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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
PU n. 55-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Controparte_1
Roma Via Vittorio Montiglio 21/23 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione della Parte_1
società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 44.418,25, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando, unitamente ad atto di precetto, la sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 12801/2024 del 12.12.2024 che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1203/2024 del 29/02/2024;
• l'esito negativo della ricerca di beni immobiliari su cui soddisfarsi;
***
-) costituitasi la società indicata in epigrafe ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali ex art. 1 comma 2 CCII ed ha pertanto richiesto il rigetto dell'istanza;
***
CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni richieste ex art 42 Controparte_3
e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 551.146,33, di cui contributivi euro 130.958.33;
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 5 PU n. 55-1/2025
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) il richiamato art. 2 co 1 lett d) CCII definisce“ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”;
-) l'onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, il quale può avvalersi anche di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre anni, che al riguardo non rilevano quale prova legale, purchè, tuttavia, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( cfr Cass.civ., I, ord. n. 25025 del 9.11.2020; VI-I, ord. n. 35381 del 1.12.2022);
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario esecutivo che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII , ammontando in particolare i debiti iscritti a ruolo a oltre 550.000,00;
-) la società debitrice ha la forma - - e l'oggetto – gestione bar e pasticcerie, produzione e CP_1
commercio per conto proprio e di terzi di dolciumi e prodotti gastronomici - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la società debitrice non ha dimostrato la natura minore dell'impresa esercitata ex art 2 lett. d) CCII, essendo emersi dall'istruttoria svolta debiti di valore complessivo superiore ad euro 500.000,00 in contrasto con quanto esposto nella documentazione contabile offerta dalla resistente, e precisamente nei bilanci relativi agli esercizi 2022-2023 (all. 5 e 6 alla memoria di costituzione), tuttavia risultati
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 5 PU n. 55-1/2025
pubblicati, unitamente a tutti gli altri relativi agli esercizi a decorrere dal 2019, solo in data 28-
29.04.2025 (doc. 2. - memoria di costituzione), e cioè dopo l'istanza introduttiva di Email_1
questo giudizio, nonché nella situazione economico-finanziaria relativa all'esercizio 2024 (all. 7 alla memoria di costituzione), riportando, in particolare, quest'ultima, debiti complessivi per la minore somma di euro 107.012;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• pluralità, etereogeneità ingente entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli iscritti a ruolo risalenti anche al 2003, quanto a quelli contributivi, e al 2011 quanto a quelli tributari;
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi promosso nel mese di gennaio 2025
(all. 19 memoria di parte) determinato dalle dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c. dei terzi debitori, rispettivamente per mancanza di saldo creditore sul rapporto in essere (all. 24 memoria di parte) e assenza di rapporti con la società in epigrafe (all. 25 memoria di parte);
• l'esito negativo della ricerca di beni immobili su cui soddisfarsi emerso dalla ricerca effettuata presso i pubblici registri (all. 17 al ricorso)
• l'irreperibilità presso la sede legale, emersa in occasione della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi in data 21.01.2025 (all. 19 e 22 memoria di parte) avendo l'ufficiale giudiziario verbalizzato di aver ivi rinvenuto altra società – LÙ PA SR – seppur con medesimo oggetto sociale (all. 25 memoria di parte);
• lo stato di inattività, indicato dalla visura CCIAA offerta dall'istante con il ricorso ,datata
12.12.2024 (all. 15 ricorso) e confermato, oltre che dalla riferita irreperibilità presso la sede legale verbalizzata dall'ufficiale giudiziario, anche dalla stessa resistente nella memoria di costituzione, in cui essa ha testualmente allegato di aver : “…… di fatto, cessato la propria attività solo in data 02 ottobre 2024 a seguito della riconsegna dei locali siti in Roma, Via Vittorio Montiglio 21/23 in ragione della richiesta di riconsegna dei locali e contestuale reimmissione nel possesso avanzata dalla proprietà, in quanto la società … risultava ormai detenere tale immobile commerciale sine titulo”, anche documentando tali circostanze (all. 8 – diffida al rilascio immobile del 04.06.2024 e
8a - comunicazione pec proprietario immobile – alla memoria di costituzione) ;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 5 PU n. 55-1/2025
aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma Via Vittorio Controparte_1
Montiglio 21/23 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore il dott Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 26.11.2025 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
4 di 5 PU n. 55-1/2025
alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146
Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Controparte_1
Roma Via Vittorio Montiglio 21/23 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione della Parte_1
società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti da lavoro dipendente per complessivi euro 44.418,25, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando, unitamente ad atto di precetto, la sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 12801/2024 del 12.12.2024 che ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1203/2024 del 29/02/2024;
• l'esito negativo della ricerca di beni immobiliari su cui soddisfarsi;
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-) costituitasi la società indicata in epigrafe ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali ex art. 1 comma 2 CCII ed ha pertanto richiesto il rigetto dell'istanza;
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CP_
-) sono pervenute dall' e da le informazioni richieste ex art 42 Controparte_3
e 367 CCII le quali documentano l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 551.146,33, di cui contributivi euro 130.958.33;
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Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
1 di 5 PU n. 55-1/2025
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) il richiamato art. 2 co 1 lett d) CCII definisce“ «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”;
-) l'onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, il quale può avvalersi anche di mezzi di prova diversi dai bilanci degli ultimi tre anni, che al riguardo non rilevano quale prova legale, purchè, tuttavia, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa ( cfr Cass.civ., I, ord. n. 25025 del 9.11.2020; VI-I, ord. n. 35381 del 1.12.2022);
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario esecutivo che ha condannato la società in epigrafe al pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi sono di importo complessivo molto superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII , ammontando in particolare i debiti iscritti a ruolo a oltre 550.000,00;
-) la società debitrice ha la forma - - e l'oggetto – gestione bar e pasticcerie, produzione e CP_1
commercio per conto proprio e di terzi di dolciumi e prodotti gastronomici - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la società debitrice non ha dimostrato la natura minore dell'impresa esercitata ex art 2 lett. d) CCII, essendo emersi dall'istruttoria svolta debiti di valore complessivo superiore ad euro 500.000,00 in contrasto con quanto esposto nella documentazione contabile offerta dalla resistente, e precisamente nei bilanci relativi agli esercizi 2022-2023 (all. 5 e 6 alla memoria di costituzione), tuttavia risultati
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
2 di 5 PU n. 55-1/2025
pubblicati, unitamente a tutti gli altri relativi agli esercizi a decorrere dal 2019, solo in data 28-
29.04.2025 (doc. 2. - memoria di costituzione), e cioè dopo l'istanza introduttiva di Email_1
questo giudizio, nonché nella situazione economico-finanziaria relativa all'esercizio 2024 (all. 7 alla memoria di costituzione), riportando, in particolare, quest'ultima, debiti complessivi per la minore somma di euro 107.012;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• pluralità, etereogeneità ingente entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, di cui quelli iscritti a ruolo risalenti anche al 2003, quanto a quelli contributivi, e al 2011 quanto a quelli tributari;
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi promosso nel mese di gennaio 2025
(all. 19 memoria di parte) determinato dalle dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c. dei terzi debitori, rispettivamente per mancanza di saldo creditore sul rapporto in essere (all. 24 memoria di parte) e assenza di rapporti con la società in epigrafe (all. 25 memoria di parte);
• l'esito negativo della ricerca di beni immobili su cui soddisfarsi emerso dalla ricerca effettuata presso i pubblici registri (all. 17 al ricorso)
• l'irreperibilità presso la sede legale, emersa in occasione della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi in data 21.01.2025 (all. 19 e 22 memoria di parte) avendo l'ufficiale giudiziario verbalizzato di aver ivi rinvenuto altra società – LÙ PA SR – seppur con medesimo oggetto sociale (all. 25 memoria di parte);
• lo stato di inattività, indicato dalla visura CCIAA offerta dall'istante con il ricorso ,datata
12.12.2024 (all. 15 ricorso) e confermato, oltre che dalla riferita irreperibilità presso la sede legale verbalizzata dall'ufficiale giudiziario, anche dalla stessa resistente nella memoria di costituzione, in cui essa ha testualmente allegato di aver : “…… di fatto, cessato la propria attività solo in data 02 ottobre 2024 a seguito della riconsegna dei locali siti in Roma, Via Vittorio Montiglio 21/23 in ragione della richiesta di riconsegna dei locali e contestuale reimmissione nel possesso avanzata dalla proprietà, in quanto la società … risultava ormai detenere tale immobile commerciale sine titulo”, anche documentando tali circostanze (all. 8 – diffida al rilascio immobile del 04.06.2024 e
8a - comunicazione pec proprietario immobile – alla memoria di costituzione) ;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
3 di 5 PU n. 55-1/2025
aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma Via Vittorio Controparte_1
Montiglio 21/23 - Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore il dott Persona_1
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 26.11.2025 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
4 di 5 PU n. 55-1/2025
alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146
Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare
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