Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/03/2026, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16121 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lanfranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto ministeriale -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- - Prefettura -OMISSIS- prot. ingresso del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- - classifica -OMISSIS- - prot. uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- classifica -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale l'istanza presentata in data -OMISSIS- tendente a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F), legge 05.02.1992, n. 91, è stata rigettata.
2) della suddetta nota Prefettura -OMISSIS- prot. ingresso del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- - classifica -OMISSIS- - prot. uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- classifica -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-;
3) ove occorra, della nota ministeriale inserita in cives in data 07.12.2021 di preavviso del diniego;
4) di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, il Ministro dell’Interno decretava il rigetto dell’istanza volta a ottenere il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della Legge 5.2.1992, n. 91, presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-.
Il provvedimento di cui sopra è motivato dalla circostanza secondo cui a carico del marito della ricorrente risulterebbero alcuni precedenti ossia: il -OMISSIS- una sentenza della Corte di Appello -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS- quale conferma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale -OMISSIS- per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p., art. 73 co. 1 bis DPR 309/90; il -OMISSIS- segnalato all’A.G. dai Carabinieri -OMISSIS- per art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia a danno della figlia); il -OMISSIS- segnalato all’A.G. dai Carabinieri -OMISSIS- per art. 640 c.p. (truffa); il 26.11.2007 arrestato in flagranza di reato per DPR 309/1990 art. 73 comma 1 (concorso) dal Nucleo di Polizia Tributaria -OMISSIS-.
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 e ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione. Difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge ed illogicità manifesta e contraddittorietà manifesta. Erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà manifesta. Ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria di stile e depositando documentazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, si ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ Come da giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede. 1.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, da cui consegue che l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019). 1.3. Ne consegue che nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini. In tale giudizio di bilanciamento l'Autorità deve correttamente privilegiare la salvaguardia dell'interesse pubblicistico, pur se a discapito dell'interesse legittimo pretensivo dell'aspirante cittadino, stante il rango indiscutibilmente superiore rivestito dall'interesse dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale. 1.4. Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall'Amministrazione con la ratio del potere attribuitole. 2. Ciò posto, nel caso in esame deve osservarsi, con riferimento alla ricorrente -OMISSIS- che l'impugnato provvedimento omette di operare qualsivoglia valutazione in ordine al suo reale e personale grado di complessivo inserimento sociale. In tale ottica, il riferimento ai precedenti penali del coniuge non possono essere utili a fondare il diniego, dovendo essere apprezzati nell'ambito della già espressa più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero ” (Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2026, (ud. 27/11/2025- dep. 29/01/2026) - n. 753).
Pertanto, “ non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento del coniuge nella comunità nazionale” (Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2025, n. 7003 (…)”. “In altre parole, la valutazione amministrativa, nell'aver riguardo agli interessi lesi dalla condotta penalmente rilevante del congiunto, deve inferire in concreto in ordine alle “potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico della stessa, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2025, (ud. 06/11/2025- dep. 10/12/2025) - n. 9707).
Tale valutazione nel caso in esame non è in alcun modo esplicitata nella motivazione del provvedimento impugnato, la quale si limita genericamente a giustificare il rigetto della domanda alla luce della presunta inaffidabilità della richiedente giusta la sussistenza di precedenti a carico del convivente, senza tuttavia motivare in concreto rispetto alla posizione dell’odierna ricorrente e rispetto gli sviluppi, anche processuali, dai fatti di reato contestati al marito.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vista la mancata dichiarazione di cui all’art. 79 comma 2 D.p.R. 115/2022 a mente del quale “ Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato ”, questa deve essere rigettata.
Alla luce della peculiarità del caso in esame, le spese processuali possono comunque essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LI, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | OR LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.