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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 525
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 525/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Grammichele (CT), Viale XX Settembre n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Francesco Lo
Giudice ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Grammichele (CT), Via Deledda n. 217, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoma Taccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso del sig. , come da certificato di morte Parte_1
depositato. Parte resistente, preso atto di ciò, si associava alla predetta richiesta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.04.2022, il sig. adiva codesto Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie sig.ra con la quale aveva CP_1
contratto matrimonio civile in Grammichele il 31.01.2002, e dalla cui unione non sono nati figli.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'assenza di parte resistente nonostante fosse stata regolarmente citata, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa all'udienza del 13.09.2023.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con memoria depositata il 16.02.2024. CP_1
Nelle more del giudizio, il difensore di parte ricorrente domandava che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso del sig. avvenuto Parte_1
in data 24.08.2024, come da certificato allegato.
La causa, pertanto, veniva trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
Osserva il Collegio che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi, poiché viene meno la ragione del protrarsi della lite.
E dal punto di vista strettamente processuale è appena il caso di rammentare il principio secondo cui la intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché, come nel caso di specie, emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cfr. ex plurimis Cassazione Civile n. 8903/2016).
Considerato l'esito del giudizio, nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel giudizio di separazione giudiziale tra e preso atto dell'intervenuto decesso del ricorrente, così dispone Parte_1 CP_1
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 525/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Grammichele (CT), Viale XX Settembre n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Francesco Lo
Giudice ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Grammichele (CT), Via Deledda n. 217, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoma Taccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso del sig. , come da certificato di morte Parte_1
depositato. Parte resistente, preso atto di ciò, si associava alla predetta richiesta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.04.2022, il sig. adiva codesto Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie sig.ra con la quale aveva CP_1
contratto matrimonio civile in Grammichele il 31.01.2002, e dalla cui unione non sono nati figli.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'assenza di parte resistente nonostante fosse stata regolarmente citata, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa all'udienza del 13.09.2023.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con memoria depositata il 16.02.2024. CP_1
Nelle more del giudizio, il difensore di parte ricorrente domandava che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso del sig. avvenuto Parte_1
in data 24.08.2024, come da certificato allegato.
La causa, pertanto, veniva trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
Osserva il Collegio che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi, poiché viene meno la ragione del protrarsi della lite.
E dal punto di vista strettamente processuale è appena il caso di rammentare il principio secondo cui la intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché, come nel caso di specie, emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cfr. ex plurimis Cassazione Civile n. 8903/2016).
Considerato l'esito del giudizio, nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel giudizio di separazione giudiziale tra e preso atto dell'intervenuto decesso del ricorrente, così dispone Parte_1 CP_1
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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