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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2023 promossa da:
“ (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
RICCARDO PANCI
ATTORI contro
C.F. ), difesa dall'avv. PAOLA STRAGLIOTTO Controparte_1 P.IVA_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
+ 2: Parte_1
1 - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al contratto del
01.12.2021 e per l'effetto dichiarare risolto tale contratto ex art. 1453 cod. civ. e obbligare la convenuta alla riconsegna delle credenziali amministrative di accesso ai siti web delle società attrici;
- conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle società attrici nella misura indicata complessivamente in Euro 252.024,36; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
: Controparte_1
In via preliminare: che l'Intestata Giustizia voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle società
e e per l'effetto dichiarare la nullità/inammissibilità Parte_3 Controparte_2
della loro domanda.
Sempre in via preliminare: che l'Intestata Giustizia voglia accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda risarcitoria avversaria e per l'effetto dichiararne la nullità/inammissibilità.
Nel merito che l'Intestata Giustizia voglia rigettare, per tutte le ragioni dedotte in atti, tutte le domande formulate dalle società e in quanto infondate Parte_1 Controparte_2 Parte_3
in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale Nel merito: che l'Intestata Giustizia, per tutte le ragioni dedotte in atti, voglia accertare il grave inadempimento di e voglia quindi dichiarare l'intervenuta risoluzione ovvero emettere sentenza costitutiva di Parte_1
risoluzione del contratto del 01 dicembre 2021, con salvezza delle prestazioni già eseguite da
Controparte_1 che l'Intestata Giustizia, in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Parte_1
voglia condannare la stessa a corrispondere in favore della società la somma di euro Controparte_1
35.734,71 oltre ad Iva a titolo di prezzo delle prestazioni rimaste inevase, ovvero quella somma
2 maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
che l'Intestata Giustizia, in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Parte_1
voglia condannare la stessa a corrispondere in favore della società la somma di euro Controparte_1
166.150,05 a titolo di lucro cessante, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con l'integrale favore delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, l'escussione di ulteriori testi già indicati a prova diretta e l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e , instando al CP_2 Pt_3 contempo per l'esperimento della Ctu, siccome richiesto in seconda memoria istruttoria del 13 settembre 2023.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e premesso che aveva Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1
concluso in data 1.12.2021 un contratto con avente a oggetto la fornitura, per un Controparte_1 anno, di servizi per lo sfruttamento di servizi pubblicitari, nell'interesse anche di e Parte_3 [...]
che si dimostrava sin da subito negligente e Parte_2 CP_1 inadempiente, in particolare quanto all'ottimizzazione dei siti web e dei profili social dei diversi brand e quanto all'attività di reporting mensile delle attività di marketing, ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi il grave inadempimento della convenuta, la risoluzione del Controparte_1 contratto e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 252.024,36, pari al corrispettivo pattuito, e alla riconsegna delle credenziali amministrative di accesso ai siti internet.
1.1 Si è tempestivamente costituita eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo a e indicate nel contratto Parte_3 Controparte_2
come mere divisioni o brand e non come controparti contrattuali, la nullità per indeterminatezza della domanda risarcitoria, l'infondatezza della domanda di riconsegna delle credenziali, già avvenuta ancora a luglio 2022, l'insussistenza degli inadempimenti lamentati e piuttosto invocando ritardi di Pt_1 nel riscontrare le proposte sui layout grafici, sui siti e nell'inviare i contenuti da inserire;
in via riconvenzionale ha quindi chiesto la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di in principalità ex art. 1454 c.c. e, in subordine, ex art. 1453 c.c., la Parte_1 condanna di al pagamento di € 35.734,71 oltre IVA e interessi moratori, quale residuo Parte_1
dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione, e al risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata consegna della merce prevista come pagamento e quantificato in € 166.150,05, oltre interessi moratori e rivalutazione.
4 1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante delle società attrici e di prove testimoniali e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate delle parti.
2. Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate, risultando invece fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dalla convenuta e di condanna al pagamento dei compensi maturati;
da rigettare altresì quella di risarcimento dei danni formulata dalla convenuta.
Questi in sintesi i fatti.
Nell'estate dell'anno 2021 società attiva nel settore della produzione chimica industriale, Pt_1
interessata a sviluppare dal punto di vista pubblicitario e del marketing alcuni brand/marchi di proprietà, contattava esperta nel settore “barter”, consistente nella realizzazione di CP_1
campagne marketing e pubblicitarie, il cui corrispettivo è costituito dalla ricezione/acquisto di merce poi rivenduta dalla stessa nel mercato. Controparte_1
In data 1.12.2021 veniva quindi sottoscritto il contratto per la fornitura annuale di servizi per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari per un corrispettivo di € 252.024,36 oltre IVA, da corrispondersi in 12 spedizioni mensili di merce (doc. 1 att.). La campagna pubblicitaria doveva durare dal marzo
2022 al marzo 2023 (così nell'allegato 1, art. 2 del citato contratto).
Il rapporto si svolgeva regolarmente con la consegna di merce da a per € Pt_1 CP_1
61.140,60 (fatture doc. 10 att.) fino a maggio 2022; da tale data si interrompevano le consegne;
seguivano scambi di mail fino all'invio, in data 28.9.2022, di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. da parte di (doc. 13 conv.). CP_1
In data 9.11.2022 invocava l'intervenuta risoluzione del contratto (doc. 14 conv.). CP_1
Seguiva l'introduzione del presente giudizio da parte delle attrici.
2.1 Le società attrici lamentano l'inadempimento della convenuta sotto plurimi profili:
1) quanto all'ottimizzazione dei siti internet, già esistenti, dei brand e Pt_1 Pt_3 CP_2
mancata effettuazione delle indispensabili attività prodromiche, quali analisi del settore di riferimento, definizione target e strategia comunicazione, definizione obiettivi, definizione linguaggio grafico e
TOV e in ogni caso mancata loro condivisione, tardivo invio dell'audit, avvenuto solo il 18.5.2022; tardiva pubblicazione dei siti rinnovati (rispettivamente il 9.5.2022 per e il 19.5.2022 per Pt_3
5 e mancata pubblicazione del sito vista la mancata consegna di un valido Pt_1 CP_2
progetto; in ogni caso i siti difettavano di moduli contatti con integrazione chat, profilo trustpilot;
2) mancata prestazione del servizio di newsletter;
3) quanto alla gestione dei profili social: pubblicazione dei post tardiva e in numero inferiore a quello pattuito;
4) quanto all'attività di ottimizzazione e posizionamento SEO e SEM, non validamente ed efficacemente attuata in assenza di siti web operativi;
5) quanto al reporting mensile: invio di un unico report a luglio 2022, in luogo dell'invio di report mensili.
La convenuta ha replicato indicando tutte le attività svolte e individuando nella lentezza delle risposte sull'approvazione dei layout grafici, sui contenuti da inserire e nelle incertezze della committente la causa dei ritardi addebitati;
ha altresì osservato come l'audit completo non potesse essere effettuato se non dopo la messa on line dei nuovi siti, così come il trustpilot;
parimenti le newsletter non sarebbero state realizzate per il mancato invio dei dati da parte di e l'attività sui social sarebbe stata Pt_1
rallentata dalla mancata approvazione dei siti internet.
Secondo la convenuta, quindi, non vi sarebbe alcun suo inadempimento, l'unica inadempiente essendo piuttosto per l'interruzione dei pagamenti. Pt_1
3. Prima di valutare i dedotti inadempimenti, va accolta la difesa della convenuta che invoca il difetto di legittimazione attiva, rectius, di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo a e Parte_3
Controparte_2
L'attrice nei propri atti sostiene che il contratto dell'1.12.2021 sarebbe stato sottoscritto anche a favore e nell'interesse delle società e Pt_3 CP_2
Tale tesi non trova però riscontro nel testo del contratto
6 Nel contratto si legge nelle premesse punto b)
e sono indicate come mere divisioni e sono indicate, senza alcuna distinzione, Pt_3 CP_2
unitamente a e che sono effettivamente, come la stessa attrice riconosce nei suoi Parte_4 CP_3
scritti difensivi (così a pagina 5 della comparsa conclusionale), mere divisioni interne della società prive di autonoma personalità giuridica. Pt_1
All'art. 1, denominato definizioni, sono indicate come parti e e solo tali soggetti Pt_1 CP_1
hanno sottoscritto il contratto.
Solo i è assunta l'obbligo del pagamento del corrispettivo. Pt_1
Non vi è quindi alcun elemento del contratto che consenta di stabilire, invece, che e Pt_3 CP_2
non fossero mere divisioni, ma autonomi centri di imputazione giuridica.
Ciò porta altresì ad escludere che possa essere invocato l'istituto della ratifica, mai avendo Pt_1
dichiarato di agire anche in nome e per conto di soggetti terzi.
Né il contratto può ricondursi alla fattispecie del contratto a favore di terzo, dal momento che e Pt_3
non sono indicati come soggetti terzi. CP_2
In ogni caso, come rilevato da i terzi in questione non potrebbero agire per la risoluzione del Pt_1 contratto (cfr. Cass. ord. n. 8766 del 2021 “Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta,
7 non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento”).
non hanno, pertanto, titolo per promuovere l'odierna domanda, che va CP_4 Controparte_5
quindi, per tali soggetti, rigettata per difetto di titolarità del diritto azionato.
4. Venendo ora al merito, la presenza di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento determina la necessità, una volta accertati i reciproci inadempimenti, di effettuare una comparazione tra gli stessi (cfr. Cass. sent. n. 13840 del 2010 “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”).
Laddove non sia possibile stabilire l'imputabilità della risoluzione a una delle due parti, in ogni caso va dichiarata la risoluzione del contratto.
E', infatti, indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui, ove le reciproche domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. Cass. 18/05/2005, n. 10389; 16/02/2001, n. 2304; 24/11/2000, n. 15167; 04/04/2000,
n. 4089; 29/11/1994, n. 10217; 29/04/1993, n. 5065; 25/05/1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale
(v. Cass. 19/12/2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19/1/2016, n. 767; 21/09/2020, n. 19706;
8 16/02/2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass.,
26/7/2011, n. 16317; 14/03/1988, n. 2435).
Va poi precisato, atteso che parte convenuta ha chiesto in principalità una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato a controparte tramite diffida ex art. 1454 c.c., che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454
c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento”(cfr. fra le più recenti Cass. ord. 25703 del 2023).
4.1 Ciò premesso in diritto, sussiste l'inadempimento di Pt_1
Dai documenti di causa risulta che le consegne mensili di merce in pagamento delle attività di sono cessate a giugno 2022. CP_1
Nelle missive in atti ha motivato la sospensione delle consegne sia per problemi di Pt_1 approvvigionamento (doc. 12 conv.), sia per il mancato invio di resoconto dell'attività svolta (doc. 11 conv.).
Se per i primi si tratta evidentemente di profilo non rilevante per legittimare, ex art. 1460 c.c., il mancato adempimento da parte di il mancato reporting potrebbe rilevare nei limiti in cui a Pt_1 tale profilo “formale” corrispondesse la mancata esecuzione dell'attività di cui era chiesto il pagamento.
Risulta però che il resoconto di tutta l'attività svolta fino a luglio sia stato inviato e ricevuto dalla controparte (doc. 9 att.).
Nonostante il ricevimento di detto report non risulta che abbia effettuato alcuna consegna di Pt_1
merce, né abbia svolto contestazioni specifiche sui contenuti di detto report.
In genere va sottolineato come nonostante abbia invocato una negligenza di in Pt_1 CP_1
tutto il corso del rapporto, ha prodotto in causa due sole comunicazione e-mail di richiesta di audit
(doc. 4 e doc. 7, relativo peraltro al marchio estraneo al contratto di cui è causa); non risulta CP_3 nessuna altra contestazione o sollecito. A tal riguardo va ribadita l'inammissibilità delle prove orali
9 formulate sul punto, vista la genericità dei capitoli formulati, che non indicano quando sarebbe stato sollecitato l'invio di audit, reporting e materiale pubblicitario.
Solo nel presente giudizio ha rilevato la genericità dei contenuti del report, perché si Pt_1
limiterebbero a riportare le attività già indicate in contratto;
al di là del fatto che è la stessa natura dei servizi prestati che rende difficile una loro “specificazione”, parte attrice non ha indicato quali altre informazioni avrebbe ritenuto di dover ricevere o quali precisazioni sarebbero mancanti, né ha contestato in maniera specifica che le attività riportate da siano state effettivamente CP_1
eseguite.
In particolare, nel presente giudizio non ha svolto nessuna contestazione specifica alle deduzioni di controparte che ha dettagliatamente indicato alle pagine da 12 a 21 della comparsa le attività svolte e ha altresì prodotto, con la seconda memoria, la documentazione a riprova delle stesse.
In ogni caso, per la proporzionalità che deve caratterizzare la reazione difensiva ai sensi dell'art. 1460
c.c., perché sia corrispondente a buona fede, anche laddove vi fossero state talune mancanze Pt_1
di controparte, non avrebbe potuto cessare integralmente ogni pagamento, visto comunque lo svolgimento dell'attività da parte di (cfr. Cass. sent. 36295 del 2023 “In tema di CP_1
eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”).
Lo stesso invio tardivo dell'audit, più volte lamentato, non è precisato quali conseguenze negative avrebbe comportato per né è stato dedotto che l'audit fosse insoddisfacente. Pt_1
Il mancato pagamento integrale delle prestazioni svolte costituisce quindi inadempimento di Pt_1
Trattasi altresì di inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto ha totalmente Pt_1
omesso la sua prestazione.
4.2 Quanto all'attività di pur se risultano talune mancanze, non si ravvisa un CP_1 inadempimento grave che possa giustificare la risoluzione invocata da parte dell'attrice.
10 La prova dell'attività svolta risulta, come già sopra indicato, dai report e dalle specifiche allegazioni con allegata documentazione, non contestati in maniera specifica da Pt_1
Risulta, in primo luogo, dai documenti dimessi da che i layout dei siti siano stati inviati a CP_1
fine febbraio/marzo (doc. 18 conv. per brand , doc. 77 per brand doc. 121 brand Pt_3 Pt_1
, che gli stessi siano poi stati approvati con richieste di modifiche o integrazioni, da cui lo CP_2
slittamento dei termini per la pubblicazione dei siti, avvenuta poi a maggio.
Al riguardo va precisato che nella mail del 15.2.2022 (doc. 2 att.) non è indicato il termine di 30 giorni per pubblicare i siti invocato da Pt_1
In ogni caso, rientra nella normale dinamica di una campagna pubblicitaria che i progetti possano incontrare o meno le aspettative del cliente e che vi siano modifiche o aggiunte, le quali non possono considerarsi di per sé prova di un inadempimento della prestatrice di servizi.
Tanto più che non sono stati dedotti travisamenti o errori specifici di nelle proposte CP_1 formulate. sostiene che avrebbe svolto lei l'attività “creativa” ma, al di là della genericità Pt_1 dell'allegazione, nulla ha provato, non ha dimesso documenti scritti, né formulato capitoli di prova al riguardo.
Solo per il brand è stato dedotto che l'analisi dovesse essere effettuata per il mercato CP_3 CP_6
cosmetic e non su quello pet food e pet care come invece eseguito da (doc. 8 att.): si CP_1 tratta tuttavia di doglianza irrilevante, trattandosi di prestazione estranea e ulteriore rispetto all'oggetto del contratto di cui è causa.
I testi assunti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato, oltre allo svolgimento dell'attività indicate da le difficoltà di interlocuzione con che CP_1 Pt_1
forniva in ritardo e solo parzialmente il materiale e le informazioni da inserire nei siti, con conseguente slittamento dei tempi di esecuzione anche per CP_1
Risulta, invece, provata la pubblicazione di un numero di post sui social inferiore a quello preventivato, così come la mancata attivazione di una newsletter.
Trattasi però di profili secondari, tanto più che l'attività avrebbe dovuto proseguire fino al marzo 2023, che non integrano certamente il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. e non legittimano neppure la
11 totale sospensione dei pagamenti da parte di (peraltro trattasi di profili neppure invocati a tal Pt_1
fine).
4.3 Concludendo, nella valutazione comparativa delle condotte delle parti, va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. formulata da CP_1
A spetta altresì il pagamento delle attività svolte fino alla risoluzione, per l'importo di € CP_1
35.734,71, a norma dell'art. 13.2 del contratto, oltre IVA e interessi ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo.
Quanto alla prova di detta attività, non ha dimesso delle mere fatture, ma ha allegato in CP_1 atti in maniera dettagliata le attività svolta, l'ha documentata e la stessa non è stata specificamente contestata.
4.4 Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la domanda non può essere accolta. quantifica il danno in misura pari al valore della merce che avrebbe dovuto ricevere. CP_1
Il danno per però, non può che essere dato dal mancato utile netto che avrebbe ricavato CP_1
dalla vendita dei prodotti ricevuti da Pt_1
La vendita avrebbe, infatti, richiesto dei costi, dallo stoccaggio della merce alla sua commercializzazione.
Di tali voci e di quello che è il margine che ha ricavato, per esempio, dai beni già ricevuti CP_1
in consegna da nulla è stato detto. Pt_1
Mancando quindi gli elementi, che ben la parte poteva fornire, per quantificare il danno patrimoniale, la relativa domanda va respinta.
5. Da respingersi, altresì, l'ulteriore domanda attore di condanna della convenuta a fornire le credenziali di accesso. ha replicato, sin dalla comparsa, di averle spedite in data 21 luglio 2022 (mail doc. 3 CP_1
conv. contenente username e password di accesso ai nuovi siti e ); non ha Pt_1 Pt_3 Pt_1
contestato la ricezione, né ha svolto alcuna replica al riguardo.
12 6. Conclusivamente le domande attoree vanno tutte respinte, mentre va dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di a seguito della diffida ad adempiere di Pt_1
CP_1 va altresì condannata a pagare a € 35.734,71 oltre IVA e interessi ex d.lgs. Pt_1 CP_1
231/02 dalle scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte;
in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento di del contratto dell'1.12.2021; Parte_1 condanna a pagare a € 35.734,71 oltre IVA e interessi ex d.lgs. 231/02 Parte_1 Controparte_1
dalle scadenze al saldo, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto;
rigetta la domanda di risarcimento danni della convenuta.
Condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 14.808,15 per onorari, oltre Controparte_1
IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 8 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2023 promossa da:
“ (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
RICCARDO PANCI
ATTORI contro
C.F. ), difesa dall'avv. PAOLA STRAGLIOTTO Controparte_1 P.IVA_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
+ 2: Parte_1
1 - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al contratto del
01.12.2021 e per l'effetto dichiarare risolto tale contratto ex art. 1453 cod. civ. e obbligare la convenuta alla riconsegna delle credenziali amministrative di accesso ai siti web delle società attrici;
- conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle società attrici nella misura indicata complessivamente in Euro 252.024,36; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
: Controparte_1
In via preliminare: che l'Intestata Giustizia voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle società
e e per l'effetto dichiarare la nullità/inammissibilità Parte_3 Controparte_2
della loro domanda.
Sempre in via preliminare: che l'Intestata Giustizia voglia accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda risarcitoria avversaria e per l'effetto dichiararne la nullità/inammissibilità.
Nel merito che l'Intestata Giustizia voglia rigettare, per tutte le ragioni dedotte in atti, tutte le domande formulate dalle società e in quanto infondate Parte_1 Controparte_2 Parte_3
in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale Nel merito: che l'Intestata Giustizia, per tutte le ragioni dedotte in atti, voglia accertare il grave inadempimento di e voglia quindi dichiarare l'intervenuta risoluzione ovvero emettere sentenza costitutiva di Parte_1
risoluzione del contratto del 01 dicembre 2021, con salvezza delle prestazioni già eseguite da
Controparte_1 che l'Intestata Giustizia, in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Parte_1
voglia condannare la stessa a corrispondere in favore della società la somma di euro Controparte_1
35.734,71 oltre ad Iva a titolo di prezzo delle prestazioni rimaste inevase, ovvero quella somma
2 maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo;
che l'Intestata Giustizia, in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Parte_1
voglia condannare la stessa a corrispondere in favore della società la somma di euro Controparte_1
166.150,05 a titolo di lucro cessante, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con l'integrale favore delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, l'escussione di ulteriori testi già indicati a prova diretta e l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e , instando al CP_2 Pt_3 contempo per l'esperimento della Ctu, siccome richiesto in seconda memoria istruttoria del 13 settembre 2023.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e premesso che aveva Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1
concluso in data 1.12.2021 un contratto con avente a oggetto la fornitura, per un Controparte_1 anno, di servizi per lo sfruttamento di servizi pubblicitari, nell'interesse anche di e Parte_3 [...]
che si dimostrava sin da subito negligente e Parte_2 CP_1 inadempiente, in particolare quanto all'ottimizzazione dei siti web e dei profili social dei diversi brand e quanto all'attività di reporting mensile delle attività di marketing, ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi il grave inadempimento della convenuta, la risoluzione del Controparte_1 contratto e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 252.024,36, pari al corrispettivo pattuito, e alla riconsegna delle credenziali amministrative di accesso ai siti internet.
1.1 Si è tempestivamente costituita eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo a e indicate nel contratto Parte_3 Controparte_2
come mere divisioni o brand e non come controparti contrattuali, la nullità per indeterminatezza della domanda risarcitoria, l'infondatezza della domanda di riconsegna delle credenziali, già avvenuta ancora a luglio 2022, l'insussistenza degli inadempimenti lamentati e piuttosto invocando ritardi di Pt_1 nel riscontrare le proposte sui layout grafici, sui siti e nell'inviare i contenuti da inserire;
in via riconvenzionale ha quindi chiesto la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di in principalità ex art. 1454 c.c. e, in subordine, ex art. 1453 c.c., la Parte_1 condanna di al pagamento di € 35.734,71 oltre IVA e interessi moratori, quale residuo Parte_1
dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione, e al risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata consegna della merce prevista come pagamento e quantificato in € 166.150,05, oltre interessi moratori e rivalutazione.
4 1.2 La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante delle società attrici e di prove testimoniali e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate delle parti.
2. Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate, risultando invece fondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dalla convenuta e di condanna al pagamento dei compensi maturati;
da rigettare altresì quella di risarcimento dei danni formulata dalla convenuta.
Questi in sintesi i fatti.
Nell'estate dell'anno 2021 società attiva nel settore della produzione chimica industriale, Pt_1
interessata a sviluppare dal punto di vista pubblicitario e del marketing alcuni brand/marchi di proprietà, contattava esperta nel settore “barter”, consistente nella realizzazione di CP_1
campagne marketing e pubblicitarie, il cui corrispettivo è costituito dalla ricezione/acquisto di merce poi rivenduta dalla stessa nel mercato. Controparte_1
In data 1.12.2021 veniva quindi sottoscritto il contratto per la fornitura annuale di servizi per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari per un corrispettivo di € 252.024,36 oltre IVA, da corrispondersi in 12 spedizioni mensili di merce (doc. 1 att.). La campagna pubblicitaria doveva durare dal marzo
2022 al marzo 2023 (così nell'allegato 1, art. 2 del citato contratto).
Il rapporto si svolgeva regolarmente con la consegna di merce da a per € Pt_1 CP_1
61.140,60 (fatture doc. 10 att.) fino a maggio 2022; da tale data si interrompevano le consegne;
seguivano scambi di mail fino all'invio, in data 28.9.2022, di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. da parte di (doc. 13 conv.). CP_1
In data 9.11.2022 invocava l'intervenuta risoluzione del contratto (doc. 14 conv.). CP_1
Seguiva l'introduzione del presente giudizio da parte delle attrici.
2.1 Le società attrici lamentano l'inadempimento della convenuta sotto plurimi profili:
1) quanto all'ottimizzazione dei siti internet, già esistenti, dei brand e Pt_1 Pt_3 CP_2
mancata effettuazione delle indispensabili attività prodromiche, quali analisi del settore di riferimento, definizione target e strategia comunicazione, definizione obiettivi, definizione linguaggio grafico e
TOV e in ogni caso mancata loro condivisione, tardivo invio dell'audit, avvenuto solo il 18.5.2022; tardiva pubblicazione dei siti rinnovati (rispettivamente il 9.5.2022 per e il 19.5.2022 per Pt_3
5 e mancata pubblicazione del sito vista la mancata consegna di un valido Pt_1 CP_2
progetto; in ogni caso i siti difettavano di moduli contatti con integrazione chat, profilo trustpilot;
2) mancata prestazione del servizio di newsletter;
3) quanto alla gestione dei profili social: pubblicazione dei post tardiva e in numero inferiore a quello pattuito;
4) quanto all'attività di ottimizzazione e posizionamento SEO e SEM, non validamente ed efficacemente attuata in assenza di siti web operativi;
5) quanto al reporting mensile: invio di un unico report a luglio 2022, in luogo dell'invio di report mensili.
La convenuta ha replicato indicando tutte le attività svolte e individuando nella lentezza delle risposte sull'approvazione dei layout grafici, sui contenuti da inserire e nelle incertezze della committente la causa dei ritardi addebitati;
ha altresì osservato come l'audit completo non potesse essere effettuato se non dopo la messa on line dei nuovi siti, così come il trustpilot;
parimenti le newsletter non sarebbero state realizzate per il mancato invio dei dati da parte di e l'attività sui social sarebbe stata Pt_1
rallentata dalla mancata approvazione dei siti internet.
Secondo la convenuta, quindi, non vi sarebbe alcun suo inadempimento, l'unica inadempiente essendo piuttosto per l'interruzione dei pagamenti. Pt_1
3. Prima di valutare i dedotti inadempimenti, va accolta la difesa della convenuta che invoca il difetto di legittimazione attiva, rectius, di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo a e Parte_3
Controparte_2
L'attrice nei propri atti sostiene che il contratto dell'1.12.2021 sarebbe stato sottoscritto anche a favore e nell'interesse delle società e Pt_3 CP_2
Tale tesi non trova però riscontro nel testo del contratto
6 Nel contratto si legge nelle premesse punto b)
e sono indicate come mere divisioni e sono indicate, senza alcuna distinzione, Pt_3 CP_2
unitamente a e che sono effettivamente, come la stessa attrice riconosce nei suoi Parte_4 CP_3
scritti difensivi (così a pagina 5 della comparsa conclusionale), mere divisioni interne della società prive di autonoma personalità giuridica. Pt_1
All'art. 1, denominato definizioni, sono indicate come parti e e solo tali soggetti Pt_1 CP_1
hanno sottoscritto il contratto.
Solo i è assunta l'obbligo del pagamento del corrispettivo. Pt_1
Non vi è quindi alcun elemento del contratto che consenta di stabilire, invece, che e Pt_3 CP_2
non fossero mere divisioni, ma autonomi centri di imputazione giuridica.
Ciò porta altresì ad escludere che possa essere invocato l'istituto della ratifica, mai avendo Pt_1
dichiarato di agire anche in nome e per conto di soggetti terzi.
Né il contratto può ricondursi alla fattispecie del contratto a favore di terzo, dal momento che e Pt_3
non sono indicati come soggetti terzi. CP_2
In ogni caso, come rilevato da i terzi in questione non potrebbero agire per la risoluzione del Pt_1 contratto (cfr. Cass. ord. n. 8766 del 2021 “Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta,
7 non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento”).
non hanno, pertanto, titolo per promuovere l'odierna domanda, che va CP_4 Controparte_5
quindi, per tali soggetti, rigettata per difetto di titolarità del diritto azionato.
4. Venendo ora al merito, la presenza di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento determina la necessità, una volta accertati i reciproci inadempimenti, di effettuare una comparazione tra gli stessi (cfr. Cass. sent. n. 13840 del 2010 “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”).
Laddove non sia possibile stabilire l'imputabilità della risoluzione a una delle due parti, in ogni caso va dichiarata la risoluzione del contratto.
E', infatti, indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui, ove le reciproche domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice, pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di una delle parti, deve comunque dare atto della impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta congiuntamente operata in giudizio e disporre gli effetti di cui all'art. 1458 cod. civ. (v. Cass. 18/05/2005, n. 10389; 16/02/2001, n. 2304; 24/11/2000, n. 15167; 04/04/2000,
n. 4089; 29/11/1994, n. 10217; 29/04/1993, n. 5065; 25/05/1992, n. 6230); il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale
(v. Cass. 19/12/2014, n. 26907, e, conformemente, Cass. 19/1/2016, n. 767; 21/09/2020, n. 19706;
8 16/02/2023, n. 4919; cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso, Cass.,
26/7/2011, n. 16317; 14/03/1988, n. 2435).
Va poi precisato, atteso che parte convenuta ha chiesto in principalità una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato a controparte tramite diffida ex art. 1454 c.c., che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454
c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento”(cfr. fra le più recenti Cass. ord. 25703 del 2023).
4.1 Ciò premesso in diritto, sussiste l'inadempimento di Pt_1
Dai documenti di causa risulta che le consegne mensili di merce in pagamento delle attività di sono cessate a giugno 2022. CP_1
Nelle missive in atti ha motivato la sospensione delle consegne sia per problemi di Pt_1 approvvigionamento (doc. 12 conv.), sia per il mancato invio di resoconto dell'attività svolta (doc. 11 conv.).
Se per i primi si tratta evidentemente di profilo non rilevante per legittimare, ex art. 1460 c.c., il mancato adempimento da parte di il mancato reporting potrebbe rilevare nei limiti in cui a Pt_1 tale profilo “formale” corrispondesse la mancata esecuzione dell'attività di cui era chiesto il pagamento.
Risulta però che il resoconto di tutta l'attività svolta fino a luglio sia stato inviato e ricevuto dalla controparte (doc. 9 att.).
Nonostante il ricevimento di detto report non risulta che abbia effettuato alcuna consegna di Pt_1
merce, né abbia svolto contestazioni specifiche sui contenuti di detto report.
In genere va sottolineato come nonostante abbia invocato una negligenza di in Pt_1 CP_1
tutto il corso del rapporto, ha prodotto in causa due sole comunicazione e-mail di richiesta di audit
(doc. 4 e doc. 7, relativo peraltro al marchio estraneo al contratto di cui è causa); non risulta CP_3 nessuna altra contestazione o sollecito. A tal riguardo va ribadita l'inammissibilità delle prove orali
9 formulate sul punto, vista la genericità dei capitoli formulati, che non indicano quando sarebbe stato sollecitato l'invio di audit, reporting e materiale pubblicitario.
Solo nel presente giudizio ha rilevato la genericità dei contenuti del report, perché si Pt_1
limiterebbero a riportare le attività già indicate in contratto;
al di là del fatto che è la stessa natura dei servizi prestati che rende difficile una loro “specificazione”, parte attrice non ha indicato quali altre informazioni avrebbe ritenuto di dover ricevere o quali precisazioni sarebbero mancanti, né ha contestato in maniera specifica che le attività riportate da siano state effettivamente CP_1
eseguite.
In particolare, nel presente giudizio non ha svolto nessuna contestazione specifica alle deduzioni di controparte che ha dettagliatamente indicato alle pagine da 12 a 21 della comparsa le attività svolte e ha altresì prodotto, con la seconda memoria, la documentazione a riprova delle stesse.
In ogni caso, per la proporzionalità che deve caratterizzare la reazione difensiva ai sensi dell'art. 1460
c.c., perché sia corrispondente a buona fede, anche laddove vi fossero state talune mancanze Pt_1
di controparte, non avrebbe potuto cessare integralmente ogni pagamento, visto comunque lo svolgimento dell'attività da parte di (cfr. Cass. sent. 36295 del 2023 “In tema di CP_1
eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”).
Lo stesso invio tardivo dell'audit, più volte lamentato, non è precisato quali conseguenze negative avrebbe comportato per né è stato dedotto che l'audit fosse insoddisfacente. Pt_1
Il mancato pagamento integrale delle prestazioni svolte costituisce quindi inadempimento di Pt_1
Trattasi altresì di inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto ha totalmente Pt_1
omesso la sua prestazione.
4.2 Quanto all'attività di pur se risultano talune mancanze, non si ravvisa un CP_1 inadempimento grave che possa giustificare la risoluzione invocata da parte dell'attrice.
10 La prova dell'attività svolta risulta, come già sopra indicato, dai report e dalle specifiche allegazioni con allegata documentazione, non contestati in maniera specifica da Pt_1
Risulta, in primo luogo, dai documenti dimessi da che i layout dei siti siano stati inviati a CP_1
fine febbraio/marzo (doc. 18 conv. per brand , doc. 77 per brand doc. 121 brand Pt_3 Pt_1
, che gli stessi siano poi stati approvati con richieste di modifiche o integrazioni, da cui lo CP_2
slittamento dei termini per la pubblicazione dei siti, avvenuta poi a maggio.
Al riguardo va precisato che nella mail del 15.2.2022 (doc. 2 att.) non è indicato il termine di 30 giorni per pubblicare i siti invocato da Pt_1
In ogni caso, rientra nella normale dinamica di una campagna pubblicitaria che i progetti possano incontrare o meno le aspettative del cliente e che vi siano modifiche o aggiunte, le quali non possono considerarsi di per sé prova di un inadempimento della prestatrice di servizi.
Tanto più che non sono stati dedotti travisamenti o errori specifici di nelle proposte CP_1 formulate. sostiene che avrebbe svolto lei l'attività “creativa” ma, al di là della genericità Pt_1 dell'allegazione, nulla ha provato, non ha dimesso documenti scritti, né formulato capitoli di prova al riguardo.
Solo per il brand è stato dedotto che l'analisi dovesse essere effettuata per il mercato CP_3 CP_6
cosmetic e non su quello pet food e pet care come invece eseguito da (doc. 8 att.): si CP_1 tratta tuttavia di doglianza irrilevante, trattandosi di prestazione estranea e ulteriore rispetto all'oggetto del contratto di cui è causa.
I testi assunti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato, oltre allo svolgimento dell'attività indicate da le difficoltà di interlocuzione con che CP_1 Pt_1
forniva in ritardo e solo parzialmente il materiale e le informazioni da inserire nei siti, con conseguente slittamento dei tempi di esecuzione anche per CP_1
Risulta, invece, provata la pubblicazione di un numero di post sui social inferiore a quello preventivato, così come la mancata attivazione di una newsletter.
Trattasi però di profili secondari, tanto più che l'attività avrebbe dovuto proseguire fino al marzo 2023, che non integrano certamente il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. e non legittimano neppure la
11 totale sospensione dei pagamenti da parte di (peraltro trattasi di profili neppure invocati a tal Pt_1
fine).
4.3 Concludendo, nella valutazione comparativa delle condotte delle parti, va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. formulata da CP_1
A spetta altresì il pagamento delle attività svolte fino alla risoluzione, per l'importo di € CP_1
35.734,71, a norma dell'art. 13.2 del contratto, oltre IVA e interessi ex d.lgs. 231/02 dalle scadenze al saldo.
Quanto alla prova di detta attività, non ha dimesso delle mere fatture, ma ha allegato in CP_1 atti in maniera dettagliata le attività svolta, l'ha documentata e la stessa non è stata specificamente contestata.
4.4 Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la domanda non può essere accolta. quantifica il danno in misura pari al valore della merce che avrebbe dovuto ricevere. CP_1
Il danno per però, non può che essere dato dal mancato utile netto che avrebbe ricavato CP_1
dalla vendita dei prodotti ricevuti da Pt_1
La vendita avrebbe, infatti, richiesto dei costi, dallo stoccaggio della merce alla sua commercializzazione.
Di tali voci e di quello che è il margine che ha ricavato, per esempio, dai beni già ricevuti CP_1
in consegna da nulla è stato detto. Pt_1
Mancando quindi gli elementi, che ben la parte poteva fornire, per quantificare il danno patrimoniale, la relativa domanda va respinta.
5. Da respingersi, altresì, l'ulteriore domanda attore di condanna della convenuta a fornire le credenziali di accesso. ha replicato, sin dalla comparsa, di averle spedite in data 21 luglio 2022 (mail doc. 3 CP_1
conv. contenente username e password di accesso ai nuovi siti e ); non ha Pt_1 Pt_3 Pt_1
contestato la ricezione, né ha svolto alcuna replica al riguardo.
12 6. Conclusivamente le domande attoree vanno tutte respinte, mentre va dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di a seguito della diffida ad adempiere di Pt_1
CP_1 va altresì condannata a pagare a € 35.734,71 oltre IVA e interessi ex d.lgs. Pt_1 CP_1
231/02 dalle scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte;
in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiara l'intervenuta risoluzione per inadempimento di del contratto dell'1.12.2021; Parte_1 condanna a pagare a € 35.734,71 oltre IVA e interessi ex d.lgs. 231/02 Parte_1 Controparte_1
dalle scadenze al saldo, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto;
rigetta la domanda di risarcimento danni della convenuta.
Condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 14.808,15 per onorari, oltre Controparte_1
IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 8 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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