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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4826/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to CARUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/4/2025, il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere stato formalmente assunto dalla resistente in data 7/2/2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, per lo svolgimento delle formali mansioni di
“conducente di ambulanza”, inquadrato nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali, di essersi dimesso per giusta causa in data 26/09/2024, di essere stato, nel corso del rapporto, impiegato dalla propria società datrice secondo un'articolazione oraria ben superiore rispetto al limite massimo previsto ex lege e
CCNL applicato, svolgendo la propria attività lavorativa nell'arco di 12 ore giornaliere, per almeno sei giorni settimanali, con gravi ripercussioni sulla propria integrità psico-fisica, di aver ricevuto il parziale pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2024, e l'integrale mancato pagamento di tutte le mensilità decorrenti da febbraio 2024 sino al termine del rapporto lavorativo, nonché del TFR e delle spettanze di fine rapporto, maturando in relazione all'intero periodo di lavoro intercorso spettanze e differenze retributive nonché indennità legali e contrattuali non corrisposte.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. e la società Parte_1 [...] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Controparte_3
e full time, intercorso dal 07.02.2023 al 26.09.2024 con inquadramento retributivo nel livello C1 del
CCNL Cooperative Sociali, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, con l'articolazione oraria dedotta in narrativa (o con la diversa articolazione di giustizia accertata e dovuta) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103, e art. 2099 c.c.;
- Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 07.02.2023 al 26.09.2024 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore del sig. , e per i dedotti titoli, della Parte_1 somma lorda di € 50.235,53, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
2 - Accertare e dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2107 e 2109 c.c., d.lgs.
66/2003 ed art. 36 Cost. e/o in via aquiliana ex art. 2043, 2059 c.c. e art. 36 Cost. della
[...] per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente in relazione al Controparte_3 periodo lavorativo decorrente dal 07.02.2023 al 26.09.2024 e, per l'effetto condannare la
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa, la cui quantificazione è devoluta al potere equitativo del giudice, da definirsi all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, il tutto comunque oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa alla base delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 25.09.2024, decorrenti dal 26.09.2024 e, per l'effetto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso illegittimamente trattenuta, nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso calcolata secondo i parametri economici previsti dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie;
In ogni caso:
- Condannare con ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme maturate e dovute a titolo di retribuzione con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, nonché del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.».
Il ricorrente, all'udienza del 30/07/2025, riduceva la domanda proposta al pagamento delle competenze di fonte contrattuale, ovvero indennità e competenze non erogate per gli anni 2023 e 2024
(gratifica natalizia, ferie, ROL, ex festività), retribuzioni dovute dal mese di gennaio 2024 sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, competenze di fine rapporto, TFR e indennità sostitutiva del preavviso (con restituzione della quota trattenuta).
La domanda appare fondata nella misura di seguito evidenziata.
In materia di ripartizione degli oneri probatori relativi a obbligazioni di fonte contrattuale, vige il principio secondo cui «Il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte del suo diritto, negoziale o legale, fornendo se necessario anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la
3 scadenza del termine per l'altrui adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa»
(Trib. Napoli, sez. XI, 08 agosto 2023, n. 8019).
L'odierno ricorrente ha fornito prova documentale della fonte e consistenza della propria obbligazione, id est il contratto di assunzione (doc. 2), le dimissioni per giusta causa (doc. 3), allegando cedolini paga (doc. 3), correttamente ricostruendo lo svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di rivendicazioni, in termini di assenza di soluzione di continuità, in relazione all'allegato intervento di un licenziamento verbale oggetto di successiva revoca e di una contestazione disciplinare non seguita da licenziamento (doc. 5), sino alla cessazione del rapporto di lavoro, allegando l'altrui inadempimento, evidenziato anche dalla messa in mora stragiudiziale con notifica di disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa (doc. 5).
Parte resistente, dal canto suo, non costituendosi in giudizio, a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere assertivo e probatorio su di sé gravante, con la conseguenza che le rivendicazioni di natura retributiva azionate in questa sede dal devono Parte_1 ritenersi fondate nell'an.
Del pari fondata appare la richiesta di condanna alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso oggetto di trattenuta e di pagamento dell'indennità in proprio favore, ravvisandosi la sussistenza di giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., che in evidenza riposa nel perdurante inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento delle retribuzioni, per un consistente lasso temporale, dal gennaio 2024 sino alla data di dimissioni del . Parte_1
Quanto alla somma complessivamente dovuta, detratti gli otto giorni di ferie ricompresi nel conteggio originario, di cui il ricorrente ha usufruito, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio libero, ne deriva un credito complessivo dovuto pari a € 19.786,19, di cui € 2.555,38 a titolo di TFR, come da conteggi prodotti da ultimo in data 29/07/2025, esenti da vizi metodologici e di merito, somma che la parte resistente sarà tenuta a corrispondere al , maggiorata di interessi Parte_1 legali e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, liquidate in applicazione del criterio della soccombenza analiticamente in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...] al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della Controparte_2
4 complessiva somma di € 19.786,19, di cui € 2.555,38 a titolo di TFR, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo, e spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 30/07/2025
Il Giudice
AN AR
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to CARUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/4/2025, il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 premettendo di essere stato formalmente assunto dalla resistente in data 7/2/2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time, per lo svolgimento delle formali mansioni di
“conducente di ambulanza”, inquadrato nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali, di essersi dimesso per giusta causa in data 26/09/2024, di essere stato, nel corso del rapporto, impiegato dalla propria società datrice secondo un'articolazione oraria ben superiore rispetto al limite massimo previsto ex lege e
CCNL applicato, svolgendo la propria attività lavorativa nell'arco di 12 ore giornaliere, per almeno sei giorni settimanali, con gravi ripercussioni sulla propria integrità psico-fisica, di aver ricevuto il parziale pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2024, e l'integrale mancato pagamento di tutte le mensilità decorrenti da febbraio 2024 sino al termine del rapporto lavorativo, nonché del TFR e delle spettanze di fine rapporto, maturando in relazione all'intero periodo di lavoro intercorso spettanze e differenze retributive nonché indennità legali e contrattuali non corrisposte.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«NEL MERITO
- Accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. e la società Parte_1 [...] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Controparte_3
e full time, intercorso dal 07.02.2023 al 26.09.2024 con inquadramento retributivo nel livello C1 del
CCNL Cooperative Sociali, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, con l'articolazione oraria dedotta in narrativa (o con la diversa articolazione di giustizia accertata e dovuta) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., 2103, e art. 2099 c.c.;
- Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione al periodo lavorativo decorrente dal 07.02.2023 al 26.09.2024 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore del sig. , e per i dedotti titoli, della Parte_1 somma lorda di € 50.235,53, il tutto oltre interessi legali -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
2 - Accertare e dichiarare la responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2107 e 2109 c.c., d.lgs.
66/2003 ed art. 36 Cost. e/o in via aquiliana ex art. 2043, 2059 c.c. e art. 36 Cost. della
[...] per l'eccessivo orario di lavoro svolto dal ricorrente in relazione al Controparte_3 periodo lavorativo decorrente dal 07.02.2023 al 26.09.2024 e, per l'effetto condannare la
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto indicati in narrativa, la cui quantificazione è devoluta al potere equitativo del giudice, da definirsi all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, il tutto comunque oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa alla base delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 25.09.2024, decorrenti dal 26.09.2024 e, per l'effetto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso illegittimamente trattenuta, nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso calcolata secondo i parametri economici previsti dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie;
In ogni caso:
- Condannare con ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme maturate e dovute a titolo di retribuzione con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, nonché del TFR e delle spettanze di fine rapporto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore in qualità di anticipatario ex art. 93 c.p.c.».
Il ricorrente, all'udienza del 30/07/2025, riduceva la domanda proposta al pagamento delle competenze di fonte contrattuale, ovvero indennità e competenze non erogate per gli anni 2023 e 2024
(gratifica natalizia, ferie, ROL, ex festività), retribuzioni dovute dal mese di gennaio 2024 sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, competenze di fine rapporto, TFR e indennità sostitutiva del preavviso (con restituzione della quota trattenuta).
La domanda appare fondata nella misura di seguito evidenziata.
In materia di ripartizione degli oneri probatori relativi a obbligazioni di fonte contrattuale, vige il principio secondo cui «Il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte del suo diritto, negoziale o legale, fornendo se necessario anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la
3 scadenza del termine per l'altrui adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa»
(Trib. Napoli, sez. XI, 08 agosto 2023, n. 8019).
L'odierno ricorrente ha fornito prova documentale della fonte e consistenza della propria obbligazione, id est il contratto di assunzione (doc. 2), le dimissioni per giusta causa (doc. 3), allegando cedolini paga (doc. 3), correttamente ricostruendo lo svolgimento del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di rivendicazioni, in termini di assenza di soluzione di continuità, in relazione all'allegato intervento di un licenziamento verbale oggetto di successiva revoca e di una contestazione disciplinare non seguita da licenziamento (doc. 5), sino alla cessazione del rapporto di lavoro, allegando l'altrui inadempimento, evidenziato anche dalla messa in mora stragiudiziale con notifica di disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa (doc. 5).
Parte resistente, dal canto suo, non costituendosi in giudizio, a fronte di rituale e tempestiva evocazione giudiziale, non ha assolto l'onere assertivo e probatorio su di sé gravante, con la conseguenza che le rivendicazioni di natura retributiva azionate in questa sede dal devono Parte_1 ritenersi fondate nell'an.
Del pari fondata appare la richiesta di condanna alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso oggetto di trattenuta e di pagamento dell'indennità in proprio favore, ravvisandosi la sussistenza di giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c., che in evidenza riposa nel perdurante inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento delle retribuzioni, per un consistente lasso temporale, dal gennaio 2024 sino alla data di dimissioni del . Parte_1
Quanto alla somma complessivamente dovuta, detratti gli otto giorni di ferie ricompresi nel conteggio originario, di cui il ricorrente ha usufruito, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio libero, ne deriva un credito complessivo dovuto pari a € 19.786,19, di cui € 2.555,38 a titolo di TFR, come da conteggi prodotti da ultimo in data 29/07/2025, esenti da vizi metodologici e di merito, somma che la parte resistente sarà tenuta a corrispondere al , maggiorata di interessi Parte_1 legali e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, liquidate in applicazione del criterio della soccombenza analiticamente in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...] al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della Controparte_2
4 complessiva somma di € 19.786,19, di cui € 2.555,38 a titolo di TFR, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo, e spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 30/07/2025
Il Giudice
AN AR
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