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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/08/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4930/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4930/2021 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Paolo Bartoli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Andrea Pensi ed elettivamente domiciliato presso il suo CP_1 studio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1084/2021
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, per le ragioni tutte esposte in narrativa per i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, accertare e dichiarare in ogni caso che la non deve le somme portate dal decreto Parte_1 ingiuntivo. Con riserva di indicare testi. Con riserva di ulteriore produrre dedurre e argomentare. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Conclusioni per l'opposta: “In via preliminare e principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1084/2021 del 17 giugno 2021 ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In preliminare e meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate dalla odierna attrice ex art. 186 bis c.p.c. per €
1.052,00 in relazione alla Fattura n. 32 del 27.11.2018 non contestata oltre ad € 1.537,32, oltre Iva al pagina 1 di 5 22%, quindi € 1.875,53 in riferimento ai lavori presso il cantiere e, così, in totale per € Pt_2
2.927,53; Nel merito: respingere l'opposizione ex averso spiegata in quanto infondata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra riportate e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Perugia – Dott.ssa Zampolini n. 1084/2021 del 17 giugno 2021”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 1084/21, emesso dal Tribunale Civile di Perugia, Dott.ssa Zampolini-
RG 1513/2021, in data 16.06.2021, su ricorso di con il quale era ingiunto alla società CP_1 [...]
ed in solido al socio accomandatario il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 13.798,24, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo e spese di procedura, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato. Rassegnava
l'opponente le conclusioni sopra trascritte esponendo che: - con contratto di appalto del 18.5.2019 il
Dott. commissionava alla ditta la ristrutturazione di un immobile di proprietà ove
Pt_2 Pt_1 intendeva trasferirsi con la propria famiglia (all.2 atto di citazione); - nel corso del rapporto contrattuale, rispetto alle opere specificatamente indicate nel capitolato, il Dott. sceglieva
Pt_2 quantità e materiali e forniture diverse, e di maggior pregio e costo rispetto a quelli inclusi nel prezzo finale originariamente pattuito tra le parti;
ciò avveniva anche per gli infissi scelti dal per i
Pt_2 quali quest'ultimo - per accordo intervenuto tra le parti dopo la sottoscrizione del contratto originario - avrebbe dovuto sostenere la differenza di prezzo;
- le fatture su cui si fonda l'ingiunzione avversaria sono da riferirsi, sotto il profilo della obbligazione di pagamento, al Dott. (debitore) e non
Pt_2 all'odierna ingiunta, estranea al credito portato dal d.i. opposto, non riferibile né imputabile alla
[...] in quanto relativo a forniture di prodotti e materiali richiesti dal e per le quali CP_2 Pt_2 quest'ultimo si è obbligato nei confronti della a sopportarne i relativi costi;
- ha già Pt_1 Pt_1
CP_ corrisposto alla società l'importo complessivo di € 5.462,68 (relativo alle fatture n.20 del
23.10.2019 e n.21 del 28.10.2019) di cui alle pattuizioni originarie previste nel contratto di appalto intervenuto fra la ed il che prevedeva la fornitura e posa in opera di finestre in pvc “con Pt_1 Pt_2 vetro termico basso emissivo ed anta a ribalta per un costo complessivo di € 7.000 oltre iva”, con la conseguenza che era ed è tenuta al solo pagamento della differenza pari ad € 1.537,32 oltre IVA, Pt_1
(ovvero: quanto già corrisposto alla e l'obbligo assunto con il contratto di appalto intervenuto CP_1
CP_ tra ed il Dott. € 7.000 – 5.462); - l'ulteriore importo richiesto da attenendo a Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 5 materiali extra capitolato dovrà essere sopportato dal Dott. - riconosceva come dovute le Pt_2 somme di € 1.537,32 oltre IVA nonché € 1.052,00 per differenza fattura n.32 del 27.11.2018.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e risposta del 25 CP_1 gennaio 2022 con la quale concludeva come sopra trascritto, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, documentando le ragioni di credito e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1084/2021, o, in subordine la provvisoria esecuzione delle somme non contestate.
All'udienza di prima comparizione del 23 febbraio 2022 il Giudice si riservava di decidere sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'esito, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il GI disponeva la mediazione delegata. Veniva così introdotta, su domanda dell'opposta, la mediazione dinanzi all'istituto , procedura definita in data 14.06.2022 con CP_3 la sottoscrizione di un verbale di conciliazione. All'udienza del 16.11.2022 l'opponente rappresentava difficoltà economiche tali da non consentire i versamenti della somma concordata (€ 5.000,00) secondo le modalità ed i tempi pattuiti (2 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 ed il 31 agosto 2022) e domandava, ottenendolo, un rinvio dell'udienza finalizzato all'adempimento. All'udienza del 8.2.2023 l'opposta dava atto della mancata esecuzione dell'accordo; il GI concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Seguiva, pertanto, da parte della opposta il deposito delle memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183 c.p.c.; parte opponente depositava la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. senza formulare richieste istruttorie. Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, alle parti erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in pagina 3 di 5 proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, l'opposizione è infondata. Emerge dalla istruttoria espletata la prova della sussistenza del credito reclamato dalla odierna società opposta con il ricorso alla procedura monitoria, avendo la parte opposta adeguatamente fornito la prova della fornitura e del montaggio in favore della opponente delle persiane in alluminio, comprensive di vetri ed accessori, presso il cantiere Mignini in località Pilonico Paterno in Perugia, descritti nella Fattura n. 32 del 27.11.2018. Ha documentato che CP_ nel corso del 2019 ha commissionato a ulteriori lavori presso il Parte_1 cantiere in località Perugia, quali fornitura e posa in opera di infissi in pvc, comprensivi di Pt_2 vetri ed accessori, come da preventivo C-00012-2019 (doc.3 comparsa di costituzione e risposta) per un importo complessivo per i lavori di € 11.804,00 oltre Iva al 22%; ha documentato che la commissione è stata integrata dalla società opponente con la fornitura e posa in opera di guide in alluminio, celini in legno per avvolgibili e balaustra interna di cui ai preventivi C-0010-2019 (doc.4 comparsa di costituzione e risposta) e C-0011-2019 (doc.5 comparsa di costituzione e risposta). Ha altresì provato che i contratti menzionati stati inviati alla società opponente e della stessa ricevuti (doc.6 comparsa di costituzione e risposta) e accettati senza riserve o contestazioni, anche provvedendo l'opponente a pagare in favore di l'acconto di € 5.462,68, comprensivo di Iva, a fronte delle Fatture n. 20 CP_1 del 23.10.2019 (doc.7 comparsa di costituzione e risposta) e n. 21 del 28.10.2019 (doc.8 comparsa di costituzione e risposta). E dunque, a fronte dei lavori e delle forniture eseguiti, Parte_1 Parte_1 risulta debitrice di del saldo di cui alle fatture n. 5 del 21.02.2020 (doc.9
[...] CP_1
pagina 4 di 5 comparsa di costituzione e risposta) e n. 12 del 17.07.2020 (doc.10 comparsa di costituzione e risposta) per un importo totale di € 12.746,24.
Della esistenza del debito maturato nei confronti della società opposta si ricava conferma anche dalla mail del 17.7.2020, in atti, e dalla missiva di contestazione del Dott. in atti, dalla quale si Pt_2 evince l'integrale pagamento degli importi in favore della società e della inesistenza di qualsiasi Pt_1 obbligazione di pagamento del Dott. Pt_2
Peraltro, alcuna prova di segno contrario, al di là delle contestazioni sollevate con l'atto di opposizione l'opponente ha provato o offerto di provare e la mancata esecuzione all'accordo raggiunto in sede di mediazione, dovuto, per ammissione della stessa opponente, a difficoltà di ordine finanziario, conferma, oltre al dato documentale, la bontà degli assunti di parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1084/21.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4930/2021 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Paolo Bartoli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Andrea Pensi ed elettivamente domiciliato presso il suo CP_1 studio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1084/2021
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, per le ragioni tutte esposte in narrativa per i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, accertare e dichiarare in ogni caso che la non deve le somme portate dal decreto Parte_1 ingiuntivo. Con riserva di indicare testi. Con riserva di ulteriore produrre dedurre e argomentare. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Conclusioni per l'opposta: “In via preliminare e principale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1084/2021 del 17 giugno 2021 ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In preliminare e meramente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate dalla odierna attrice ex art. 186 bis c.p.c. per €
1.052,00 in relazione alla Fattura n. 32 del 27.11.2018 non contestata oltre ad € 1.537,32, oltre Iva al pagina 1 di 5 22%, quindi € 1.875,53 in riferimento ai lavori presso il cantiere e, così, in totale per € Pt_2
2.927,53; Nel merito: respingere l'opposizione ex averso spiegata in quanto infondata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra riportate e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Perugia – Dott.ssa Zampolini n. 1084/2021 del 17 giugno 2021”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 1084/21, emesso dal Tribunale Civile di Perugia, Dott.ssa Zampolini-
RG 1513/2021, in data 16.06.2021, su ricorso di con il quale era ingiunto alla società CP_1 [...]
ed in solido al socio accomandatario il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 13.798,24, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo e spese di procedura, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato. Rassegnava
l'opponente le conclusioni sopra trascritte esponendo che: - con contratto di appalto del 18.5.2019 il
Dott. commissionava alla ditta la ristrutturazione di un immobile di proprietà ove
Pt_2 Pt_1 intendeva trasferirsi con la propria famiglia (all.2 atto di citazione); - nel corso del rapporto contrattuale, rispetto alle opere specificatamente indicate nel capitolato, il Dott. sceglieva
Pt_2 quantità e materiali e forniture diverse, e di maggior pregio e costo rispetto a quelli inclusi nel prezzo finale originariamente pattuito tra le parti;
ciò avveniva anche per gli infissi scelti dal per i
Pt_2 quali quest'ultimo - per accordo intervenuto tra le parti dopo la sottoscrizione del contratto originario - avrebbe dovuto sostenere la differenza di prezzo;
- le fatture su cui si fonda l'ingiunzione avversaria sono da riferirsi, sotto il profilo della obbligazione di pagamento, al Dott. (debitore) e non
Pt_2 all'odierna ingiunta, estranea al credito portato dal d.i. opposto, non riferibile né imputabile alla
[...] in quanto relativo a forniture di prodotti e materiali richiesti dal e per le quali CP_2 Pt_2 quest'ultimo si è obbligato nei confronti della a sopportarne i relativi costi;
- ha già Pt_1 Pt_1
CP_ corrisposto alla società l'importo complessivo di € 5.462,68 (relativo alle fatture n.20 del
23.10.2019 e n.21 del 28.10.2019) di cui alle pattuizioni originarie previste nel contratto di appalto intervenuto fra la ed il che prevedeva la fornitura e posa in opera di finestre in pvc “con Pt_1 Pt_2 vetro termico basso emissivo ed anta a ribalta per un costo complessivo di € 7.000 oltre iva”, con la conseguenza che era ed è tenuta al solo pagamento della differenza pari ad € 1.537,32 oltre IVA, Pt_1
(ovvero: quanto già corrisposto alla e l'obbligo assunto con il contratto di appalto intervenuto CP_1
CP_ tra ed il Dott. € 7.000 – 5.462); - l'ulteriore importo richiesto da attenendo a Pt_1 Pt_2
pagina 2 di 5 materiali extra capitolato dovrà essere sopportato dal Dott. - riconosceva come dovute le Pt_2 somme di € 1.537,32 oltre IVA nonché € 1.052,00 per differenza fattura n.32 del 27.11.2018.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e risposta del 25 CP_1 gennaio 2022 con la quale concludeva come sopra trascritto, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, documentando le ragioni di credito e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1084/2021, o, in subordine la provvisoria esecuzione delle somme non contestate.
All'udienza di prima comparizione del 23 febbraio 2022 il Giudice si riservava di decidere sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'esito, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il GI disponeva la mediazione delegata. Veniva così introdotta, su domanda dell'opposta, la mediazione dinanzi all'istituto , procedura definita in data 14.06.2022 con CP_3 la sottoscrizione di un verbale di conciliazione. All'udienza del 16.11.2022 l'opponente rappresentava difficoltà economiche tali da non consentire i versamenti della somma concordata (€ 5.000,00) secondo le modalità ed i tempi pattuiti (2 rate mensili di € 2.500,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 ed il 31 agosto 2022) e domandava, ottenendolo, un rinvio dell'udienza finalizzato all'adempimento. All'udienza del 8.2.2023 l'opposta dava atto della mancata esecuzione dell'accordo; il GI concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Seguiva, pertanto, da parte della opposta il deposito delle memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183 c.p.c.; parte opponente depositava la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. senza formulare richieste istruttorie. Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, alle parti erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in pagina 3 di 5 proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, l'opposizione è infondata. Emerge dalla istruttoria espletata la prova della sussistenza del credito reclamato dalla odierna società opposta con il ricorso alla procedura monitoria, avendo la parte opposta adeguatamente fornito la prova della fornitura e del montaggio in favore della opponente delle persiane in alluminio, comprensive di vetri ed accessori, presso il cantiere Mignini in località Pilonico Paterno in Perugia, descritti nella Fattura n. 32 del 27.11.2018. Ha documentato che CP_ nel corso del 2019 ha commissionato a ulteriori lavori presso il Parte_1 cantiere in località Perugia, quali fornitura e posa in opera di infissi in pvc, comprensivi di Pt_2 vetri ed accessori, come da preventivo C-00012-2019 (doc.3 comparsa di costituzione e risposta) per un importo complessivo per i lavori di € 11.804,00 oltre Iva al 22%; ha documentato che la commissione è stata integrata dalla società opponente con la fornitura e posa in opera di guide in alluminio, celini in legno per avvolgibili e balaustra interna di cui ai preventivi C-0010-2019 (doc.4 comparsa di costituzione e risposta) e C-0011-2019 (doc.5 comparsa di costituzione e risposta). Ha altresì provato che i contratti menzionati stati inviati alla società opponente e della stessa ricevuti (doc.6 comparsa di costituzione e risposta) e accettati senza riserve o contestazioni, anche provvedendo l'opponente a pagare in favore di l'acconto di € 5.462,68, comprensivo di Iva, a fronte delle Fatture n. 20 CP_1 del 23.10.2019 (doc.7 comparsa di costituzione e risposta) e n. 21 del 28.10.2019 (doc.8 comparsa di costituzione e risposta). E dunque, a fronte dei lavori e delle forniture eseguiti, Parte_1 Parte_1 risulta debitrice di del saldo di cui alle fatture n. 5 del 21.02.2020 (doc.9
[...] CP_1
pagina 4 di 5 comparsa di costituzione e risposta) e n. 12 del 17.07.2020 (doc.10 comparsa di costituzione e risposta) per un importo totale di € 12.746,24.
Della esistenza del debito maturato nei confronti della società opposta si ricava conferma anche dalla mail del 17.7.2020, in atti, e dalla missiva di contestazione del Dott. in atti, dalla quale si Pt_2 evince l'integrale pagamento degli importi in favore della società e della inesistenza di qualsiasi Pt_1 obbligazione di pagamento del Dott. Pt_2
Peraltro, alcuna prova di segno contrario, al di là delle contestazioni sollevate con l'atto di opposizione l'opponente ha provato o offerto di provare e la mancata esecuzione all'accordo raggiunto in sede di mediazione, dovuto, per ammissione della stessa opponente, a difficoltà di ordine finanziario, conferma, oltre al dato documentale, la bontà degli assunti di parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1084/21.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
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