Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2026REG.PROV.COLL.
N. 01479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2024, proposto dal dottor -OMISSIS-, in proprio e quale fondatore e presidente della Fondazione “-OMISSIS- Onlus”, al quale sono subentrate le eredi sig.re -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la ON Calabria, in persona del Presidente della G.R. pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 1608/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ON Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. IO UL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Fondatore e Presidente - legale rappresentante della Fondazione “-OMISSIS- Onlus”, titolare di una struttura assistenziale per anziani sita nel Comune di -OMISSIS-(VV), ha agito, con il ricorso introduttivo del giudizio, per sentire condannare, da parte del T.A.R. per la Calabria, la ON Calabria al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 66 dell’11 luglio 2017, con il quale veniva disposta, nei confronti della predetta Fondazione, “ la revoca del riconoscimento della personalità giuridica e dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile e dell’art. 6 Regolamento n. 1 del 10 maggio 2001 di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ”, nonché del decreto del Dirigente del Dipartimento n. 7 della ON Calabria prot. n. 1776 del 18 luglio 2017, registro dei decreti n. 8099 del 21 luglio 2017, con il quale veniva disposto di revocare “ l’autorizzazione al funzionamento per n. 17 utenti anziani della Comunità Alloggio per Anziani denominata “-OMISSIS-”, sita in -OMISSIS-(VV) gestita dalla Fondazione Pro-Diversamente Abili “-OMISSIS-”, già concessa con decreto del Dirigente del Settore n. 14030 del 22 luglio 2009 ”, e di “ procedere alla cancellazione dall’albo regionale delle strutture socio assistenziali della predetta Comunità Alloggio per Anziani ”, annullati con sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 41 del 9 gennaio 2019, passata in cosa giudicata.
2. A monte dei suindicati provvedimenti regionali si colloca il decreto del 13 marzo del 2017, depositato il 14 marzo 2017 ed eseguito il 16 marzo 2017, con il quale la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nell’ambito del procedimento penale di cui al n. 248/2017 del R.G.N.R., disponeva, in via d’urgenza, “ il sequestro preventivo di tutti i beni mobili, immobili e conti correnti postali/bancari, atti e contabilità della Fondazione Pro Diversamente Abili “-OMISSIS-” Onlus ”: in sede di esecuzione la P.G. delegata, “ attesa la presenza di soggetti anziani nella struttura ”, concedeva la facoltà di utilizzo della stessa nominando custode giudiziario la dott.ssa -OMISSIS-, nella qualità di Dirigente Responsabile per i Servizi Sociali del Comune di Ionadi.
3. Al suddetto decreto faceva seguito quello del 29 marzo 2017, depositato il successivo 30 marzo, con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, pur negando la convalida del sequestro disposto dal P.M. in ragione della ritenuta insussistenza delle ragioni di urgenza, disponeva il sequestro preventivo dei beni suindicati e confermava la nomina del predetto custode.
4. Al menzionato decreto di sequestro facevano seguito i seguenti atti:
- con la nota prot. n. 1796 del 24 marzo 2017, la dott.ssa -OMISSIS-chiedeva al P.M. di essere sostituita nei suoi compiti di custode giudiziario;
- con la nota prot. n. 2059 del 4 aprile 2017, il P.M., “ nelle more che l’autorità governativa (ON Calabria) assuma la determinazioni di competenza ”, autorizzava il custode giudiziario, tra l’altro, “ a dare avviso ai familiari delle persone attualmente ospitate presso la struttura della Fondazione della misura giudiziaria in atto al fine di valutare il trasferimento degli stessi presso il proprio domicilio o altre strutture ”;
- con la nota prot. n. 2099 del 5 aprile 2017, indirizzata ai familiari degli ospiti della struttura, la dott.ssa -OMISSIS-, premesso tra l’altro che “ si sono evidenziate delle rilevanti carenze di organico e delle criticità economiche che, ad oggi, in attesa di una nuova riorganizzazione della struttura, rendono difficile la possibilità concreta di erogare i servizi in condizioni di totale garanzia a fronte delle rette che le SS.LL. corrispondono ”, invitava i destinatari a “ valutare il trasferimento degli ospiti presso il proprio domicilio o altre strutture, nelle more di una riorganizzazione delle modalità di funzionamento della struttura di che trattasi, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale addetto ovvero una sua implementazione, e di una ricostruzione delle modalità di approvvigionamento delle forniture ”;
- con la nota prot. n. 2580 del 28 aprile 2017, la dott.ssa -OMISSIS-evidenziava, tra l’altro, che:
“ hanno continuato a permanere presso la struttura n. 12 ospiti ” e che “ le suddette criticità (relative soprattutto alla mancata/insufficiente erogazione dell’acqua calda) unitamente alle rilevanti carenze di personale ed alle difficili condizioni economiche (…) non consentono di erogare in sicurezza i servizi cui la struttura è preposta e pertanto si ritiene necessaria una temporanea sospensione, nelle more dell’intervento dell’autorità governativa competente, dell’accoglienza degli ospiti ed un imminente trasferimento degli stessi presso altre strutture o le proprie abitazioni ”;
- con le note di cui al prot. n. 3395 e n. 3398 del 31 maggio 2017, la suddetta richiesta veniva ribadita, evidenziando anche l’impossibilità di coprire i turni per garantire l’assistenza degli ospiti con il personale disponibile;
- con la delibera n. 232 del 29 maggio 2017, dando riscontro alla nota prot. n. 1210 del 4 aprile 2017 della Procura della Repubblica di Vibo Valentia e “ tenuto conto delle accertate violazioni allo Statuto e alle norme statutarie della Fondazione rilevate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ”, la Giunta Regionale nominava Commissario Straordinario della Fondazione la dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente della Giunta Regionale, alla quale, con il decreto del Presidente della G.R. n. 61 del 16 giugno 2017, veniva conferito l’incarico commissariale: la stessa si insediava in data 16 giugno 2017 (dal relativo verbale risulta tra l’altro che gli ospiti presenti presso la struttura si erano ridotti ad 8) e, con nota del 26 giugno 2017, n. 210248, chiedeva “ l’attivazione del procedimento finalizzato ad accertare l’esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica della Fondazione prevista dall’art. 27 del codice civile ”;
- con la nota prot. n. 224227 del 6 luglio 2017, la dott.ssa Ruberto, oltre a rilevare che “ alla data odierna, tutti gli ospiti hanno abbandonato la struttura, per cui è venuta meno l’esigenza di consentire l’utilizzo della struttura medesima ” e che “ il personale preposto è stato collocato in congedo ”, chiedeva al P.M. di “ voler revocare la nomina della sottoscritta quale custode giudiziario, per il venir meno delle ragioni sottese alla concessa facoltà di utilizzo della struttura ed atteso che la situazione attuale – oggettivamente – non consente l’esercizio di un controllo continuo sui beni sottoposti a sequestro ”.
5. Solo a questo punto veniva adottato il Decreto del Presidente della G.R. n. 66 dell’11 luglio 2017, con il quale:
“ Preso atto che la dottoressa -OMISSIS-, con nota del 26 giugno 2017, n. 210248, ha chiesto l’attivazione del procedimento finalizzato ad accertare l’esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica della Fondazione prevista dall’art. 27 del codice civile;
Atteso che il Pubblico Ministero, Dottor Michele Sirgiovanni, ha accertato gravissime violazioni allo Statuto e alle norme statutarie;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile e dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2001, che è divenuto impossibile, per la Fondazione, il raggiungimento dello scopo inizialmente fissato ”;
si dispone “ la revoca del riconoscimento della personalità giuridica e dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell’art. 27 del codice civile e dell’art. 6 Regolamento n. 1 del 10 maggio 2001 di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ”.
6. Ad esso fa seguito il decreto del Dirigente del Settore 8 Politiche Sociali Assistenziali, Inclusive e Familiari n. 8099 del 21 luglio 2017, con il quale:
“ Visto il verbale di sopralluogo del 12 luglio 2017, in atti, redatto dalla commissione regionale incaricata dal Dirigente del Settore ad Interim, dal quale si rileva che la Commissione stessa, alla presenza del Commissario Straordinario, ha accertato la chiusura delle attività della Comunità Alloggio per anziani ed il trasferimento in altre strutture di tutti gli anziani ivi ospitati;
Visto l’art. 17 del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2016, n. 17 il quale prevede che quando sia riscontrata la perdita o la mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento di autorizzazione è stato rilasciato, l’autorizzazione è sempre revocata e non può essere rilasciata nuovamente al medesimo soggetto nei due anni successivi ”;
si dispone di revocare “ l’autorizzazione al funzionamento per n. 17 utenti anziani della Comunità Alloggio per Anziani denominata “-OMISSIS-” sita in via della Pace di -OMISSIS-(VV) gestita dalla Fondazione Pro-Diversamente Abili “-OMISSIS-”, già concessa con decreto del Dirigente del Settore n. 14030 del 22 luglio 2009 ” e di procedere alla “ cancellazione dall’albo regionale delle strutture socio assistenziali della predetta Comunità Alloggio per Anziani ”.
7. Trattasi, come si è detto, dei provvedimenti regionali annullati con la citata sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 41/2019.
7.1. Il T.A.R., con la citata sentenza di annullamento, dopo aver evidenziato che “ assume rilevanza dirimente la circostanza che l’amministrazione regionale abbia adottato il decreto di revoca del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione sul presupposto che la Procura della Repubblica di Vibo Valentia abbia accertato gravissime violazioni dello Statuto ”, ha osservato che tuttavia, “ trattandosi di un procedimento penale ancora in corso, i fatti di cui si tratta costituiscono ipotesi di reato, e non fatto giudizialmente accertato ”, desumendone la sussistenza di “ un chiaro difetto di istruttoria, in quanto la ON Calabria avrebbe dovuto svolgere autonome valutazioni onde adottare un’adeguata decisione ”.
7.2. Aggiungeva il T.A.R. con la medesima sentenza che “ il provvedimento di revoca della personalità giuridica fa riferimento a gravi violazioni statutarie e all’impossibilità di raggiungere lo scopo della fondazione, senza evidenziare in concreto in cosa siano consistite le denunciate violazioni dello statuto e per quali ragioni non possano più essere conseguite le finalità per le quali l’Ente benefico è stato creato ”, con i relativi effetti vizianti e caducanti nei confronti del conseguente decreto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di comunità alloggio per anziani.
8. Merita altresì richiamare gli eventi amministrativi successivi, così come documentati dagli atti depositati in giudizio.
8.1. Con nota prot. n. 44864 del 4 febbraio 2019, il Dirigente del Settore Politiche Sociali della ON Calabria chiedeva al legale rappresentante della Fondazione, al fine di confermare il riconoscimento della personalità giuridica e ripristinare l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della stessa, in esecuzione della predetta sentenza del T.A.R., di trasmettere copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione oltre che degli atti di bilancio preventivi e consuntivi degli ultimi quattro anni, nonché l’aggiornamento dello stato patrimoniale al fine di accertare che il patrimonio fosse adeguato alla realizzazione dello scopo (la suddetta nota veniva allegata a quella prot. n. 84670 del 21 febbraio 2019, indirizzata al legale del legale rappresentante della Fondazione, non essendo stato possibile recapitarla a quest’ultimo).
8.2. La suddetta nota veniva riscontrata dal legale rappresentante della Fondazione con nota del 9 marzo 2019, evidenziando che non era possibile trasmettere la documentazione contabile della Fondazione in quanto oggetto di sequestro da parte dell’A.G..
8.3. La suddetta richiesta istruttoria veniva reiterata con nota del Dirigente del Settore n. 2 della ON Calabria prot. n. 367448 del 10 agosto 2022, con la quale precisava che, a seguito della D.G.R. n. 503/2019, il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento spettava al Comune capo ambito nel cui territorio era collocata la struttura.
8.4. La nota veniva riscontrata dal legale rappresentante della Fondazione con quella del 22 luglio 2022, con la quale si ribadiva che la documentazione contabile della Fondazione aveva costituito oggetto di sequestro da parte dell’A.G..
8.5. L’autorizzazione al funzionamento veniva infine rilasciata dal Comune di Vibo Valentia con determinazione n. 2374 del 16 dicembre 2022.
9. A fondamento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, a valle della citata sentenza di annullamento, la proponente deduceva che “ la ON, anche a causa delle gravi omissioni del Commissario da essa nominato e sul cui operato avrebbe dovuto vigilare, ha determinato l’inaspettata chiusura della struttura e la cessazione dell’attività ”.
9.1. Quanto alle voci di danno, la ricorrente le specificava nei termini seguenti:
- quella relativa alle rette degli assistiti che la Fondazione avrebbe incassato se non fosse stata costretta a cessare la sua attività di accoglienza, pari ad almeno € 16.000,00 al mese e quindi, per i 26 mesi compresi tra il luglio 2017 ed il settembre 2019, ad € 416.000,00: importo di cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento in chiave risarcitoria nella misura almeno della metà, detratti cioè i costi occorrenti per la gestione;
- quella relativa alle spese necessarie per rendere agibile la struttura e quindi idonea ad accogliere gli anziani, in quanto l’immobile adibito a sede della comunità alloggio, che al momento della chiusura avrebbe avuto bisogno soltanto di qualche modesto intervento di manutenzione per un importo di circa € 6.000,00, si trovava in uno stato di totale abbandono, per un importo complessivo almeno pari ad € 150.000,00;
- quella relativa alla necessità di riacquistare i beni mobili (arredi ecc.) necessari al riavvio dell’attività di accoglienza e di cui la chiusura prolungata della comunità alloggio aveva determinato il definitivo deterioramento, per un importo complessivo almeno pari ad € 150.000,00;
- quella relativa al danno all’immagine subito dalla Fondazione, da quantificarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., in almeno € 300.000,00, in conseguenza dei provvedimenti della ON Calabria e dei comportamenti omissivi del Commissario Straordinario.
9.2. In via istruttoria, la ricorrente avanzava anche richiesta al T.A.R. di disporre una C.T.U. al fine di stabilire il costo degli interventi necessari per restituire l’agibilità alla struttura adibita a residenza per anziani nonché il costo da sostenere per riacquistare gli arredi, i corredi, gli utensili ed i macchinari di cui la struttura era dotata.
10. Il T.A.R., con la sentenza n. 1608 dell’11 dicembre 2023, ha respinto il ricorso e, quindi, la domanda di condanna al risarcimento del danno da esso veicolata.
10.1. Dopo aver richiamato le coordinate giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno da illegittimità dell’attività amministrativa della P.A. ed illustrato le principali evenienze fattuali che hanno caratterizzato la vicenda in esame, il T.A.R. ha in primo luogo rilevato che “ sebbene parte ricorrente assuma che i provvedimenti di revoca della personalità giuridica e di autorizzazione al funzionamento costituiscano la scaturigine dei danni precedentemente emarginati, sostanzialmente imputandoli a mala gestio del Commissario straordinario, vi è però da osservare che il pregiudizio per come enucleato dal ricorrente trova, almeno in massima parte, la sua origine nella (ben distinta) decisione –espressa con la delibera giuntale del 29.5.2023- con la quale la ON ha ritenuto di nominare il Commissario straordinario, che sottende la sussistenza di criticità tali da esautorare l’amministrazione ordinaria. Il suddetto provvedimento, si osserva, non risulta però essere stato mai impugnato o in alcun modo contestato dall’odierno ricorrente ”.
10.2. Ha altresì evidenziato il T.A.R. che:
“ -) già all’atto dell’insediamento del Commissario straordinario avvenuto il 16.6.2017, sussistevano problemi non limitati a piccoli inconvenienti risolvibili con modesti interventi manutentivi, ma consistenti in ben più complesse criticità organizzative e funzionali che, nel loro coacervo, hanno finito per ripercuotersi sulla possibilità stessa di garantire la necessaria continuità gestionale della SA (v. relazione prot. n. 1796 del 24.3.2017, prot. n. 2099 del 5.4.2017, prot. n. 2419 del 21.4.2017 con riscontro prot. n. 2472 del 24.1.2017, prot. n. 2580 del 28.4.2017, prott. n. 3398 e n. 3399 del 31.5.2017, verbale dell’incontro del 31.5.2017 prot. n. 3444 dell’1.6.2017), tanto che a più riprese il Comune di -OMISSIS-(nell’ambito del quale era originariamente incardinata la gestione custodiale) aveva di fatto sollecitato i parenti degli ospiti (previa autorizzazione della Procura della Repubblica del 3.4.2017) a trovare per gli stessi altra collocazione, presupponendo la non adeguatezza della SA;
-) nel contenuto lasso temporale intercorso tra l’insediamento del Commissario straordinario e l’assunzione dei provvedimenti di revoca della personalità giuridica si è avuto un ulteriore esodo di ospiti dalla SA (che, almeno dalla documentazione versata in atti, non risulta essere stata autoritativamente disposta dal Commissario straordinario) di modo che la stessa dal 5.7.2017 risultava priva di ospiti e ciò ha indotto il Commissario a collocare il personale in congedo;
-) peraltro, nel suddetto arco temporale il Commissario regionale ha anche compulsato l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (nota del 26.6.2017), risultante fondatore e partecipante al Consiglio di Amministrazione, per acquisire la documentazione e rappresentare i propri intendimenti sulla futura gestione della fondazione, ricevendo, quale riscontro (data 28.6.2017), l’intenzione dell’Ente di dar corso alla dismissione della propria partecipazione (formalmente avviata da tempo) e, in attesa di contenzioso aperto con la stessa, la sostanziale estraneità alla stessa ”.
10.3. Ha quindi osservato il T.A.R. che “ dal complesso delle allegazioni risulta, per un verso, una situazione già gravemente compromessa alla data di insediamento del Commissario regionale mentre, per altro verso, non risultano adeguatamente né evidenziati né comprovati specifici comportamenti negligenti da parte dello stesso, tali da ritenere colpevolmente danneggiato il patrimonio aziendale ”.
10.4. “ Quanto, invece, al segmento riconducibile ai provvedimenti regionali gravati ed impugnati ” – prosegue la sentenza di primo grado – “ il Collegio rileva anzitutto una scarsa chiarezza circa gli adempimenti immediatamente successivi all’estinzione della personalità giuridica, per quanto specificamente attiene alla gestione interinale del compendio aziendale: difatti, per un verso il provvedimento di revoca della personalità giuridica tace del tutto sulla nomina di un commissario liquidatore (eventualmente confermando il commissario straordinario, ovvero demandando tale adempimento all’Autorità giudiziaria) e, per altro verso, il (già) Commissario straordinario, in data 14.9.2017, aveva compulsato il Tribunale di Vibo Valentia il 14.9.2017 ritenendosi decaduto dall’incarico commissariale e richiedendo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, la nomina di un liquidatore ai sensi dell’art. 11 delle d.att. c.c., rispetto alla quale peraltro non risulta alcun riscontro ”, pur aggiungendo che “ non di meno, la suddetta incertezza non risulta di particolare rilievo nell’economia della fattispecie controversa, stante che le circostanze complessive inducono a ritenere l’insussistenza di danni risarcibili eziologicamente ricollegabili al contestato comportamento procedimentale della ON ”.
10.5. Con riguardo invece ai pregiudizi lamentati, ed iniziando dal danno da mancato introito delle rette degli ospiti, il T.A.R., premesso che “ È richiesta una prova rigorosa del danno subito dall’attività del contraente privato della pubblica Amministrazione con specifico riferimento al lucro cessante, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità, comprendendo il lucro cessante le somme che la parte che subisce l’inadempimento avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico; ciò a differenza del danno emergente, che definisce una ricchezza non ancora conseguita dal creditore, quindi, un danno futuro che richiede una ragionevole certezza sul suo verificarsi, di guisa che quell’incremento patrimoniale si sarebbe verificato con alta probabilità se l’inadempimento o l’illecito non fossero avvenuti” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 16.4.2020, n.238) ”, ha rilevato che “ al momento del fatto illecito (ossia dell’adozione dei provvedimenti impugnati e cassati) la SA era chiusa, per cui nessun introito effettivo poteva essere conseguito, mentre, d’altro canto, le circostanze e le criticità gestionali esistenti, considerate nel loro complesso, fanno dubitare (o, a tutto concedere, rendono non adeguatamente comprovato, in termini di ragionevole certezza) che, qualora non fosse intervenuto il comportamento illecito della ON Calabria, la SA sarebbe stata popolata medio tempore da ospiti ”.
10.6. “ Quanto ai danni relativi al compendio aziendale ”, dopo aver osservato che “ questi sono perimetrati ai pregiudizi diretti e immediati, subiti dalla parte danneggiata (danno conseguenza, nella forma del danno emergente e del lucro cessante) e che la prova del fatto illecito è a carico del danneggiato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.4.2023, n.3485) ”, ha rilevato il T.A.R. che “ per un verso, la documentazione in atti lascia intravedere criticità preesistenti al disposto commissariamento e dunque non riconducibili ad esso ”, “ per altro verso, sia la pretesa del riconoscimento di danni legati ad interventi di ripristino (dapprima computati forfettariamente per € 150.000,00 e poi aggiornati ad € 200.000,00) sia il riferimento alla perdita degli arredi, dei corredi, delle attrezzature della cucina, degli utensili, dei macchinari sanitari e di lavanderia (per € 150.000,00) risultano allegate in termini del tutto generici ed indimostrati ”, atteso che “ l’unico documento a ciò riferibile -doc. allegato 1 alla produzione del ricorrente del 10.10.2023- si esaurisce in una serie di fotografie descrittive dell’esterno dell’edificio ma da cui non si evince alcuna situazione di danno ”, senza che “ al suddetto deficit in termini di allegazione e prova ” si possa “ supplire a mezzo di C.T.U., per come richiesto da parte ricorrente, stante che “La consulenza tecnica, nel processo amministrativo, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (c.d. consulenza tecnica percipiente), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (c.d. consulenza tecnica deducente), ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che una eventuale richiesta di verificazione o di c.t.u. non può essere assecondata in mancanza di un qualsiasi concreto principio di prova, poiché in tal caso la verificazione o la c.t.u. finirebbe per avere carattere meramente esplorativo” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12.6.2023, n.1831) ”.
10.7. “ Quanto, infine, al danno all’immagine ”, premesso che “ Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal soggetto che ne domanda il risarcimento (Consiglio di Stato, Sez. VII, 23.3.2023, n. 2972)” e che “ Invero, l’onere della prova per danno all’immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all’immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in conseguenza subito ed il nesso di causalità. In particolare, tale danno non patrimoniale è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Sulla scorta di quanto precede, l’onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all’immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell’illecito posto in essere” (Tribunale di Sciacca, Sez. II, 31.8.2023, n. 288, in Guida al diritto 2023, 45) ”, ha osservato il T.A.R. che “ parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la circostanza che dal comportamento illecito della ON Calabria sia derivato direttamente un pregiudizio all’immagine o alla reputazione della Fondazione in termini di compromissione della sua dignità di buon operatore. A ciò deve peraltro soggiungersi che tale prova sarebbe stata viepiù necessaria in quanto l’illecito operato della ON in realtà costituiva l’epilogo di più ampie vicende giudiziarie per essere stata la Fondazione di provvedimento di sequestro adottato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in un periodo di tempo antecedente all’operato della ON ”.
10.7. Infine, il T.A.R. ha posto l’accento sul “ comportamento complessivamente mantenuto dall’odierno ricorrente, tanto in sede processuale che successivamente all’annullamento disposto da questo Tribunale, stante che:
-) nel contenzioso “demolitorio”, dalle allegazioni in atti non risulta che il ricorrente abbia chiesto l’attivazione della tutela cautelare monocratica, mentre dalle difese della ON (non contestate sul punto dal ricorrente) risulta che quest’ultimo, dopo aver presentato istanza collegiale, abbia una prima volta chiesto un rinvio della discussione ad altra camera di consiglio per poi rinunciare all’istanza cautelare stessa;
-) anche successivamente al disposto annullamento a mezzo della precitata sentenza n. 41/2019, dalle allegazioni in atti emerge che, per un verso risulta, la ON si sia attivata -anche con una certa tempestività- chiedendo al ricorrente la trasmissione di documentazione per ripristinare la personalità giuridica mentre, per altro verso, il ricorrente si sia limitato ad asserire, per un verso, l’irrilevanza di tali documenti e per altro verso, l’indisponibilità degli stessi, senza però attivarsi in alcun modo, sia compulsando o diffidando stragiudizialmente la ON sia ricorrendo al rimedio dell’ottemperanza (strumenti di non difficile utilizzo) idonei a rendere effettivo il ripristino della personalità giuridica (della cui competenza, si soggiunge, dall’anno 2020 la ON risultava comunque sfornita) ”.
10.8. Ha aggiunto il T.A.R. che “ Le circostanze ora evidenziate, considerate in concreto e nel loro complesso, fanno inferire un sostanziale disinteresse del ricorrente ad ottenere nel più breve tempo possibile –sia in sede processuale che nella successiva sede amministrativa- l’effettivo e pronto ripristino dello status quo ante e dunque, finirebbero per elidere nel loro complesso il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 30 c.p.a. ”.
11. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originario ricorrente, in sostituzione del quale, a seguito del suo decesso avvenuto in data 17 luglio 2024, si sono costituite in giudizio le eredi -OMISSIS-, anche nella qualità, ai sensi dell’art. 12 del relativo Statuto, di fondatrici e titolari per successione della Fondazione “-OMISSIS- Onlus”.
11.1. La parte appellante contesta in primo luogo l’affermazione del T.A.R. secondo cui non avrebbe impugnato la delibera giuntale del 29 maggio 2017, con la quale la ON ha nominato il Commissario straordinario della fondazione, evidenziando criticamente che la nomina del Commissario è stata chiesta dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia in considerazione del procedimento penale, con la conseguenza che tale delibera di nomina non poteva essere impugnata, e che inoltre con la suddetta affermazione il T.A.R. ha contraddetto quanto aveva ormai definitivamente accertato con la sua precedente sentenza n. 41/2019, laddove, dopo aver rilevato che “ la decisione di nominare un commissario straordinario è autonoma rispetto ai due provvedimenti impugnati in questa sede ”, aveva precisato che “ assume rilevanza dirimente la circostanza che l’amministrazione regionale abbia adottato il decreto di revoca del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione sul presupposto che la Procura della Repubblica di Vibo Valentia abbia accertato gravissime violazioni dello Statuto ” e che “ trattandosi di un procedimento penale ancora in corso, i fatti di cui si tratta costituiscono ipotesi di reato, e non fatto giudizialmente accertato ”, ritenendo, quindi, che “ la ON Calabria avrebbe dovuto svolgere autonome valutazioni onde adottare un’adeguata decisione ” e che “ il provvedimento di revoca della personalità giuridica fa riferimento a gravi violazioni statutarie e all’impossibilità di raggiungere lo scopo della fondazione, senza evidenziare in concreto in cosi siano consistite le denunciate violazioni dello statuto e per quali ragioni non possano più essere conseguite le finalità per le quali l’Ente benefico è stato creato ”.
11.2. La parte ricorrente contesta anche l’affermazione del T.A.R. secondo cui all’atto dell’insediamento del Commissario straordinario, avvenuto il 16 giugno 2017, sussistevano problemi che avrebbero “ finito per ripercuotersi sulla possibilità stessa di garantire la necessaria continuità gestionale della SA ”, osservando da un lato che siffatta tesi non è suffragata da elementi concreti ed è smentita dalla sentenza n. 41/2019, dall’altro lato che nel periodo in cui la struttura è stata gestita dal custode giudiziario, quest’ultimo, con nota prot. n. 2580 del 28 aprile 2017, pur avendo rilevato alcune criticità, aveva evidenziato che sarebbero bastati pochi interventi di manutenzione straordinaria per far funzionare la struttura e che gli ospiti pagavano una retta di mille euro, aggiungendo che la prova della concreta possibilità di mantenimento in attività della struttura è fornita dal verbale dell’incontro svoltosi presso la sede della fondazione in data 31 maggio 2017: per contro, il Commissario nominato dalla ON Calabria, dopo il suo insediamento, anziché risolvere i problemi (compresi quelli relativi all’impianto idrico), che sarebbero stati eliminati con una spesa complessiva di circa € 6.000,00 e che potevano essere immediatamente affrontati poiché gli ospiti erano stati da poco allontanati, ha rinunciato alla gestione della struttura e l’ha abbandonata al fine di creare scientemente le condizioni per l’adozione dei provvedimenti annullati dal T.A.R. con la sentenza n. 41/2019.
11.3. La parte ricorrente contesta la sentenza appellata anche laddove pone in risalto l’atteggiamento di disinteresse che sarebbe stato manifestato dalla stessa, rilevando che “ la tutela cautelare monocratica sarebbe stata inutile in considerazione della complessità delle questioni rilevate e alla luce della pendenza dell’indagine penale ”, che “ il rinvio della trattazione della domanda cautelare collegiale è stato di appena un mese: da dicembre 2017 a gennaio 2018 ” e che “ la rinuncia all’istanza cautelare è stata sollecitata dal Presidente del Collegio, che, alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018 ha proposto, stante la rilevata complessità delle questioni, la fissazione di un c.d. “merito” a breve per il 7 novembre 2018 e, quindi, se il ricorrente avesse insistito per la decisione dell’istanza cautelare la sospensiva sarebbe stata verosimilmente negata con la conseguenza che l’udienza di merito sarebbe stata fissata molti anni dopo ”.
11.4. Sostiene inoltre la parte appellante che “ dopo la sentenza del TAR n. 41/2019, la ON Calabria ha tentato di mascherare le sue colpe chiedendo al Dott. Mazzitelli la produzione di alcuni inutili documenti ai fini del ripristino del riconoscimento della personalità giuridica e del rilascio dell’autorizzazione, quest’ultima nuovamente – e inutilmente – rilasciata con determinazione del Dirigente del Comune di Vibo Valentia n. 2374 del 16.12.2022. Tuttavia, alla luce della nota del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia del 4.4.2017 (cfr. documento 10 allegato dalla ON nel fascicolo di primo grado), anche dopo la sentenza del TAR Catanzaro n. 41/2019 la gestione della struttura avrebbe dovuto essere riattivata direttamente dalla ON, tramite il commissario già nominato. Difatti, lo stesso TAR nella sentenza odiernamente appellata ha precisato che era rimasta intatta la delibera di nomina del commissario, il quale, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati con il ricorso esitato nella citata sentenza n. 41/2019, chiaramente auto-esecutiva, era stato reintegrato nel suo ruolo di organo di gestione di una fondazione che, per effetto dell’annullamento degli atti di revoca, aveva automaticamente recuperato il riconoscimento della sua personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ”.
11.5. Infine, la ricorrente ribadisce le sue richieste risarcitorie, evidenziando ad integrazione delle stesse:
- quanto al danno da mancata percezione delle rette, che considerando i 75 mesi compresi tra il luglio 2017 e il 18 ottobre 2023 (data di deposito della sua conclusionale in primo grado), la struttura avrebbe incassato l’importo complessivo di € 1.200.000,00, da risarcire quantomeno nella misura della metà, ovvero detratti i costi occorrenti per la gestione;
- quanto alle spese necessarie per ripristinare l’agibilità della struttura, che le stesse implicano un costo di almeno € 200.000,00, non potendo opporsi che la ricorrente avrebbe dovuto dare la prova delle condizioni interne dell’edificio, poiché essa non ha più potuto accedere alla struttura fin dal momento del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
11.6. La ricorrente reitera anche la sua richiesta istruttoria, evidenziando che il T.A.R. non ha tenuto conto dell’impossibilità per la stessa di accedere alla struttura costituente la sede della Fondazione.
12. La sentenza viene impugnata incidentalmente anche dalla ON Calabria, sia relativamente al capo concernente l’elemento soggettivo dell’illecito sia al fine di riproporre, in via subordinata, la sua carenza di legittimazione passiva, nonché al fine di formulare richiesta istruttoria avente ad oggetto gli atti del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia.
12.1. Con successiva memoria, la ON appellata ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alle eredi dell’originario ricorrente.
13. All’esito dell’odierna udienza di discussione, infine, gli appelli – principale ed incidentale – sono stati trattenuti dal Collegio per la decisione di merito.
14. L’appello principale non è meritevole di accoglimento, con il conseguente assorbimento sia dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alle eredi dell’originario ricorrente sia di quella di carenza di legittimazione passiva in capo alla ON Calabria, formulate dalla difesa regionale.
15. La fattispecie risarcitoria che la parte ricorrente ha sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo ha carattere fattualmente e giuridicamente complesso ed eterogeneo, concorrendo in essa, da un lato, l’attività di gestione svolta dal Commissario straordinario della Fondazione, che la parte ricorrente asserisce ispirata ad una logica di carattere non operosamente conservativo della operatività della struttura di accoglienza per anziani, dall’altro lato, i provvedimenti regionali determinativi della perdita da parte della medesima Fondazione della personalità giuridica, della cancellazione della stessa dal relativo registro e della revoca dell’autorizzazione sanitaria al funzionamento di cui la stessa era titolare.
16. L’eterogeneità delle illustrate attività, cui la stessa ricorrente attribuisce valenza con-causale nella determinazione dell’evento dannoso – consistente nella cessazione della operatività della struttura assistenziale e, quindi, nella chiusura della medesima struttura – e nella produzione dei pregiudizi, patrimoniali e non, che a questa si sarebbero accompagnati, si coglie sia da un punto di vista sostanziale, dal momento che mentre l’attività gestoria del Commissario straordinario, peraltro posta in essere nella duplice veste di longa manus della ON Calabria e di custode giudiziario (essendo la funzionaria regionale dott.ssa -OMISSIS-, nominata Commissario straordinario con delibera di G.R. n. 232 del 29 maggio 2017, subentrata anche nelle funzioni di custode giudiziario, perdurando sul patrimonio della Fondazione il vincolo del sequestro preventivo, di cui era in precedenza titolare la dott.ssa -OMISSIS-, come si evince dal verbale di consegna del 16 giugno 2017), è immune da qualificazioni di tipo pubblicistico, dovendo svolgersi conformemente ai principi di diligenza e correttezza oltre che alle pertinenti disposizioni codicistiche che sovrintendono allo svolgimento dell’attività di gestione degli interessi altrui, i suindicati provvedimenti regionali costituiscono espressione del potere regionale di controllo e sorveglianza sugli Enti che non perseguono finalità lucrative, sia da un punto di vista processuale, ergendosi di fronte alla prima, quale riflesso della natura paritetica dei rapporti sui quali incide, situazioni di diritto soggettivo e di fronte alla seconda la tipica situazione giuridica che si confronta con il potere autoritativo della P.A., ovvero l’interesse legittimo: ciò senza tralasciare che, anche a voler ricondurre l’attività commissariale alla responsabilità risarcitoria della P.A. da lesione degli interessi legittimi dei privati, la stessa si è consumata in data antecedente alla adozione dei suddetti provvedimenti (essendo incontestato che, in tale momento, la chiusura della struttura assistenziale, a causa secondo la tesi della ricorrente della mala gestio commissariale, si era già verificata), per cui, non essendo correlata alla domanda di annullamento dei medesimi provvedimenti regionali, definitivamente accolta dal T.A.R. con la sentenza n. 41/2019, ai fini applicativi del disposto dell’art. 30, comma 5, c.p.a., l’esercizio della relativa azione risarcitoria troverebbe ostacolo, almeno in parte qua , nella previsione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “ la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ”.
17. La distinzione tra le due illustrate componenti della dedotta fattispecie risarcitoria, nonostante il tentativo della ricorrente di configurarle come avvinte da un (indimostrato) unitario e quasi preordinato disegno dissolutorio della integrità e della operatività della Fondazione, è fondamentale al fine di delineare esattamente le modalità, anche temporali, e gli effetti di ciascuna ipotetica condotta lesiva, quale presupposto per la corretta impostazione della controversia e per la sua giusta definizione: invero, quella riconducibile al Commissario straordinario sarebbe consistita, come accennato, nell’adozione di iniziative orientate alla chiusura dell’attività di accoglienza svolte presso la struttura assistenziale della Fondazione piuttosto che alla realizzazione dei circoscritti interventi necessari alla sua piena funzionalità, mentre quella imputabile alla ON Calabria, nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza sulla Fondazione, avrebbe trovato la sua manifestazione nell’adozione dei provvedimenti che hanno sancito la sua estinzione quale autonomo ente giuridico e la perdita del titolo autorizzatorio allo svolgimento dell’attività assistenziale.
18. Va evidenziato che non solo le due componenti della fattispecie risarcitoria che la parte ricorrente ha unitariamente portato all’attenzione del giudice amministrativo sono soggettivamente ed oggettivamente distinte, ma anche temporalmente non sovrapponibili, ove si consideri che quella ascrivibile al Commissario straordinario si è esaurita con la chiusura dell’attività della Fondazione e, comunque, con la perdita da parte di quest’ultima della personalità giuridica e del titolo autorizzatorio concernente lo svolgimento dell’attività di accoglienza, determinata dai menzionati provvedimenti regionali, mentre quella imputabile alla ON Calabria si è svolta, uno actu , con l’adozione degli stessi: da ciò discendendo, tra l’altro, che nemmeno potrebbe imputarsi al Commissario straordinario, dopo aver determinato la chiusura della struttura, di non essersi adoperato per la sua riapertura, trovando questa ostacolo nella perdita da parte della Fondazione della legittimazione ad esercitare la suddetta attività di accoglienza, nella pendenza del giudizio avente ad oggetto i predetti provvedimenti.
19. Così delineata nei suoi esatti contorni l’essenza della fattispecie risarcitoria – unitariamente costruita dalla ricorrente ma in realtà, come si è detto, articolata nella sua duplice componente, come innanzi evidenziato – ed iniziando da quella ascrivibile al Commissario straordinario, deve osservarsi che le circostanze che hanno condotto alla chiusura della struttura di assistenza degli anziani sono in massima parte preesistenti al suo insediamento ed esulanti dall’ambito del dovere di diligenza ad esso ascrivibile nello svolgimento dell’attività gestionale della struttura assistenziale.
19.1. Basti menzionare, a prescindere dalla problematica relativa alla mancata regolare erogazione dell’acqua calda, che la ricorrente afferma essere agevolmente risolvibile con un intervento economico modesto:
- le difficoltà nella organizzazione dei turni del personale in servizio presso la struttura a causa della insufficienza dello stesso (cfr. il verbale dell’incontro del 31 maggio 2017, col quale il medesimo personale si dichiara disponibile ad assicurare il servizio per soli ulteriori 15 giorni, oltre che la nota prot. n. 1796 del 24 marzo 2017 della dott.ssa -OMISSIS-): difficoltà successivamente aggravatasi (cfr. la nota della dott.ssa -OMISSIS-prot. n. 2580 del 28 aprile 2017, in cui si dà atto delle dimissioni di una volontaria);
- il mancato pagamento regolare degli stipendi ai dipendenti (cfr. la suddetta nota prot. n. 1796/2017);
- la carente disponibilità di generi alimentari per la colazione, di dispositivi individuali di protezione e di materiale di medicazione per gli ospiti (cfr. sempre la menzionata nota prot. n. 1796/2017);
- l’irregolare adempimento degli obblighi relativi ad utenze, fornitori e consulenti (cfr. ancora la menzionata nota prot. n. 1796/2017), persistenti anche successivamente (cfr. la già citata nota prot. n. 2580/2017);
- l’inadeguatezza dell’assistenza fornita in relazione alle peculiari condizioni sanitarie di taluni ospiti (cfr. ancora la citata nota prot. n. 1796/2017).
19.2. La suesposta situazione è risultata progressivamente aggravarsi, come si evince dalla relazione sulla situazione debitoria della Fondazione prot. n. 284316 del 13 settembre 2017 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, in cui si rappresenta che essa ammontava ormai ad € 216.968,81.
19.3. Né può sottacersi che la pendenza di un procedimento penale, nell’ambito del quale si contestava alla Fondazione la commissione di “ gravissime violazioni statutarie ” (cfr. le note del P.M. prot. n. 1210 del 4 marzo 2017 e prot. n. 1841 del 19 maggio 2017), costituisce un fattore di incertezza per la sopravvivenza della Fondazione, tanto che lo stesso P.M., con la nota del 4 aprile 2017, autorizzava la custode in carica a “ dare avviso ai familiari delle persone attualmente ospitate presso la struttura della misura giudiziaria in atto al fine di valutare il trasferimento degli stessi presso il proprio domicilio o altre strutture ” (autorizzazione cui il custode dava seguito con la comunicazione prot. n. 2099 del 5 aprile 2017).
19.4. Del resto, che la difficile situazione gestionale della struttura, tale da giustificare la quantomeno temporanea sospensione dell’attività assistenziale, non fosse imputabile al Commissario straordinario, è dimostrato dal fatto che già il precedente custode giudiziario, dott.ssa -OMISSIS-, con la citata nota prot. n. 2580 del 28 aprile 2017 proponeva l’adozione di tale misura, dando atto non solo nel progressivo decrescere dagli ospiti (dagli iniziali 18 a 12), ma anche che “ le suddette criticità (relative soprattutto alla mancata/insufficiente erogazione dell’acqua calda, n.d.e. ) unitamente alle rilevanti carenze di personale ed alle difficili condizioni economiche (…) non consentono di erogare in sicurezza i servizi cui la struttura è preposta e pertanto si ritiene necessaria una temporanea sospensione, nelle more dell’intervento dell’autorità governativa competente, dell’accoglienza degli ospiti ed un imminente trasferimento degli stessi presso altre strutture o le proprie abitazioni ”: difficoltà ribadita dalla dott.ssa -OMISSIS-con le note prot. n. 3395 del 31 maggio 2017 e n. 3398 del 31 maggio 2017, inviate rispettivamente al personale della struttura ed ai familiari degli ospiti della stessa.
19.5. Discende dai rilievi che precedono che la cessazione dell’attività della struttura, lungi dall’essere attribuibile alla condotta commissariale, risulta imputabile ad un coacervo di ragioni, i cui effetti progressivi per la sopravvivenza della struttura sono culminati con l’abbandono della stessa da parte dell’ultimo ospite, avvenuto in data 5 luglio 2017, ovvero dopo appena 20 giorni circa dall’insediamento del Commissario (cfr. il verbale della Commissione ispettiva del 12 luglio 2017).
19.6. Deve quindi rilevarsi che gli atti conclusivi di siffatto processo disgregativo della funzionalità della struttura, posti in essere dal Commissario straordinario (anche con la sollecitazione dell’avvio del procedimento di estinzione della Fondazione), non hanno assunto effettiva rilevanza causale ai fini della chiusura della struttura di accoglienza, ma mera valenza certificatoria di una situazione gestionale non sostenibile, sia finanziariamente sia per la sicurezza degli ospiti, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento della struttura medesima.
20. Escluso quindi che all’attività commissariale sia attribuibile una effettiva valenza causale nella produzione del dedotto evento dannoso, con la conseguente necessaria infondatezza per tale aspetto della proposta domanda di condanna, ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento ai provvedimenti regionali annullati dal T.A.R. con la sentenza n. 41/2019.
20.1. In proposito, deve in primo luogo dubitarsi della sussistenza della colpa della P.A., ove si consideri che essa ha agito su impulso della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, la quale ha rappresentato che l’amministrazione della Fondazione si era resa responsabile di “ gravissime violazioni statutarie ” e non potendo quindi negarsi che la ON abbia ritenuto di fare legittimo affidamento sulle risultanze – sebbene ancora provvisorie e non ancora suffragate da un accertamento pieno dei fatti – del procedimento penale.
20.2. In ogni caso, come si è detto, i predetti provvedimenti regionali non sono affatto all’origine dell’evento dannoso, relativo alla cessazione dell’attività della struttura, dal momento che essi – ed in particolare il decreto del Dirigente del Settore 8 Politiche Sociali Assistenziali, Inclusive e Familiari n. 8099 del 21 luglio 2017, con il quale si dà atto del “ verbale di sopralluogo del 12 luglio 2017, in atti, redatto dalla commissione regionale incaricata dal Dirigente del Settore ad Interim, dal quale si rileva che la Commissione stessa, alla presenza del Commissario Straordinario, ha accertato la chiusura delle attività della Comunità Alloggio per anziani ed il trasferimento in altre strutture di tutti gli anziani ivi ospitati ” – si limitano a ratificare una situazione già realizzatasi in fatto e, come si è detto, non riconducibile alla responsabilità della ON Calabria (per il tramite della ipotizzata mala gestio del Commissario straordinario da essa nominato).
20.3. Deve solo aggiungersi che è estranea all’oggetto del giudizio ogni valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di profili di responsabilità nell’attività amministrativa successiva alla sentenza n. 41/2019, sia perché nessuna deduzione è stata svolta in proposito con il ricorso introduttivo del giudizio (col quale la ricorrente si limitava a lamentare che “ la ON, anche a causa delle gravi omissioni del Commissario da essa nominato e sul cui operato avrebbe dovuto vigilare, ha determinato l’inaspettata chiusura della struttura e la cessazione dell’attività ”, senza fare alcun riferimento ai fini risarcitori all’attività amministrativa successiva alla predetta sentenza di annullamento), sia perché, con ogni riflesso in punto di applicazione dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., la ricorrente non ha contestato nella sede opportuna (e quindi eventualmente, come rilevato dal T.A.R., con il ricorso di ottemperanza) le richieste istruttorie regionali, in quanto ipoteticamente causative di un cd. arresto procedimentale: sede nella quale la ricorrente avrebbe potuto far valere la tesi secondo cui le autorizzazioni/iscrizioni di cui era precedentemente in possesso si erano automaticamente riattivate per effetto della sentenza di annullamento n. 41/2019.
20.4. Peraltro, una volta acclarata l’assenza di ogni responsabilità commissariale in ordine alla chiusura della struttura di accoglienza, in ragione della situazione di precarietà strutturale, gestionale e finanziaria nella quale la stessa già in precedenza versava, sarebbe contraddittorio imputare al Commissario straordinario - ammesso che, come sostenuto dalla ricorrente, le sue funzioni si siano riattivate per effetto della sentenza n. 41/2019 - una responsabilità risarcitoria per non essersi adoperato per ripristinare il funzionamento della suddetta struttura, dopo l’annullamento dei citati provvedimenti regionali.
21. Può invece prescindersi dall’esame delle censure rivolte nei confronti dei passaggi della sentenza appellata relativi alla mancata dimostrazione dei pregiudizi allegati, non senza precisare che quelli relativi alle spese da sostenere per ripristinare l’agibilità della struttura e per reintegrarla delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di accoglienza sono effettivamente, come rilevato dal T.A.R., sforniti di prova, non potendo condividersi l’argomento della parte appellante, nel senso che la stessa si sarebbe trovata nella impossibilità di procurarsi le relativa prova a causa della sottoposizione della struttura a sequestro penale: basti osservare che essa non risulta essersi attivata presso la competente Procura della Repubblica al fine di essere autorizzata ad accedere alla struttura per le necessarie acquisizioni probatorie. Del resto, la pretesa di fare ricorso ad una CTU al fine di colmare la suddetta lacuna probatoria si scontra con il rilievo secondo cui tale strumento istruttorio è finalizzato a fornire il necessario ausilio tecnico al giudice nell’apprezzamento di fatti caratterizzati da spiccata complessità tecnica, non certo alla mera acquisizione, di carattere ricognitivo e documentale, di dati materiali in ordine alle condizioni interne della struttura ed alle dotazioni ivi presenti.
22. Quanto invece al danno all’immagine della Fondazione, è agevole evidenziare che lo stesso è riconducibile in modo assorbente all’indagine penale a carico degli amministratori dell’Ente, essendo l’attribuzione di responsabilità di carattere penale fonte di un discredito sicuramente maggiore di quello derivante dall’adozione di meri provvedimenti amministrativi.
23. Può infine prescindersi dall’esame delle censure che si appuntano sulle considerazioni del T.A.R. relative alla mancata assunzione da parte della ricorrente delle iniziative funzionali ad eliminare o attenuare il danno, con particolare riguardo alla mancata coltivazione dell’istanza cautelare nel giudizio avente ad oggetto i predetti provvedimenti regionali.
24. L’infondatezza dell’appello, per le ragioni suesposte, comporta l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dall’Amministrazione regionale, per carenza di interesse alla decisione.
25. Sussistono infine giuste ragioni, in considerazione della complessità dell’oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE CO, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
IO UL, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UL | LE CO |
IL SEGRETARIO