Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9939/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9939/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Montano e Pia Zampi ed elett.te Parte_1
domiciliato presso lo studio del primo sito in Carinola (CE), alla via Ten. Budetti n. 2
- attore- nei confronti di
e , nonché di tutti rappresentati e difesi CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
dall'Avv. Guglielmo Ventrone e dall'avv. Stabilito Maria Russo ed elettivamente dom.ti presso lo studio del primo in Santa Maria Capua Vetere, alla via U. De Carolis n. 76, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
-resistenti- nonché di rappresentato e difeso dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, presso il cui studio Controparte_5
domicilia in Teano, in viale Italia n. 118
-terzo chiamato-
e di rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Zannini, presso il cui studio domicilia in Controparte_6
Falciano del Massico (CE), in via Vellaria n. 20 n.
-terzo chiamato-
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 26.11.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis e segg. c.p.c., depositato il 22.11.2018, il sig. ha agito nei confronti Pt_1
dei germani e di per il risarcimento dei danni subiti dalla propria CP_1 Controparte_4
autovettura in data 24.03.2018, in seguito al crollo del muro di proprietà dei predetti germani.
Con comparsa, depositata telematicamente in data 10.05.2019, si sono costituiti i resistenti, deducendo l'infondatezza del ricorso nei loro confronti e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa e . Controparte_5 Controparte_6
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano anche i terzi chiamati. chiedeva l'estromissione dal giudizio e deduceva l'infondatezza del ricorso Controparte_5 CP_6 ed in particolare l'interruzione del nesso causale per la condotta colposa che avrebbe tenuto lo stesso ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 07.12.2019 veniva disposto il mutamento del rito.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi e l'espletamento di ctu per la quantificazione dei danni, all'udienza del 26.11.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue
In via preliminare, va disposto lo stralcio e quindi l'inutilizzabilità della perizia depositata dai convenuti unitamente alla comparsa conclusionale, in quanto trattasi di deposito tardivo.
Si precisa sul punto, che seppur il documento sia sopravvenuto rispetto alla scadenza dei termini istruttori, tuttavia è antecedente alla rimessione della causa in decisione. La consulenza depositata, infatti, risulta datata 29/06/2022 e successivamente a tale data sono state celebrate diverse udienze, prima che la causa venisse trattenuta in decisione;
se la parte avesse voluto far acquisire il documento, avrebbe dovuto farlo immediatamente, con il primo scritto oppure nella prima udienza utile, anche al fine di consentire il contraddittorio sul suo contenuto.
Sempre in via preliminare, va rigettata la domanda nei confronti del terzo chiamato Controparte_5
per omessa prova della titolarità del rapporto passivo. Si precisa che la sua chiamata in causa è stata autorizzata, in quanto lo stesso era stato indicato come comproprietario del muro crollato e nei suoi confronti parte attrice aveva espressamente dichiarato di estendere la domanda, come si evince dal pagina 2 di 7 verbale del 28.10.2019, in cui gli attori dichiarano di estendere la domanda nei confronti di tutti i chiamati in causa e non solo nei confronti del . Pertanto, sulla base della prospettazione dei CP_6
convenuti, che lo avevano chiamato in causa, doveva ritenersi legittimato passivo ex art. 2051 c.c.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha dichiarato di essere proprietario della recinzione posta in CP_5
continuità del muro crollato, a delimitazione di altro fondo e non comproprietario del muro de quo. In seguito a tale contestazione, parte attrice non ha più avanzato domande nei suoi confronti e nemmeno i convenuti né è stata depositata documentazione probante la comproprietà del muro. Pertanto, non essendo provata la comproprietà del muro con il sig. la domanda va rigettata nei suoi CP_5
confronti.
Nel merito la domanda di parte attrice si ritiene fondata e meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, appare opportuno sintetizzare i termini della vicenda: il sig. ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti degli odierni convenuti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, Alfa Romeo Giulietta tg. FL357LS, in data 24-03-2018. In particolare, deduceva che in tale data la predetta autovettura era in temporanea sosta all'interno del condominio
[...]
in Nocelleto di Carinola, ove la propria figlia era andata a trovare un'amica ivi residente, CP_6
quando veniva attinta dal crollo improvviso di parte di una parete e muro perimetrale di proprietà dei sigg.ri I danni provocati dai calcinacci erano stati quantificati da una perizia giurata Parte_2 in circa €.8.500,00 (con iva). Riferiva, inoltre, che sul posto erano intervenuti gli agenti della locale
P.M. con redazione di una relazione fotografica e di servizio.
Dalla dinamica rappresentata nell'atto introduttivo, si evince chiaramente che la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.., tenuto conto che i convenuti sono stati citati in giudizio quali proprietari del muro crollato e quindi nella qualità di custodi dello stesso.
Ciò premesso, per giurisprudenza pacifica, al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetterebbe al custode, per vedere esclusa la sua responsabilità, provare che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma, quale scriminante della responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n.
6101 del 12/03/2013).
Parte attrice ha assolto al suo onere, in quanto la prova del nesso causale, cioè che il danno subito dal veicolo di proprietà sia stata conseguenza diretta ed immediata del crollo del muro di proprietà Pt_1
oltre a non essere stata contestata, è stata fornita attraverso il rapporto redatto dalla Parte_2
pagina 3 di 7 polizia municipale di Carinola, intervenuta sul luogo e dai rilievi fotografici allegati al rapporto, che riprendono sia la posizione dell'auto rispetto al muro crollato sia i danni subiti dall'auto, nonché dalla prova testimoniale e dalla c.t.u. svolta in corso di causa.
Pertanto, sarebbe stato onere dei sigg.ri per liberarsi della responsabilità per i danni, Parte_2
fornire la prova del caso fortuito o della forza maggiore, rappresentata dal fatto naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), non avendo rilevanza la diligenza o meno del custode.
Appare pacifico, infatti, il principio espresso più volte dalla Suprema Corte, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa solo dal caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato caratterizzate, rispettivamente la colpa ex art.
1227 c.c. ovvero dalla oggettiva imprevedibilità e inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole”
(Cass., sent. del 27 aprile 2023, n. 11152, S.U. n. 20943 del 2022).
Codesto giudicante, ritiene che i convenuti non abbiano assolto al proprio onere, in quanto gli stessi si sono limitati a chiamare in causa il sig. sostenendo, da un lato che lo stesso sarebbe CP_6 comproprietario del muro e, dall'altro, che il crollo del muro sarebbe dipeso dagli scavi da quest'ultimo eseguiti nella proprietà confinante.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia la comproprietà del muro con il , lo stesso non è CP_6
stato provato e comunque non avrebbe escluso la responsabilità dei convenuti, ma ne avrebbe solamente esteso gli effetti al comproprietario. Sul punto, va evidenziato che non può ritenersi prova idonea, a provare la comproprietà del muro tra i convenuti ed il , il documento allegato alla CP_6 comparsa di costituzione denominato “Verbale di comunione di muro di confine del Parte_2
26/09/1981”, tenuto conto che non ci sono elementi nel verbale che consentano di accertare che il muro di cui si parla sia quello crollato;
tra l'altro, il ha contestato la riferibilità di tale verbale al CP_6
muro de quo, deducendo che il verbale riguardava altro tratto di muro e precisamente quello relativo al confine fra diverso fabbricato di proprietà e fabbricato di proprietà , distante svariati CP_6 CP_1
metri dal muro. La contestazione mossa dal trova riscontro indiretto nella descrizione che CP_6
viene fatta del muro nel suddetto documento: trattasi di un muro di oltre 5.50 metri di altezza, mentre il muro di confine interessato da crollo è stato descritto, nella stessa perizia depositata in giudizio dai convenuti, dell'altezza di metri 3 circa.
In ogni caso, la prova della comproprietà doveva essere fornita dai convenuti e CP_1 CP_4
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia la riferibilità del crollo del muro ai lavori di sbancamento eseguiti dal in aderenza al muro di cinta, circostanza che andrebbe ad escludere la CP_6
responsabilità dei proprietari del muro per fatto del terzo, non si ritiene raggiunta la prova.
Sul punto si osserva che la perizia stragiudiziale giurata, a firma del geom. , allegata Persona_1
alla comparsa dei convenuti, è pur sempre una perizia di parte, che costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, senza un'autonoma efficacia probatoria. Si precisa, al riguardo, che non è stata disposta una ctu tecnica per verificare la fondatezza delle accuse mosse al e supportate CP_6
dalla perizia di parte, in quanto parte convenuta rappresentava che era in corso già un procedimento di atp con analogo oggetto. Tuttavia, l'elaborato peritale, conclusivo del richiamato procedimento di atp, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, non è utilizzabile, per le ragioni esposte preliminarmente. Pertanto, non potendo ritenere provato, sulla base della documentazione ammessa, il nesso di causalità tra il crollo del muro e i lavori di sbancamento eseguiti dal , non può CP_6
ritenersi superata la presunzione di responsabilità sussistente in capo ai proprietari/custodi del muro crollato.
Si precisa, altresì, che non può nemmeno ritenersi interrotto il nesso causale tra la res e il danno, dal fatto che l'auto fosse stata parcheggiata in area privata senza autorizzazione.
Sia i convenuti che i terzi chiamati in causa, infatti, hanno evidenziato che l'autovettura danneggiata era parcheggiata in una proprietà privata “non soggetta a pubblico passaggio”, senza autorizzazione, ritenendo che tale condotta fosse idonea ad interrompere il nesso causale tra la res ed il danno per comportamento imprudente del danneggiato.
Seppur possa ritenersi provato, attraverso il rapporto dei vigili intervenuti e anche tramite l'escussione dei testi, che l'auto danneggiata era stata lasciata in sosta in zona non consentita, tuttavia, a parere di codesto giudicante, tale circostanza non può ritenersi idonea né ad interrompere il nesso di causalità né per il riconoscimento di un concorso ex art. 1227 c.c..
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che <Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 19180 del 19/07/2018).
Nel caso in esame, si ritiene che la sosta in area privata senza autorizzazione non abbia alcuna relazione con il crollo del muro, in quanto il divieto di sosta non era previsto per la situazione di pericolo di crollo del muro, ma per ragioni diverse.
pagina 5 di 7 Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze della ctu espletata in corso di causa, a firma del perito assicurativo , che li ha quantificati Persona_2 in € 5.289,44 oltre ad € 1.163,68 per iva, per un totale di € 6.453,12. Parte attrice insiste per il risarcimento anche di ulteriori danni e, in particolare, dei danni che il veicolo de quo avrebbe riportato al cuscinetto mozzo anteriore sx, all'ammortizzatore mozzo anteriore sx, al montante sospensione anteriore sx ed al cuscinetto mozzo anteriore dx, danni che secondo parte attrice sarebbero ben visibili dalla foto n. 55 allegata alla relazione di stima dell'ing. e che il ctu, invece, non ha Per_3
riconosciuto, non ritenendoli visibili dalla documentazione fotografica. Codesto giudicante concorda con il ctu nell'escludere tali danni, ritenendo che la foto n. 55 indicata da parte attrice, tra l'altro prodotta in bianco e nero e sfocata, non sia idonea a far ritenere provati gli ulteriori danni richiesti, non evincendosi la loro esistenza in maniera nitida.
Con riferimento al fermo tecnico, quantificato in € 440,00 dal ctu, si precisa che nulla potrà essere liquidato, in quanto la Suprema Corte ha ormai superato il precedente indirizzo che riconosceva tale voce di danno in re ipsa, sull'unico presupposto dell'indisponibilità del bene durante il ricovero in officina, elaborando un nuovo orientamento, secondo cui: <Il danno da fermo tecnico di veicolo non è
"in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo>> (Cass.
Sez. 2, Sent. n. 32946 del 17/12/2024). Nel caso in esame, considerato che il nulla ha provato Pt_1
né dedotto in merito alle spese eventualmente sostenute per procacciarsi un veicolo sostitutivo, il danno da fermo tecnico non potrà essere riconosciuto.
In conclusione, la somma liquidabile, in favore del sig. , a titolo di danno patrimoniale, Pt_1
ammonta ad € 6.453,12 (iva compresa). Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del fatto (24.03.2018) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284 IV comma cc dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
Parte attrice avrà diritto anche al rimborso per le spese di ctp, quantificate in € 324,48.
Andranno poste a carico dei convenuti anche le spese dei terzi chiamati.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto condanna e e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
in solido tra loro, al pagamento in favore di , ex art. 2051 c.c., della
[...] Parte_1 complessiva somma di € 6.453,12 oltre rivalutazione come in parte motiva ed interessi ex art. 1284 IV comma cc dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento della somma di € 324,48 a titolo di rimborso spese ctp;
condanna altresì e e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 203,00 per esborsi ed € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi ai procuratori antistatari;
pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti soccombenti, con eventuali oneri restitutori;
condanna infine e e in solido tra loro, al CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite anche in favore dei terzi chiamati, che liquida in € 5.077,00 caduno per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione per il difensore di CP_5
[...]
S.M.C.V., 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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