Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Gianpiero Scoppa Presidente
dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel.
dr.ssa Livia De Gennaro Giudice
sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento
Controparte_1 unitario n. 727-1/2024, nei confronti della
[...] (c.f. P.IVA 1 ) con sede in Napoli, al VIALE DELLA
COSTITUZIONE SNC (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
E' valida la notifica del ricorso e del decreto di comparizione dinanzi al g.d.,
effettuata nei modi di legge;
Sussiste, in primo luogo, il presupposto soggettivo perché si dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale della sopra scritta società, non avendo quest'ultima contestato la sussistenza delle soglie di fallibilità cui all'art. 2, lett. d),
CCII.. Peraltro, gli ultimi bilanci depositati dalla società risalgono ad esercizi oramai lontani (fino all'esercizio 2016), nei quali tuttavia (si veda quello relativo all'esercizio
oltre a presentare già un valore della debitoria rilevante, pari ad euro 789.883 (così
come riportato nel bilancio del 2017);
Sussiste lo stato di insolvenza. Trattasi di impresa in liquidazione fin dal 2016,
sicché, ai fini della valutazione del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, inteso come situazione di impotenza economica e patrimoniale non transitoria che priva l'imprenditore della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, occorre far riferimento allo stato patrimoniale del debitore nel senso che l'indagine deve essere diretta ad accertare se gli
"elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali“ (Cass. sentenza del 10 aprile 1996 n. 3321;
ordinanza n. 24660/2020), dovendosi pervenire all'apertura della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata accertata una situazione di incapienza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria,
situazione in cui si identifica lo stato di insolvenza.
Ciò premesso, sussiste lo stato di insolvenza come sopra declinato,
considerato che la società in esame già nell'anno 2015 presentava un patrimonio netto negativo pari a ben 810.651 euro, il che è di per sé rappresentativo dell'esistenza di una situazione di insolvenza in capo alla società nei termini sopra chiariti. Non v'è prova del resto che la liquidazione si sia conclusa con risultati satisfattivi per i creditori, circostanza che viceversa risulta contraddetta dalla stessa iniziativa della ricorrente, titolare di credito da lavoro dipendente per euro 70.508,66.
Sussistono in definitiva tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 122 e ss e 256 del nuovo CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della [...]
Controparte_1
,in persona del legale rappresentante con sede in
Napoli (NA), Viale della Costituzione snc - Centro Direzionale Isola A/3
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dottor Gian Piero Scoppa (ruolo ex Bernardi) e
Curatore l'Avvocato Dino Soter Murolo Landi;
ORDINA
che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile,
all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino,
secondo quanto disposto dal CCII;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
il giorno 22 Maggio 2025 ore 10.00 presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49 comma
4 del nuovo CCII.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 5 Febbraio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dottor Francesco Paolo Feo Dottor Gian Piero Scoppa