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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.471 del Ruolo Generale dell'anno 2018 (a cui è riunita la causa iscritta al n.474 del Ruolo Generale dell'anno 2018), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.524/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 28.5.2018 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dinoi Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Taranto, alla Via Dante n. 257, elettivamente domicilia;
APPELLANTE nella causa n. 471/18 R.G.
APPELLATA nella causa n. 474/18 R.G.
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Utzeri Parte_2 C.F._2 presso il cui studio legale in Roma, alla Via F.P. de Calboli n. 5, elettivamente domicilia;
APPELLANTE nella causa n. 474/18 R.G.
APPELLATA nella causa n. 471/18 R.G.
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_3 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Pierluigi Oliva e Fabio Di Nicuolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Vigliena n.10; APPELLATA in entrambe le cause riunite
(p.iva , in qualità di mandataria di Parte_4 P.IVA_2 [...]
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Abenavoli presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, elettivamente domicilia;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
trattenuta in decisione il 17.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 16.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.7.2016 la premesso che in forza di Parte_3 decreto ingiuntivo n.25742/2015 emesso il 9.11.2015 dal Tribunale di Roma vantava un credito di €
168.098,38 nei confronti di amministratrice e titolare unica delle quote Parte_2
societarie della società Zerosei s.p.a., credito traente origine da un contratto di apertura di credito in conto corrente e da un contratto di affidamento per imprese stipulati con la società Zerosei S.p.a., rispettivamente, il 30.1.2014 ed il 3.2.2014, e che la aveva rilasciato il Parte_2
22.10.2013 garanzia fideiussoria sino alla concorrenza della somma di € 195.000,00 nell'interesse della suddetta società al fine di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future contratte da Zerosei S.p.a. con conveniva dinanzi al Tribunale di Matera le Parte_3
sigg.re e per sentir dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. o, in Parte_2 Parte_1 via subordinata, la simulazione assoluta dell'atto pubblico per Notaio stipulato il Persona_1
28.7.2014, rep. n.8979 racc. n.4726, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Roma 2^ il 30.7.2014, reg. gen. n. 36109, reg. part. n. 22588, con cui aveva Parte_2 trasferito a il diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Campagnaro di Parte_1
Roma, alla Via della Rocca n. 15, immobile consistente in abitazione di complessivi n.2 vani catastali, posta al piano quarto e censita nel catasto fabbricati al foglio di mappa n.20, part.
n.342/20.
Con comparsa depositata il 20.1.2017 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale Parte_1
contestava la proponibilità della domanda sul rilievo della insussistenza della cd. scientia damni, giacché ella era completamente all'oscuro della situazione economica della e Parte_2 non era consapevole del pregiudizio che l'atto potesse arrecare all'istituto bancario creditore.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa depositata sempre in data 20.1.2017 si costituiva in giudizio anche la sig.ra la quale contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento Parte_2
della domanda ex art.2901 c.c., difettando la prova della consapevolezza, in capo al fideiussore, del pregiudizio per il creditore e del consilium fraudis del debitore e del terzo in danno del creditore, sicché concludeva per il rigetto della domanda stessa.
Con sentenza n.524/2018, emessa il 28.5.2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Matera, in accoglimento della domanda principale avanzata dall'attrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato tra Parte_3 Parte_2
e ed ordinava all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Roma 2 – Servizio di
[...] Parte_1
Pubblicità Immobiliare, di procedere alla trascrizione della sentenza, condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 28.6.2018 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza assumendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 2901
pag. 2 co. 2, 2727 e 2729 c.c. sul rilievo che non fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza, da parte sua, del pregiudizio che l'atto di disposizione fosse in grado di produrre nella sfera giuridica del creditore. Pertanto, conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., e la sig.ra affinché, previa
[...] Parte_2 ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado, in riforma della sentenza impugnata fossero rigettate le domande avanzate da dinanzi al Tribunale di Matera, con Parte_3 vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
La causa così promossa veniva iscritta al n.471/2018 R.G.
Con autonomo atto di citazione notificato in data 30.6.2018 anche la sig.ra Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n.524/2018 emessa il 28.5.2018 dal Tribunale di Matera, assumendo, quali motivi di impugnazione, l'insussistenza del pregiudizio per Parte_3
l'insussistenza e, comunque, la mancanza di prova della consapevolezza del pregiudizio stesso in capo all'appellante e l'omessa dimostrazione della scientia damni e della preordinazione dolosa delle contraenti a sottrarre l'immobile alla garanzia per i creditori. Pertanto, conveniva dinanzi alla
Corte di Appello di Potenza la società in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_3 la sig.ra affinché, previa ammissione di nuova documentazione, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata fossero rigettate le domande avanzate da dinanzi al Tribunale Parte_3 di Matera, con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
La causa così promossa veniva iscritta al n.474/2018 R.G.
Con autonome comparse depositate in data 27.12.2018 la si costituiva in Parte_3 ciascuno dei due giudizi di impugnazione eccependo l'inammissibilità di ogni appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e contestando nel merito la fondatezza dei motivi di gravame. Quindi, concludeva per il rigetto dell'appello proposto da e di quello proposto da Parte_2 Pt_1
, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite.
[...]
Con ordinanza assunta all'udienza dell'8.1.2019 la causa civile iscritta al n.474/18 R.G. veniva riunita a quella iscritta al n.471/18 R.G.
Con comparsa depositata il 20.3.2020 spiegava intervento volontario in giudizio ex art. 111 c.p.c. la in qualità di mandataria di nelle Parte_4 Parte_6
more divenuta cessionaria del credito vantato da la quale dichiarava di costituirsi Parte_3
in sostituzione della originaria società appellata.
Trattenuta in decisione la causa con provvedimento reso il 28.11.2023 da collegio presieduto dal
Dott. Alberto Iannuzzi, con decreto dell'8.3.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione del sopravvenuto collocamento in quiescenza del presidente del collegio e, quindi, in ragione della conseguente impossibilità di ricostituire l'originario collegio per la decisione in camera di consiglio.
pag. 3 La causa veniva nuovamente riservata per la decisione con provvedimento reso il 16.4.2024 da collegio di cui faceva parte il Giudice Ausiliare, Avv. Roberta Ciotti, ma con decreto presidenziale del 20.3.2025 la causa veniva ancora una volta rimessa sul ruolo in ragione delle sopravvenute dimissioni dell'Avv. Roberta Ciotti, accettate dal C.S.M. con delibera del 5.3.2025.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17.6.2025 e disposta con decreto del 28.5.2025 la trattazione della causa mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022, le parti costituite depositavano in data 16.6.2025 le note scritte e con provvedimento emesso il giorno 17.6.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da e di Parte_2 quello proposto da per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata da Parte_1
con la comparsa di costituzione depositata in ciascuno dei giudizi riuniti. Invero, Parte_3
sia l'atto di impugnazione proposto da che quello proposto da Parte_2 Parte_1
esprimono articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che la e la aspirano a veder riformati. Parte_2 Parte_1
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
***
L'appellante nell'atto di citazione notificato il 28.6.2018, in sede di conclusioni, ha Parte_1 chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado.
La richiesta è del tutto inammissibile.
pag. 4 L'interrogatorio formale della sig.ra è già stato assunto in primo grado Parte_2 all'udienza del 20.6.2017 su richiesta della stessa ed il mezzo istruttorio ha Parte_1 riguardato circostanze di fatto del tutto diverse da quelle articolate dall'appellante alla pag.8 dell'atto di impugnazione notificato il 28.6.2018.
Infatti, i capitoli di prova di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) riprodotti alla citata pag.8 non corrispondono a quelli che la ha articolato in primo grado nella memoria ex art.183 Parte_1
co.6 n.2) c.p.c. depositata il 24.3.2017, ma si riferiscono a circostanze di fatto mai allegate dalla né nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il Parte_1
20.1.2017, né nelle successive difese svolte in sede di trattazione della causa entro i termini perentori imposti dall'ordinamento processuale. Pertanto, l'appellante pretende con l'istanza istruttoria in esame di dare ingresso in appello per la prima volta ad un mezzo di prova del tutto nuovo in quanto vertente su circostanze mai articolate nei capitoli riportati in primo grado nella memoria ex art.183 co.6 n.2) c.p.c. depositata il 24.3.2017.
Analoghi rilievi vanno mossi alla richiesta di ammissione di prova per testimoni sulle medesime circostanze dedotte nei capitoli articolati alla pag.8 dell'atto di impugnazione notificato il
28.6.2018.
In applicazione dell'art.345 co.3 c.p.c. entrambe le istanze istruttorie sono inammissibili in quanto l'appellante non ha allegato, né dimostrato di non avere potuto proporre i mezzi di prova (con riguardo alle circostanze nuove dedotte nei menzionati capitoli) nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili.
Ulteriore profilo di inammissibilità dei mezzi istruttori va riconosciuto nel fatto che, come rimarcato, l'appellante intenda con essi dare ingresso in giudizio a circostanze mai allegate nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 20.1.2017 o nelle successive difese (e, in verità, neppure nell'atto di impugnazione), così tentando in appello di accreditare una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella operata in primo grado entro i termini perentori previsti per legge.
Quanto alla richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, giova sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, nè una prova vera e propria e non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, a cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione e la eventuale rinnovazione (al riguardo, v. Cass.civ.sez.III, 30 luglio 1987, n.6594). Le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata. La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza pag. 5 alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
***
L'appellante nell'atto di citazione notificato il 30.6.2018, in sede di conclusioni, Parte_2 ha chiesto l'ammissione di un nuovo documento, costituito dalla “cogaranzia di Consorzio Fidi in favore di per somma non inferiore a euro 100.000,00”. L'appellante ha giustificato la Parte_3
richiesta adducendo che il documento non sia stato rinvenuto né fosse rinvenibile in data antecedente alla sentenza impugnata, senza tuttavia illustrare le ragioni del mancato tempestivo rinvenimento del documento stesso e/o dell'impossibilità oggettiva del rinvenimento di esso prima della definizione del giudizio di primo grado.
La richiesta è inammissibile.
Invero, l'art.345 co.3 c.p.c. nella formulazione vigente dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nella sua precedente formulazione la stessa disposizione contemplava l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'art.54 comma 1, lett. 0b), del decreto-legge n. 83 del 22.6.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 7.8.2012, ha soppresso, nel testo della disposizione processuale in commento, le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di quest'ultima modifica vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi ai fini della decisione della causa, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54 del predetto D.L. n.83/2012, la disposizione processuale nella nuova formulazione trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo nell'ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore pag. 6 della legge n.134 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 83 cit., e cioè dal giorno 11 settembre
2012 (cfr. Cass.civ.sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; Cass.civ.sez.2, 14 marzo 2017 n.6590).
Avendo il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.524/2018 emessa il 28.5.2018 dal Tribunale di Matera e pubblicata in pari data, l'art. 345 co.3 c.p.c. nella nuova ultima formulazione si applica senz'altro al caso di specie, sicché è fatto divieto assoluto di ammissione nel presente grado di giudizio dei nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti salvo che la parte interessata non deduca e dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nella specie, la non ha allegato, né dimostrato di non aver potuto produrre il Parte_2
documento in questione nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.
***
Nel merito, entrambi gli appelli proposti avverso la sentenza n.524/2018, emessa il 28.5.2018 dal
Tribunale di Matera e pubblicata in pari data, sono infondati e vanno respinti.
***
Causa civile iscritta al n.471/2018 R.G.
A) Con un unico motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la violazione degli Parte_1
artt. 2901 co. 2, 2727 e 2729 c.c. sul rilievo che in primo grado non sia stata raggiunta la prova della consapevolezza, da parte sua, del pregiudizio che l'atto di disposizione fosse in grado di produrre all'istituto bancario creditore.
Ha sostenuto l'appellante che la abbia insistito sulla natura pregiudizievole Parte_3 dell'atto di disposizione dell'immobile, ma non abbia fornito la prova del fatto che, trattandosi di atto a titolo oneroso, l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio e partecipe della dolosa Pt_1
preordinazione, non essendo al riguardo stata dimostrata neppure la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non abbia assegnato nessuna rilevanza a circostanze decisive, quali la tracciabilità dei pagamenti, la anteriorità della vendita dell'immobile rispetto al primo atto assunto dalla banca creditrice (cioè, la revoca degli affidamenti), la congruità del prezzo e le ingenti opere di ristrutturazione dell'immobile acquistato.
Le argomentazioni spese a sostegno del motivo di gravame sono infondate.
A-a) L'art. 2901 c.c. distingue la scientia damni o consapevolezza del pregiudizio dalla scientia fraudis intesa come partecipazione alla dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Tali locuzioni sono state dettagliatamente scandagliate dalla giurisprudenza, che, in più occasioni, ha ribadito che: “La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto
pag. 7 all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”,
“l'animus nocendi”, in luogo della semplice “scientia damni” (Cass. sent. n. 13446/2013).
Ai fini dell'accertamento dell'anteriorità o della posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, vale rimarcare che l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Infatti, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Ciò è stato da tempo recepito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto tutelato non solo il credito litigioso, ma anche un credito che ancora non esiste, prescindendo quindi da ogni profilo di esigibilità e ponendosi a monte rispetto al riferimento a condizione o a termine, perché si viene a concretizzare proprio la fattispecie di tutela nell'anteriorità del credito, che in quanto tale investe, logicamente, anche l'"atto anteriore" al credito stesso (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza
n. 23208 del 15/11/2016; Cass.Sez.Un., ordinanza 18 maggio 2004 n. 9440).
Nell'ampia motivazione dell'ordinanza n. 9440 le Sezioni Unite hanno affrontato la tematica sostanziale della nozione di "credito", scandagliando l'art. 2901 c.c. laddove consente di agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" per stabilire se tale inciso includa il credito litigioso, e sono giunte ad affermare che la giurisprudenza si è ampliata nella interpretazione della norma, per cui al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura della quale è stata progressivamente dilatata l'estensione, fino a ricomprendervi anche il "credito litigioso".
Non a caso, trattando questa tematica le Sezioni Unite hanno invocato, quale primo (e maggiormente significativo) degli esempi di una siffatta dilatazione, la pronuncia contenuta in Cass. sez.1, 12 giugno 1973 n. 1688, che in epoca ormai risalente già aveva statuito che, nel caso di apertura di credito bancario, la banca accreditante è già legittimata ad agire ex art. 2901 c.c. al momento dell'accreditamento, non occorrendo attendere il prelievo da parte del cliente, pur riconoscendo che solo al momento del prelievo ed a causa di questo la banca assume il ruolo di creditore dell'accreditato (così infatti è la massima: "Nel contratto d'apertura di credito bancario la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non
pag. 8 concretizza quella tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna;
ed il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale può l'accreditante dirsi creditore dello accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione.
Tuttavia, in materia di azione revocatoria (art. 2901 c.c.), trattandosi di verificare il presupposto della anteriorità del credito tutelato, l'aspetto cronologico della fattispecie delineata dalla norma citata, nel caso che dell'azione si avvalga l'accreditante, va apprezzato con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello successivo, dell'effettivo prelievo. Con la conseguenza che, anche anteriormente a questo, la banca accreditante può tutelare le proprie ragioni con l'azione predetta, se di essa ricorrano gli altri presupposti”).
Sulla stessa linea si sono poste plurime ulteriori pronunce della Suprema Corte, benché quasi tutte specificamente attinenti alla posizione del fideiussore dell'accreditato (cfr. Cass. sez. 2, 3 febbraio
1993 n.1327; Cass.sez. 3, 27 giugno 2002 n.9349; Cass. sez. 2, 7 luglio 2003 n.10702; Cass. sez. 3,
9 aprile 2009 n.8680; Cass.sez. 3, 29 gennaio 2010 n.2066; Cass. sez. 3, 15 febbraio 2011 n.3676;
Cass.sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015 n.20376; Cass.sez. 3, 19 gennaio 2016 n.762; Cass. sez. 6-3, ord.
3 giugno 2020 n. 10522).
In sostanza, la consolidata giurisprudenza di legittimità, interpretando in base ad una ratio già emergente dalla letterale formulazione del comma 1 dell'art. 2901 c.c., ammette che l'azione pauliana possa essere esercitata anche quando il credito sia ancora una mera potenzialità e, quindi, a monte persino del credito litigioso come pure di quello sottoposto a termine e condizione. Ai fini dell'esercizio di questo strumento di tutela ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l'art. 2901 c.c. fornisce "una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa" (cfr., di recente, Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020 n. 4212). In altre parole, la tutela è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto.
In aderenza agli illustrati principi, la Corte di Cassazione ha, ancora più di recente, ribadito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1414 del 18/01/2023).
A-b) Da quanto argomentato in diritto scaturisce che, nel caso di specie, il “credito” di Parte_3
rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria debba considerarsi configurato
[...]
già alle date di stipulazione con la società Zerosei S.p.a. del contratto di apertura di credito in conto corrente (30.1.2014) e del contratto di affidamento per imprese (3.2.2014), di tal ché risulta accertata l'anteriorità del credito rispetto alla conclusione dell'atto di disposizione avvenuta il pag. 9 28.7.2004.
Di conseguenza, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando è sufficiente che queste abbiano avuto la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore possa essere fornita anche tramite presunzioni.
Nella fattispecie in esame, l'azione revocatoria promossa dall'istituto di credito trova una giustificazione apprezzabile in alcuni dati di rilievo indiziario, sufficienti per desumere, con elevato grado di probabilità, la consapevolezza da parte di entrambi gli stipulanti, del pregiudizio arrecato al creditore dall'operazione che ha sensibilmente eroso il patrimonio del debitore.
Vengono in evidenza, innanzitutto, gli indizi emergenti dai contenuti dell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 28.7.2014.
Nell'atto pubblico in discorso è espressamente precisato che la compravendita è stata conclusa senza l'intervento di mediatori, tanto valendo a significare la pregressa conoscenza che la venditrice aveva dell'acquirente, a dispetto di quanto affermato in senso contrario nei rispettivi atti difensivi sia dalla che dalla Parte_1 Parte_2
Che tra le contraenti vi fosse senz'altro un pregresso rapporto, quanto meno di profonda conoscenza e reciproca fiducia, è circostanza riscontrata dai termini delle pattuizioni contemplate nell'atto pubblico del 28.7.2014.
Concordato in € 60.000,00 il prezzo della compravendita, le contraenti hanno convenuto che la somma venisse corrisposta nel seguente modo: a) l'importo di € 10.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile tratto dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Taranto, nella stessa data dell'atto pubblico;
b) l'importo di € 15.000,00, senza interessi, entro e non oltre il 30.9.2014; c)
l'importo di € 15.000,00, senza interessi, entro e non oltre il 30.10.2014; d) l'importo di €
15.000,00, senza interessi, entro e non oltre il 30.11.2014; e) l'importo di € 5.000,00, senza interessi, entro e non oltre il 31.12.2014.
Già appare singolare che nell'atto pubblico non sia stata precisata la modalità (bonifici bancari, assegni circolari, assegni bancari, in contanti) con cui gli importi dilazionati nel tempo dovessero essere corrisposti, oltretutto escludendo espressamente gli interessi. Sarebbe potuto ipotizzarsi un approccio superficiale, negligente ed imperito alla compravendita da parte della Parte_2
e della soltanto ove l'atto non fosse stato predisposto e redatto da un notaio, vale a Parte_1 dire da un professionista attento all'articolazione delle clausole contrattuali in modo da tutelare la pag. 10 posizione giuridica di entrambe le parti contraenti, pena la possibile configurabilità di una responsabilità a suo carico. È dunque plausibile ritenere che la mancata precisazione delle modalità da osservare, da parte dell'acquirente, per il pagamento degli importi dilazionati nel tempo risponda ad una specifica richiesta in tal senso di entrambe le parti e trovi giustificazione in obiettivi da esse intimamente perseguiti e non confessati al notaio.
Altrettanto singolare è la circostanza che, nonostante il pagamento del prezzo della compravendita nella sua maggiore consistenza non fosse stato corrisposto interamente alla stipula dell'atto pubblico ma fosse stato differito nel tempo a scadenze regolari senza precisare le modalità da osservare e senza prevedere interessi, la venditrice abbia dispensato il notaio dall'iscrizione di ipoteca legale. Si tratta di un comportamento rivelatore di un rapporto di estrema fiducia sussistente tra la e la rapporto che non è neppure concepibile tra persone Parte_1 Parte_2
estranee che abbiano avuto modo di entrare in contatto tra loro solo in occasione ed a causa della stipulazione della compravendita immobiliare.
Neppure va trascurato il rilievo che la venditrice - nonostante che non abbia ricevuto il pagamento integrale del prezzo in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico, abbia accettato un pagamento dilazionato senza interessi e, soprattutto, senza nessuna certezza sulle modalità da osservare per la corresponsione degli importi ed abbia dispensato il notaio dall'iscrizione di ipoteca legale - abbia comunque immesso l'acquirente nel pieno, legittimo e materiale possesso dell'immobile già al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita, peraltro senza neppure pretendere che nel contratto fossero inserite clausole a tutela della propria posizione giuridica idonee a consentirle di sciogliere il vincolo negoziale e di recuperare subito la disponibilità materiale dell'immobile venduto in caso di inadempimento dell'acquirente (es. clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.; clausola penale;
patto di riservato dominio).
Alle esposte considerazioni tratte dai contenuti dell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014 si aggiunge la mancata dimostrazione dell'avvenuto effettivo pagamento del prezzo pattuito in contratto.
Quanto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 mediante assegno bancario non trasferibile tratto dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Taranto, nella stessa data dell'atto pubblico, vale rimarcare che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata per provare il pagamento non è sufficiente la consegna del titolo bancario, ma è necessaria la dimostrazione dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo” (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza 4/6/2021, n.15709; Cass. sez. II,
5/6/2018, n.14372).
pag. 11 Nessuna prova è stata fornita in giudizio dell'effettiva avvenuta riscossione della somma portata dal menzionato assegno bancario. In senso contrario la nulla ha dedotto nell'atto di Parte_1 impugnazione, astenendosi dal porre all'attenzione della Corte il documento prodotto in primo grado che, a suo avviso, potrebbe valere a riscontrare la riscossione della predetta somma.
Neppure l'appellante ha fornito prova certa dell'avvenuto effettivo pagamento delle restanti somme alle scadenze convenute nell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014, omettendo altresì nell'atto di impugnazione di indicare quali eventuali riscontri documentali del pagamento in discorso possano trarsi dalla produzione operata in primo grado. Invero, l'appellante ha evocato
“documentati versamenti pattuiti” (v. pag.5 dell'atto di gravame), ma non ha avuto cura di precisare in quale modo detti versamenti siano “documentati” e quali siano gli atti prodotti in primo grado adeguati a comprovare la circostanza allegata.
Anzi, a voler prestare attenzione alle circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati alla pag.8 dell'atto di impugnazione, circostanze del tutto nuove a cui la pretendeva di dare Parte_1 ingresso nel presente giudizio di appello attraverso l'inammissibile richiesta istruttoria, è evidente l'implicita ammissione, da parte della stessa del mancato pagamento del prezzo della Pt_1
compravendita. Infatti, l'appellante ha chiesto alla Corte che, attraverso l'interrogatorio formale della e la prova per testimoni, fosse accertato che “ad oggi” la somma Parte_2 effettivamente corrisposta alla venditrice fosse pari ad € 30.000,00 e che tra le contraenti fosse stata pattuita una ulteriore dilazione di pagamento, diversa da quella già concordata nell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014, in quanto la non era riuscita ad ottenere un finanziamento da Pt_1
una società finanziaria a cui si era rivolta ed aveva impegnato le proprie risorse economiche nei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato.
A prescindere dalla considerazione che non vi è prova certa di un sopravvenuto nuovo accordo negoziale tra le parti in merito ad una ulteriore dilazione di pagamento diversa da quella già concordata nell'atto pubblico (accordo negoziale che, avendo ad oggetto la modifica parziale di una clausola pattuita per iscritto in un atto pubblico, sarebbe dovuto necessariamente essere perfezionato in forma scritta a pena di nullità ed inefficacia), né dell'avvenuto effettivo pagamento della minore somma di € 30.000,00 e neppure vi è allegazione e dimostrazione delle modalità con le quali la stessa somma sarebbe stata corrisposta alla è evidente che proprio Parte_2
attraverso le circostanze dedotte nei menzionati capitoli di prova, alle quali la appellante mirava a dare ingresso nel presente giudizio, la stessa abbia indirettamente riconosciuto di Parte_1
non avere saldato il prezzo della compravendita ancora alla data (28.6.2018) dell'atto di impugnazione, vale a dire a distanza di circa quattro anni dalla scadenza del termine finale fissato nell'atto pubblico del 28.7.2014 per il pagamento dell'ultimo importo di € 5.000,00 a saldo del pag. 12 prezzo di acquisto dell'immobile.
A questo punto negare che tra le contraenti sussistesse già da epoca precedente la data del 28.7.2014 un rapporto di profonda conoscenza e reciproca fiducia significa offendere l'intelligenza di ogni operatore giuridico che sia chiamato a valutare le risultanze processuali.
Ed è proprio la sussistenza di siffatto rapporto tra la e la , come Parte_2 Parte_1 desunto dalle illustrate circostanze, a sorreggere l'assunto che la amministratrice Parte_2
e titolare unica delle quote societarie della società Zerosei s.p.a., quindi pienamente consapevole della effettiva situazione economica e finanziaria di detta società e della conseguente impossibilità della società medesima di onorare gli impegni assunti con la abbia informato la Parte_3
del rapporto negoziale di garanzia che legava la stessa alla Parte_1 Parte_2
e della situazione economica e finanziaria della società Zerosei s.p.a., così da Parte_3
consentire alla di acquisire piena consapevolezza del pregiudizio che, attraverso la Parte_1
stipulazione del contratto di compravendita immobiliare, la diminuzione della garanzia patrimoniale generica potesse arrecare alle ragioni del creditore, nei confronti del fideiussore, Parte_3
Parte_2
E ciò senza trascurare l'ulteriore elemento di valutazione rappresentato dal fatto che, come documentato in primo grado dall'istituto bancario (v. doc. n.10 della produzione di parte),
l'immobile oggetto dell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014 fosse l'unico bene immobile in proprietà della Difatti, la definitiva sottrazione dell'unico bene immobile Parte_2
dalla massa delle ricchezze del debitore è in grado, di per sé, di creare un pericolo concreto di incapienza, integrando il requisito soggettivo della scientia damni, quale conoscenza generica di mettere a repentaglio la legittima aspettativa del creditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.7507 del
27/03/2007: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”; nello stesso pag. 13 senso, v. Cass.Sez. 3, Sentenza n.18034 del 25/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n.10430 del
18/05/2005).
A-c) Non vale a privare le illustrate argomentazioni di insuperabile efficacia persuasiva la doglianza che il primo giudice non abbia assegnato nessuna rilevanza a circostanze decisive, quali la tracciabilità dei pagamenti, la anteriorità della vendita dell'immobile rispetto al primo atto assunto dalla banca creditrice (cioè, la revoca degli affidamenti), la congruità del prezzo e le ingenti opere di ristrutturazione dell'immobile acquistato.
Ed invero, in disparte la considerazione che la mera elencazione di circostanze asseritamente trascurate dal primo giudice senza la puntuale e diffusa esposizione delle ragioni della concreta incidenza di ciascuna di tali circostanze sulla decisione del Tribunale di Matera non consente di ritenere assolto l'onere di specificazione del motivo di appello gravante sulla ai Parte_1 sensi dell'art.342 c.p.c., giova replicare: a) che in difetto di prova dell'avvenuto effettivo pagamento del prezzo della compravendita non è chiaro quale rilevanza possa avere l'argomento “tracciabilità dei pagamenti” senza ulteriori precisazioni;
b) che nei precedenti passaggi della presente motivazione è stato ampiamente spiegato che si verte in ipotesi di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, a nulla rilevando perciò la revoca degli affidamenti e l'epoca a cui la stessa va fatta risalire;
c) che la congruità del prezzo in relazione al valore dell'immobile non è circostanza di per sé decisiva per escludere la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore;
d) che le ingenti opere di ristrutturazione dell'immobile acquistato, oltre a non essere assistite da validi riscontri probatori, non costituiscono un argomento incidente sul thema decidendum e, comunque,
l'appellante non ha offerto nessuna motivazione di segno contrario al riguardo.
In conclusione, l'appello proposto da è integralmente infondato e va rigettato. Parte_1
***
Causa civile iscritta al n.474/2018 R.G.
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la insussistenza Parte_2
del cd. eventus damni e, comunque, la insufficiente motivazione resa dal Tribunale di Matera in ordine al pregiudizio effettivo dell'atto di disposizione alle ragioni del creditore.
L'appellante, pur ammettendo di non avere fornito prova dell'esistenza e della consistenza di un patrimonio residuo sufficiente ad integrare la garanzia patrimoniale generica del credito, ha sostenuto che all'epoca dell'atto pubblico del 28.7.2014 l'unità immobiliare oggetto di compravendita fosse in cattivo stato di manutenzione e parzialmente inagibile, come riscontrato da una perizia di stima depositata nell'ambito del procedimento esecutivo all'esito del quale la stessa si era aggiudicata l'immobile in sede di asta giudiziaria, e che il primo giudice Parte_2
pag. 14 avrebbe dovuto considerare che “la cessione di un bene fatiscente al quale si riconduce in capo alla proprietaria una costante emorragia di spesa e la prospettiva di lavori ingenti di ristrutturazione, almeno pari al valore commerciale dello stesso e solo per renderlo abitabile, rappresenta non già una perdita, ma un obiettivo accrescimento del patrimonio della debitrice” (v. settima pagina dell'atto di appello, sprovvisto di numerazione in calce o a margine delle pagine). Ad avviso dell'appellante, infatti, per effetto dell'atto pubblico di compravendita “la modificazione qualitativa
e/o quantitativa del patrimonio del debitore ha determinato, nel caso di specie, la elisione di una voce di costo e la previsione di un'entrata, segnando una variazione positiva e non negativa nel patrimonio integrante la garanzia patrimoniale di cui all'art.2740 c.c.”, con la conseguenza che sia
“da escludere l'attitudine dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni di credito dell'attore, dovendosi escludere che ricorra, nel caso di specie, l'eventus damni” (v. decima pagina dell'atto di appello).
In altre parole, a voler assecondare la (originale) prospettazione dell'appellante, l'istituto bancario creditore avrebbe dovuto positivamente apprezzare l'iniziativa della propria debitrice di liberarsi dell'unico bene immobile presente nel suo patrimonio in quanto, per le condizioni di precarietà e fatiscenza in cui il bene versava all'epoca della compravendita, esso costituiva più una ragione di spesa (questa sì incidente sulla consistenza del patrimonio della debitrice) che una posta attiva ed una possibile fonte di lucro.
1.1 La tesi (improbabile) che l'appellante ha preteso di addurre a sostegno del gravame è smentita dalle stesse circostanze a tal fine valorizzate.
Innanzitutto, con riferimento al c.d. eventus damni – cioè, al pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo del debitore alle ragioni creditorie e, in particolare, all'esistenza di un pregiudizio alla garanzia patrimoniale che assiste il credito - giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che tale pregiudizio comprenda sia il danno attuale, sia il danno potenziale, e che per la sua sussistenza non sia necessario un danno effettivo, ma sia sufficiente un pericolo di danno, derivante ad esempio da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito.
In particolare, va rilevato che non è necessaria la sussistenza di una diminuzione quantitativa dei beni (il cui valore oggettivo può restare anche immutato), ma è sufficiente che si produca un mutamento qualitativo il quale comporti ad esempio una maggiore occultabilità dei medesimi, come nel caso di sostituzione di beni immobili con denaro o beni mobili. In altri termini, sono revocabili non solo quegli atti che abbiano diminuito il patrimonio del debitore al di sotto della soglia della piena capienza, ma anche quelli che ne abbiano alterato le componenti al punto da ingenerare il rischio che il creditore debba intraprendere un'esecuzione forzata più incerta o difficoltosa.
pag. 15 Incombe sul debitore, onde ottenere il rigetto della domanda revocatoria, l'onere di dimostrare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente e solido, tale comunque da fronteggiare qualsiasi esecuzione o aggressione e soddisfare le ragioni dei suoi creditori.
Nel caso di specie, come già in precedenza messo in risalto, in primo grado l'istituto bancario (v. doc. n.7 e 10 della produzione di parte) ha dimostrato che l'abitazione in Campagnaro di Roma, alla
Via della Rocca n. 15, fosse l'unico bene immobile in proprietà incluso nel patrimonio della all'epoca dell'atto pubblico del 28.7.2014. Parimenti, è stato anche già Parte_2 sottolineato che detta circostanza è stata di fatto riconosciuta dalla stessa appellante nell'atto di impugnazione.
Orbene, facendo applicazione degli approdi di giurisprudenza e dottrina in materia, non può revocarsi in dubbio che già la sostituzione con denaro (bene occultabile per eccellenza) dell'unico immobile in proprietà della abbia determinato un significativo mutamento Parte_2
qualitativo del patrimonio della debitrice tale da integrare il cd. eventus damni.
Quanto alle difese articolate dall'appellante, vale subito rimarcare che, come fatto palese dai contenuti della perizia di stima depositata nell'ambito del procedimento esecutivo evocato dalla contenuti riportati in parte alle pagine settima ed ottava dell'atto di Parte_2 impugnazione, non era l'unità immobiliare in proprietà esclusiva della a versare in cattivo Pt_2
stato di manutenzione, quanto invece il vano scale interno all'edificio nel quale insisteva l'unità immobiliare medesima, “vano scale che necessita di cospicui interventi edilizi sia per quanto riguarda l'impianto elettrico comune non a norma – come evidenziato dalla presenza di allacci volanti – sia per la pavimentazione in via di distacco su alcuni pianerottoli, sia infine per
l'obsolescenza delle tinteggiature sulle pareti”.
L'appellante non ha dimostrato di avere impegnato nessuna risorsa per eseguire interventi di manutenzione all'immobile in sua proprietà, ma ha invece ammesso nell'atto di gravame (v. ottava pagina) che “non aveva eseguito alcuna delle opere necessarie a rendere abitabile l'immobile, rimasto fin dall'acquisto disabitato”. Neppure ha comprovato che l'immobile fosse
“sostanzialmente non abitabile” (così si legge alla ottava pagina dell'atto di appello) e necessitasse di complessi e dispendiosi lavori di manutenzione perchè potesse essere nuovamente utilizzato, lavori di manutenzione dei quali non sono stati neppure allegati e dimostrati la natura e tipologia ed i relativi costi.
Ne consegue che assurga a consistenza di affermazione falsa o, comunque, apodittica l'assunto che fin dal suo acquisto all'asta giudiziaria l'immobile in questione avesse costituito per la Parte_2
- e ancora costituisse all'epoca della compravendita del 28.7.2014 - causa di “una costante
[...] emorragia di spesa” e in prospettiva dovesse essere interessato da “lavori ingenti di
pag. 16 ristrutturazione” per un importo addirittura pari (se non superiore) al valore commerciale del cespite, di tal che la sua alienazione a terzi avrebbe comportato “la elisione di una voce di costo” a vantaggio della solidità del patrimonio della venditrice.
Peraltro, non è difficile cogliere un'evidente contraddizione logica nell'argomentare dell'appellante.
Invero, ammettere nell'atto di gravame di non avere “eseguito alcuna delle opere necessarie a rendere abitabile l'immobile” ed assumere che alla data del 28.7.2014 l'unità immobiliare risultasse
“sostanzialmente non abitabile” e necessitasse di dispendiosi lavori di ristrutturazione mal si conciliano con la circostanza, pacificamente riconosciuta dalla stessa appellante, che nel luglio 2014 lo stesso immobile, ancor più degradato rispetto al momento del suo acquisto all'asta giudiziaria in data 23.1.2002, sia stato trasferito in proprietà alla per un prezzo addirittura Parte_1
superiore – seppur di poco – a quello di aggiudicazione in asta, per giunta in un momento di congiuntura economica sfavorevole per la venditrice atteso il “crollo del mercato immobiliare” proprio nel luglio 2014 (così alla quindicesima pagina dell'atto di appello).
A voler assecondare la improbabile tesi della proprio il rilievo che l'unità Parte_2
immobiliare - nonostante nell'arco temporale compreso tra il 23.1.2002 ed il 28.7.2014 non fosse stata interessata da nessuna opera di manutenzione ordinaria o straordinaria ed avesse visto perciò accentuato il proprio stato di degrado - avesse conservato intatto nel luglio 2014, a dispetto della congiuntura economica sfavorevole, il proprio valore di mercato (facendo addirittura registrare un piccolo incremento) vale a riscontrare in via logica che il bene rappresentasse senz'altro una significativa posta attiva nel patrimonio della venditrice e non già una “voce di costo” come opinato dall'appellante, con la conseguenza che a fungere da garanzia generica per il creditore potesse essere la perdurante presenza nel patrimonio della debitrice dell'immobile in questione invece che il denaro ricavato dalla sua vendita, denaro che, come già sottolineato, costituisce un bene occultabile per eccellenza. E, quindi, si palesa evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di dalla vendita dell'abitazione in Campagnaro di Roma, alla Via della Rocca n. 15. Parte_3
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la carenza Parte_2
assoluta di prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla stessa appellante, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Innanzitutto, l'appellante ha inteso valorizzare il rinvenimento di documentazione “di cui la stessa aveva perso del tutto cognizione e disponibilità”, mai depositata nel giudizio di primo grado, documentazione “attestante esistenza e vigenza di una cogaranzia prestata in favore della società
Zerosei a beneficio di , cui risulta comunicata e che, tuttavia, ne avrebbe taciuto Parte_3
l'esistenza, prestata dal Consorzio Fidi, per somma non inferiore ad euro 100.000,00” (v.
pag. 17 undicesima pagina dell'atto di appello). Ha sostenuto l'appellante che la consapevolezza della sussistenza di siffatta cogaranzia abbia all'epoca indotto la stessa a formarsi il Parte_2
convincimento che la vendita dell'abitazione in Campagnaro di Roma, alla Via della Rocca n. 15 non potesse comunque pregiudicare le ragioni del creditore, giacchè dette Parte_3
ragioni erano ampiamente tutelate dalla richiamata cogaranzia prestata dal Consorzio Fidi per una somma non inferiore ad euro 100.000,00.
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure, in sede di accertamento della scientia damni, abbia omesso di valutare elementi gravi, precisi e concordanti illustrati e comprovati dalla venditrice che valgono ad escludere il “supposto intento frodatorio della disponente” (v. dodicesima pagina dell'atto di gravame).
Infine, la ha sostenuto che prima della comunicazione, da parte di Parte_2 Parte_3
della revoca del fido la stessa appellante non potesse acquisire consapevolezza del
[...]
pregiudizio alle ragioni del creditore arrecato dalla compravendita immobiliare, perfezionata con atto stipulato circa tre mesi prima che l'istituto bancario con la revoca del fido avanzasse la richiesta di rientro, e che non fosse stata data in giudizio la prova del contrario. In tale ottica - ha aggiunto l'appellante - non rileva la circostanza che alla data dell'atto pubblico di compravendita la società
Zerosei S.p.a. avesse utilizzato il fido concesso e fosse quindi esposta nei confronti dell'istituto bancario, giacché la società sarebbe potuta comunque rientrare in tutto o in parte del debito garantito, come già avvenuto in passato.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, “in assenza di revoca del fido o di comunicazione inoltrata al garante circa lo sconfinamento o l'esposizione debitoria del garantito, l'esercizio del potere di disposizione che si riconduce al diritto di proprietà del fideiussore, non può ritenersi preordinato alla lesione delle ragioni di credito della Banca attrice” (v. tredicesima pagina dell'atto di gravame).
2.1 All'esordio della presente motivazione sono state illustrate le ragioni che inducono a ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio ad opera dell'appellante Parte_2
Quelle ragioni vanno ribadite in questa sede, rimarcando ancora una volta che la Parte_2
non ha allegato le circostanze del rinvenimento della documentazione, né ha dimostrato di non aver potuto produrre la documentazione in questione nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.
Pertanto, è del tutto inutilizzabile ai fini della decisione la documentazione relativa alla cogaranzia prestata in favore della società a beneficio di dal Consorzio Fidi per Parte_7 Parte_3
pag. 18 somma non inferiore ad euro 100.000,00 e non possono essere valutate le argomentazioni difensive a supporto del motivo di gravame tratte dai contenuti della documentazione medesima.
Ad ogni modo, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che nella specie si identifica nel fideiussore non già nella società Di conseguenza, quello che rileva, in chiave Parte_2 Parte_7
di scientia damni, non è il convincimento del fideiussore in ordine al possibile eventuale soddisfacimento, per effetto della cogaranzia prestata dal Consorzio Fidi, del credito vantato da nei confronti della società Zerosei, quanto invece la consapevolezza, in capo al Parte_3 fideiussore, del pregiudizio arrecato al creditore, dall'atto di disposizione Parte_3 dell'unico bene immobile compreso nel patrimonio del fideiussore medesimo.
2.2 Nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), ricoprendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
Orbene, l'appellante non ha assolto all'onere di specificazione del motivo di impugnazione là dove si è limitata a dolersi che il giudice di prime cure, in sede di accertamento della scientia damni, abbia omesso di valutare elementi gravi, precisi e concordanti, illustrati e comprovati dalla venditrice, che valgono ad escludere il “supposto intento frodatorio della disponente” (v. dodicesima pagina dell'atto di gravame), senza curare di indicare in dettaglio e riprodurre nell'atto di appello siffatti elementi gravi, precisi e concordanti, precisando altresì gli atti processuali o i documenti prodotti in giudizio dai quali il Tribunale di Matera avrebbe dovuto trarre gli elementi indiziari in discorso.
Né può pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare, all'interno del materiale documentale pag. 19 raccolto in primo grado, la ricerca di non meglio precisati “elementi gravi, precisi e concordanti” evocati nell'atto di gravame e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione del principio del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe,
l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
E tutto ciò senza considerare che, per quanto già ampiamente motivato in sede di scrutinio dell'appello proposto dalla sig.ra , nel caso di specie il presupposto “soggettivo” in Parte_1 capo al debitore da provare ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento.
2.3 Al paragrafo A-a) della presente motivazione, in sede di scrutinio dell'appello proposto dalla sig.ra , sono state ampiamente illustrate le ragioni che impongono di ritenere che il Parte_1
“credito” di rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria debba Parte_3
considerarsi configurato già alle date di stipulazione con la società Zerosei S.p.a. del contratto di apertura di credito in conto corrente (30.1.2014) e del contratto di affidamento per imprese
(3.2.2014), di tal ché risulta accertata l'anteriorità del credito rispetto alla conclusione dell'atto di disposizione avvenuta il 28.7.2004.
Anche con riferimento alla posizione del fideiussore, che, come nella specie (la Parte_2
ha rilasciato il 22.10.2013 garanzia fideiussoria a beneficio di , abbia stipulato il Parte_3
contratto di garanzia in epoca anteriore all'insorgenza del “credito” nell'accezione rilevante ai sensi dell'art.2901 c.c., l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Di conseguenza, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando (e, quindi, per quel che rileva in questa sede, l'elemento soggettivo della è sufficiente che le Parte_2
parti stesse abbiano avuto la mera consapevolezza (scientia damni) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento.
pag. 20 Ed al successivo paragrafo A-b) della presente motivazione sono stati diffusamente esposti gli elementi di valutazione valorizzati per fondare la conclusione che sia stata raggiunta la prova della piena consapevolezza, in capo sia alla che alla , del pregiudizio Parte_2 Parte_1 arrecato alle ragioni del creditore attraverso la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita del
28.7.2014.
Vale qui ribadire ancora una volta che in primo grado l'istituto bancario (v. doc. n.7 e 10 della produzione di parte) ha dimostrato che l'abitazione in Campagnaro di Roma, alla Via della Rocca n.
15, fosse l'unico bene immobile in proprietà incluso nel patrimonio della Parte_2 all'epoca dell'atto pubblico del 28.7.2014.
Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui già si è dato contezza, la definitiva sottrazione dell'unico bene immobile dalla massa delle ricchezze del debitore è in grado, di per sé, di creare un pericolo concreto di incapienza, integrando il requisito soggettivo della scientia damni, quale conoscenza generica di mettere a repentaglio la legittima aspettativa del creditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.7507 del 27/03/2007: “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore,
e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”; nello stesso senso, v. Cass.Sez. 3,
Sentenza n.18034 del 25/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n.10430 del 18/05/2005).
In tale prospettiva, non assume nessuna rilevanza, ai fini di dimostrazione della sussistenza, in capo al fideiussore/debitore, della scientia damni, la circostanza che l'atto di disposizione del bene immobile sia stato perfezionato circa tre mesi prima che l'istituto bancario revocasse alla società gli affidamenti ed avanzasse alla medesima società la richiesta di rientro Parte_7 dall'esposizione debitoria.
Premesso che detta circostanza non vale di per sé ad escludere che la in quanto Parte_2
amministratrice e titolare unica delle quote societarie della società Zerosei s.p.a., già alla data del
28.7.2014 fosse pienamente consapevole della effettiva situazione economica e finanziaria della pag. 21 società e della conseguente impossibilità di quest'ultima di onorare gli impegni assunti con la non risulta affatto dimostrato che, come allegato dall'appellante, alla data Parte_3 dell'atto pubblico di compravendita la società fosse in condizioni di rientrare in tutto o Parte_7 in parte del debito garantito e tanto sarebbe senz'altro avvenuto se tre mesi più tardi non fossero stati dall'istituto bancario revocati gli affidamenti.
Anzi, lo stesso rilievo che la revoca degli affidamenti risalga ad un contesto temporale immediatamente successivo e prossimo alla stipulazione del contratto di compravendita avvalora ancora di più la tesi che l'amministratrice della società fosse edotta delle serie Parte_7
difficoltà economiche in cui la società stessa versava nel luglio 2014 e non confidasse in concrete possibilità di ripresa (come fatto palese dalla circostanza che già in data 9.9.2014 la società sia stata posta in liquidazione: v. doc. n.7 della produzione di parte attrice in primo grado), di tal che la scelta di alienare in favore della l'unico bene immobile presente nel suo patrimonio Parte_1
potrebbe addirittura inquadrarsi in un deliberato disegno fraudolento in danno dell'istituto bancario.
Ed in ogni caso, facendo applicazione dell'evocato consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la definitiva sottrazione dell'unico bene immobile dalla massa delle ricchezze del debitore è in grado, di per sé, di creare un pericolo concreto di incapienza, integrando il requisito soggettivo della scientia damni, quale conoscenza generica di mettere a repentaglio la legittima aspettativa del creditore.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la sig.ra tornando ancora una volta sul Parte_2
tema della scientia damni, ha lamentato che il Tribunale di Matera “senza adeguata motivazione o, comunque, con motivazione carente ed apodittica” (v. quattordicesima pagina dell'atto di appello) abbia tratto da fatti noti e documentati conclusioni e conseguenze che, al contrario, non poggiano su alcun fondamento probatorio.
In particolare, l'appellante ha sostenuto, in riferimento alle pattuizioni contenute nell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014, che l'accordata dilazione di pagamento del prezzo e la mancata iscrizione di ipoteca legale non postulino la sussistenza di un particolare rapporto di amicizia o di pregressa conoscenza tra le contraenti, rapporto mai dimostrato dall'istituto bancario creditore, ma trovino giustificazione nella circostanza “dedotta e documentata” che la posta in Parte_2 vendita l'unità immobiliare subito dopo essersela aggiudicata nell'asta giudiziaria del 2002, abbia avuto difficoltà a reperire un acquirente in ragione dello scarso interesse che sul mercato aveva l'immobile per la sua ubicazione e per il suo stato di manutenzione, sicchè, una volta raccolta la disponibilità all'acquisto da parte della sig.ra , peraltro in un contesto temporale che Parte_1
aveva fatto registrare il crollo del mercato immobiliare, la stessa si è vista Parte_2
pag. 22 costretta ad accettare le condizioni fissate dalla pur di liberarsi del bene. Pt_1
L'appellante ha poi ribadito che nessuna prova sia stata offerta in giudizio in merito alla conoscenza, da parte sua, dello stato di insolvenza della società all'epoca di Parte_7 stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, tenuto conto che la revoca del fido e la richiesta di rientro formulata dall'istituto bancario erano intervenute successivamente al perfezionamento della compravendita.
Ha sostenuto, altresì, la che il trasferimento in capo alla Parte_2 Parte_1 dell'immobile oggetto di compravendita rappresentasse per lei stessa “garanzia” di pagamento dal momento che avrebbe potuto aggredire il cespite in caso di inadempimento della parte acquirente.
In ultimo, l'appellante ha assunto che il primo giudice sia incorso in vizio di motivazione non avendo in sentenza esposto adeguatamente le ragioni per le quali la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni siano stati tratti “dai fatti medesimi” e neppure le ragioni per le quali la diversa ricostruzione operata dalla parte convenuta, pur confortata dalle risultanze documentali, non sia stata ritenuta attendibile.
3.1 Le argomentazioni svolte a sostegno del motivo di gravame partecipano degli stessi caratteri di indeterminatezza ed infondatezza che connotano le ragioni approntate dalla a Parte_1
supporto dell'appello da quest'ultima proposto ed incentrato sulla dedotta insussistenza della scientia damni.
Innanzitutto, giova premettere che la sinteticità del ragionamento giuridico non è indice di insufficiente motivazione della sentenza, poiché è necessario solo che la motivazione sia logica e non contraddittoria ovvero coerente nelle diverse osservazioni (Cass. Civ. sent. n. 2198/2008).
Peraltro, posto che la motivazione della sentenza non può essere al tempo stesso omessa, inadeguata e apodittica, ne deriva che la censura che lamenti tutte e tre le ipotesi deve indicare chiaramente a quali capi della sentenza intenda riferirsi e quali argomentazioni attengano, rispettivamente, alla omissione, all'inadeguatezza e alla mancata dimostrazione, per cui una censura diversamente strutturata viola il dettato dell'art. 342 c.p.c. che, anche nell'interpretazione giurisprudenziale del testo vigente all'epoca dell'appello, esigeva la specificità dei motivi.
La non ha operato siffatta analitica esposizione separata delle ragioni che Parte_2 attengono all'una ed alle altre censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso, vale ancora una volta fare richiamo a quanto argomentato al paragrafo A-b) della presente motivazione per cogliere gli elementi di valutazione valorizzati in questa sede al fine di ritenere raggiunta la prova della piena consapevolezza, in capo sia alla che alla Parte_2
, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore attraverso la stipulazione dell'atto Parte_1
pubblico di compravendita del 28.7.2014.
pag. 23 Si impone, pertanto, solo la replica ai rilievi critici sollevati dalla per metterne in Parte_2 risalto l'assoluta inconsistenza logica, probatoria e giuridica.
3.2 Che la messa in vendita l'unità immobiliare subito dopo essersela Parte_2 aggiudicata nell'asta giudiziaria del 23.1.2002, abbia avuto difficoltà a reperire un acquirente in ragione dello scarso interesse che sul mercato aveva l'immobile per la sua ubicazione e per il suo stato di manutenzione, è circostanza per nulla dimostrata.
È opportuno rimarcare nuovamente che incombe sulla parte appellante l'onere di sottoporre all'attenzione della Corte gli atti, i documenti e le prove raccolte in primo grado da cui dovrebbero emergere le circostanze di fatto valorizzate in chiave di contrasto e confutazione delle ragioni spese dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.
Sennonchè nell'atto di gravame la non ha specificamente indicato da quale Parte_2
emergenza processuale dovrebbe trarre riscontro la circostanza che ella, subito dopo essersi aggiudicata l'immobile in asta giudiziaria il 23.1.2002, abbia messo sul mercato lo stesso immobile ed abbia avuto difficoltà a reperire un acquirente in ragione dello scarso interesse che aveva il cespite per la sua ubicazione e per il suo stato di manutenzione. Nulla è stato al riguardo allegato dall'appellante nell'atto di gravame e, in verità, nulla sembra emergere dall'incarto processuale.
E va ribadito che non può pretendersi che sia la Corte a farsi carico di effettuare, all'interno del materiale documentale raccolto in primo grado, la ricerca di mai precisati documenti o esiti di mezzi istruttori che sorreggano le deduzioni difensive e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Ciò per le ragioni ampiamente illustrate in un precedente passaggio della presente motivazione, a cui si rimanda.
Peraltro, a voler assecondare l'improbabile argomentazione difensiva dell'appellante, è agevole replicare che allegare estreme difficoltà a reperire un acquirente dell'unità immobiliare in ragione dello scarso interesse che sul mercato aveva il bene per la sua ubicazione e per il suo stato di conservazione mal si concilia con la vendita della stessa unità immobiliare - a distanza di oltre dodici anni dall'acquisto in asta giudiziaria e senza che, per ammissione della il Parte_2
bene fosse stato nelle more interessato da nessun intervento di ristrutturazione che lo rendesse abitabile, peraltro in un contesto temporale che aveva fatto registrare il crollo del mercato immobiliare - ad un prezzo addirittura superiore, seppur di poco, a quello di aggiudicazione in asta, nonostante il presumibile ulteriore degrado che nel frattempo il bene aveva subito per mancanza assoluta di opere di manutenzione. Invero, sarebbe stato più conforme a logica che per le ragioni esposte l'immobile fosse alienato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di € 60.000,00, pattuito invece dalle contraenti nell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014.
Pertanto, si palesa – oltre che indimostrato, addirittura – inverosimile che la pur Parte_2
pag. 24 di liberarsi di un bene difficilmente collocabile sul mercato, sia stata costretta ad accettare le condizioni imposte dalla (sconosciuta fino ad allora) , addirittura ottenendo un lucro Parte_1
dalla vendita.
3.3 Che la all'epoca di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, fosse Parte_2
inconsapevole dello stato di insolvenza della società è circostanza smentita dalle Parte_7
chiare emergenze processuali.
Dalla Visura della società prodotta nel giudizio di primo grado da Parte_7 Parte_3
(v. doc. n.7 della produzione difensiva) si evince che:
- unico socio della società è identificato in nominato con atto del Parte_7 Parte_2
30.6.2010 e titolare del 100% delle quote sociali;
- i bilanci societari al 31.12.2011, al 31.12.2012 ed al 31.12.2013 hanno registrato un attivo pari, rispettivamente, (solo a) € 7.131,00, € 10.181,00 e € 12.196,00 e, in relazione alla capacità di autofinanziamento e redditività complessiva, gli indicatori economici e finanziari, calcolati sulla media dei valori dello Stato Patrimoniale, hanno fatto registrare al 31.12.2013 valori percentuali tutti negativi (ricavi netti: -1,8%; ROA: -0,3%; Roi ante componenti straord. e imposte: -0,8%;
ROE: - 107,3%), ciò valendo a riscontrare che già al 31.12.2013 la società versava in Parte_7
uno stato di estrema difficoltà economica e finanziaria (nella visura Cerved sono evidenziati come segnali di attenzione: la rilevante diminuzione dei ricavi, l'utile corrente nullo o negativo, la chiusura con perdita del conto economico, il carattere negativo dell'autofinanziamento netto e del cash flow, il capitale circolante negativo);
- la società in data 9.9.2014 (id est, a distanza di appena 43 giorni dall'atto pubblico di Parte_7
compravendita) è stata posta in liquidazione, con procedura iscritta il 16.9.2014 nel Registro delle
Imprese; di conseguenza, a partire dal 9.9.2014 la società, non esercitando di fatto attività di impresa, non ha più potuto contare su eventuali ricavi per fare fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri creditori, segnatamente nei confronti di Parte_3
- la società in data 1.12.2014 è stata cancellata dal Registro delle Imprese con denuncia Parte_7
del 21.11.2014.
Di fronte a tali inequivocabili risultanze documentali, mai contestate dall'appellante, appare del tutto infondato l'assunto che, alla data del 28.7.2014 a cui risale la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita dell'unità immobiliare di proprietà della la società Parte_2 Parte_7
non versasse in stato di decozione e, soprattutto, che la amministratrice unica e Parte_2
titolare del 100% delle quote sociali, fosse inconsapevole delle effettive condizioni economiche e finanziarie della società da lei amministrata.
pag. 25 Quanto al contesto temporale della revoca del fido e della richiesta di rientro dall'esposizione debitoria avanzata dalla con raccomandata del 9.10.2014, ribadita ancora Parte_3
l'assoluta irrilevanza della revoca del fido ai fini della dimostrazione dell'eventus damni e della scientia damni per le ragioni in precedenti passaggi della presente motivazione già illustrate, è agevole osservare che già alla data del 9.9.2014, allorquando la società è stata posta in Parte_7
liquidazione (circostanza che la in veste di amministratrice unica, non avrebbe Parte_2 potuto mai ignorare), l'appellante aveva certezza che le obbligazioni contratte dalla società con la non sarebbero state mai adempiute. Ma questa certezza la Parte_3 Parte_2
aveva acquisito, con elevatissima probabilità, già all'epoca (28.7.2014) di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita immobiliare, tenuto conto dei dati negativi registrati dagli indicatori economici e finanziari e di quelli emergenti dal bilancio al 31.12.2013 (che verosimilmente la aveva concorso a redigere) ed atteso che a distanza di appena 43 giorni dal 28.7.2014 la Pt_2
società è stata posta in liquidazione, iniziativa questa della quale la non Parte_7 Pt_2 poteva certamente essere all'oscuro, in ragione della carica di amministratrice della società da lei ricoperta, e che all'evidenza già era stata ampiamente prevista e programmata ancor prima del
28.7.2014, non potendosi in via logica ammettere (e, comunque, non emergendo dall'incarto processuale elementi di segno contrario) che una decisione così importante per una società di capitali sia stata assunta all'improvviso dagli organi sociali soltanto nel mese di agosto 2014.
3.3 contro ogni logica, anche giuridica, l'assunto che il trasferimento in capo alla Pt_8 Pt_1
dell'immobile oggetto di compravendita rappresentasse per la una
[...] Parte_2
“garanzia” di pagamento dal momento che avrebbe potuto aggredire il cespite in caso di inadempimento della parte acquirente.
In sostanza, l'appellante pretende di accreditare l'assurda tesi che per il venditore di un bene immobile, che al momento della stipulazione dell'atto pubblico di compravendita non abbia conseguito il pagamento integrale (e neppure un acconto consistente) del prezzo, il trasferimento della proprietà del bene costituisca una “garanzia” di pagamento.
È agevole obiettare che per assicurarsi l'adempimento dell'obbligazione, da parte dell'acquirente, la avrebbe dovuto accedere a ben altri strumenti giuridici, pretendendo, ad Parte_2 esempio, che nell'atto pubblico di compravendita fossero contemplate apposite clausole negoziali
(clausola risolutiva espressa;
clausola penale;
patto di riservato dominio) e che fosse iscritta l'ipoteca legale sull'immobile.
Ad ogni modo, l'assurda argomentazione difensiva perorata dall'appellante è smentita nei fatti.
Già è stato messo in risalto come non sia stata offerta nessuna prova certa che l'acquirente abbia effettivamente corrisposto alla venditrice gli importi nei quali la parte residua del prezzo della pag. 26 compravendita era stata suddivisa secondo le pattuizioni contenute nell'atto pubblico del 28.7.2014.
Nello scrutinare l'appello proposto dalla è stato anche evidenziato che la stessa Parte_1
attraverso le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati alla pag.8 dell'atto di Pt_1
impugnazione, ha implicitamente ammesso il mancato pagamento degli importi in questione alle scadenze fissate in contratto. Infatti, l'appellante aveva chiesto alla Corte che, attraverso l'interrogatorio formale della e la prova per testimoni, fosse accertato che “ad Parte_2 oggi” la somma effettivamente corrisposta alla venditrice fosse pari ad € 30.000,00 e che tra le contraenti fosse stata pattuita una ulteriore dilazione di pagamento, diversa da quella già concordata nell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014, in quanto la non era riuscita ad ottenere Pt_1
un finanziamento da una società finanziaria a cui si era rivolta ed aveva impegnato le proprie risorse economiche nei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato.
Orbene, non solo in atti non vi è prova certa né del pagamento della somma di € 30.000,00 da parte dell'acquirente, né di un sopravvenuto nuovo accordo negoziale tra le parti in merito ad una ulteriore dilazione di pagamento diversa da quella già concordata nell'atto pubblico (accordo negoziale che, avendo ad oggetto la modifica parziale di una clausola pattuita per iscritto in un atto pubblico, sarebbe dovuto necessariamente essere perfezionato in forma scritta a pena di nullità ed inefficacia), ma del pagamento della predetta somma e di siffatto nuovo accordo non ha fatto menzione la nel proprio atto di impugnazione. Parte_2
Pertanto, alla stregua delle risultanze processuali l'unico dato certo è che gli importi, nei quali la parte residua del prezzo della compravendita era stata suddivisa secondo le pattuizioni contenute nell'atto pubblico del 28.7.2014, non sono mai stati corrisposti dalla . Parte_1
Ed allora sorge spontaneo chiedersi: se, come allegato dalla il trasferimento in Parte_2 capo alla dell'immobile oggetto di compravendita rappresentava una “garanzia” di Parte_1
pagamento dal momento che la stessa avrebbe potuto aggredire il cespite in caso Parte_2
di inadempimento della parte acquirente, perchè, una volta scaduto in data 31.12.2014 il termine pattuito in contratto per il pagamento dell'ultima rata del prezzo della compravendita senza che nessuna di tutte le rate fosse stata corrisposta, la non ha fatto valere quella che ha Parte_2 definito “garanzia di pagamento” promuovendo azione giudiziaria per “aggredire il cespite” venduto?
3.4 Non è ravvisabile nessun vizio di motivazione in cui sia incorso il Tribunale di Matera nella redazione della sentenza impugnata.
Preme rilevare, in punto di diritto, che l'art.132 n.4 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca della redazione della sentenza, richiedeva la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» e che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione sussiste pag. 27 quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, con la precisazione che non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.civ.sez.trib., 20 luglio 2012 n.12664; Cass.civ.sez.II, 20 febbraio 2012 n.2412; Cass.civ.sez.II, 18 maggio 2011 n.10921).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è discostato dagli enunciati disposti normativi e principi giurisprudenziali indicando in maniera sintetica il criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento e le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la decisione assunta.
Peraltro, il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purchè la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 4889 del 14/03/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14127 del 27/06/2011).
Nei precedenti passaggi della presente motivazione sono state fornite diffuse ed argomentate ragioni della sussistenza, in capo alle contraenti dell'atto pubblico di compravendita del 28.7.2014, della scientia damni, con puntuale indicazione degli elementi probatori all'uopo valorizzati e delle ragioni del mancato riconoscimento in assoluto dell'attendibilità della diversa ricostruzione dei fatti operata dalla Parte_2
*
In conclusione, anche l'appello proposto da è radicalmente infondato e non Parte_2
merita altro destino che il rigetto.
***
Regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello proposto da e dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
va pronunciata la condanna in solido delle appellanti, in quanto soccombenti, al
[...]
pagamento, in favore di e di in qualità di mandataria di Parte_3 Parte_4 [...]
delle spese processuali nella misura liquidata in Parte_6
dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa, che va determinato nell'importo del credito a tutela del quale il creditore ha agito (€
pag. 28 168.098,38; scaglione tariffario da € 52.000,01 a € 260.000,00), con la precisazione che all'appellata non spettano i compensi per la fase decisionale, non risultando in Parte_3 atti che l'istituto bancario abbia depositato note scritte di precisazione delle conclusioni, né comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c., mentre all'interventrice volontaria non spettano i compensi per la fase istruttoria o di trattazione essendosi costituita in Parte_4 giudizio esclusivamente in concomitanza con la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ritiene la Corte giustificato applicare, quanto alla posizione di i compensi nei Parte_3
valori medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni trattate e delle difese articolate avverso i motivi di impugnazione proposti dalle parti appellanti. Per converso, in relazione alla posizione dell'interventrice volontaria appare corretto applicare i Parte_4
compensi nei valori minimi tariffari in ragione dei circoscritti contenuti della comparsa depositata il
20.3.2020 (nella quale la predetta società si è limitata a dichiarare di costituirsi in sostituzione di ed in considerazione del fatto che in sede di precisazione delle conclusioni e di Parte_3 comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c. l'interventrice volontaria si sia limitata a ribadire le difese già svolte nei propri atti introduttivi da Parte_3
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il giorno 17.6.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
*
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che pag. 29 così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 6.7.2018 e gli appelli proposti da e sono stati riconosciuti infondati e sono stati Parte_1 Parte_2
entrambi respinti integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che e siano tenute a versare, ciascuna, un ulteriore Parte_1 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ognuna di loro dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n.524/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
28.5.2018 e pubblicata in pari data, proposti, il primo, da con atto di citazione in Parte_1 data 28.6.2018 (causa civile iscritta al n.471/18 R.G.) e, l'altro, da con atto di Parte_2
citazione notificato in data 30.6.2018 (causa civile iscritta al n.474/18 R.G.), entrambi nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con l'intervento volontario spiegato Parte_3
nel corso del giudizio da in qualità di mandataria di Parte_4 Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata il 20.3.2020,
[...]
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
28.6.2018 (causa civile iscritta al n.471/18 R.G.);
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_2
30.6.2018 (causa civile iscritta al n.474/18 R.G.);
pag. 30 - Conferma la sentenza n.524/2018 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 28.5.2018 e pubblicata in pari data;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali Parte_3 relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di €
9.214,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
in qualità di mandataria di Parte_4 Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al
[...] presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 4.997,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché e Parte_1
siano tenute a versare, ciascuna, un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato pari a quello da ognuna di loro dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, il giorno 18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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