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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1274/2024 RG Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa MAnna Lopiano presidente relatore dott.ssa MA Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
22.05.1999, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Afragola (Na) alla via Rossini n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente C.F._2 al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: fax n. 081-19976315; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
NA (Na) il 02.07.1994 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Santa MA la AR (Na) alla Via Polveriera n. 22/a presso lo studio degli Avv.ti Ylenia
Zaira Alfano (C.F. ), e MA Fontanella (C.F. C.F._4
), dalle quali è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata C.F._5 telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzi di p.e.c. per le comunicazioni: – Email_2 Email_3
1 RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in data 4.3.2025: richiama quanto esposto nel libello Parte_1 introduttivo, nei verbali di causa e nelle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento. Si rileva che, nell'udienza di comparizione del 17 settembre 2024, il sig.
ha dichiarato di aver sempre lavorato presso il bar del fratello, anche dopo il CP_1 periodo del Covid, e ogni volta che il fratello gli chiedeva una mano. Ha altresì dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time con mansioni di portineria, con un contratto part-time, terminando il proprio turno alle ore 15:00, mentre in realtà il turno termina sempre alle ore
16:30, in quanto di fatto ha sempre lavorato a tempo pieno. Il Sig. versa un CP_1 assegno mensile di € 300,00, percepisce il 50% dell'assegno unico pari a € 100,00, non versa le spese straordinarie, e solitamente effettua almeno tre viaggi all'anno all'estero. Pertanto, si ribadisce la richiesta di determinare l'assegno in € 500,00.Si deposita l'intera documentazione reddituale richiesta con ordinanza del 21.01.2025
Parte resistente in data 12.3.2025: Alla luce dell'istruttoria Controparte_1 espletata, in riferimento alla quale codesta difesa non può non contestare e sottolineare all'attenzione dell'Ill.mo Giudice l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte avversa sig.ra e sig.ra , per essere rispettivamente madre, de Tes_1 Testimone_2 facto convivente della ricorrente (e dunque interessata), e l'altra - ex dipendente del fratello germano del resistente - legata a quest'ultimo da un rapporto di acclarata inimicizia. L'acredine che prova la sig.ra non solo verso il germano del resistente, ma altresì verso il Tes_2 resistente medesimo, è esplicitato dalle dichiarazioni rese dal teste stesso all'udienza di escussione la quale ha dichiarato “Quando è cessata la relazione tra il e la io CP_1 Pt_1 ho interrotto i rapporti con il mentre ho continuato a frequentare la sig. ”. CP_1 Pt_1
Si chiede, pertanto, che entrambe le testimonianze vengano considerate inammissibili e/o inattendibili. Ancora, si fa notare nuovamente che il periodo durante il quale il resistente ha lavorato alle dipendenze del bar, completamente dall'ambito del presente giudizio. Pt_2
Tanto premesso e considerato, nonché tenuto conto di quanto dedotto e dimostrato, sia in riferimento allo svolgimento della funzione genitoriale, che in merito alle ridotte entrate economiche del medesimo, si chiede all'On.le Tribunale nell'interesse del resistente sig.
di accogliere le seguenti conclusioni: Rigettare tutte le Controparte_1
2 conclusioni formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento;
Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i PE genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Nulla statuire in riferimento alla illo tempore casa familiare, essendo venuto meno il presupposto giustificativo dell'assegnazione ed essendo la stessa stata rilasciata dalla ricorrente, che convive con i di lei genitori;
Porre a carico del sig. , quale genitore non collocatario, l'importo di euro 300,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Stabilire in riferimento alle spese straordinarie la suddivisione dei relativi importi nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 06.07.2021; Prevedere che l'Assegno Unico Universale e/o altra misura equivalente venga percepita da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento;
Disciplinare il diritto di visita spettante al genitore non collocatario prevedendo che il papà trascorra con il minore due pomeriggi a settimana, individuati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Prevedendo, altresì, che il minore trascorrerà con il papà due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00;
Prevedere che in riferimento al periodo delle vacanze natalizie che il minore trascorrerà gli anni dispari con la madre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, mentre con il padre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
seguendo il criterio dell'alternanza negli anni pari, invece, il figlio trascorrerà con il padre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, e con la madre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
Prevedere che in riferimento al periodo pasquale che il minore trascorra gli anni pari la domenica di Pasqua con la madre, ed il lunedì in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Secondo il criterio dell'alternanza, negli anni dispari il figlio trascorra la Pasqua con il papà, ed il lunedì in albis con la madre;
Prevedere che per quanto concerne le altre festività si segua il criterio dell'alternanza, ovvero quando, ad esempio, il minore trascorrerà la festa della trascorsa con la mamma, e dunque il 2 giugno sarà trascorsa con il papà, e così via;
Prevedere che ogni anno il minore trascorra il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre con la stessa, anche in deroga al diritto di visita paterno (il padre, infatti, poi trascorra con il figlio altro giorno, a sua scelta, durante la medesima settimana). Analoga previsione risulta valevole per il compleanno e per l'onomastico del padre, che il figlio trascorra con il medesimo dalle 16.30 alle 23.00; Prevedere che il compleanno ed onomastico del minore sarà trascorso dallo stesso nel modo che riterrà più confacente ai propri desideri. I genitori prediligeranno l'organizzazione congiunta, sempre tenendo debitamente conto della volontà del figlio, fermo restando che le spese relative al festeggiamento con amichetti e/o compagni di scuola del
3 medesimo, saranno ripartite tra gli stessi genitori nella misura del cinquanta per cento ciascuno, chiaramente consentendo a ciascun genitore ed ai nonni di partecipare ai festeggiamenti;
Per gli eventi di grande rilevanza nella vita del minore, quali recite scolastiche, prima comunione, diciottesimo compleanno etc. parteciperanno entrambi i genitori nonché i nonni – con mutuo rispetto e collaborazione – all'evento, i cui eventuali costi saranno ripartiti tra gli stessi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
Per le vacanze estive si prevede il minore trascorra con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, la cui esatta determinazione del periodo di riferimento è da determinarsi e concordarsi in anno in anno tra i rispettivi genitori, comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Il P.M. in data 8.5.2025 ha concluso perché si disponga l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 11.03.2024 esponeva: di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con dalla quale in data 08.02.2020 Controparte_1 era nato il piccolo riconosciuto sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che la Per_1 famiglia dal 2020 al 2022 aveva vissuto in un appartamento in Pompei concesso in comodato d'uso dai genitori della che, tuttavia, per dissapori di coppia determinati soprattutto Pt_1 dall'assenza (dovuta ai diversi impegni di lavoro) e dal disinteresse del Controparte_1 sia nei confronti della compagna che del minore , l'unione si rivelava ben presto infelice tanto da indurli a porre fine alla loro convivenza con il trasferimento del resistente presso l'abitazione dei suoi genitori in NA;
che il resistente svolgeva servizio di portineria full-time
(sebbene con contratto part-time) in uno stabile, sponsorizzava prodotti di bigiotteria on line con l'attuale compagna e di sera (dalle ore 20,30 alle ore 24,30) svolgeva l'attività di accompagnatore ai tavoli presso il Bar “Mon Blanc Retrò Caffè” sito in Santa MA La AR
e gestito dal di lui fratello e da un altro socio, mentre l'istante lavorava come commessa con uno stipendio di euro 900,00 mensili con turni di 22 ore settimanali;
che il figlio minore presentava lieve ritardo nel linguaggio e seguiva un percorso di psicomotricità e di logopedia quattro volte a settimana, ma il padre si era reso disponibile ad accompagnarlo esclusivamente di martedì mentre non presenziava mai alle visite specialistiche di cui il minore necessitava;
che i propri genitori, abitando al piano soprastante, avevano sempre coadiuvato l'istante nella cura del minore;
che da quando erano separati il minore vedeva il padre e i nonni paterni due volte a settimana e a settimane alterne pernottava con gli stessi a NA.
4 Tanto premesso, la chiedeva all'intestato tribunale: di disporre l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare con ogni arredo e pertinenza;
di prevedere un'ampia regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del CP_1
un assegno mensile di euro 500,00 – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da
[...] rivalutare annualmente in base gli indici ISTAT - quale contributo al mantenimento del figlio oltre alla metà delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto dal Per_1
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale in sede;
di disporre che il resistente rinunci al 50% dell'assegno unico in favore della ricorrente.
1.2- Costituitosi in giudizio in data 17.07.2024, , in contrasto Controparte_1 con l'avverso dedotto, assumeva di essere sempre stato un padre attento ed amorevole, dedito alle esigenze ed ai bisogni del piccolo del cui benessere morale e materiale aveva Per_1 continuato ad occuparsi, provvedendo a corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del minore l'importo mensile di euro 300,00 oltre a rimborsare le spese straordinarie. Chiedeva quindi al tribunale: di affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di nulla statuire con riferimento alla casa familiare in quanto lasciata dalla che si era trasferita con il Pt_1 minore a casa dei propri genitori, pur fingendo di risiedervi ancora per non restituire al resistente arredi e suppellettili dallo stesso acquistati;
di disciplinare il diritto di visita del padre
(due pomeriggi a settimana e fine settimana alterni oltre festività alternate e quindici giorni in estate); di porre a carico del resistente l'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del 06.07.2021; di prevedere che l'Assegno Unico Universale e/o altra misura equivalente venga percepita da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento;
vinte le spese di lite.
1.3- Fissata con decreto del 2.4.2024 l'udienza del 17.9.2024 di comparizione delle parti, con cui veniva altresì sollecitato il deposito della rispettiva documentazione reddituale e patrimoniale, con ordinanza in data 18.9.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, il giudice delegato in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre Per_1 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
assegnava alla la casa familiare, di proprietà dei genitori Pt_1 della stessa e da questi concessa in comodato;
disciplinava il diritto/dovere di visita paterno (in
5 particolare, sull'accordo delle parti e dei rispettivi procuratori, ampliava il diritto di visita del padre come dalle parti attuato inserendo un terzo pomeriggio nella settimana in cui non lo teneva con sé nel fine settimana ed aumentando i giurni di permanenza del minore con ciascun genitore durate la vacanze natalizie); poneva a carico del Caiazzo un assegno CP_1 mensile per il mantenimento del figlio di euro 300,00 (importo di fatto già versato), oltre il
50% delle spese straordinarie previamente concordate;
ammetteva le parti alla prova testimoniale e alla prova contraria;
rinviava all'udienza del 21.01.2025 per l'assunzione della prova testimoniale da ciascuna parte articolata ed ammessa e per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale.
1.3- Nel prosieguo, escussi i testi e depositata documentazione, il giudice rinviava la causa all'udienza del 12.5.2025 per la rimessione al Collegio con assegnazione dei termini a ritroso ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo va in primo luogo ribadito che il figlio minore delle parti, PE
, nato a [...] il [...], è stato riconosciuto al momento della nascita da entrambi
[...]
i genitori, come emerge dal certificato di nascita allegato alla produzione della ricorrente.
2.1- Nel merito, con specifico riguardo al regime di affidamento dell'unico figlio, di cinque anni, va in primo luogo evidenziato in diritto che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, sicchè l'affido condiviso costituisce la regola generale nell'affidamento dei figli, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
« pregiudizievole per l'interesse del minore », con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526; in senso conforme cfr. Cass. 18 giugno 2008 n. 16593).
Invero, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza,
11-09-2014, n. 19181), diritto che ha trovato tutela anche a livello internazionale nella
Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c. ("Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
6 continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli...") sancisce, infatti, il diritto alla bigenitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura, attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone quindi che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.: cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità per i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse dei minori stessi.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012; da ultimo Cass. ord. 5604/2020 ).
Ebbene, nella fattispecie in esame il tribunale, in conformità alle richieste avanzate da entrambe le parti, reputa senz'altro conforme all'interesse del figlio minore confermarne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre (con la quale ha
7 sempre convissuto) ed ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nei termini già previsti in via provvisoria con l'ordinanza del 18.9.2024 e precisati in dispositivo.
Al riguardo si osserva che, nonostante la comunicazione nella coppia genitoriale sia limitata allo scambio di messaggi su w.a. (v. dichiarazioni in tal senso della ricorrente all'udienza del
17.9.2024), dalle allegazioni delle parti emerge univocamente che, sin dall'epoca di cessazione della loro convivenza (nel 2022), i rapporti tra il resistente ed il figlio minore si sono svolti con continuità e regolarità, avendo le parti concordato una regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre idonea ad assicurare adeguata tutela al diritto del minore alla bigenitorialità oltre che a mantenere rapporti significativi con entrambi i rami parentali
(materno e paterno).
Di qui, come anticipato, in assenza di ragioni ostative, per quanto detto non allegate da nessuna delle parti, la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, ma anche la conferma dell'ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre già disposto
(sull'accordo delle parti) in via provvisoria e riportato in dispositivo. In assenza di adeguate giustificazioni e in considerazione degli orari di lavoro indicati dal resistente, vanno invero disattese le conclusioni al riguardo rese sia dal legale della ricorrente (nella parte in cui ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, salvo poi precisare, nelle successive memorie di avere interesse alla conferma dei provvedimenti provvisori salvo aumento dell'assegno ad euro 400,00 –v. conclusionale) sia dal legale del resistente (nella parte in cui ha concluso come da comparsa di costituzione, salvo poi precisare nelle successive memorie ed all'udienza del 12.5.2025 di avere interesse alla conferma dei provvedimenti provvisori attualmente vigenti, escluso l'assegnazione della casa coniugale di fatto non più abitata dalla ricorrente).
2.2- Quanto, poi, alla domanda della di assegnazione in proprio favore della casa Pt_1 familiare, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 28 marzo 2003, n. 4753; Cass.
18 settembre 2003, n. 13736 e n. 13747; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004,
n. 22500; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 13 febbraio
2006, n. 3030; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo
2007, n. 6979) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche di ordine economico, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L.
n. 74 del 1987, art. 11), consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali
8 o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale solo alla condizione dell'affidamento, ancorchè condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato, pur nell'ipotesi in cui l'alloggio de quo appartenga in proprietà comune ad entrambi i coniugi, mentre, in mancanza di figli in possesso degli illustrati requisiti, ovvero di un accordo del genere di quello sopraindicato, i rapporti tra gli ex coniugi restano regolati dalle norme sulla comunione ed, in particolare, dall'art. 1102 c.c., senza possibilità, cioè, di disporre alcuna assegnazione.
Nel caso di specie è incontestato che dopo l'allontanamento del resistente, la sia Pt_1 rimasta ad abitare, insieme al figlio nella casa familiare ( di proprietà dei suoi Per_1 genitori e dagli stessi concessa in comodato), sita in Pompei alla via Tre Ponti n. 5, mentre è rimasta indimostrata la circostanza, allegata dal resistente, secondo cui la nelle more Pt_1 si sia trasferita con il bambino nell'abitazione dei suoi genitori (ubicata al piano soprastante del medesimo stabile).
Di qui, in ossequio al principio consolidato che la casa familiare debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, la conferma dell'assegnazione alla quale genitore collocatario del Pt_1 figlio della coppia.
2.3- In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (dalla ricorrente indicato in euro 400,00 mensili, dal resistente in euro 300,00 mensili), va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede
9 che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie la ricorrente, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato di lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento da uomo e di percepire un reddito di euro 900,00; ella inoltre, come detto, vive in un alloggio concessole in comodato gratuito dai genitori, che, abitando nel medesimo stabile, la supportano nella gestione del figlio minore.
Il resistente ha invece dichiarato di lavorare come portiere e di percepire entrate che si aggirano tra gli 800 e i 900 euro (salvo qualche regalo extra), di aver svolto in passato attività di accoglienza nel bar gestito dal fratello per arrotondare le sue entrate, ma di aver cessato tale lavoro e all'uopo ha prodotto in giudizio la dichiarazione dei redditi per gli anni 2023-2022-
2021, dalla quale si evince un reddito annuo lordo rispettivamente di euro 11.226,00, euro
10.954,00, ed euro 10.699,00; egli inoltre ha riferito di avere una nuova compagna ma di vivere a casa dei propri genitori.
Le circostanze allegate dalla ricorrente secondo cui il , pur svolgendo il lavoro CP_1 di portineria sulla base di un contratto part-time , in realtà lavorerebbe full-time percependo un maggior reddito rispetto a quello emergente dalle sue dichiarazioni e dalla documentazione reddituale depositata e, inoltre, lavorerebbe (senza contratto) come accompagnatore ai tavoli nel bar gestito dal fratello, con conseguenti ulteriori introiti, non hanno trovato adeguato riscontro all'esito della espletata istruttoria, e in specie nel testimoniale assunto.
Nulla i testi hanno riferito in merito all'effettivo orario di lavoro del resistente quale addetto alla portineria ed ai maggiori introiti per tale motivo percepiti, mentre nella comparsa di costituzione il medesimo resistente ha dedotto di lavorare effettivamente oltre l'orario previsto dal contratto ma di non ricevere retribuzione aggiuntiva.
Quanto invece al lavoro di accompagnatore ai tavoli svolto dal resistente presso il bar gestito dal proprio fratello ed agli introiti aggiuntivi dallo stesso percepiti , dalle dichiarazioni dei testi
è emerso univocamente che nel periodo dal 2017 al 2020 il Parte_3 effettivamente ha lavorato presso detto bar in forza di regolare contratto (v. dichiarazioni di
, fratello del resistente e gestore del bar con un socio, di Persona_2 [...]
, dipendente del bar nello stesso periodo, di attuale compagna del Tes_2 Persona_3
10 resistente, che ha riferito quanto appreso dallo stesso resistente, di , madre della Tes_1 ricorrente). Per il periodo successivo al Covid e fino ad epoca recente, invece, la teste Tes_1 ha confermato genericamente che il resistente continua a lavorare, ma ciò per quanto riferitole da persone che ivi lo hanno visto e, comunque, senza specificazione dei giorni e degli orari di lavoro;
la teste ha invece riferito di aver visto il resistente lavorare al bar Testimone_2 fino al 2022-2023 epoca in cui lei ha smesso di frequentare il locale;
per contro Per_3
ha dichiarato di aver frequentato il bar con amici da giugno del 2022 e di aver ivi
[...] conosciuto il resistente, ma di non averlo mai visto lavorare e ha Persona_2 riferito che il fratello, il quale lavora in uno stabile a fianco del bar, è solito recarvicisi con amici, ma non tutti i fine settimana e senza espletare attività lavorativa, limitandosi a volte a dargli una mano accompagnando i clienti al tavolo, senza retribuzione, e che in ogni caso da febbraio 2025 il bar avrebbe cambiato gestione. Alla stregua delle riferite risultanze, se può dirsi accertata una certa continuità e periodicità di frequentazione del bar da parte del resistente e, all'occorrenza, lo svolgimento da parte dello stesso di attività di supporto al fratello
(accompagnamento ai tavoli dei clienti), in assenza di più puntuali indicazioni riguardo ai giorni ed agli orari di lavoro (durante la settimana o solo nel fine settimana, in estate e nelle altre stagioni), ma anche agli emolumenti eventualmente percepiti, è ragionevole ritenere che si tratti di importi comunque modesti, in quanto tali inidonei ad assicurare un significativo incremento delle entrate percepite con il lavoro di portineria, presupposto indispensabile per valutare un eventuale incremento del contributo dovuto per il mantenimento del minore, anche in considerazione della necessità per il resistente di reperire un proprio alloggio sostenendone i relativi costi.
Tutto ciò considerato, richiamate integralmente le argomentazioni addotte nel provvedimento provvisorio a sostegno dell'assegno di euro 300,00 ivi previsto (“considerato che va previsto
a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore, il cui importo, tenuto conto dell'età (quattro anni) e delle attuali limitate esigenze di vita personale e sociale del minore, dell'attività lavorativa e del reddito del (impiegato con mansioni di Controparte_1 portineria con un reddito mensile di circa 800/900 euro e allo stato ospite a casa dei propri genitori), del lavoro e del reddito della (commessa in un negozio di abbigliamento Pt_1 con analogo reddito), allo stato va indicato in euro 300,00 mensili, importo già di fatto versato dal resistente e giudicato congruo anche in considerazione dei empi di permanenza del minore presso il padre con conseguente mantenimento diretto del minore da parte dello stesso”), il
Collegio reputa congruo confermare nel medesimo importo l'assegno mensile da porre a carico del padre ed in favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore,
11 assegno da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici
ISTAT a decorrere dal marzo del 2025.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va confermato l'obbligo di concorrere nella misura della metà al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torre Annunziata e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati adottato in data 06.07.2021;
2.4- In merito, poi, alla domanda della ricorrente di percepire interamente l'assegno unico, il collegio ritiene, sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità sul punto, che la domanda sia ammissibile e tuttavia infondata.
Si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 22/02/2025, n. 4672 ha evidenziato che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce:
"L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario"; che ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Stante il tenore letterale della suddetta norma, la Corte ha poi preso le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Ancora la Cassazione ha precisato che “la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso”.
12 Dunque, l'assegno ben può essere attribuito al genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Ciò premesso, ritiene tuttavia il collegio che nella fattispecie in esame, avuto riguardo all'età ed alle attuali esigenze del figlio minore, ai redditi non elevati percepiti da entrambi i genitori, alla ampiezza dei tempi di permanenza del minore presso il padre e, dunque, alla significativa partecipazione di questi alla soddisfazione dei bisogni e delle esigenze immediate del figlio, la domanda non sia fondata e che l'assegno unico erogato per il figlio minore di anni Per_1 cinque, debba essere attribuito ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.- Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2
c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per un figlio nato fuori dal matrimonio proposta da con ricorso depositato in data 11.3.2024 nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre;
2) assegna la casa familiare, sita in Pompei, alla via Tre Ponti n. 105 (di proprietà dei genitori della ricorrente e da questi concessa in comodato), a che la abiterà Parte_1 unitamente al figlio;
3) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone che il sig. avrà con sé il figlio minore, quando vorrà, previo Controparte_1 accordo con la sig. e, comunque, tenendo conto degli impegni scolastici e di cura del Pt_1 minore e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, almeno secondo il seguente calendario:
➢ a fine settimana alterni dal termine della giornata di lavoro del padre (e comunque dalle ore
16,00) del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, con pernottamento;
➢ nella settimana in cui non ha il bambino con se nel fine settimana, per tre pomeriggi (da concordare ma che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì, mercoledì e venerdi) dal
13 termine della giornata di lavoro del padre (e comunque dalle ore 16,00) alle ore 20,30 dopo cena;
➢ nella settimana in cui ha il bambino con sé nel fine settimana, per due pomeriggi da concordare (ma che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì e mercoledi), con il medesimo orario;
➢ per una settimana (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio) in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
➢ sempre ad anni alterni la Domenica di Pasqua, o il Lunedì in Albis;
➢ per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività e “ponti” infrannuali;
◼ in occasione delle proprie ricorrenze (compleanno, onomastico, festa del papà), con analogo diritto della madre nelle corrispondenti ricorrenze;
➢ ad anni alterni il giorno del compleanno o dell'onomastico del figlio (salvo diverso accordo dei genitori);
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da marzo 2024, l'assegno di complessivi
[...] euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere da marzo 2025;
6) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per il figlio in conformità a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale;
7) rigetta la domanda di attribuzione integrale in proprio favore dell'assegno unico familiare, formulata da parte ricorrente;
8) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa MAnna Lopiano
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal
d.m. 15-10-2012 n. 209.
14 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa MAnna Lopiano presidente relatore dott.ssa MA Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
22.05.1999, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Afragola (Na) alla via Rossini n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente C.F._2 al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: fax n. 081-19976315; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
NA (Na) il 02.07.1994 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Santa MA la AR (Na) alla Via Polveriera n. 22/a presso lo studio degli Avv.ti Ylenia
Zaira Alfano (C.F. ), e MA Fontanella (C.F. C.F._4
), dalle quali è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata C.F._5 telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzi di p.e.c. per le comunicazioni: – Email_2 Email_3
1 RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in data 4.3.2025: richiama quanto esposto nel libello Parte_1 introduttivo, nei verbali di causa e nelle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento. Si rileva che, nell'udienza di comparizione del 17 settembre 2024, il sig.
ha dichiarato di aver sempre lavorato presso il bar del fratello, anche dopo il CP_1 periodo del Covid, e ogni volta che il fratello gli chiedeva una mano. Ha altresì dichiarato di svolgere attività lavorativa part-time con mansioni di portineria, con un contratto part-time, terminando il proprio turno alle ore 15:00, mentre in realtà il turno termina sempre alle ore
16:30, in quanto di fatto ha sempre lavorato a tempo pieno. Il Sig. versa un CP_1 assegno mensile di € 300,00, percepisce il 50% dell'assegno unico pari a € 100,00, non versa le spese straordinarie, e solitamente effettua almeno tre viaggi all'anno all'estero. Pertanto, si ribadisce la richiesta di determinare l'assegno in € 500,00.Si deposita l'intera documentazione reddituale richiesta con ordinanza del 21.01.2025
Parte resistente in data 12.3.2025: Alla luce dell'istruttoria Controparte_1 espletata, in riferimento alla quale codesta difesa non può non contestare e sottolineare all'attenzione dell'Ill.mo Giudice l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte avversa sig.ra e sig.ra , per essere rispettivamente madre, de Tes_1 Testimone_2 facto convivente della ricorrente (e dunque interessata), e l'altra - ex dipendente del fratello germano del resistente - legata a quest'ultimo da un rapporto di acclarata inimicizia. L'acredine che prova la sig.ra non solo verso il germano del resistente, ma altresì verso il Tes_2 resistente medesimo, è esplicitato dalle dichiarazioni rese dal teste stesso all'udienza di escussione la quale ha dichiarato “Quando è cessata la relazione tra il e la io CP_1 Pt_1 ho interrotto i rapporti con il mentre ho continuato a frequentare la sig. ”. CP_1 Pt_1
Si chiede, pertanto, che entrambe le testimonianze vengano considerate inammissibili e/o inattendibili. Ancora, si fa notare nuovamente che il periodo durante il quale il resistente ha lavorato alle dipendenze del bar, completamente dall'ambito del presente giudizio. Pt_2
Tanto premesso e considerato, nonché tenuto conto di quanto dedotto e dimostrato, sia in riferimento allo svolgimento della funzione genitoriale, che in merito alle ridotte entrate economiche del medesimo, si chiede all'On.le Tribunale nell'interesse del resistente sig.
di accogliere le seguenti conclusioni: Rigettare tutte le Controparte_1
2 conclusioni formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento;
Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i PE genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Nulla statuire in riferimento alla illo tempore casa familiare, essendo venuto meno il presupposto giustificativo dell'assegnazione ed essendo la stessa stata rilasciata dalla ricorrente, che convive con i di lei genitori;
Porre a carico del sig. , quale genitore non collocatario, l'importo di euro 300,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Stabilire in riferimento alle spese straordinarie la suddivisione dei relativi importi nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 06.07.2021; Prevedere che l'Assegno Unico Universale e/o altra misura equivalente venga percepita da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento;
Disciplinare il diritto di visita spettante al genitore non collocatario prevedendo che il papà trascorra con il minore due pomeriggi a settimana, individuati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Prevedendo, altresì, che il minore trascorrerà con il papà due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00;
Prevedere che in riferimento al periodo delle vacanze natalizie che il minore trascorrerà gli anni dispari con la madre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, mentre con il padre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
seguendo il criterio dell'alternanza negli anni pari, invece, il figlio trascorrerà con il padre i giorni del 24 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, e con la madre i giorni del 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio;
Prevedere che in riferimento al periodo pasquale che il minore trascorra gli anni pari la domenica di Pasqua con la madre, ed il lunedì in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Secondo il criterio dell'alternanza, negli anni dispari il figlio trascorra la Pasqua con il papà, ed il lunedì in albis con la madre;
Prevedere che per quanto concerne le altre festività si segua il criterio dell'alternanza, ovvero quando, ad esempio, il minore trascorrerà la festa della trascorsa con la mamma, e dunque il 2 giugno sarà trascorsa con il papà, e così via;
Prevedere che ogni anno il minore trascorra il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre con la stessa, anche in deroga al diritto di visita paterno (il padre, infatti, poi trascorra con il figlio altro giorno, a sua scelta, durante la medesima settimana). Analoga previsione risulta valevole per il compleanno e per l'onomastico del padre, che il figlio trascorra con il medesimo dalle 16.30 alle 23.00; Prevedere che il compleanno ed onomastico del minore sarà trascorso dallo stesso nel modo che riterrà più confacente ai propri desideri. I genitori prediligeranno l'organizzazione congiunta, sempre tenendo debitamente conto della volontà del figlio, fermo restando che le spese relative al festeggiamento con amichetti e/o compagni di scuola del
3 medesimo, saranno ripartite tra gli stessi genitori nella misura del cinquanta per cento ciascuno, chiaramente consentendo a ciascun genitore ed ai nonni di partecipare ai festeggiamenti;
Per gli eventi di grande rilevanza nella vita del minore, quali recite scolastiche, prima comunione, diciottesimo compleanno etc. parteciperanno entrambi i genitori nonché i nonni – con mutuo rispetto e collaborazione – all'evento, i cui eventuali costi saranno ripartiti tra gli stessi nella misura del cinquanta per cento ciascuno;
Per le vacanze estive si prevede il minore trascorra con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, la cui esatta determinazione del periodo di riferimento è da determinarsi e concordarsi in anno in anno tra i rispettivi genitori, comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Il P.M. in data 8.5.2025 ha concluso perché si disponga l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 11.03.2024 esponeva: di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con dalla quale in data 08.02.2020 Controparte_1 era nato il piccolo riconosciuto sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che la Per_1 famiglia dal 2020 al 2022 aveva vissuto in un appartamento in Pompei concesso in comodato d'uso dai genitori della che, tuttavia, per dissapori di coppia determinati soprattutto Pt_1 dall'assenza (dovuta ai diversi impegni di lavoro) e dal disinteresse del Controparte_1 sia nei confronti della compagna che del minore , l'unione si rivelava ben presto infelice tanto da indurli a porre fine alla loro convivenza con il trasferimento del resistente presso l'abitazione dei suoi genitori in NA;
che il resistente svolgeva servizio di portineria full-time
(sebbene con contratto part-time) in uno stabile, sponsorizzava prodotti di bigiotteria on line con l'attuale compagna e di sera (dalle ore 20,30 alle ore 24,30) svolgeva l'attività di accompagnatore ai tavoli presso il Bar “Mon Blanc Retrò Caffè” sito in Santa MA La AR
e gestito dal di lui fratello e da un altro socio, mentre l'istante lavorava come commessa con uno stipendio di euro 900,00 mensili con turni di 22 ore settimanali;
che il figlio minore presentava lieve ritardo nel linguaggio e seguiva un percorso di psicomotricità e di logopedia quattro volte a settimana, ma il padre si era reso disponibile ad accompagnarlo esclusivamente di martedì mentre non presenziava mai alle visite specialistiche di cui il minore necessitava;
che i propri genitori, abitando al piano soprastante, avevano sempre coadiuvato l'istante nella cura del minore;
che da quando erano separati il minore vedeva il padre e i nonni paterni due volte a settimana e a settimane alterne pernottava con gli stessi a NA.
4 Tanto premesso, la chiedeva all'intestato tribunale: di disporre l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare con ogni arredo e pertinenza;
di prevedere un'ampia regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del CP_1
un assegno mensile di euro 500,00 – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da
[...] rivalutare annualmente in base gli indici ISTAT - quale contributo al mantenimento del figlio oltre alla metà delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto dal Per_1
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale in sede;
di disporre che il resistente rinunci al 50% dell'assegno unico in favore della ricorrente.
1.2- Costituitosi in giudizio in data 17.07.2024, , in contrasto Controparte_1 con l'avverso dedotto, assumeva di essere sempre stato un padre attento ed amorevole, dedito alle esigenze ed ai bisogni del piccolo del cui benessere morale e materiale aveva Per_1 continuato ad occuparsi, provvedendo a corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del minore l'importo mensile di euro 300,00 oltre a rimborsare le spese straordinarie. Chiedeva quindi al tribunale: di affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di nulla statuire con riferimento alla casa familiare in quanto lasciata dalla che si era trasferita con il Pt_1 minore a casa dei propri genitori, pur fingendo di risiedervi ancora per non restituire al resistente arredi e suppellettili dallo stesso acquistati;
di disciplinare il diritto di visita del padre
(due pomeriggi a settimana e fine settimana alterni oltre festività alternate e quindici giorni in estate); di porre a carico del resistente l'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del 06.07.2021; di prevedere che l'Assegno Unico Universale e/o altra misura equivalente venga percepita da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento;
vinte le spese di lite.
1.3- Fissata con decreto del 2.4.2024 l'udienza del 17.9.2024 di comparizione delle parti, con cui veniva altresì sollecitato il deposito della rispettiva documentazione reddituale e patrimoniale, con ordinanza in data 18.9.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, il giudice delegato in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre Per_1 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
assegnava alla la casa familiare, di proprietà dei genitori Pt_1 della stessa e da questi concessa in comodato;
disciplinava il diritto/dovere di visita paterno (in
5 particolare, sull'accordo delle parti e dei rispettivi procuratori, ampliava il diritto di visita del padre come dalle parti attuato inserendo un terzo pomeriggio nella settimana in cui non lo teneva con sé nel fine settimana ed aumentando i giurni di permanenza del minore con ciascun genitore durate la vacanze natalizie); poneva a carico del Caiazzo un assegno CP_1 mensile per il mantenimento del figlio di euro 300,00 (importo di fatto già versato), oltre il
50% delle spese straordinarie previamente concordate;
ammetteva le parti alla prova testimoniale e alla prova contraria;
rinviava all'udienza del 21.01.2025 per l'assunzione della prova testimoniale da ciascuna parte articolata ed ammessa e per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale.
1.3- Nel prosieguo, escussi i testi e depositata documentazione, il giudice rinviava la causa all'udienza del 12.5.2025 per la rimessione al Collegio con assegnazione dei termini a ritroso ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo va in primo luogo ribadito che il figlio minore delle parti, PE
, nato a [...] il [...], è stato riconosciuto al momento della nascita da entrambi
[...]
i genitori, come emerge dal certificato di nascita allegato alla produzione della ricorrente.
2.1- Nel merito, con specifico riguardo al regime di affidamento dell'unico figlio, di cinque anni, va in primo luogo evidenziato in diritto che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, sicchè l'affido condiviso costituisce la regola generale nell'affidamento dei figli, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
« pregiudizievole per l'interesse del minore », con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526; in senso conforme cfr. Cass. 18 giugno 2008 n. 16593).
Invero, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza,
11-09-2014, n. 19181), diritto che ha trovato tutela anche a livello internazionale nella
Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c. ("Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
6 continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli...") sancisce, infatti, il diritto alla bigenitorialità, inteso come esigenza primaria e fondamentale del minore di ricevere affetto, cura, attenzione, educazione e istruzione da entrambi i genitori. Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone quindi che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.: cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità per i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse dei minori stessi.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012; da ultimo Cass. ord. 5604/2020 ).
Ebbene, nella fattispecie in esame il tribunale, in conformità alle richieste avanzate da entrambe le parti, reputa senz'altro conforme all'interesse del figlio minore confermarne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre (con la quale ha
7 sempre convissuto) ed ampia regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nei termini già previsti in via provvisoria con l'ordinanza del 18.9.2024 e precisati in dispositivo.
Al riguardo si osserva che, nonostante la comunicazione nella coppia genitoriale sia limitata allo scambio di messaggi su w.a. (v. dichiarazioni in tal senso della ricorrente all'udienza del
17.9.2024), dalle allegazioni delle parti emerge univocamente che, sin dall'epoca di cessazione della loro convivenza (nel 2022), i rapporti tra il resistente ed il figlio minore si sono svolti con continuità e regolarità, avendo le parti concordato una regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre idonea ad assicurare adeguata tutela al diritto del minore alla bigenitorialità oltre che a mantenere rapporti significativi con entrambi i rami parentali
(materno e paterno).
Di qui, come anticipato, in assenza di ragioni ostative, per quanto detto non allegate da nessuna delle parti, la conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, ma anche la conferma dell'ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre già disposto
(sull'accordo delle parti) in via provvisoria e riportato in dispositivo. In assenza di adeguate giustificazioni e in considerazione degli orari di lavoro indicati dal resistente, vanno invero disattese le conclusioni al riguardo rese sia dal legale della ricorrente (nella parte in cui ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, salvo poi precisare, nelle successive memorie di avere interesse alla conferma dei provvedimenti provvisori salvo aumento dell'assegno ad euro 400,00 –v. conclusionale) sia dal legale del resistente (nella parte in cui ha concluso come da comparsa di costituzione, salvo poi precisare nelle successive memorie ed all'udienza del 12.5.2025 di avere interesse alla conferma dei provvedimenti provvisori attualmente vigenti, escluso l'assegnazione della casa coniugale di fatto non più abitata dalla ricorrente).
2.2- Quanto, poi, alla domanda della di assegnazione in proprio favore della casa Pt_1 familiare, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 28 marzo 2003, n. 4753; Cass.
18 settembre 2003, n. 13736 e n. 13747; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004,
n. 22500; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 13 febbraio
2006, n. 3030; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo
2007, n. 6979) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche di ordine economico, particolarmente valorizzati dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L.
n. 74 del 1987, art. 11), consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali
8 o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale solo alla condizione dell'affidamento, ancorchè condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, la concessione del beneficio in parola, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in questo senso, resta subordinata all'imprescindibile presupposto sopra indicato, pur nell'ipotesi in cui l'alloggio de quo appartenga in proprietà comune ad entrambi i coniugi, mentre, in mancanza di figli in possesso degli illustrati requisiti, ovvero di un accordo del genere di quello sopraindicato, i rapporti tra gli ex coniugi restano regolati dalle norme sulla comunione ed, in particolare, dall'art. 1102 c.c., senza possibilità, cioè, di disporre alcuna assegnazione.
Nel caso di specie è incontestato che dopo l'allontanamento del resistente, la sia Pt_1 rimasta ad abitare, insieme al figlio nella casa familiare ( di proprietà dei suoi Per_1 genitori e dagli stessi concessa in comodato), sita in Pompei alla via Tre Ponti n. 5, mentre è rimasta indimostrata la circostanza, allegata dal resistente, secondo cui la nelle more Pt_1 si sia trasferita con il bambino nell'abitazione dei suoi genitori (ubicata al piano soprastante del medesimo stabile).
Di qui, in ossequio al principio consolidato che la casa familiare debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, la conferma dell'assegnazione alla quale genitore collocatario del Pt_1 figlio della coppia.
2.3- In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (dalla ricorrente indicato in euro 400,00 mensili, dal resistente in euro 300,00 mensili), va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede
9 che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie la ricorrente, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, ha dichiarato di lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento da uomo e di percepire un reddito di euro 900,00; ella inoltre, come detto, vive in un alloggio concessole in comodato gratuito dai genitori, che, abitando nel medesimo stabile, la supportano nella gestione del figlio minore.
Il resistente ha invece dichiarato di lavorare come portiere e di percepire entrate che si aggirano tra gli 800 e i 900 euro (salvo qualche regalo extra), di aver svolto in passato attività di accoglienza nel bar gestito dal fratello per arrotondare le sue entrate, ma di aver cessato tale lavoro e all'uopo ha prodotto in giudizio la dichiarazione dei redditi per gli anni 2023-2022-
2021, dalla quale si evince un reddito annuo lordo rispettivamente di euro 11.226,00, euro
10.954,00, ed euro 10.699,00; egli inoltre ha riferito di avere una nuova compagna ma di vivere a casa dei propri genitori.
Le circostanze allegate dalla ricorrente secondo cui il , pur svolgendo il lavoro CP_1 di portineria sulla base di un contratto part-time , in realtà lavorerebbe full-time percependo un maggior reddito rispetto a quello emergente dalle sue dichiarazioni e dalla documentazione reddituale depositata e, inoltre, lavorerebbe (senza contratto) come accompagnatore ai tavoli nel bar gestito dal fratello, con conseguenti ulteriori introiti, non hanno trovato adeguato riscontro all'esito della espletata istruttoria, e in specie nel testimoniale assunto.
Nulla i testi hanno riferito in merito all'effettivo orario di lavoro del resistente quale addetto alla portineria ed ai maggiori introiti per tale motivo percepiti, mentre nella comparsa di costituzione il medesimo resistente ha dedotto di lavorare effettivamente oltre l'orario previsto dal contratto ma di non ricevere retribuzione aggiuntiva.
Quanto invece al lavoro di accompagnatore ai tavoli svolto dal resistente presso il bar gestito dal proprio fratello ed agli introiti aggiuntivi dallo stesso percepiti , dalle dichiarazioni dei testi
è emerso univocamente che nel periodo dal 2017 al 2020 il Parte_3 effettivamente ha lavorato presso detto bar in forza di regolare contratto (v. dichiarazioni di
, fratello del resistente e gestore del bar con un socio, di Persona_2 [...]
, dipendente del bar nello stesso periodo, di attuale compagna del Tes_2 Persona_3
10 resistente, che ha riferito quanto appreso dallo stesso resistente, di , madre della Tes_1 ricorrente). Per il periodo successivo al Covid e fino ad epoca recente, invece, la teste Tes_1 ha confermato genericamente che il resistente continua a lavorare, ma ciò per quanto riferitole da persone che ivi lo hanno visto e, comunque, senza specificazione dei giorni e degli orari di lavoro;
la teste ha invece riferito di aver visto il resistente lavorare al bar Testimone_2 fino al 2022-2023 epoca in cui lei ha smesso di frequentare il locale;
per contro Per_3
ha dichiarato di aver frequentato il bar con amici da giugno del 2022 e di aver ivi
[...] conosciuto il resistente, ma di non averlo mai visto lavorare e ha Persona_2 riferito che il fratello, il quale lavora in uno stabile a fianco del bar, è solito recarvicisi con amici, ma non tutti i fine settimana e senza espletare attività lavorativa, limitandosi a volte a dargli una mano accompagnando i clienti al tavolo, senza retribuzione, e che in ogni caso da febbraio 2025 il bar avrebbe cambiato gestione. Alla stregua delle riferite risultanze, se può dirsi accertata una certa continuità e periodicità di frequentazione del bar da parte del resistente e, all'occorrenza, lo svolgimento da parte dello stesso di attività di supporto al fratello
(accompagnamento ai tavoli dei clienti), in assenza di più puntuali indicazioni riguardo ai giorni ed agli orari di lavoro (durante la settimana o solo nel fine settimana, in estate e nelle altre stagioni), ma anche agli emolumenti eventualmente percepiti, è ragionevole ritenere che si tratti di importi comunque modesti, in quanto tali inidonei ad assicurare un significativo incremento delle entrate percepite con il lavoro di portineria, presupposto indispensabile per valutare un eventuale incremento del contributo dovuto per il mantenimento del minore, anche in considerazione della necessità per il resistente di reperire un proprio alloggio sostenendone i relativi costi.
Tutto ciò considerato, richiamate integralmente le argomentazioni addotte nel provvedimento provvisorio a sostegno dell'assegno di euro 300,00 ivi previsto (“considerato che va previsto
a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore, il cui importo, tenuto conto dell'età (quattro anni) e delle attuali limitate esigenze di vita personale e sociale del minore, dell'attività lavorativa e del reddito del (impiegato con mansioni di Controparte_1 portineria con un reddito mensile di circa 800/900 euro e allo stato ospite a casa dei propri genitori), del lavoro e del reddito della (commessa in un negozio di abbigliamento Pt_1 con analogo reddito), allo stato va indicato in euro 300,00 mensili, importo già di fatto versato dal resistente e giudicato congruo anche in considerazione dei empi di permanenza del minore presso il padre con conseguente mantenimento diretto del minore da parte dello stesso”), il
Collegio reputa congruo confermare nel medesimo importo l'assegno mensile da porre a carico del padre ed in favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore,
11 assegno da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici
ISTAT a decorrere dal marzo del 2025.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va confermato l'obbligo di concorrere nella misura della metà al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per il figlio in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torre Annunziata e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati adottato in data 06.07.2021;
2.4- In merito, poi, alla domanda della ricorrente di percepire interamente l'assegno unico, il collegio ritiene, sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità sul punto, che la domanda sia ammissibile e tuttavia infondata.
Si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 22/02/2025, n. 4672 ha evidenziato che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce:
"L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario"; che ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Stante il tenore letterale della suddetta norma, la Corte ha poi preso le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Ancora la Cassazione ha precisato che “la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso”.
12 Dunque, l'assegno ben può essere attribuito al genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Ciò premesso, ritiene tuttavia il collegio che nella fattispecie in esame, avuto riguardo all'età ed alle attuali esigenze del figlio minore, ai redditi non elevati percepiti da entrambi i genitori, alla ampiezza dei tempi di permanenza del minore presso il padre e, dunque, alla significativa partecipazione di questi alla soddisfazione dei bisogni e delle esigenze immediate del figlio, la domanda non sia fondata e che l'assegno unico erogato per il figlio minore di anni Per_1 cinque, debba essere attribuito ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3.- Avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2
c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per un figlio nato fuori dal matrimonio proposta da con ricorso depositato in data 11.3.2024 nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre;
2) assegna la casa familiare, sita in Pompei, alla via Tre Ponti n. 105 (di proprietà dei genitori della ricorrente e da questi concessa in comodato), a che la abiterà Parte_1 unitamente al figlio;
3) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) dispone che il sig. avrà con sé il figlio minore, quando vorrà, previo Controparte_1 accordo con la sig. e, comunque, tenendo conto degli impegni scolastici e di cura del Pt_1 minore e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, almeno secondo il seguente calendario:
➢ a fine settimana alterni dal termine della giornata di lavoro del padre (e comunque dalle ore
16,00) del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva, con pernottamento;
➢ nella settimana in cui non ha il bambino con se nel fine settimana, per tre pomeriggi (da concordare ma che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì, mercoledì e venerdi) dal
13 termine della giornata di lavoro del padre (e comunque dalle ore 16,00) alle ore 20,30 dopo cena;
➢ nella settimana in cui ha il bambino con sé nel fine settimana, per due pomeriggi da concordare (ma che in caso di disaccordo si indicano nel lunedì e mercoledi), con il medesimo orario;
➢ per una settimana (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio) in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
➢ sempre ad anni alterni la Domenica di Pasqua, o il Lunedì in Albis;
➢ per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività e “ponti” infrannuali;
◼ in occasione delle proprie ricorrenze (compleanno, onomastico, festa del papà), con analogo diritto della madre nelle corrispondenti ricorrenze;
➢ ad anni alterni il giorno del compleanno o dell'onomastico del figlio (salvo diverso accordo dei genitori);
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da marzo 2024, l'assegno di complessivi
[...] euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere da marzo 2025;
6) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per il figlio in conformità a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale;
7) rigetta la domanda di attribuzione integrale in proprio favore dell'assegno unico familiare, formulata da parte ricorrente;
8) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa MAnna Lopiano
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal
d.m. 15-10-2012 n. 209.
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