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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile
2025 trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6861/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Donzuso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- opponenti -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Luzi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio l per contestare le Persona_1 CP_1
risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa , aveva concluso che il de cuius fosse Persona_2
invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, ma solo dal marzo
2023.
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della Controparte_2
tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_3 dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che il de cuius delle ricorrenti era affetto da molteplici patologie (“meningioma frontale in attesa di trattamento stereotassico in pregresso ictus, con marcata instabilità statico-dinamica; incontinenza sfinterica”) e che, a causa di queste, lo stesso era da considerare un soggetto totalmente inabile bisognevole dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che per le patologie da cui era affetto, si Persona_1 trovava nelle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento,
a decorrere da gennaio 2023.
Viceversa, le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione Controparte_2
della provvidenza in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad
è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, e che pertanto non può CP_3
sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Quanto alle spese processuali, tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di gennaio 2023, anzichè dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6861/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che si trovava nelle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2023; dichiara inammissibili le restanti domande;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile
2025 trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6861/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Donzuso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- opponenti -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Luzi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio l per contestare le Persona_1 CP_1
risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa , aveva concluso che il de cuius fosse Persona_2
invalido nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento, ma solo dal marzo
2023.
Si è costituito in giudizio l chiedendo, in via preliminare, la verifica della Controparte_2
tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 04.04.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_3 dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che il de cuius delle ricorrenti era affetto da molteplici patologie (“meningioma frontale in attesa di trattamento stereotassico in pregresso ictus, con marcata instabilità statico-dinamica; incontinenza sfinterica”) e che, a causa di queste, lo stesso era da considerare un soggetto totalmente inabile bisognevole dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che per le patologie da cui era affetto, si Persona_1 trovava nelle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento,
a decorrere da gennaio 2023.
Viceversa, le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione Controparte_2
della provvidenza in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad
è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario, e che pertanto non può CP_3
sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Quanto alle spese processuali, tenuto conto che il requisito sanitario è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di gennaio 2023, anzichè dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6861/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che si trovava nelle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2023; dichiara inammissibili le restanti domande;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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