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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14056/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250022561207000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 1020250022561207000, notificata in data 23.06.2025, con la quale si è richiesto il pagamento della somma di € 1.387,73 a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2020.
Il ricorrente eccepisce:
-assenza del presupposto impositivo a seguito della perdita di possesso dell'autoveicolo con targa prova targa prova, sin dal 14 gennaio 2016, come si evince dalla sentenza n. 257/2024 del 06.04.2024, emessa dal
Giudice di Pace di Sala Consilina (SA).
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per opporsi al ricorso. In tal senso assume:
-inammissibilità/improcedibilità/improponibilità della domanda essendo stato il ricorso proposto oltre i termini previsti;
da rigettare
-quanto al merito della pretesa, obietta che la perdita di possesso è stata dichiarata solo a seguito di sentenza n. 257/2024 del 06/04/2024. Ritiene, pertanto, che solo a far data da questo momento la tassa auto non sarebbe più dovuta dal ricorrente, restando a carico del ricorrente gli anni pregressi.
Eccepisce, da ultimo, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni che riguardano l'attività dell'ente impositore, posto che l'AdER è un mero esecutore del ruolo formato e consegnato dall'Ente impositore.
Conclude chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come per legge.
Con atto depositato il 26.11.2025, si è costituita la Regione Campania.
L'Ente territoriale cha comunicato che -in esito alla sentenza del Giudice di pace di Sala Consilina n. 257/2024- ha provveduto allo sgravio della cartella impugnata, annualità 2019 e 2020, dandone comunicazione al contribuente a mezzo PEC, nonché alla U.O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, per la valutazione della fattispecie e le determinazioni di competenza. Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio. Ha, inoltre, allegato il provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'AdER va rigettata essendo stato il ricorso correttamente e tempestivamente proposto.
Va ritenuta l'intervenuta estinzione del giudizio, a seguito di quanto dichiarato dalla Regione Campania con le controdeduzioni depositate il 26.11.2025 e della documentazione di sgravio allegata.
Invero, dalla sentenza allegata risulta che il ricorrente ha perduto il possesso delle targhe
07ER1TO-02ER1TO-00ER1TO, a far data dal 14.01.16.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto che la sentenza del Giudice di pace è del
6.4.2024.
Visto l'art. 46 del D. Lgs. 546 del 1992,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14056/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250022561207000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 305/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania la cartella di pagamento n. 1020250022561207000, notificata in data 23.06.2025, con la quale si è richiesto il pagamento della somma di € 1.387,73 a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2020.
Il ricorrente eccepisce:
-assenza del presupposto impositivo a seguito della perdita di possesso dell'autoveicolo con targa prova targa prova, sin dal 14 gennaio 2016, come si evince dalla sentenza n. 257/2024 del 06.04.2024, emessa dal
Giudice di Pace di Sala Consilina (SA).
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per opporsi al ricorso. In tal senso assume:
-inammissibilità/improcedibilità/improponibilità della domanda essendo stato il ricorso proposto oltre i termini previsti;
da rigettare
-quanto al merito della pretesa, obietta che la perdita di possesso è stata dichiarata solo a seguito di sentenza n. 257/2024 del 06/04/2024. Ritiene, pertanto, che solo a far data da questo momento la tassa auto non sarebbe più dovuta dal ricorrente, restando a carico del ricorrente gli anni pregressi.
Eccepisce, da ultimo, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni che riguardano l'attività dell'ente impositore, posto che l'AdER è un mero esecutore del ruolo formato e consegnato dall'Ente impositore.
Conclude chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come per legge.
Con atto depositato il 26.11.2025, si è costituita la Regione Campania.
L'Ente territoriale cha comunicato che -in esito alla sentenza del Giudice di pace di Sala Consilina n. 257/2024- ha provveduto allo sgravio della cartella impugnata, annualità 2019 e 2020, dandone comunicazione al contribuente a mezzo PEC, nonché alla U.O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, per la valutazione della fattispecie e le determinazioni di competenza. Pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio. Ha, inoltre, allegato il provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'AdER va rigettata essendo stato il ricorso correttamente e tempestivamente proposto.
Va ritenuta l'intervenuta estinzione del giudizio, a seguito di quanto dichiarato dalla Regione Campania con le controdeduzioni depositate il 26.11.2025 e della documentazione di sgravio allegata.
Invero, dalla sentenza allegata risulta che il ricorrente ha perduto il possesso delle targhe
07ER1TO-02ER1TO-00ER1TO, a far data dal 14.01.16.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto che la sentenza del Giudice di pace è del
6.4.2024.
Visto l'art. 46 del D. Lgs. 546 del 1992,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.