Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2024, proposto da “Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Santa Lucia;
nei confronti
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato – Ufficio distrettuale di PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
per l'annullamento:
a) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 652 del 16.11.2023, pubblicata sul BURC n. 82 del 20.11.2023, con la quale sono stati determinati per l'esercizio 2023 i limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private, in uno ai relativi allegati;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 651 del 16.11.2023, pubblicata sul BURC n.82 del 20.11.2023, recante modifiche alla delibera di GRC n. 556 del 03.11.2022 sui limiti di spesa per l'esercizio 2022;
c) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi relazioni, pareri, note, resi nell'ambito del procedimento diretto all'emanazione della delibera sub a), non conosciuti, nonché collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Asl 111 - Salerno 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 19.01.2024 e depositato il 30.01.2024, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di essere accreditata con il servizio sanitario regionale, per l’assistenza ospedaliera nelle branche di Chirurgia Generale, Medicina Generale e Ostetricia e Ginecologia;
- che i provvedimenti di programmazione della spesa regionale per l’annualità 2023 la penalizzavano sotto vari profili;
- che, da giugno 2022, l’ASL di Salerno aveva deciso che alcune prestazioni di urologia non fossero annoverabili nella Chirurgia Generale e non fossero quindi più remunerabili in favore della ricorrente;
- che contestualmente la ASL stabiliva di procedere al recupero degli importi assegnati alla ricorrente negli ultimi 10 anni per le prestazioni chirurgiche di urologia da essa svolte;
- che tali determinazioni erano state impugnate con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto dinanzi al TAR Campania – Salerno (R.G. n. 67/2023) ed ormai prossimo alla definizione;
- che la determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2023 penalizzava la struttura ricorrente, poiché il computo degli sforamenti per l’anno 2022 veniva quantificato in euro 3.421.000,00, anziché nel maggiore importo di € 4.495.459,60, calcolato in considerazione dell’ulteriore somma di € 1.074.459,60, corrispondente alle prestazioni di urologia;
- che il tetto assegnato alla clinica ricorrente per l’anno 2023 comprendeva anche il costo delle prestazioni erogate in favore di pazienti provenienti da altre Regioni (c.d. mobilità attiva), che invece sarebbero dovute essere oggetto di compensazione tra le singole Regioni, e non restare a carico della Regione Campania, con la conseguenza che quest’ultima non avrebbe potuto compendiarle nei limiti di spesa.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione art. 97 Cost. e del principio del buon andamento - Eccesso di potere (difetto di istruttoria – perplessità – iniquità – arbitrarietà) ”.
2.2. “ Violazione di legge (art. 8-sexies – art. 12 d. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.) - Eccesso di potere (difetto di istruttoria – perplessità – iniquità – arbitrarietà – contraddittorietà) ”.
3. Con atti depositati rispettivamente in data 7 e 9 febbraio 2024, si costituivano in giudizio la ASL di Salerno e il Ministero della salute per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 16.11.2024, la ASL di Salerno eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per l’intervenuta sottoscrizione del contratto recante la c.d. “clausola di salvaguardia”.
5. In data 18.11.2024 si costituiva in giudizio la Regione Campania per opporsi all’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria depositata in data 25.12.2025, la società ricorrente deduceva che il contenzioso relativo ai provvedimenti dell’ASL di Salerno era sub judice, in quanto pendente in Consiglio di Stato (R.G. n. 717/2025) l’appello proposto dalla stessa ricorrente per la riforma della sentenza del TAR Campania – Salerno n. 1345/2024, sicché, in relazione alla portata ed ai contenuti del primo motivo di ricorso articolato nel presente giudizio (vertente sul mancato inserimento nei parametri dell’anno 2023 dell’importo di euro 1.538.528,00 relativo a prestazioni di chirurgia urologica), chiedeva preliminarmente la sospensione del processo ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in considerazione dell’assunta pregiudizialità del suddetto giudizio pendente in Consiglio di Stato.
Si opponeva comunque – sulla base di varie argomentazioni – all’eccezione di inammissibilità ed insisteva per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
8. Preliminarmente, non si ritiene di poter aderire all’istanza di sospensione del giudizio, considerato che la futura decisione del Giudice di appello, circa le deliberazioni assunte dalla ASL di Salerno nel giugno 2022, riguarda una controversia dalla cui definizione non dipende la decisione della presente causa, vertente sulle delibere adottate dalla Regione Campania nel 2023.
9. Il ricorso, come eccepito dalla ASL, è inammissibile per sottoscrizione della clausola di salvaguardia. Risulta infatti depositato (dalla stessa ASL, in data 16.11.2024) il contratto sottoscritto il 12.12.2023 e relativo all’anno 2023.
Orbene, con la delibera impugnata la Regione ha provveduto alla “ determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2023 ”, sicché, quanto ai limiti di spesa relativi all’anno 2023, il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato arresto del Tribunale, confermato anche dal giudice di appello, tale specifica clausola, introdotta dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
Tale clausola opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652). E, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il SSR, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così Tar Campania - PO, sez. IX, n. 213/2025). Pertanto, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE.
Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
In conclusione, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
10. Il Collegio è consapevole della circostanza che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dapprima con ordinanza n. 130/2025 e successivamente con sentenza n. 650/2025, si è espresso in senso contrario alla legittimità della c.d. clausola di salvaguardia. Sul punto, dato il contrasto tra il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa, sarebbe senza dubbio auspicabile un chiarimento da parte dell'Adunanza plenaria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., non può essere il giudice di primo grado a sollevare la relativa questione.
Tra i due orientamenti, questa Sezione ritiene di dover aderire a quello espresso dal Consiglio di Stato.
Infatti, il C.g.a., nella sentenza n. 650 del 2025, ha ritenuto la clausola di salvaguardia nulla, in estrema sintesi, perché: a) violerebbe l’art. 1462 c.c.; b) l’oggetto sarebbe indeterminato; c) violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost..
Sotto il primo profilo, secondo il C.g.a., poiché l’annullamento delle delibere sui c.d. tetti di spesa determinerebbe (in parte qua) la nullità del contratto sottoscritto dalla struttura accreditata, “ la rinuncia al contenzioso pendente o (a fortiori) futuro pretesa dall’Amministrazione sanitaria con la c.d. clausola di salvaguardia in esame implicherebbe per l’aderente l’impossibilità di far valere l’eventuale nullità del contratto di convenzionamento dipendente dall’annullamento dei predetti atti amministrativi presupposti ”; e di conseguenza la clausola di salvaguardia, impedendo “ di eccepire la nullità del contratto all’amministrazione che pretenda l’esecuzione della prestazione sanitaria oggetto della convenzione, viola l’art. 1462 c.c. e, pertanto, deve ritenersi nulla, quand’anche non esplicitamente espressa nella formula solve et repete ”.
Sotto il secondo profilo, la clausola di salvaguardia sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto: il C.g.a. richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ la rinuncia a un diritto futuro ed eventuale è stata ritenuta ammissibile, in quanto espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, alla sola condizione che il suo oggetto risulti determinato o determinabile nel suo contenuto e nella sua estensione (cfr. Cass., Sez. 3, 18 febbraio 1977, n. 745; Cass. 1 giugno 1974, n. 1573; Cass., Sez. 2, 5 aprile 1975, n. 1222) ”. Secondo il C.g.a, la clausola di salvaguardia sarebbe eccessivamente ampia ed indeterminata, “ tale da non soddisfare i criteri restrittivi di determinatezza necessari per identificare nel suo esatto contenuto e nella sua esatta estensione il diritto futuro ad agire dell’operatore economico aderente, non potendo, infatti, preventivarsi con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione ”.
Sotto il terzo profilo, la clausola sarebbe nulla per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. perché “ la condotta dell’Amministrazione volta a imporre (mediante l’inserimento nello schema di un atto generale) la rinuncia ai contenziosi pendenti e futuri sugli atti amministrativi determinanti (anche) i prezzi delle prestazioni sanitarie in convenzione è illegittima per palese eccesso di potere; ossia, in termini più tradizionali, l’imposizione erga omnes della c.d. clausola di salvaguardia costituisce chiaro sintomo di sviamento del potere amministrativo, il quale – anziché essere correttamente esercitato per far accedere al settore tutti gli operatori accreditati o, tra essi, quelli che diano le maggiori garanzie di miglior espletamento del servizio – viene utilizzato per il diverso e illegittimo fine di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante ”. Il C.g.a. esclude, ancora, che la necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria legittimi la clausola di salvaguardia: la p.a. non sarebbe legittimata a precludere radicalmente alle strutture accreditate la possibilità di agire in giudizio, spettando “ soltanto all’organo giudiziario valutare l’ammissibilità e fondatezza di una certa azione dopo la sua proposizione ”. La clausola di salvaguardia, dunque, “ viola il riparto di attribuzione dei poteri, non potendo la pubblica amministrazione arrogarsi – neppure per via formalmente convenzionale – il potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate), in quanto l’ordinamento riserva detta valutazione al solo controllo ex post del giudice munito di giurisdizione ”.
Nonostante l’autorevolezza del precedente, si ritiene preferibile aderire al diverso orientamento, più volte confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la clausola di salvaguardia è invece legittima ed ammissibile.
Quanto alla nullità per violazione dell’art. 1462 c.c., il C.g.a. parte dal presupposto che l’annullamento della delibera che fissa i cd. tetti di spesa determini la nullità, in parte qua, del contratto: presupposto invero tutt’altro che pacifico, atteso che – secondo l’opinione preferibile – l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determina non la nullità bensì l’inefficacia del contratto. Tale orientamento è stato espressamente confermato, tanto dal legislatore unionale quanto da quello nazionale, in materia di annullamento di aggiudicazione della gara d’appalto (art. 121 e ss. c.p.a.) e non vi sono ragioni che inducano a ritenere diversamente quanto agli effetti dell’annullamento della delibera regionale sul contratto stipulato ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. In secondo luogo, è dubbia l’applicabilità dell’art. 1462 c.c. al caso di specie, perché l’Amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute: tanto ciò vero che la struttura ben può esigere dal paziente l’intero prezzo della prestazione sanitaria una volta che il budget si sia esaurito.
Quanto alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto, pure si ritengono non condivisibili le conclusioni cui è giunto il C.g.a.. La clausola di salvaguardia in questione, infatti, prevede testualmente: " 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ". Ritiene questa Sezione che l’oggetto della clausola sia sufficientemente determinato e comunque determinabile, atteso il riferimento ai “ provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti ”; anche al secondo comma la rinuncia è circoscritta “ alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ”. Non può sostenersi che l’oggetto della clausola sia tale da non permettere alla struttura accreditata di prevedere “con sufficiente certezza il nocumento alla sua sfera giuridica determinato dagli atti amministrativi dei quali la clausola di salvaguardia tende a precludere l’impugnazione”: l’oggetto della clausola è molto chiaro, e come rilevato in numerosi precedenti, anche di questa Sezione, ha l’effetto di precludere “quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario”.
Quanto, infine, alla pretesa nullità per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., questa Sezione aderisce all’orientamento – più volte ribadito dal Consiglio di Stato – secondo cui non vi è alcuna violazione dei predetti principi costituzionali. Infatti, "gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata", tant'è che "chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, la clausola di salvaguardia non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a se stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, l'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato - di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario. Pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar Campania - PO, sez. I, n. 2475/2024).
Ai suddetti principi si può solo aggiungere che, per un verso, questa Sezione non ravvisa alcun vizio di eccesso di potere: la clausola non ha affatto l’obiettivo (illegittimo) “di far accedere al rapporto amministrativo di cui trattasi soltanto quei soggetti che rinuncino al proprio diritto di sottoporre ad un giudice le loro controversie, presenti e future, con l’Amministrazione contrattualizzante”, ma quello, del tutto legittimo e pienamente meritevole di tutela, di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria. Che alcune strutture sanitarie, magari eccellenti, preferiscano non aderire e collocarsi unicamente nel mercato della sanità privata è l’inevitabile conseguenza, da un lato, della libertà imprenditoriale di tali soggetti – che, con tutta evidenza, non possono essere costretti ad operare alle condizioni imposte dall’Amministrazione pubblica – e, dall’altro lato, della limitatezza delle risorse pubbliche, che impone l’“intangibilità del tetto di spesa”. Per altro verso, questa Sezione non ravvisa, nell’imposizione della clausola di salvaguardia, alcuna violazione del riparto di attribuzione dei poteri da parte della p.a.: tanto ciò vero che la legittimità della clausola di salvaguardia è stata contestata, più volte, in numerosissime sedi giurisdizionali, ed un organo giurisdizionale ha dovuto statuire in merito alla sua ammissibilità. Il controllo giurisdizionale, pertanto, non è stato escluso e non può sostenersi che, tramite la clausola di salvaguardia, la p.a. abbia privato il giudice del “potere (che è di esclusiva competenza giurisdizionale) di selezionare gli interessi meritevoli di tutela in virtù di una valutazione né ex ante (ossia antecedente alla proposizione dell’azione), né ex post (per le ragioni di sviamento supra evidenziate)”.
11. Infine, va ricordato che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità della clausola di salvaguardia, dichiarando espressamente di non condividere il diverso orientamento espresso dal C.g.a. Per un verso, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che va esclusa “ la violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 113 della Costituzione in combinato disposto con l’articolo 24 della Carta fondamentale. Nella fattispecie per cui è causa, non è stata compromessa la possibilità per il privato di accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro atti della p.a., avendo potuto la Casa di cura impugnare il relativo atto amministrativo (la delibera di Giunta regionale, per l’appunto) che assume aver comportato una lesione concreta ed attuale ai suoi interessi, con la conseguenza che anche il suo diritto di difesa è stato garantito ” (Cons. Stato, sez. III, n. 9908/2025). Per altro verso, la III Sezione osserva che, “ anche a voler ricondurre la fattispecie, come ha fatto il C.g.a.r.s. con la sentenza citata dall’appellante nella memoria conclusiva, nell’alveo degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, di cui all’articolo 11 della legge n. 241/1990 ”, “ in quel contesto la parte pubblica e quella privata sono poste in condizioni (tendenzialmente) paritetiche, [sicché] non può l’operatore economico dolersi in giudizio dell’illegittimità (o della nullità) di un atto, alla cui definizione ha contribuito, a prescindere dal rilievo che la clausola di salvaguardia presenti proprie specificità (quanto alla sua origine e al suo inserimento nel contratto tra l’Amministrazione procedente e gli operatori privati) in relazione all’applicabilità dei principi sulle clausole vessatorie di cui alle relative disposizioni del codice civile e del codice del consumo, atteso che le case di cura, come osservato, hanno in buona sostanza partecipato all’istruttoria del provvedimento secondo la propria esperienza imprenditoriale, che presuppone una consapevolezza commerciale di diverso segno e sicuramente maggiore di quella (si direbbe, del “buon padre di famiglia”, mutuando una terminologia civilistica) del consumatore che aderisce allo schema di contratto predisposto unilateralmente dall’altro contraente “forte”, senza avere la possibilità di interloquire e chiedere l’esclusione o la modifica di questa o quella clausola, ma dovendo accettare o rifiutare in toto l’accordo negoziale così come predisposto dalla controparte e sottoposto alla sua attenzione ” (Cons. Stato, sez. III, n. 9908/2025).
12. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13. La particolare delicatezza degli interessi coinvolti ed il contrasto giurisprudenziale in precedenza illustrato giustificano la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL LL Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
IN IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IA | GL LL Di PO |
IL SEGRETARIO