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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 DICEMBRE 2025
N.R.G. 3192/2025
All'udienza del 5 Dicembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa MA Domenica OM, alle ore 9:15 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
21 Novembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Angela Carbone per la ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giuseppina Possidente per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Massimiliano CI per Inps, collegato tramite piattaforma teams
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Carbone aderisce all'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti e chiede che la causa venga decisa con la compensazione delle spese.
I difensori dei resistenti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e si rimettono al Tribunale in ordine alla disciplina delle spese di lite.
Alle ore 9:26, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:30 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,34;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa MA D.
OM, all'udienza del 5/12/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3192/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Angela Carbone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina
Possidente;
resistente
E
3 INPS, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Massimiliano
CI e AR Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/25, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, promuoveva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259005039363000 notificata da
[...]
in data 08.09.2025, di € Controparte_1
4.864,85 dovuti a seguito della revoca di assegni familiari e disoccupazione agricola, di cui all' anno
2015, limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
39420220002621722000.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'AVA,
l'inesistenza della pretesa e la prescrizione del credito vantato dall'INPS, ai sensi dell'art. 3, comma
9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data in cui le somme erano dovute, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
4 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell
[...]
a riscuotere la somma riportata Controparte_1
negli atti opposti e, per l'effetto, annullate sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ADER, inoltre, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, la circostanza che, il Concessionario della
Riscossione, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, va, acclarata l' ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di
Riscossione azionata dall Controparte_1
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili tutte le questioni formali dedotte dalla ricorrente, in quanto. proposte oltre il termine di 20 giorni previsto per le opposizioni ai vizi formali, in quanto, l'avviso di addebito opposto n. 394 2022 00026217 22 000, risulta notificato il 28.11.22 (V. doc.2 di Inps).
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di
7 cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, in materia di ripetizione dell'indebito relativo a prestazioni di disoccupazione agricola erogate dall'INPS, il termine di prescrizione è quello decennale previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile
e lo stesso può essere validamente interrotto mediante comunicazioni scritte e notificate al debitore, anche quando intercorra un significativo lasso temporale tra il primo accertamento del disconoscimento del rapporto di lavoro e le successive richieste di restituzione. L'interruzione della prescrizione opera efficacemente quando l'ente previdenziale, dopo aver proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo e alla conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, manifesti in modo inequivocabile la volontà di esercitare il diritto alla ripetizione attraverso comunicazioni formali e reiterate nel tempo. La circostanza che le prestazioni di disoccupazione agricola e l'eventuale assegno per il nucleo familiare siano state corrisposte in assenza dei presupposti di legge, segnatamente per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
8 agricoli ovvero per avvenuta cancellazione dagli stessi, determina l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Il decorso del termine di prescrizione viene efficacemente impedito dalle comunicazioni dell'ente creditore che, pur susseguendosi a distanza di anni, mantengono la loro efficacia interruttiva purche' siano formalmente notificate e manifestino chiaramente la richiesta di adempimento dell'obbligazione restitutoria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore risulta pertanto infondata quando sia documentalmente provata l'interruzione del termine prescrizionale mediante atti di costituzione in mora o di richiesta di adempimento regolarmente notificati, indipendentemente dalla durata complessiva del procedimento di accertamento e recupero delle somme indebitamente erogate.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che le somme sono state percepite in data 20 luglio 2016, pertanto da tale data decorre il termine prescrizionale decennale, l'AVA opposto risulta pervenuto in data 28 Novembre 2022, conseguentemente va dichiarata l'attualità del credito, in quanto, al momento della notifica dello stesso non era maturato il detto termine decennale.
Le spese di lite vengono compensate, in ragione del comportamento processuale della ricorrente.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale il credito di cui all'AVA n.
; PartitaIVA_1
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi, lì 5 Dicembre 2025.
Il G.O.P.
MA D. OM
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 5 DICEMBRE 2025
N.R.G. 3192/2025
All'udienza del 5 Dicembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa MA Domenica OM, alle ore 9:15 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
21 Novembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Angela Carbone per la ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Giuseppina Possidente per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Massimiliano CI per Inps, collegato tramite piattaforma teams
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Carbone aderisce all'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti e chiede che la causa venga decisa con la compensazione delle spese.
I difensori dei resistenti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e si rimettono al Tribunale in ordine alla disciplina delle spese di lite.
Alle ore 9:26, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:30 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,34;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa MA D.
OM, all'udienza del 5/12/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3192/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Angela Carbone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina
Possidente;
resistente
E
3 INPS, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Massimiliano
CI e AR Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/25, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, promuoveva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259005039363000 notificata da
[...]
in data 08.09.2025, di € Controparte_1
4.864,85 dovuti a seguito della revoca di assegni familiari e disoccupazione agricola, di cui all' anno
2015, limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
39420220002621722000.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'AVA,
l'inesistenza della pretesa e la prescrizione del credito vantato dall'INPS, ai sensi dell'art. 3, comma
9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data in cui le somme erano dovute, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
4 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell
[...]
a riscuotere la somma riportata Controparte_1
negli atti opposti e, per l'effetto, annullate sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ADER, inoltre, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, la circostanza che, il Concessionario della
Riscossione, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, va, acclarata l' ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n. 146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla
Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di
Riscossione azionata dall Controparte_1
a mezzo di notificazione di intimazione di
[...]
pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del
Codice di Procedura Civile.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili tutte le questioni formali dedotte dalla ricorrente, in quanto. proposte oltre il termine di 20 giorni previsto per le opposizioni ai vizi formali, in quanto, l'avviso di addebito opposto n. 394 2022 00026217 22 000, risulta notificato il 28.11.22 (V. doc.2 di Inps).
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di
7 cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, in materia di ripetizione dell'indebito relativo a prestazioni di disoccupazione agricola erogate dall'INPS, il termine di prescrizione è quello decennale previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile
e lo stesso può essere validamente interrotto mediante comunicazioni scritte e notificate al debitore, anche quando intercorra un significativo lasso temporale tra il primo accertamento del disconoscimento del rapporto di lavoro e le successive richieste di restituzione. L'interruzione della prescrizione opera efficacemente quando l'ente previdenziale, dopo aver proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo e alla conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, manifesti in modo inequivocabile la volontà di esercitare il diritto alla ripetizione attraverso comunicazioni formali e reiterate nel tempo. La circostanza che le prestazioni di disoccupazione agricola e l'eventuale assegno per il nucleo familiare siano state corrisposte in assenza dei presupposti di legge, segnatamente per mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
8 agricoli ovvero per avvenuta cancellazione dagli stessi, determina l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Il decorso del termine di prescrizione viene efficacemente impedito dalle comunicazioni dell'ente creditore che, pur susseguendosi a distanza di anni, mantengono la loro efficacia interruttiva purche' siano formalmente notificate e manifestino chiaramente la richiesta di adempimento dell'obbligazione restitutoria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore risulta pertanto infondata quando sia documentalmente provata l'interruzione del termine prescrizionale mediante atti di costituzione in mora o di richiesta di adempimento regolarmente notificati, indipendentemente dalla durata complessiva del procedimento di accertamento e recupero delle somme indebitamente erogate.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che le somme sono state percepite in data 20 luglio 2016, pertanto da tale data decorre il termine prescrizionale decennale, l'AVA opposto risulta pervenuto in data 28 Novembre 2022, conseguentemente va dichiarata l'attualità del credito, in quanto, al momento della notifica dello stesso non era maturato il detto termine decennale.
Le spese di lite vengono compensate, in ragione del comportamento processuale della ricorrente.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale il credito di cui all'AVA n.
; PartitaIVA_1
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi, lì 5 Dicembre 2025.
Il G.O.P.
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