Articolo 47 della Legge 14 aprile 1975, n. 103
Articolo 46Articolo 48
Versione
17 aprile 1975
Art. 47.
Le azioni della societa' concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1 dicembre 1974.
Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 17 aprile 1975
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