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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 638 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
28/01/1964,
e
C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._2
il 3/02/1965,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe PADOVAN
e con l'intervento DE
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti:
“1 – Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a AN
DE RA (VI) in data 27/08/1988 dai signori e , CP_1 CP_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di AN DE RA (VI)
al numero 125, parte 2, serie A, anno 1988.
2 – Confermare che la casa di abitazione coniugale rimane nella disponibilità DEla
sig.ra , con oneri per le relative utenze a carico DE sig. CP_2 [...]
. CP_1
3 – Confermare che i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di
rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e a ogni altra richiesta.
4 – Spese e compensi professionali interamente compensati”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento DEle conclusioni concordemente formulate dalle
parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi DEl'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la
2 cessazione degli effetti civili DE matrimonio da essi contratto in AN DE RA
(VI) in data 27/08/1988.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 78/2024 pubblicata in data 15/05/2024 e passata in giudicato per decorrenza dei termini di legge.
All'esito DEl'udienza DE 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 78/2024 DE 15/05/2024, passata in giudicato per decorrenza dei termini, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e da in AN DE RA (VI) il 27/08/1998 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di AN DE RA (VI) al n. 125, parte II, serie A,
anno 1998;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DEl'11 marzo 2025
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 638 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
28/01/1964,
e
C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._2
il 3/02/1965,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe PADOVAN
e con l'intervento DE
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti:
“1 – Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a AN
DE RA (VI) in data 27/08/1988 dai signori e , CP_1 CP_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di AN DE RA (VI)
al numero 125, parte 2, serie A, anno 1988.
2 – Confermare che la casa di abitazione coniugale rimane nella disponibilità DEla
sig.ra , con oneri per le relative utenze a carico DE sig. CP_2 [...]
. CP_1
3 – Confermare che i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di
rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e a ogni altra richiesta.
4 – Spese e compensi professionali interamente compensati”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento DEle conclusioni concordemente formulate dalle
parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/02/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi DEl'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la
2 cessazione degli effetti civili DE matrimonio da essi contratto in AN DE RA
(VI) in data 27/08/1988.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 78/2024 pubblicata in data 15/05/2024 e passata in giudicato per decorrenza dei termini di legge.
All'esito DEl'udienza DE 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 78/2024 DE 15/05/2024, passata in giudicato per decorrenza dei termini, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e da in AN DE RA (VI) il 27/08/1998 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di AN DE RA (VI) al n. 125, parte II, serie A,
anno 1998;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DEl'11 marzo 2025
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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