TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3150 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Velletri viale Roma n. 156, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Francesca Papoccia, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Mara Policicchio
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Dott. , elettivamente domiciliata CP_2 CP_3
in Arezzo via P. Uccello n. 6, presso lo studio del procuratore Avv. Francesco Francini, che la rappresenta e difende
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del Regionale per il , elettivamente CP_4 CP_5 CP_2
domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 5, presso il procuratore Avv. Sandra Maria
Colombino, dal quale è rappresentato e difeso
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_6
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Sebastiano Cubeddu
OPPOSTI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 23 maggio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229005473100000, emessa per complessivi € 109.800,32, relativa a sei cartelle esattoriali e quattordici avvisi di CP_ addebito, relativi a crediti nella titolarità dell' per premi assicurativi, e dell' per contributi CP_4
previdenziali.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione dei crediti CP_ e la mancata notifica dei titoli impositivi;
ha quindi convenuto in giudizio e CP_4
[...]
, chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09720229005473100000, nonché le cartelle di pagamento n. 09720140003344661000, n.
09720150137758554000, n. 09720160143278689000, n. 09720170270860827000, n.
09720180070918991000, n. 09720190001876279000 e gli avvisi di addebito n.
39720120007344502000, n. 39720120027265102000, n. 39720130006088169000, n.
39720130024084881000, n. 39720140003231739000, n. 39720140012965607000, n.
39720140032248446000, n. 39720150012269092000, n. 39720160008556961000, n.
39720160025132086000, n. 39720180013481677000, n. 39720180028522714000, n.
39720190009048489000, n. 39720190026554430000.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito la Controparte_1
tardività del ricorso, contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto, nel merito, il suo rigetto.
CP_
1.2. Si è costituito in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, il difetto della propria legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
1.3. Si è altresì costituito tardivamente in giudizio che eccepito il difetto della propria CP_4
legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 7 maggio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente, e hanno depositato CP_4 Controparte_1 tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. ha affermato che le cartelle esattoriali n. 09720140003344661000, di € 265,34, e n. CP_4
09720150137758554000, di € 241,00, dovrebbero rientrare nella disciplina dell'art. 222 legge 197/2022, che prevede l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, con conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere.
3.1. Parte ricorrente ha aderito a tale deduzione, con la conseguenza che in relazione a tali titoli può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3.2. Tale pronuncia impone, ai fini della regolamentazione delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza virtuale, di verificare on ogni caso la fondatezza del ricorso.
CP_
4. e hanno eccepito il difetto della rispettiva legittimazione passiva. CP_4
4.1. La giurisprudenza ha chiarito che, nell'analoga fattispecie della riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo.
Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
4.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito e a cartella esattoriali, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermata la legittimazione passiva dei titolari del
CP_ credito, in specie e CP_4
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione CP_1 alla mancata notifica delle cartelle esattoriali, demandata all'ente di riscossione.
5. ha affermato l'omessa notifica dei titoli richiamati dalla intimazione di Parte_1
pagamento opposta. CP_ ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24
d.lgs. 46/1999. 5.1. Occorre ricordare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256).
Inoltre, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse e, a fronte “della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, senza essere soggetto a termini di decadenza” (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256). 5.2. , al riguardo, ha depositato prova della notifica, Controparte_1 eseguita presso l'indirizzo in OC RA (RM) via Castelli Romani 19/B, indicato anche in ricorso come quello di residenza del ricorrente, delle cartelle:
n. 09720140003344661000, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 4 ottobre 2014 (doc. 2 della memoria);
n. 09720150137758554000, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 16 maggio 2016 (doc. 3 della memoria);
n. 09720160143278689000, notificata ex art. 26 comma 2 d.p.r. 602/1973 in data 13 ottobre
2016 (doc. 4 della memoria);
n. 09720170270860827000, notificata ex art. 140 c.p.c. in data 30 luglio 2018 (doc. 5 della memoria);
n. 09720180070918991000, emessa parzialmente per crediti e notificata ex art. 140 CP_4
c.p.c. con ritiro presso l'ufficio postale in data 14 giugno 2019 (doc. 6);
n. 09720190001876279000, notificata ex art. 140 c.p.c. con ritiro presso l'ufficio postale in data 20 luglio 2019 (doc. 7 della memoria di costituzione).
5.2.1. In relazione a tale produzione, parte ricorrente ha osservato, nota di trattazione scritta depositata per la prima udienza del 5 aprile 2023, il mancato deposito della cartolina di ricevimento della notifica della cartella n. 09720160143278689000. CP_
5.3. ha inoltre depositato prova della notifica, eseguita presso il medesimo indirizzo in
OC RA (RM) via Castelli Romani 19/B, degli avvisi di addebito:
n. 39720190026554430000, notificato il 31 dicembre 2019 (doc. 14.bis della memoria);
n. 39720190009048489000, stato notificato il 26 luglio 2019 (doc. 13.bis);
n. 39720180028522714000, stato notificato il 24 gennaio 2019 (doc. 12.bis);
n. 39720180013481677000, notificato il 12 settembre 2018 per compiuta giacenza (doc.
11.bis);
n. 39720160025132086000, notificato il 16 dicembre 2016 per compiuta giacenza (doc.
10.bis);
n. 39720160008556961000, notificato il 12 giugno 2016 per compiuta giacenza (doc.
9.bis);
n. 39720150012269092000, notificato il 26 novembre 2015 per compiuta giacenza (doc.
8.bis);
n. 39720140032248446000, notificato il 16 marzo 2015 per compiuta giacenza (doc.
7.bis);
n. 39720140012965607000, notificato il 15 novembre 2014 per compiuta giacenza (doc.
6.bis);
n. 39720140003231739000, notificato il 4 luglio 2014 per compiuta giacenza (doc.
5.bis); n. 39720130024084881000, notificato l'8 febbraio 2014 per compiuta giacenza (doc.
4.bis);
n. 39720130006088169000, notificato il 20 maggio 2013 per compiuta giacenza (doc.
3.bis);
n. 39720120027265102000, notificato il 25 gennaio 2013 per compiuta giacenza (doc.
2.bis);
n. 39720120007344502000, notificato il 15 maggio 2012 (doc.
1.bis).
5.3.2. In relazione a tale produzione, nulla parte ricorrente ha osservato nella nota di trattazione scritta depositata per la prima udienza del 5 aprile 2023.
5.4. Pertanto, esaminata la documentazione richiamata, accertata la nullità della notifica eseguita per la cartella n. 09720160143278689000 (emessa per premi artigiani dovuto per l'anno
2015) per mancata produzione dell'avviso di ricevimento, per i restanti titoli deve essere dichiarata la validità delle notifiche eseguite.
5.5 Quanto alla eccezione di tardività, deve invece essere osserva che parte ricorrente ha contestato la pretesa creditoria affermando la maturata prescrizione dei crediti: deve allora essere dichiarata l'inammissibilità della eccezione di prescrizione, in relazione al periodo antecedente le notifiche dei titoli, e del motivo di ricorso fondato su una mancanza del ruolo sottostante le cartelle notifiche, divenute irretrattabili dopo la mancata tempestiva opposizione.
L'opposizione avverso la cartella n. 09720160143278689000, notificata invalidamente, deve invece essere ritenuta tempestiva.
6. In relazione alla prospettata prescrizione dei crediti assicurativi, l'art. 3 comma 9 lett. b) legge 335/1995 prevede. “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: […]
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, CP_6
ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_7 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre
2016, n. 23397).
6.1. Nel caso di specie, ha affermato che per i crediti oggetto di causa CP_1 CP_1
il termine sarebbe stato interrotto dalle notifiche: della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria esattoriale (ai sensi dell'art. 77 comma 2bis d.p.r. n. 602/1973) n. 09776201600010153000, eseguita il 10 ottobre 2016, per la cartella n. 09720140003344661000 e gli avvisi d'addebito nn. 39720120007344502000,
39720120027265102000, 39720130006088169000, 39720130024084881000,
39720140003231739000, 39720140032248446000 e 39720150012269092000 (doc. 9); del pignoramento esattoriale diretto presso terzi (ai sensi dell'art. 72bis d.p.r. 602/1973) n.
09784201800023074001, notificato ex art. 26 d.p.r. 602/1973 nelle mani del destinatario tramite raccomanda A.R. in data 27 novembre 2018, relativo alle cartelle nn. 09720140003344661000,
09720150137758554000, 09720160143278689000 e agli avvisi d'addebito nn.
39720120007344502000, 39720120027265102000, 39720130006088169000,
39720130024084881000, 39720140003231739000, 39720140012965607000,
39720140032248446000, 39720150012269092000, 39720160008556961000,
39720160025132086000 (doc. 10).
6.1.1. Parte ricorrente ha contestato la validità della notifica del pignoramento esattoriale diretto presso terzi n. 09784201800023074001, eseguita a mezzo di operatore postale privato,
Nexive.
6.1.2. Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento (Cass. 3 dicembre 2024, n. 30901).
6.1.3. Aderendo all'orientamento della Suprema Corte, deve allora affermarsi la validità della notifica del pignoramento esattoriale diretto presso terzi n. 09784201800023074001, eseguita a mezzo di operatore postale privato, con sottoscrizione del ricorrente (non disconosciuta) apposta per ricevuta del plico, in data 27 novembre 2018, e dell'operatore che ha provveduto.
6.2. Pertanto, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e assicurativi, rileva l' che: CP_8 per la cartella n. 09720140003344661000 e gli avvisi d'addebito nn.
39720120007344502000, 39720120027265102000, 39720130006088169000,
39720130024084881000, 39720140003231739000, 39720140032248446000 e
39720150012269092000 la prescrizione è stata interrotta prima con la notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria esattoriale n. 09776201600010153000, eseguita il 10 ottobre
2016, e poi, tenuto conto delle sospensioni dei termini dettate dall'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 comma 9 d.l. 183/2020, dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, eseguita il
23 maggio 2022; per le cartelle n. 09720170270860827000, n. 09720180070918991000 e n.
09720190001876279000 e per gli avvisi n. 39720190026554430000, n. 39720190009048489000,
n. 39720180028522714000, n. 39720180013481677000, n. 39720160025132086000 e n.
39720160008556961000, non è maturata la prescrizione quinquennale, stante la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, eseguita il 23 maggio 2022, anche tenuto conto delle sospensioni dei termini dettate dall'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 comma 9 d.l.
183/2020; per le cartelle n. 09720150137758554000, notificata in data 16 maggio 2016, e n.
09720160143278689000, emessa per premi artigiani dovuto per l'anno 2015, e per l'avviso n.
39720140012965607000, notificato il 15 novembre 2014, la prescrizione quinquennale dei crediti è stata interrotta efficacemente dalla notifica del pignoramento esattoriale diretto presso terzi n.
09784201800023074001, del 27 novembre 2018.
6.3. L'eccezione di prescrizione dei crediti è pertanto da ritenersi infondata.
7. Quanto ai crediti portati nella cartella n. 09720160143278689000, di € 279,08 per premi notificata invalidamente, a fronte della contestazione della esistenza del ruolo, formulata dal CP_4 ricorrente, l' cui grava il relativo onere, non ha dimostrato in giudizio la sussistenza del CP_4
credito, stante anche la tardività della sua costituzione.
La cartella in esame, non notificata, l'intimazione di pagamento n.
09720229005473100000deve allora essere annullata, in assenza di prova della sussistenza del credito assicurativo.
8. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso e in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere, l'intimazione di pagamento n. 09720229005473100000 deve essere annullata, limitatamente nella cartella n. 09720160143278689000, di € 279,08 per premi stante l'insussistenza del credito, e alle cartelle esattoriali n. 09720140003344661000, CP_4 di € 265,34, e n. 09720150137758554000, di € 241,00, stante lo sgravio dei debiti disposto ex lege.
9. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, l' titolare del credito relativo alla cartella CP_4
n. 09720160143278689000, e , incaricata della sua notifica, Controparte_1
soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore del credito di € 279,08, con distrazione.
Parte ricorrente, soccombente e valutata anche la soccombenza virtuale, deve invece essere
CP_ condannata al pagamento delle spese di lite in favore di come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla impugnazione delle cartelle n.
09720140003344661000 e n. 09720150137758554000; in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
09720229005473100000 limitatamente alle cartelle n. 09720160143278689000, n.
09720140003344661000 e n. 09720150137758554000; rigetta nel resto il ricorso;
condanna , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento dei compensi di lite in favore di , liquidati in € 251,00, oltre spese Parte_1
generali, VA e Cpa come per legge, da distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in CP_4 favore di , liquidati in € 251,00, oltre spese generali, VA e Cpa come per legge, da Parte_1
distrarsi;
CP_
condanna al pagamento dei compensi di lite in favore di liquidati in Parte_1
€ 1.865,00, oltre spese generali.
Si comunichi.
Velletri, 5 giugno 2025
Il giudice
PI GE ZZ