Articolo 1407 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1406Articolo 1418
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9 ottobre 2010
Art. 1407. Conferimento alla Bandiera 1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unita' delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, puo' essere conferita <> la croce di Cavaliere
dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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