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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 525/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto, Via Cipriano Manente n.38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati CP_1
18/20
-resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, ritualmente notificato, , Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio”, “Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple”, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso ha dedotto: - di aver lavorato in qualità di operaio specializzato nella lavorazione di ferro e acciaio dall'anno 1977 sino al 01.01.2020 (data del pensionamento) sia autonomamente che come dipendente presso varie ditte, tra le ultime dal 2011 al 2015, dal 2017 al Pt_2 Controparte_3 CP_4 2018 e er” dal 2019 al 2020, (Cfr. all.to 1 Controparte_5 CP_ estratto contributivo e anamnesi lavorativa al ricorso); - che l'attività CP_6 svolta consisteva nella lavorazione di parti metalliche del peso di 20/25 Kg che venivano prelevate dal luogo di stoccaggio, movimentate con carroponte oppure sollevate manualmente di peso da terra, con il solo ausilio degli arti superiori, e trasferite sul banco di lavoro presso l'officina ad un'altezza di circa 1,5 m, per essere tagliate a misura e saldate in parti da trasferire nel luogo dell'installazione definitiva;
- che, al fine di compiere le attività sopra citate, utilizzava strumenti da lavoro manuali, come ad esempio martelli per battitura impiegati su lamiere e parti metalliche, trapani, macchine tagliatrici, frullini, flex del peso fino a 3/4kg; - che i turni di lavoro venivano svolti in ambiente chiuso, quale l'officina e che, pertanto, per l'intero arco della giornata lavorativa era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti dai suddetti strumenti, e che il rumore era amplificato dalla somma delle emissioni prodotte dai colleghi operanti nel medesimo ambiente;
- di aver utilizzato per gran parte dell'orario lavorativo, insieme agli altri colleghi, smerigliatrici assiali tipo SC (all.3), Star, o AC (all. 2), nonché tagliatrici meccaniche per lamiere a ghigliottina (Romea), Trapani per acciaio, con una emissione rumorosa anche oltre i 100 db, a seguito dell'applicazione su metallo e lamiere;
- che svolgeva turni di lavoro di 8/9 ore per 5 giorni alla settimana;
- che a causa dell'esposizione a rumori, costante e continuativa per circa vent'anni, ha constatato l'insorgere di ipoacusia neurosensoriale bilaterale come da Esami audiometrico del 28.03.2015 e del 21.03.2023 (Cfr. All.ti al ricorso); - che a causa delle continue sollecitazione a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, ed in particolare della regione del rachide lombare e del tunnel carpale, il ricorrente ha accusato l'insorgenza di scoliosi rachidea italica con presenza di tre ernie discali e due protrusioni discali e sindrome del tunnel carpale bilaterale come risulta Da Esame EMG arti superiori del 13.05.2023 ed Esami RM colonna lombo-sacrale del 22.08.2003 05.04.2023 (Cfr. all.ti 4); - Deduceva inoltre di aver presentato domanda all' CP_1 di riconoscimento della natura professionale delle patologie ipoa neurosensoriale bilaterale e spondiloartrosi lombare con ernie e protrusioni discali ed il 28.06.2023 denunciava la sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che, tuttavia, l' , con nota del 01.11.2023 archiviava la pratica ritenendo il CP_1 rischio lavorativo non idoneo a provocare le malattie denunciate per mancanza di documentazione attestante i rischi lavorativi e la loro entità, confermando tale valutazione anche a seguito di opposizione amministrativa (Cfr. all.ti 6- 16 al ricorso). Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle patologie contratte e che dalle stesse è derivato un danno biologico complessivo nella misura del 28% o quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della CP_1 rendita corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore pro
[...] tempore, ritenendo le malattie denunciate non tabellate e contestandone l'origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dalla ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 Escussi i due testi di parte ricorrente ed espletata consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa le pratiche CP_1 di riconoscimento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente in quanto non sono emersi elementi circa la dimostrazione di rischi lavorativi idonei a causare e/o concausare le malattie denunciate e di conseguenza tutti i casi non sono stati ritenuti indennizzabili per mancanza di documentazione attestante i rischi lavorativi e la loro entità. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to 1 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa per i periodi indicati, ovvero, di aver lavorato in qualità di operaio specializzato nella lavorazione di ferro ed acciaio dall'anno 1977 sino al 01.01.2020 data del pensionamento e che ha svolto le lavorazioni per come descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state sostanzialmente confermate dai testi escussi, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non sono state CP_1 inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni ed colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente in periodi differenti, hanno confermato le mansioni svolte e le modalità di esecuzione delle stesse.
Il teste , collega del ricorrente dal 2005 escusso all'udienza del Testimone_1 14/01/2025 ha sostanzialmente confermato le circostanze dedotte in ricorso riferendo in particolare: “ ho lavorato insieme al ricorrente dal 2005 fino al 2013 e confermo che svolgeva l'attività di operaio specializzato nella lavorazione del ferro ed acciaio;
prima del 2005 non lo conoscevo… quando ha lavorato con me si lavorava in Officina e costruivamo i serbatoi in acciaio inox per le cantine vinicole;
la lavorazione era tutta manuale e caricavamo e scaricavamo tutti i materiali manualmente”. Riguardo l'utilizzo di componenti metalliche del peso di 20/25 Kg che dovevano essere sollevate di peso da terra, con il solo ausilio degli arti superiori, e trasferite sul banco di lavoro ad un'altezza di circa 1,5 m, ove venivano movimentate per le lavorazioni, ha dichiarato: “si confermo che le attività da svolgere durante le lavorazioni erano quelle che mi si leggono nel capitolo”. Per quanto concerne l'utilizzo di strumenti quali martelli, seghe, frullini, cannelli, cesoie, smerigliatrici assiali tipo SC, tagliatrici meccaniche per lamiere a ghigliottina (Romea), Trapani per acciaio del peso fino a 3/4kg, che lo costringevano ad un costante utilizzo degli arti in posizione sollevata rispetto all'asse del corpo e che lo impegnavano in movimenti ripetitivi e continui associati a sollecitazioni vibranti a carico delle braccia, ha affermato: “si confermo gli strumenti da utilizzare erano quelli che mi si elencano”… riguardo poi la circostanza che, il ricorrente per l'intero arco della giornata lavorativa era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti dagli strumenti utilizzati in un ambiente chiuso, amplificate delle emissioni prodotte dai colleghi operanti nel medesimo ambiente ha dichiarato: “Si è vero era questa che mi si legge la situazione in cui noi lavoravamo”; confermata poi dal teste la circostanza che per l'intero turno di lavoro il ricorrente era costretto ad assumere posizione eretta o con la schiena ricurva a 70° al fine di operare sui materiali che si trovavano sul banco di lavoro, affermando: “si è vero spesso la posizione era questa piegata sul banco di lavoro”;.Confermato l'orario di lavoro così come indicato nell'atto introduttivo (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 14/01/2025 in atti). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, Tes_2
il quale, in particolare, ha dichiarato: “Io ci ho lavorato nell'anno 2018
[...] soltanto presso la Per il resto non lo so”. Ha confermato l'utilizzo di CP_4 componenti metalliche del peso di 20/25 Kg e di strumenti quali martelli, seghe, frullini, cannelli, trapani, cesoie e macchine tagliatrici del peso fino a 3/4kg, che impegnavano in movimenti ripetitivi e continui associati a sollecitazioni vibranti a carico delle braccia specificando: “Si è vero..a volte abbiamo lavorato anche in coppia”; il teste ha inoltre confermato che i turni di lavoro venivano svolti in ambiente chiuso, quale l'officina, in concomitanza con altri colleghi e che per l'intero arco della giornata lavorativa il ricorrente era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti da strumenti di lavoro utilizzati. Riguardo la circostanza che il lavoro consisteva altresì nel montaggio e manutenzione delle componenti metalliche presso cantieri e stabilimenti, dovendo effettuare il carico dei componenti e degli attrezzi dall'officina mezzo e dal mezzo a luogo di lavorazione, movimentando manualmente i relativi carichi, ha in particolare dichiarato: “si presso i cantieri e gli stabilimenti a volte ci andavo con lui anche io;
Caricavamo e scaricavamo a mano tutto il necessario per raggiungere il sito e lavorare”. Confermando l'orario di lavoro così come indicato nell'atto introduttivo dichiarava: “quando ha lavorato con me svolgeva turni di lavoro per 8/9 ore per 5 giorni la settimana” (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 05/02/2025 in atti). Va osservato che le deposizioni sono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa. Inoltre, che entrambi i testimoni hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta. Così confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le malattie denunciate, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, il Ctu ha ritenuto opportuno far sottoporre il ricorrente a visita ORL, comprensiva di esame audiometrico così refertato dall'ausiliario del CTU, Dott.ssa “ipoacusia neurosensoriale bilaterale a carico Persona_2 delle frequenze acute di grado medio-grave”. Il C.T.U nominato dott. ha accertato, sulla base dei dati documentali Persona_3 e clinico – obiettivi, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica per le alte frequenze di grado medio;
Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple;
“Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra.” Come è noto il riconoscimento della natura professionale di una patologia comporta il riscontro sistematico nella fattispecie in esame dei tre elementimedico-giuridici essenziali della malattia professionale: a) elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una noxa patogena specifica), b) elemento circostanziale (dimostrazione dell'avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida quali-quantitativamente per intensità, frequenza e durata); c) elemento consequenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la noxa patogena e l'esposizione a rischio). Orbene, per quanto concerne quanto appena descritto, il Consulente, dopo attento esame della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie ha accertato con grado di elevata probabilità che le tre affezioni sono qualificabili come malattie professionali, contratte a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa di carpentiere metallico specificando che: “le mansioni professionali proprie dell'attività di carpenteria metallica espongono tipicamente i lavoratori ai seguenti fattori di rischio in maniera continuativa e sostanzialmente intensa: MMC (movimentazione manuale dei carichi), sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, WBV (vibrazioni trasmesse al corpo intero), HAV (vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio), movimenti ripetitivi arti superiori con particolare riferimento al distretto anatomico polsi-mani ed anche rumore tecnopatico derivante dagli strumenti e dagli apparecchi utilizzati e dalle attività svolte. Tale esposizione a questi molteplici rischi professionali, in assenza di altri fattori patogenetici insiti nella storia clinica del ricorrente, è alla base delle tre patologie rilevate nel corso della presente indagine medico-legale”. Alla luce di tali considerazioni il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato invalidante, valutando per la patologia “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio” un danno biologico nella misura del 4,7%; per la patologia ““Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple” nella misura del 12,0% “e per la “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra” nella misura del 7,0%.
Operato poi il cumulo di dette minorazioni mediante la formula riduzionistica a scalare, detta di Balthazard, il CTU ha valutato il danno complessivo nella misura del 22% (ventidue per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificando che: “erano tutte presenti nel soggetto al momento della loro denuncia all' (in data 16.05.2023 è stata inoltrata istanza CP_1 all di Terni per il riconoscimento della natura professionale delle patologie CP_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale e spondiloartrosi lombare con ernie e protrusioni discali ed il 28.06.2023 è stata denunciata la sindrome del tunnel carpale bilaterale)”(Cfr. CTU in atti). Trasmesso l'esame peritale alle parti in causa, il CTP dell' ha contestato le CP_1 conclusioni rassegnate dal consulente in merito alla determinazione dello stato invalidante per la ipoacusia rilevando che un danno biolgico valutato nella misura del 4,5% risulta errato in quanto non corrispondente alla corretta applicazione delle tabelle, giungendo pertantoi, a quantificare diversamente il relativo danno biologico nella misura del 2% e di conseguenza il grado complessivo nella misura del 19% . Il CTU ha convincentemente replicato alle osservazioni del CTP dell' CP_1 affermando che “la stima del danno biologico permanente indotto dalla malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio” è stata effettuata con riferimento alle indicazioni valutative contenute nel Decreto Ministro del Lavoro 12.07.2000 emesso in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 38 del 23.02.2000, che per l'apprezzamento o biologico di natura lavorativa raccomandano di utilizzare il “metodo ” CP_7 che prevede l'apprezzamento delle perdite uditive in decibel per ent e orecchie, sia in quello migliore che in quello peggiore. “Metodo Marello” che nel caso di specie è stato applicato sia dallo scrivente CTU che dall'Ausiliario specialista in otorinolaringoiatra mediante computo manuale, poi verificato con l'utilizzo di un programma software specificamente costruito per il calcolo del danno biologico permanente e dell'invalidità permanente attitudinale lavorativi. La metodologia valutativa proposta dal Consulente Tecnico di parte Resistente-
trova applicazione soltanto nei casi in cui sia presente al tracciato CP_1 audiometrico una rilevante asimmetria relativamente alle perdite uditive nelle due orecchie, fenomeno non presente nel caso “de quo”, dove i due tracciati audiometrici (quello dell'orecchio destro e quello dell'orecchio sinistro) sono pressochè sovrapponibili, mostrando una minima divergenza”. Il dott. ha Per_3 infine confermato i giudizi e le valutazioni medico-legali espressi della relazione peritale (cfr. CTU in atti). Persona_3 Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Ciò posto, in base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, valutato pari al 22%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
. Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nella causa iscritta al n. 525/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara la natura professionale della malattie “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio”, “Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple”, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra”, da cui è affetto il ricorrente, e che dalle stesse residua un danno biologico pari rispettivamente al 4,7% , al 12% e al 7% e complessivo del 22% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì, 11 novembre 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 525/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Orvieto, Via Cipriano Manente n.38, presso lo studio dell'avvocato Angelo Ranchino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente – E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...] per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, Via Turati CP_1
18/20
-resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 maggio 2024, ritualmente notificato, , Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di
[...] aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, lo stesso è affetto dalle patologie “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio”, “Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple”, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra” e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali CP_1 previsti nella misura di legge. A fondamento del ricorso ha dedotto: - di aver lavorato in qualità di operaio specializzato nella lavorazione di ferro e acciaio dall'anno 1977 sino al 01.01.2020 (data del pensionamento) sia autonomamente che come dipendente presso varie ditte, tra le ultime dal 2011 al 2015, dal 2017 al Pt_2 Controparte_3 CP_4 2018 e er” dal 2019 al 2020, (Cfr. all.to 1 Controparte_5 CP_ estratto contributivo e anamnesi lavorativa al ricorso); - che l'attività CP_6 svolta consisteva nella lavorazione di parti metalliche del peso di 20/25 Kg che venivano prelevate dal luogo di stoccaggio, movimentate con carroponte oppure sollevate manualmente di peso da terra, con il solo ausilio degli arti superiori, e trasferite sul banco di lavoro presso l'officina ad un'altezza di circa 1,5 m, per essere tagliate a misura e saldate in parti da trasferire nel luogo dell'installazione definitiva;
- che, al fine di compiere le attività sopra citate, utilizzava strumenti da lavoro manuali, come ad esempio martelli per battitura impiegati su lamiere e parti metalliche, trapani, macchine tagliatrici, frullini, flex del peso fino a 3/4kg; - che i turni di lavoro venivano svolti in ambiente chiuso, quale l'officina e che, pertanto, per l'intero arco della giornata lavorativa era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti dai suddetti strumenti, e che il rumore era amplificato dalla somma delle emissioni prodotte dai colleghi operanti nel medesimo ambiente;
- di aver utilizzato per gran parte dell'orario lavorativo, insieme agli altri colleghi, smerigliatrici assiali tipo SC (all.3), Star, o AC (all. 2), nonché tagliatrici meccaniche per lamiere a ghigliottina (Romea), Trapani per acciaio, con una emissione rumorosa anche oltre i 100 db, a seguito dell'applicazione su metallo e lamiere;
- che svolgeva turni di lavoro di 8/9 ore per 5 giorni alla settimana;
- che a causa dell'esposizione a rumori, costante e continuativa per circa vent'anni, ha constatato l'insorgere di ipoacusia neurosensoriale bilaterale come da Esami audiometrico del 28.03.2015 e del 21.03.2023 (Cfr. All.ti al ricorso); - che a causa delle continue sollecitazione a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, ed in particolare della regione del rachide lombare e del tunnel carpale, il ricorrente ha accusato l'insorgenza di scoliosi rachidea italica con presenza di tre ernie discali e due protrusioni discali e sindrome del tunnel carpale bilaterale come risulta Da Esame EMG arti superiori del 13.05.2023 ed Esami RM colonna lombo-sacrale del 22.08.2003 05.04.2023 (Cfr. all.ti 4); - Deduceva inoltre di aver presentato domanda all' CP_1 di riconoscimento della natura professionale delle patologie ipoa neurosensoriale bilaterale e spondiloartrosi lombare con ernie e protrusioni discali ed il 28.06.2023 denunciava la sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che, tuttavia, l' , con nota del 01.11.2023 archiviava la pratica ritenendo il CP_1 rischio lavorativo non idoneo a provocare le malattie denunciate per mancanza di documentazione attestante i rischi lavorativi e la loro entità, confermando tale valutazione anche a seguito di opposizione amministrativa (Cfr. all.ti 6- 16 al ricorso). Conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della natura CP_1 professionale delle patologie contratte e che dalle stesse è derivato un danno biologico complessivo nella misura del 28% o quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e per l'effetto la condanna dell' al pagamento della CP_1 rendita corrispondente, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del direttore pro
[...] tempore, ritenendo le malattie denunciate non tabellate e contestandone l'origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità; contestava, inoltre, quanto riferito dalla ricorrente in sede di anamnesi lavorativa e nel ricorso introduttivo in quanto trattasi di mere dichiarazioni di parte sprovviste di riscontri oggettivi e ritenendo, altresì, il grado di invalidità richiesto eccessivo rispetto alle obiettive condizioni dell'assicurato e ai parametri tabellari di cui all'art. 13 D.lgs. 38/00. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 Escussi i due testi di parte ricorrente ed espletata consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' Nel caso, CP_1 viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa le pratiche CP_1 di riconoscimento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente in quanto non sono emersi elementi circa la dimostrazione di rischi lavorativi idonei a causare e/o concausare le malattie denunciate e di conseguenza tutti i casi non sono stati ritenuti indennizzabili per mancanza di documentazione attestante i rischi lavorativi e la loro entità. Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all.to 1 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa per i periodi indicati, ovvero, di aver lavorato in qualità di operaio specializzato nella lavorazione di ferro ed acciaio dall'anno 1977 sino al 01.01.2020 data del pensionamento e che ha svolto le lavorazioni per come descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state sostanzialmente confermate dai testi escussi, non sono state specificatamente contestate dall' e, inoltre, non sono state CP_1 inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni ed colleghi del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente in periodi differenti, hanno confermato le mansioni svolte e le modalità di esecuzione delle stesse.
Il teste , collega del ricorrente dal 2005 escusso all'udienza del Testimone_1 14/01/2025 ha sostanzialmente confermato le circostanze dedotte in ricorso riferendo in particolare: “ ho lavorato insieme al ricorrente dal 2005 fino al 2013 e confermo che svolgeva l'attività di operaio specializzato nella lavorazione del ferro ed acciaio;
prima del 2005 non lo conoscevo… quando ha lavorato con me si lavorava in Officina e costruivamo i serbatoi in acciaio inox per le cantine vinicole;
la lavorazione era tutta manuale e caricavamo e scaricavamo tutti i materiali manualmente”. Riguardo l'utilizzo di componenti metalliche del peso di 20/25 Kg che dovevano essere sollevate di peso da terra, con il solo ausilio degli arti superiori, e trasferite sul banco di lavoro ad un'altezza di circa 1,5 m, ove venivano movimentate per le lavorazioni, ha dichiarato: “si confermo che le attività da svolgere durante le lavorazioni erano quelle che mi si leggono nel capitolo”. Per quanto concerne l'utilizzo di strumenti quali martelli, seghe, frullini, cannelli, cesoie, smerigliatrici assiali tipo SC, tagliatrici meccaniche per lamiere a ghigliottina (Romea), Trapani per acciaio del peso fino a 3/4kg, che lo costringevano ad un costante utilizzo degli arti in posizione sollevata rispetto all'asse del corpo e che lo impegnavano in movimenti ripetitivi e continui associati a sollecitazioni vibranti a carico delle braccia, ha affermato: “si confermo gli strumenti da utilizzare erano quelli che mi si elencano”… riguardo poi la circostanza che, il ricorrente per l'intero arco della giornata lavorativa era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti dagli strumenti utilizzati in un ambiente chiuso, amplificate delle emissioni prodotte dai colleghi operanti nel medesimo ambiente ha dichiarato: “Si è vero era questa che mi si legge la situazione in cui noi lavoravamo”; confermata poi dal teste la circostanza che per l'intero turno di lavoro il ricorrente era costretto ad assumere posizione eretta o con la schiena ricurva a 70° al fine di operare sui materiali che si trovavano sul banco di lavoro, affermando: “si è vero spesso la posizione era questa piegata sul banco di lavoro”;.Confermato l'orario di lavoro così come indicato nell'atto introduttivo (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 14/01/2025 in atti). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, Tes_2
il quale, in particolare, ha dichiarato: “Io ci ho lavorato nell'anno 2018
[...] soltanto presso la Per il resto non lo so”. Ha confermato l'utilizzo di CP_4 componenti metalliche del peso di 20/25 Kg e di strumenti quali martelli, seghe, frullini, cannelli, trapani, cesoie e macchine tagliatrici del peso fino a 3/4kg, che impegnavano in movimenti ripetitivi e continui associati a sollecitazioni vibranti a carico delle braccia specificando: “Si è vero..a volte abbiamo lavorato anche in coppia”; il teste ha inoltre confermato che i turni di lavoro venivano svolti in ambiente chiuso, quale l'officina, in concomitanza con altri colleghi e che per l'intero arco della giornata lavorativa il ricorrente era esposto ad emissioni di rumore otolesivo, provenienti da strumenti di lavoro utilizzati. Riguardo la circostanza che il lavoro consisteva altresì nel montaggio e manutenzione delle componenti metalliche presso cantieri e stabilimenti, dovendo effettuare il carico dei componenti e degli attrezzi dall'officina mezzo e dal mezzo a luogo di lavorazione, movimentando manualmente i relativi carichi, ha in particolare dichiarato: “si presso i cantieri e gli stabilimenti a volte ci andavo con lui anche io;
Caricavamo e scaricavamo a mano tutto il necessario per raggiungere il sito e lavorare”. Confermando l'orario di lavoro così come indicato nell'atto introduttivo dichiarava: “quando ha lavorato con me svolgeva turni di lavoro per 8/9 ore per 5 giorni la settimana” (Cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 05/02/2025 in atti). Va osservato che le deposizioni sono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa. Inoltre, che entrambi i testimoni hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta. Così confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le malattie denunciate, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Rileva lo scrivente giudice in via preliminare che in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, il Ctu ha ritenuto opportuno far sottoporre il ricorrente a visita ORL, comprensiva di esame audiometrico così refertato dall'ausiliario del CTU, Dott.ssa “ipoacusia neurosensoriale bilaterale a carico Persona_2 delle frequenze acute di grado medio-grave”. Il C.T.U nominato dott. ha accertato, sulla base dei dati documentali Persona_3 e clinico – obiettivi, che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica per le alte frequenze di grado medio;
Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple;
“Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra.” Come è noto il riconoscimento della natura professionale di una patologia comporta il riscontro sistematico nella fattispecie in esame dei tre elementimedico-giuridici essenziali della malattia professionale: a) elemento eziologico (presenza nell'ambiente lavorativo di una noxa patogena specifica), b) elemento circostanziale (dimostrazione dell'avvenuta esposizione al rischio patogeno, valida quali-quantitativamente per intensità, frequenza e durata); c) elemento consequenziale (sviluppo di una patologia causalmente compatibile con la noxa patogena e l'esposizione a rischio). Orbene, per quanto concerne quanto appena descritto, il Consulente, dopo attento esame della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie ha accertato con grado di elevata probabilità che le tre affezioni sono qualificabili come malattie professionali, contratte a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa di carpentiere metallico specificando che: “le mansioni professionali proprie dell'attività di carpenteria metallica espongono tipicamente i lavoratori ai seguenti fattori di rischio in maniera continuativa e sostanzialmente intensa: MMC (movimentazione manuale dei carichi), sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, WBV (vibrazioni trasmesse al corpo intero), HAV (vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio), movimenti ripetitivi arti superiori con particolare riferimento al distretto anatomico polsi-mani ed anche rumore tecnopatico derivante dagli strumenti e dagli apparecchi utilizzati e dalle attività svolte. Tale esposizione a questi molteplici rischi professionali, in assenza di altri fattori patogenetici insiti nella storia clinica del ricorrente, è alla base delle tre patologie rilevate nel corso della presente indagine medico-legale”. Alla luce di tali considerazioni il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato invalidante, valutando per la patologia “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio” un danno biologico nella misura del 4,7%; per la patologia ““Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple” nella misura del 12,0% “e per la “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra” nella misura del 7,0%.
Operato poi il cumulo di dette minorazioni mediante la formula riduzionistica a scalare, detta di Balthazard, il CTU ha valutato il danno complessivo nella misura del 22% (ventidue per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificando che: “erano tutte presenti nel soggetto al momento della loro denuncia all' (in data 16.05.2023 è stata inoltrata istanza CP_1 all di Terni per il riconoscimento della natura professionale delle patologie CP_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale e spondiloartrosi lombare con ernie e protrusioni discali ed il 28.06.2023 è stata denunciata la sindrome del tunnel carpale bilaterale)”(Cfr. CTU in atti). Trasmesso l'esame peritale alle parti in causa, il CTP dell' ha contestato le CP_1 conclusioni rassegnate dal consulente in merito alla determinazione dello stato invalidante per la ipoacusia rilevando che un danno biolgico valutato nella misura del 4,5% risulta errato in quanto non corrispondente alla corretta applicazione delle tabelle, giungendo pertantoi, a quantificare diversamente il relativo danno biologico nella misura del 2% e di conseguenza il grado complessivo nella misura del 19% . Il CTU ha convincentemente replicato alle osservazioni del CTP dell' CP_1 affermando che “la stima del danno biologico permanente indotto dalla malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio” è stata effettuata con riferimento alle indicazioni valutative contenute nel Decreto Ministro del Lavoro 12.07.2000 emesso in ottemperanza di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 38 del 23.02.2000, che per l'apprezzamento o biologico di natura lavorativa raccomandano di utilizzare il “metodo ” CP_7 che prevede l'apprezzamento delle perdite uditive in decibel per ent e orecchie, sia in quello migliore che in quello peggiore. “Metodo Marello” che nel caso di specie è stato applicato sia dallo scrivente CTU che dall'Ausiliario specialista in otorinolaringoiatra mediante computo manuale, poi verificato con l'utilizzo di un programma software specificamente costruito per il calcolo del danno biologico permanente e dell'invalidità permanente attitudinale lavorativi. La metodologia valutativa proposta dal Consulente Tecnico di parte Resistente-
trova applicazione soltanto nei casi in cui sia presente al tracciato CP_1 audiometrico una rilevante asimmetria relativamente alle perdite uditive nelle due orecchie, fenomeno non presente nel caso “de quo”, dove i due tracciati audiometrici (quello dell'orecchio destro e quello dell'orecchio sinistro) sono pressochè sovrapponibili, mostrando una minima divergenza”. Il dott. ha Per_3 infine confermato i giudizi e le valutazioni medico-legali espressi della relazione peritale (cfr. CTU in atti). Persona_3 Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Ciò posto, in base al grado di invalidità complessivamente riscontrato per le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, valutato pari al 22%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in rendita ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo dal dovuto, fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
. Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nella causa iscritta al n. 525/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara la natura professionale della malattie “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze di grado medio”, “Spondiloartrosi del rachide lombare con ernie e protrusioni discali multiple”, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale con sofferenza del nervo mediano al polso di tipo cronico con prevalenza sinistra”, da cui è affetto il ricorrente, e che dalle stesse residua un danno biologico pari rispettivamente al 4,7% , al 12% e al 7% e complessivo del 22% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Angelo Ranchino, dichiaratosi antistatario. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì, 11 novembre 2025
Il giudice Michela Francorsi