domanda di rivalsa ex art. 9, legge n. 24/2017, il quale ha CP_1
dunque esposto le proprie argomentazioni a confutazione della domanda trasversale nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., allegando l'assenza di dolo e di colpa grave nella propria condotta.
Pertanto, in assenza di una più specifica indicazione desumibile dalla comparsa, e non essendo allegato alcun titolo negoziale a fondamento della invocata “manleva” deve dunque ritenersi che l'unico senso logicamente attribuibile alla domanda dispiegata in via di “ulteriore subordine” sia quello di interpretarla quale azione di rivalsa ex art. 9 legge n. 24/2017 nei confronti del dott. così CP_1
come interpretata anche dalla difesa del dott. e dalla sua compagnia assicurativa nei rispettivi CP_1 atti, senza che sul punto la difesa dell' eccepisse alcunché in ordine all'erroneità CP_2 dell'interpretazione della domanda dispiegata.
Giova inoltre precisare che non può ritenersi che la suddetta domanda di “manleva” possa essere qualificata quale azione di regresso, come quella dispiegata dal dott. nei confronti CP_1 dell' (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale di replica di parte ove CP_2 Controparte_2
ci si riferisce alla suddetta azione come azione di regresso).
Ciò in quanto le due azioni, di manleva e di regresso, si fondano su presupposti giuridici e di fatto ben distinti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che l'azione di regresso presuppone il riconoscimento della solidarietà passiva (cfr. Cass. n. 30952/2023: “Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito
(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991)”).
Ciò premesso tale domanda di rivalsa non può essere accolta perché la stessa non è supportata da idonea allegazione e prova. Non vi è infatti alcuna allegazione proveniente dalla parte a ciò onerata della sussistenza di profili di dolo o colpa grave della condotta del dott. a supporto della CP_1
domanda svolta.
pagina 33 di 37 Per quanto attiene alla domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa in ragione della polizza n. 762949338 (doc. 2 , si Controparte_3 CP_3 evidenzia che non vi sono contestazioni sull'esistenza e l'operatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa, entro il massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00. Va dunque disposto, in accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'assicurato, che la compagnia assicurativa terza chiamata sia tenuta a manlevare e tenere indenne il dott. delle somme che quest'ultimo risulta tenuto a CP_1
versare agli attori in forza della presente sentenza, pari ad € 1/3 dell'importo liquidato per ciascuna voce di danno riconosciuta in favore dei medesimi, oltre che delle spese di lite liquidate in favore degli attori, per la quota parte del proprio assicurato, entro il limite del massimale di polizza.
7. Spese di lite
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere liquidate in favore degli attori e poste a carico solidale, nei loro confronti, di parte convenuta Controparte_2
e dott. Nei rapporti interni tra convenuti, tuttavia, anche le spese di lite sono
[...] CP_1
ripartite per la quota di 2/3 a carico di e 1/3 a carico di in Controparte_2 CP_1
proporzione alle rispettive quote di responsabilità. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento lo scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000, e si liquidano in complessivi €
49.336,30, corrispondente alla liquidazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con aumento del 30% ex art. 4, co. 1-bis d.m. 55/2014, come richiesto, per l'uso di collegamenti ipertestuali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Devono altresì essere definitivamente poste a carico dei convenuti, per le rispettive quote di 1/3 a carico del dott. e 2/3 a carico dell' le spese di CT relative a CP_1 Controparte_2
questo giudizio di merito nonché quelle per il contributo unificato ed il bollo.
Anche rispetto a tali somme, tuttavia, ai sensi dell'art. 1917 c.c. dovrà operare la garanzia assicurativa e, pertanto, il convenuto dott. dovrà essere manlevato, per la quota a suo carico, della somma CP_1
sopra liquidata a titolo di spese di lite in favore degli attori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale (c.d. spese di soccombenza); nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.d. spese di resistenza)” (Cass. n. 10595/2018).
pagina 34 di 37 In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., dunque, sarà tenuta a rifondere Controparte_3 all'assicurato dott. anche le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in CP_1
giudizio, che sono liquidate, sulla base dei parametri forensi vigenti, facendo riferimento ai valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 1.000.000 ed € 2.000.000, in complessivi € 37.951,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso dalla clausola indicata nelle condizioni di assicurazione al punto 3.2., secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per Parte_10
i legali o tecnici che non siano da essa designati” (cfr. doc. 3 , come sostenuto dalla terza CP_3 chiamata. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (Cass. n. 21220/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti delle parti convenute e per l'effetto,
1) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il de cuius
: Persona_1
- € 312.880,00 alla moglie Parte_5
- € 328.524,00 alla figlia Persona_2
- € 328.524,00 al figlio;
Parte_6
- € 250.304,00 alla madre Parte_4
- € 250.304,00 al padre;
Parte_3
- € 88.296,00 alla sorella Parte_1
- € 88.296,00 alla sorella;
Parte_2 somme tutte già rivalutate all'attualità e sulle quali decorrono gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 corrispondere, a titolo di danno non patrimoniale alla salute, € 26.522 in favore della moglie Pt_5
pagina 35 di 37 somma già rivalutata all'attualità e sulla quale decorrono gli interessi legali dalla sentenza al Pt_5
saldo;
3) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante:
- € 3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a
[...]
Per_2
- € 3.280,76, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a
[...]
; Pt_6
- € 59.053,68, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del decesso ed interessi al tasso legale a Pt_5
[...]
- € 186.708,05, oltre interessi al tasso legale, a quale capitalizzazione di rendita per Parte_5
danno futuro;
4) condanna i convenuti dott. e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
corrispondere, a titolo di danno patrimoniale emergente:
- € 4.964 in favore degli eredi e , per spese Parte_5 Persona_2 Parte_6
funerarie, da ripartirsi tra gli eredi pro quota;
- € 2.022,10 in favore di per spese mediche documentate;
Parte_5
- € 840,00 in favore di per spese mediche documentate;
Persona_2
- € 11.610,84 oltre accessori in favore degli attori per spese di CT liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020;
- € 9.760 per spese di CTP nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020 (€ 6.100,00 per CTP prof. dott. e € 3.660,00 per CTP dott. ; Per_12 Per_13
- € 259,00 oltre ad € 27,00 per spese vive per contributo unificato e marca da bollo per l'instaurazione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 207/2020;
Per_
- € 1.708,00 per il compenso del CT medico-legale dott. oltre ad € 854,00 per il compenso dell'ausiliario del CT dott. Per_6
- € 2.584,00 per CTP dott. ed € 650,00 per CTP dott. Per_14 Per_15
5) condanna i convenuti e dott. in solido tra loro, a Controparte_2 CP_1 rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi € 49.336,30, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo per il presente giudizio;
6) accoglie la domanda trasversale di regresso dispiegata dal dott. nei confronti CP_1 dell' e, per l'effetto, Controparte_2
pagina 36 di 37 - condanna a rimborsare al dott. quanto quest'ultimo Controparte_2 CP_1
dovesse versare agli attori in relazione ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente dispositivo, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità pari ad 1/3;
7) rigetta la domanda trasversale di rivalsa dispiegata da nei confronti del Controparte_2
convenuto dott. CP_1
8) accoglie la domanda di garanzia dispiegata dal dott. nei confronti della terza CP_1 chiamata e per l'effetto; Controparte_3
- condanna a manlevare e tenere indenne il dott. degli esborsi dal Controparte_3 CP_1
medesimo dovuti agli attori in relazione ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del presente dispositivo, per la quota spettante all'assicurato pari ad 1/3, entro il massimale di polizza;
- condanna a rimborsare al dott. le spese di lite dal medesimo Controparte_3 CP_1 sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 37.951,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Arezzo, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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