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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5891/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 21.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
letto l'art. 153 c.p.c. e ritenuto che l'istanza di parte attrice, di concessione di un nuovo termine per il deposito di note conclusionali, sia inaccoglibile, non essendo stata né allegata né provata alcuna causa di decadenza non imputabile;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 21.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice
all'esito della Camera di Consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
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n. 5891/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5891/2020, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sepe e dall'avv. p. Antonio Sepe, presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania (NA), alla Via Isernia n. 30, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Notaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I
n. 34, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni.
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Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 21.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che citava in giudizio la compagnia (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, nel prosieguo, per semplicità, nella qualità di impresa Controparte_3 CP_1
assicuratrice del veicolo Lancia Delta, targato EJ752CV, nonché , in qualità di Controparte_2
proprietario del suddetto veicolo, onde sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto delle lesioni riportate in occasione del sinistro avvenuto in data 28.11.2013, alle ore 19:30 circa, in Scisciano, alla Via Spartimento. In particolare, secondo la ricostruzione attorea, nelle menzionate circostanze, mentre ella stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dalla Lancia Delta del convenuto, il cui conducente, non avvedendosi della sua presenza sulla carreggiata, la scaraventava al suolo causandole lesioni personali, dalle quali era guarita con postumi permanenti.
Costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda la compagnia per tutte le ragioni indicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Non si costituiva in giudizio, invece, e, stante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_2
citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 28.01.2021.
Espletata l'istruttoria, con l'audizione di due testi di parte attrice, la causa giunge alla decisione.
La solo nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del CP_1
28.01.2021 e, successivamente, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., sollevava l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attrice, chiedendo la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, su cui la nulla ha mai dedotto. Ad ogni modo, l'eccezione è rilevabile d'ufficio. Pt_1
Effettivamente, dagli atti del giudizio risulta che l'atto di citazione è stato notificato a mani a
[...]
in data 07.10.2020 ed alla a mezzo servizio postale, consegnato per la notifica in CP_2 CP_1
data 13.10.2020 e recapitato in data 20.10.2020, mentre la causa risulta iscritta a ruolo in data
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23.10.2020, vale a dire dopo sedici giorni dalla prima notifica, quindi tardivamente. La costituzione in giudizio dell'attrice doveva difatti avvenire, ex art. 165 c.p.c., entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
È noto che, per giurisprudenza consolidata, in presenza di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore mediante iscrizione a ruolo della causa, a norma dell'art. 165 c.p.c., deve essere computato dalla prima notifica (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 16.7.1997, n. 6481, confermata da Cassazione civile sez. I, 05.6.2007, n. 13163), questo perché il convenuto, cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo in condizione di conoscere con certezza se l'attore si sia costituito o meno, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione.
E peraltro, pure ove entro il termine di dieci giorni l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, l'iscrizione a ruolo può avvenire depositandone (ratione temporis, in cancelleria ovvero telematicamente) una semplice copia (c.d. “velina”) integrando, successivamente,
l'originale dell'atto notificato: infatti, ai sensi dell'art. 165 c.p.c. secondo comma: “Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”.
Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositandone una copia. Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio. Allo stesso tempo, il convenuto è posto in grado, in tal modo, di conoscere l'intenzione dell'attore di coltivare il giudizio.
Nella specie, dunque, perfezionatasi la prima notifica in data 07.10.2020 (cfr. relata apposta in calce all'originale della citazione depositata nel fascicolo dell'attrice), l'iscrizione a ruolo doveva avvenire, al massimo, entro il 19.10.2020 (cadendo il 17.10.2020 di sabato, con proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.).
L'iscrizione a ruolo avvenuta solo in data 22.10.2020 è, pertanto, tardiva. 4
Nonostante la costituzione tardiva dell'attrice, la si costituiva in giudizio, nel rispetto dei CP_1
termini di cui all'art. 166 c.p.c. (29.12.2020), ovvero venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione del 28.01.2021 eccependo, tuttavia, la tardività dell'iscrizione a ruolo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
La circostanza, eccepita dalla convenuta costituita, va comunque rilevata d'ufficio in presenza di un convenuto rimasto contumace, come appunto nella specie, vista la contumacia del convenuto . CP_2
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui i vizi dell'iscrizione a ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le altre parti, nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attuare le proprie difese (in tal senso, Cass. 13163 del 2007, cit.).
Va, invece, disposta la cancellazione della causa dal ruolo in caso di costituzione tardiva dell'attore solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui, essendovi più convenuti, anche uno solo tra di essi sia rimasto contumace, per violazione del diritto di difesa e del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (cfr. Cassazione civile sez. un., 03.10.1995, n. 10389, secondo cui « L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell'attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto»).
Ne consegue che, nel caso di specie, attesa la contumacia di , la tardiva iscrizione a Controparte_2
ruolo della causa, in applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., comporta la necessità di disporre la cancellazione dal ruolo (salva restando la possibilità per l'attore di riassunzione tempestiva), considerato che, nei confronti del contumace, l'intero procedimento si è svolto in presenza di un vizio che ne ha inficiato lo svolgimento ab origine (cfr. in tal senso, v. Cassazione civile sez. I, 09.3.1990, n. 1928).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Tenuto conto della definizione in rito della causa, delle ragioni sottese alla decisione e della tardiva eccezione di parte convenuta in merito alla nullità del procedimento per tardiva iscrizione a ruolo della causa, ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la nullità del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 21.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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