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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2025 alle ore 10,55 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 721/2025 promossa da
.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(avv. Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Vené in sost. avv. Defilippi e l'avv. Sanguineti.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2025 (titolare dell'omonima Parte_1 individuale) ha opposto l'ordinanza ingiunzione OI - 003322391 con cui le è stata applicata la sanzione amministrativa di € 1113,57 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83 eccependo la decadenza ex art. 14 legge 689/81, la prescrizione, la carenza di motivazione, il difetto di proporzionalità.
L' eccepisce la tardività dell'opposizione e nel merito resiste. CP_1
2. In ordine alla tardività dell'opposizione, l ha sostenuto che l'ordinanza CP_1 ingiunzione era stata notificata il 15.5.2025 per compiuta giacenza.
2.1. La ricorrente ha rilevato che l non ha prodotto l'avviso di ricevimento CP_1 della CAD.
La notifica, quindi, non si può ritenere valida: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando
1 non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., ss.uu., 15.4.2021 n. 10002).
2.3. L'eccezione non si può quindi condividere.
3. La ricorrente ha eccepito che il verbale di accertamento non le è stato notificato.
L' ha tuttavia prodotto l'avviso di ricevimento da cui risulta che il verbale è CP_1 stato ricevuto dalla destinataria il 28.12.2024.
Il presupposto di fatto dell'eccezione è quindi infondato, il che esime dal valutare se la mancata notifica comporti la nullità degli atti successivi.
4. Il mancato versamento è riferito al terzo trimestre del 2022 e al primo trimestre del 2023.
4.1. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 DL 48/23 “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Questa disposizione è speciale ed esclude l'applicabilità dell'art. 14 legge 689/81.
Da altro punto di vista, tuttavia, se ne trae conferma che per il periodo anteriore l'art. 14 si applica, conclusione a cui è comunque pervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 22.3.2025 n. 7641).
4.2. Tuttavia, la norma transitoria specifica che la nuova disposizione si applica
“per i periodi dal 1° gennaio 2023”.
Questa espressione deve leggersi nel senso che la nuova disposizione si applica per le ritenute effettuate in relazione a “periodi” (di paga) successivi al 1.1.2023,
e non a ritenute che dovevano essere versate dopo il 1.1.2023.
2 4.3. Lo stesso indica nel verbale di accertamento quali “periodi” interessati CP_1 il terzo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023.
4.4. In tema di contribuzione previdenziale, poi, la giurisprudenza di legittimità utilizza la parola “periodo” per riferirsi al periodo assicurativo (cfr. p.e. Cass.,
13.10.2022 n. 29966) ovvero al periodo lavorativo (cfr. p.e. Cass., 31.3.2023 n.
9143).
4.5. Questa lettura deve preferirsi anche per favor debitoris, in quanto la nuova disposizione è meno favorevole al soggetto obbligato.
4.6. Ciò significa che per la ritenuta riferita al primo trimestre del 2023 la notifica
è tempestiva perché intervenuta entro il 31.12.2025.
Per il mancato versamento relativo al terzo trimestre del 2022 invece non si applica la nuova disposizione e si deve ritenere applicabile l'art. 14 legge 689/81.
4.7. La notifica doveva intervenire allora entro 90 gg dall'accertamento dell'illecito.
Ora, è pur vero che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma
2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il 'fatto' nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione…” (Cass., 29.10.2019 n. 27702).
Tuttavia, si è anche ricordato che “per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. p.e. Cass., 5.4.2025 n. 9023, in motiv.).
4.8. Il verbale di accertamento è stato formato il 21.11.2024 e notificato il
28.12.2024.
Se, come ricorda lo stesso , quelle ritenute dovevano essere versate entro CP_1 il 16.3.2023, la notifica è allora seguita a distanza di oltre un anno e mezzo.
4.8.1. Pur dovendosi riconoscere all' un certo lasso di tempo per verificare CP_1
l'omissione, tenuto anche conto del fatto che l non indica quali attività CP_1
3 istruttorie abbia svolto, non è possibile ritenere che il momento dell'accertamento, nel senso sopra indicato, sia seguito oltre un anno dopo.
4.9. L' è allora incorso nella decadenza prevista dalla disposizione. CP_1
5. Le altre eccezioni sono infondate.
5.1. Va premesso che la ricorrente non contesta, se non con formule di mero stile, il mancato versamento.
5.2. L'ordinanza ingiunzione è validamente motivata per relationem, dato che richiama il verbale di accertamento (notificato) che indica i periodi di riferimento e gli importi non versati.
5.3. L'eccezione di difetto di proporzionalità è astratta, non indica parametri in forza di cui la sanzione si debba ritenere eccessiva e neppure si confronta con il fatto che è stato applicato il minimo edittale (1,5 volte l'importo non versato).
6. La sanzione deve quindi essere proporzionalmente ridotta a € 538,35, pari a
1,5 volte l'importo non versato relativo al primo trimestre del 2023.
Le spese si compensano per metà per soccombenza reciproca.
Nel resto si liquidano come da dispositivo e seguono la soccombenza prevalente dell' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, riduce la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione opposta a € 538,35, oltre accessori di legge, per il solo mancato versamento riferito al primo trimestre del
2023; compensa le spese di lite per metà e condanna l , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida già in frazione in € 21,50 per esborsi, € 443,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco AN
4
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2025 alle ore 10,55 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 721/2025 promossa da
.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(avv. Patrizia Sanguineti)
Sono presenti: l'avv. Vené in sost. avv. Defilippi e l'avv. Sanguineti.
Le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2025 (titolare dell'omonima Parte_1 individuale) ha opposto l'ordinanza ingiunzione OI - 003322391 con cui le è stata applicata la sanzione amministrativa di € 1113,57 per l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83 eccependo la decadenza ex art. 14 legge 689/81, la prescrizione, la carenza di motivazione, il difetto di proporzionalità.
L' eccepisce la tardività dell'opposizione e nel merito resiste. CP_1
2. In ordine alla tardività dell'opposizione, l ha sostenuto che l'ordinanza CP_1 ingiunzione era stata notificata il 15.5.2025 per compiuta giacenza.
2.1. La ricorrente ha rilevato che l non ha prodotto l'avviso di ricevimento CP_1 della CAD.
La notifica, quindi, non si può ritenere valida: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando
1 non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., ss.uu., 15.4.2021 n. 10002).
2.3. L'eccezione non si può quindi condividere.
3. La ricorrente ha eccepito che il verbale di accertamento non le è stato notificato.
L' ha tuttavia prodotto l'avviso di ricevimento da cui risulta che il verbale è CP_1 stato ricevuto dalla destinataria il 28.12.2024.
Il presupposto di fatto dell'eccezione è quindi infondato, il che esime dal valutare se la mancata notifica comporti la nullità degli atti successivi.
4. Il mancato versamento è riferito al terzo trimestre del 2022 e al primo trimestre del 2023.
4.1. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 DL 48/23 “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Questa disposizione è speciale ed esclude l'applicabilità dell'art. 14 legge 689/81.
Da altro punto di vista, tuttavia, se ne trae conferma che per il periodo anteriore l'art. 14 si applica, conclusione a cui è comunque pervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 22.3.2025 n. 7641).
4.2. Tuttavia, la norma transitoria specifica che la nuova disposizione si applica
“per i periodi dal 1° gennaio 2023”.
Questa espressione deve leggersi nel senso che la nuova disposizione si applica per le ritenute effettuate in relazione a “periodi” (di paga) successivi al 1.1.2023,
e non a ritenute che dovevano essere versate dopo il 1.1.2023.
2 4.3. Lo stesso indica nel verbale di accertamento quali “periodi” interessati CP_1 il terzo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023.
4.4. In tema di contribuzione previdenziale, poi, la giurisprudenza di legittimità utilizza la parola “periodo” per riferirsi al periodo assicurativo (cfr. p.e. Cass.,
13.10.2022 n. 29966) ovvero al periodo lavorativo (cfr. p.e. Cass., 31.3.2023 n.
9143).
4.5. Questa lettura deve preferirsi anche per favor debitoris, in quanto la nuova disposizione è meno favorevole al soggetto obbligato.
4.6. Ciò significa che per la ritenuta riferita al primo trimestre del 2023 la notifica
è tempestiva perché intervenuta entro il 31.12.2025.
Per il mancato versamento relativo al terzo trimestre del 2022 invece non si applica la nuova disposizione e si deve ritenere applicabile l'art. 14 legge 689/81.
4.7. La notifica doveva intervenire allora entro 90 gg dall'accertamento dell'illecito.
Ora, è pur vero che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma
2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il 'fatto' nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione…” (Cass., 29.10.2019 n. 27702).
Tuttavia, si è anche ricordato che “per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. p.e. Cass., 5.4.2025 n. 9023, in motiv.).
4.8. Il verbale di accertamento è stato formato il 21.11.2024 e notificato il
28.12.2024.
Se, come ricorda lo stesso , quelle ritenute dovevano essere versate entro CP_1 il 16.3.2023, la notifica è allora seguita a distanza di oltre un anno e mezzo.
4.8.1. Pur dovendosi riconoscere all' un certo lasso di tempo per verificare CP_1
l'omissione, tenuto anche conto del fatto che l non indica quali attività CP_1
3 istruttorie abbia svolto, non è possibile ritenere che il momento dell'accertamento, nel senso sopra indicato, sia seguito oltre un anno dopo.
4.9. L' è allora incorso nella decadenza prevista dalla disposizione. CP_1
5. Le altre eccezioni sono infondate.
5.1. Va premesso che la ricorrente non contesta, se non con formule di mero stile, il mancato versamento.
5.2. L'ordinanza ingiunzione è validamente motivata per relationem, dato che richiama il verbale di accertamento (notificato) che indica i periodi di riferimento e gli importi non versati.
5.3. L'eccezione di difetto di proporzionalità è astratta, non indica parametri in forza di cui la sanzione si debba ritenere eccessiva e neppure si confronta con il fatto che è stato applicato il minimo edittale (1,5 volte l'importo non versato).
6. La sanzione deve quindi essere proporzionalmente ridotta a € 538,35, pari a
1,5 volte l'importo non versato relativo al primo trimestre del 2023.
Le spese si compensano per metà per soccombenza reciproca.
Nel resto si liquidano come da dispositivo e seguono la soccombenza prevalente dell' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, riduce la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione opposta a € 538,35, oltre accessori di legge, per il solo mancato versamento riferito al primo trimestre del
2023; compensa le spese di lite per metà e condanna l , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida già in frazione in € 21,50 per esborsi, € 443,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco AN
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