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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:03, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1
DIEGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.8.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, pagina 1 di 5 condannare il a corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.559,00 al lordo, Controparte_1 salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso i diversi Istituti scolastici e nei periodi meglio precisati in ricorso lamentando di non aver percepito, nel corso dell'A.S. 2021/2022, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Non si costituiva il resistente del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La domanda di cui al ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. retribuzione professionale docenti in misura proporzionale alla quantità di lavoro prestato, è fondata.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo pagina 2 di 5 determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal che ha CP_1 escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari pagina 3 di 5 di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione e nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dal docente con il contratto a termine è Parte_1 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
In effetti, in punto, il non costituendosi ha rinunciato ad allegare qualsivoglia elemento CP_1 concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente titolare assente. Parte_1
Tanto chiarito, atteso che alla luce della documentazione in atti il calcolo appare congruo, deve concludersi per la condanna del convenuto al pagamento a favore di a CP_1 Parte_1 titolo di retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.559,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. in quanto non risulta funzionante il collegamento ipertestuale di tutti i documenti allegati al ricorso ed in particolare di quelli relativi alla specifica posizione della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.559,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA. pagina 4 di 5 LIVORNO, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:03, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1
DIEGO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.8.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, pagina 1 di 5 condannare il a corrispondere alla ricorrente a tale titolo l'importo di € 1.559,00 al lordo, Controparte_1 salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso i diversi Istituti scolastici e nei periodi meglio precisati in ricorso lamentando di non aver percepito, nel corso dell'A.S. 2021/2022, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Non si costituiva il resistente del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La domanda di cui al ricorso volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. retribuzione professionale docenti in misura proporzionale alla quantità di lavoro prestato, è fondata.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo pagina 2 di 5 determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal che ha CP_1 escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari pagina 3 di 5 di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione e nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dal docente con il contratto a termine è Parte_1 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
In effetti, in punto, il non costituendosi ha rinunciato ad allegare qualsivoglia elemento CP_1 concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente titolare assente. Parte_1
Tanto chiarito, atteso che alla luce della documentazione in atti il calcolo appare congruo, deve concludersi per la condanna del convenuto al pagamento a favore di a CP_1 Parte_1 titolo di retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.559,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. in quanto non risulta funzionante il collegamento ipertestuale di tutti i documenti allegati al ricorso ed in particolare di quelli relativi alla specifica posizione della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.559,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA. pagina 4 di 5 LIVORNO, 18 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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