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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9234/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3510/2023
TRA
ON NA, nato Marcianise (CE) il 22/04/1960, rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, con cui elett. dom. in Caserta alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'INPS esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3510/2023 R.G.) per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario 2) per effetto di tale declaratoria, condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in
1 considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/11/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 02/12/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/12/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Pertanto, il ricorso introduttivo, per essere ritenuto ammissibile, deve evidenziare carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico-giuridico relativi al procedimento per atp e, in particolare, i motivi di opposizione devono puntualmente evidenziare i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, precisando altresì le ragioni per cui si ritiene che i medesimi abbiano inciso sulle conclusioni da questi rassegnate. Nel caso in esame, parte ricorrente così deduceva: “Si impugnano le conclusioni rese dal CTU nel suo elaborato peritale poiché affatto motivate. Infatti il ricorrente, attualmente di anni 64, da sempre operaio meccanico titolare di officina è affetto, oltre che dall'artrosi poli distrettuale accertata dal CTU, anche da diabete mellito complicato, bronchite asmatica cronica, IPB sintomatica, cardiopatia ipertensiva, 2 per come riportato dal medico curante nel certificato introduttivo. Tali menomazioni non sono state valutate dal CTU, presumibilmente perché poco documentate ma, in quanto incidenti sulla capacità lavorativa del ricorrente, esposto a rischio MMC, posture incongrue e fattori micro climatici avversi, ne chiediamo una valutazione medico legale suppletiva, riservandoci di produrre ulteriori certificazioni a sostegno”. In particolare, parte ricorrente fondava le contestazioni all'elaborato peritale sulla mancata valutazione di patologie “poco documentate”, riservando la produzione di certificazione medica suppletiva. Ebbene, tali contestazioni non possono affatto ritenersi idonee ad integrare il canone di specificità richiesto dalla legge, in quanto non contengono alcun riferimento puntuale ad omissioni o errori della consulenza. Ed invero, pur deducendo che le conclusioni del consulente vanno censurate perché “affatto motivate”, l'unico motivo di doglianza deriva dalla mancata valutazione di patologie riportate nel certificato introduttivo, in quanto “poco documentate”. Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica richiesta di revisione del giudizio medico- legale e, in quanto tale, va dichiarato inammissibile. Ne discende che non può essere oggetto di alcuna valutazione la documentazione medica di formazione successiva, atteso che le valutazioni relative all'ammissibilità del ricorso sono prodromiche ed assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione, ivi incluso l'aggravamento del quadro patologico ex art. 149 disp. att. c.p.c. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'Inps e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9234/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 3510/2023
TRA
ON NA, nato Marcianise (CE) il 22/04/1960, rappr. e dif. dall'Avv. C. Soriano, con cui elett. dom. in Caserta alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l'INPS esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3510/2023 R.G.) per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini fin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario 2) per effetto di tale declaratoria, condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in
1 considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/11/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 02/12/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/12/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Pertanto, il ricorso introduttivo, per essere ritenuto ammissibile, deve evidenziare carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico-giuridico relativi al procedimento per atp e, in particolare, i motivi di opposizione devono puntualmente evidenziare i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, precisando altresì le ragioni per cui si ritiene che i medesimi abbiano inciso sulle conclusioni da questi rassegnate. Nel caso in esame, parte ricorrente così deduceva: “Si impugnano le conclusioni rese dal CTU nel suo elaborato peritale poiché affatto motivate. Infatti il ricorrente, attualmente di anni 64, da sempre operaio meccanico titolare di officina è affetto, oltre che dall'artrosi poli distrettuale accertata dal CTU, anche da diabete mellito complicato, bronchite asmatica cronica, IPB sintomatica, cardiopatia ipertensiva, 2 per come riportato dal medico curante nel certificato introduttivo. Tali menomazioni non sono state valutate dal CTU, presumibilmente perché poco documentate ma, in quanto incidenti sulla capacità lavorativa del ricorrente, esposto a rischio MMC, posture incongrue e fattori micro climatici avversi, ne chiediamo una valutazione medico legale suppletiva, riservandoci di produrre ulteriori certificazioni a sostegno”. In particolare, parte ricorrente fondava le contestazioni all'elaborato peritale sulla mancata valutazione di patologie “poco documentate”, riservando la produzione di certificazione medica suppletiva. Ebbene, tali contestazioni non possono affatto ritenersi idonee ad integrare il canone di specificità richiesto dalla legge, in quanto non contengono alcun riferimento puntuale ad omissioni o errori della consulenza. Ed invero, pur deducendo che le conclusioni del consulente vanno censurate perché “affatto motivate”, l'unico motivo di doglianza deriva dalla mancata valutazione di patologie riportate nel certificato introduttivo, in quanto “poco documentate”. Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica richiesta di revisione del giudizio medico- legale e, in quanto tale, va dichiarato inammissibile. Ne discende che non può essere oggetto di alcuna valutazione la documentazione medica di formazione successiva, atteso che le valutazioni relative all'ammissibilità del ricorso sono prodromiche ed assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione, ivi incluso l'aggravamento del quadro patologico ex art. 149 disp. att. c.p.c. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'Inps e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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