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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2024, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 944/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 2024 e promossa da:
- C.F. - nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente in Lamezia Terme, in Via Piave n. 57, presso lo studio dell'avv. Maria
BONADDIO - C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– C.F. - nato a [...] – ora Lamezia Terme - il 26.07.1965, CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giusi FANELLI – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 settembre 2024, la sig.ra , agendo nei Parte_1 riguardi del sig. già meglio generalizzato in atti, premetteva di aver avuto una relazione CP_1
1 Per_ sentimentale con lo stesso, da cui era nata una bambina, a nome , in data 24 giugno 2014 – allo stato, dunque, ancora minorenne;
che, la minore viveva insieme alla madre e ad un'altra sorella non germana;
che, con Ordinanza n. 10763/2015, emessa del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2015, era stato disciplinato il diritto al mantenimento e di visita della minore da parte del padre;
in particolare – con riguardo alle statuizioni economiche – era stato all'epoca previsto un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
che, dal 2015, il padre non aveva rispettato il regime di visita previsto dal Tribunale, pretendendo di vedere la GL anche nei giorni non previsti;
che il padre versava l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, senza però mai aver versato l'aumento annuale già indicato nel decreto del 2015; che le esigenze della minore si erano incrementate, a causa della crescita fisiologica della stessa;
che, il sig. svolgeva la professione di Vigile del Fuoco e CP_1 che i suoi oneri economici erano diminuiti a far data dalla precedente pronuncia del Tribunale;
che la sig.ra era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione. Pt_1
Tutto quanto premesso, la stessa chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme - in riforma del precedente decreto
- di:
- disporre l'affidamento congiunto, con collocazione di presso la casa materna, con Per_2
possibilità per il padre di prenderla e tenerla con sé il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00, a settimane alterne i fini settimana dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, ovvero dal
30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore Per_1 trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore
09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le vacanze estive saranno trascorso con il padre per 15 giorni consecutivi nel solo mese di agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, Per_ e sarà sempre il padre a doverla prendere e riportare presso la casa materna;
la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia, a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste particolari di ciascun genitore, oltre a tutto quanto indicato nel piano genitoriale allegato;
- il padre verserà 400,00 euro mensili a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in cui vanno ricomprese le spese per visite mediche, per saggi di fine anno ed attività agonistica sportiva, costi odontoiatrici e dentistici, per occhiali da vista e da sole, mezzi di trasporto personali (tipo scooter, microcar, biciclette, monopattini, ecc.), patente di guida, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, feste di compleanno dei 18 anni, spese studi universitari ovvero per corsi di formazione lavoro, corsi per
2 attività di formazione e studio di livello superiore post universitario, e per qualsiasi altra necessità non rientrante nelle spese ordinarie.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva:
- che, la sig.ra svolgeva da sempre attività di lavoro domestico e percepiva il reddito di Pt_1
inclusione;
- che, il sig. non aveva terminato di pagare il mutuo e – quindi - i suoi oneri economici non erano CP_1
diminuiti a far data dall'Ordinanza del 2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme;
- che, il sig. non aveva rispettato il regime di visita disposta dalla suddetta Ordinanza per CP_1 esigenze imputabili esclusivamente alla ricorrente, impegnata a fini lavorativi, necessitando – dunque
- di qualcuno che si occupasse della GL;
- che, dopo un diverbio tra le parti avvenuto in data 31 marzo 2024, la sig. aveva deciso di Pt_1
ripristinare, in modo puntuale, il regime di visita previsto dal Tribunale;
- che, il sig. si era successivamente sposato con la sig.ra , dalla cui unione CP_1 CP_2
erano nati due figli, (33 anni) e (30 anni), entrambi – dunque – allo stato ampiamente Per_3 Per_4 maggiorenni;
- che ripristinare gli orari stabiliti in sede giudiziaria avrebbe significato assoggettare la minore ad un cambiamento emotivo;
- che, nonostante la GL fosse frutto di una unione extraconiugale, sia la moglie Per_1 CP_2
che sia i figli e si occupavano ugualmente amorevolmente di lei;
[...] Per_3 Per_4
- che, la capacità economica del resistente aveva subito un cambiamento in peius rispetto al 2015, in quanto - in seguito ad un delicato intervento chirurgico - egli aveva smesso di svolgere servizio operativo, per svolgere, come nuova occupazione, esclusivamente quello di operatore di centralino, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo venuta meno l'indennità di rischio.
Per effetto di ciò, chiedeva, dunque:
- rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, riformulando gli orari di visita del padre con quelli mantenuti nel corso degli ultimi 10 anni, al fine di non arrecare alcun disagio psicologico alla minore, ovvero mantenendo in via prevalente l'affido della minore al sig. CP_1 dall'uscita di scuola di ogni venerdì all'orario di ingresso di ogni lunedì, salvo una diversa esigenza della minore e della mamma sig.ra quando vorranno trascorrere il fine settimana insieme;
Pt_1
- in via subordinata, rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, diminuendone l'importo ad euro 150,00 qualora l'On. Giudice dovesse ritenere provata la
3 diminuzione patrimoniale del sig. trattandosi di pretesa strettamente collegata con quella oggetto CP_1 della domanda principale. Per_
- nella specie, affidare la minore al padre sig. lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana CP_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00 (a settimane alterne con espresso consenso della minore se volesse trascorrere più settimane di seguito o con il padre o con la mamma) dall'uscita di scuola dal venerdì alle ore
08:00 del lunedì; con esplicita richiesta di autorizzare il sig. ad andare a prendere all'uscita di scuola CP_1 Per_ la minore ed accompagnarla a casa della mamma (nei giorni in cui è affidata alla mamma), quando quest'ultima è impegnata e non può andare a prenderla, ovvero ordinare alla sig.ra di comunicare Pt_1 per primo, al sig. la propria indisponibilità e nel caso dell'indisponibilità anche del resistente, CP_1 autorizzare i propri reciproci parenti come sopra indicato;
nelle festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, Per_ ovvero dal 30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
in occasione dei ponti scolastici del: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7 e 8 dicembre si osserverà il principio dell'alternanza, indipendentemente dal fatto che questi siano collegati con il fine settimana di pertinenza del padre, e avendo cura che la minore non trascorra sempre la stessa festività con il medesimo genitore. Salvo diverso accordo o diversa richiesta della GL, per i compleanni di si seguirà il giorno di spettanza di ciascun genitore. Per_1
- per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, da Pt_1 distrarsi in favore del presente difensore (vedi memoria di costituzione;
in atti).
Con note depositate in data 10 dicembre 2024, il sig. chiedeva un rinvio dell'udienza in presenza per CP_1 meglio circostanziare la sua condizione economica.
Nonostante ciò, il Giudice confermava la data dell'udienza e la sua trattazione in forma cartolare e la causa – per effetto di ciò - veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito della stessa udienza del 17 dicembre 2024, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ 1. La presente pronuncia concerne, l'affidamento della GL minore , nonché il mantenimento della stessa, unitamente alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne il regime di affidamento della GL minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
4 Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento della piccola non essendo emersi nel corso del giudizio profili Per_1 di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della GL minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come, peraltro, richiesto da entrambi i genitori;
analoga disposizione era stata adottata – in fondo - con il decreto emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2025, da cui non appare opportuno affatto discostarsi, così come in relazione al provvedimento nello stesso contesto adottato in relazione alla collocazione abitativa della minore, che sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_ peraltro vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori e non essendo necessario ed opportuno provvedere diversamente;
tutto ciò, anche in virtù della mancata prova da parte del sig. – che ha genericamente concluso in tal senso, non curandosi di distinguere in modo netto CP_1 tra affidamento e collocamento prevalente;
n.d.r. – che la ricorrente, in tutti questi anni, abbia trascurato la GL ed anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti ed alle esigenze di cura della stessa GL minore.
2. Con riferimento – invece - al regime degli incontri padre-GL, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo;
deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Pertanto, pare opportuno regolamentare gli incontri padre-GL minore nelle modalità di seguito riportate parzialmente modificative del decreto del 2015, anche in considerazione della normale evoluzione delle esigenze delle parti come di quelle connaturate all'evoluzione e maturazione della prole, nell'arco di un 5 Per_ decennio;
ed allora, il padre potrà incontrare la GL minore - salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze della minore - tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 18,00; a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì con rientro alle ore 20,00 di domenica;
nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09,00 al 30.12 ore 20,00, ovvero dal 30.12 ore 09,00 al 06.01 ore Per_ 20,00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni Per_ dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati dalle ore 10,00 alle ore 20,00; la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia,
a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste;
il giorno del suo compleanno la bambina lo trascorrerà negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, con diritto dell'altro genitore di trascorrere con lei 2 ore dello stesso giorno;
durante le vacanze estive, la bambina starà con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio dall'1.07 al 15.07 ovvero dal 16.07 al 31.07 e per 15 giorni consecutivi ad agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, con orari dalle 9,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-GL sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per_ resistente, quale genitore non collocatario, l'assegno di mantenimento mensile per la GL minore .
Sempre in punto di diritto, il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai 6 sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano – naturalmente e di continuo - nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Nel caso de quo, in assenza di qualsivoglia prova circa le effettive condizioni economiche e reddituali della parti - il sig. CUDA ha allegato soltanto la busta paga di settembre 2024 pari a 1885,05 e di ottobre 2015 pari a 1518,41, da cui risulta, peraltro, di percepire un importo netto superiore al 2015; n.d.r. - e tenuto conto che il resistente ha sempre ottemperato all'obbligo di mantenimento della GL, anche nell'ultimo periodo, nel Per_ quale egli sostiene di aver subito un calo economico, nonché tenuto conto che la GL , rispetto all'epoca del provvedimento del Tribunale di Lamezia del 2015, è cresciuta (allora 1 anno, oggi 10) con conseguente aumento delle esigenze economiche notoriamente legate alla sua crescita, appare equo rideterminare in €
300,00 mensili il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento CP_1 Per_ della GL , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; tale conclusioni – in assenza di ulteriori specifiche dimostrazioni probatorie – va determinato alla luce dei documenti versati in atti e alla fisiologica crescita della minore;
non si è ritenuto di accettare la proposta della parte di comparizione in presenza per manifesta ininfluenza, vertendosi in tema di prova che può più facilmente e maggiore credibilità, essere affidata ad una congrua dimostrazione documentale delle condizioni patrimoniali.
Inoltre, le spese straordinarie per la GL minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, 7 estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nonostante una richiesta di genere più contenuta, si ritiene di applicare il regimo dell'ormai noto e diffuso protocollo CNF.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Per_
- AFFIDA la GL minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, DISPONENDO che il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé la GL minore come meglio specificato in parte motiva;
- MODIFICA il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di CP_1 in favore della GL minore nella misura di € 300,00, oltre spese straordinarie nella misura del Per_1
50%;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17 dicembre
2024. 8 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 944/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 2024 e promossa da:
- C.F. - nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente in Lamezia Terme, in Via Piave n. 57, presso lo studio dell'avv. Maria
BONADDIO - C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– C.F. - nato a [...] – ora Lamezia Terme - il 26.07.1965, CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giusi FANELLI – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 settembre 2024, la sig.ra , agendo nei Parte_1 riguardi del sig. già meglio generalizzato in atti, premetteva di aver avuto una relazione CP_1
1 Per_ sentimentale con lo stesso, da cui era nata una bambina, a nome , in data 24 giugno 2014 – allo stato, dunque, ancora minorenne;
che, la minore viveva insieme alla madre e ad un'altra sorella non germana;
che, con Ordinanza n. 10763/2015, emessa del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2015, era stato disciplinato il diritto al mantenimento e di visita della minore da parte del padre;
in particolare – con riguardo alle statuizioni economiche – era stato all'epoca previsto un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
che, dal 2015, il padre non aveva rispettato il regime di visita previsto dal Tribunale, pretendendo di vedere la GL anche nei giorni non previsti;
che il padre versava l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, senza però mai aver versato l'aumento annuale già indicato nel decreto del 2015; che le esigenze della minore si erano incrementate, a causa della crescita fisiologica della stessa;
che, il sig. svolgeva la professione di Vigile del Fuoco e CP_1 che i suoi oneri economici erano diminuiti a far data dalla precedente pronuncia del Tribunale;
che la sig.ra era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione. Pt_1
Tutto quanto premesso, la stessa chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme - in riforma del precedente decreto
- di:
- disporre l'affidamento congiunto, con collocazione di presso la casa materna, con Per_2
possibilità per il padre di prenderla e tenerla con sé il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00, a settimane alterne i fini settimana dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, ovvero dal
30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore Per_1 trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore
09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le vacanze estive saranno trascorso con il padre per 15 giorni consecutivi nel solo mese di agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, Per_ e sarà sempre il padre a doverla prendere e riportare presso la casa materna;
la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia, a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste particolari di ciascun genitore, oltre a tutto quanto indicato nel piano genitoriale allegato;
- il padre verserà 400,00 euro mensili a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in cui vanno ricomprese le spese per visite mediche, per saggi di fine anno ed attività agonistica sportiva, costi odontoiatrici e dentistici, per occhiali da vista e da sole, mezzi di trasporto personali (tipo scooter, microcar, biciclette, monopattini, ecc.), patente di guida, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, feste di compleanno dei 18 anni, spese studi universitari ovvero per corsi di formazione lavoro, corsi per
2 attività di formazione e studio di livello superiore post universitario, e per qualsiasi altra necessità non rientrante nelle spese ordinarie.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva:
- che, la sig.ra svolgeva da sempre attività di lavoro domestico e percepiva il reddito di Pt_1
inclusione;
- che, il sig. non aveva terminato di pagare il mutuo e – quindi - i suoi oneri economici non erano CP_1
diminuiti a far data dall'Ordinanza del 2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme;
- che, il sig. non aveva rispettato il regime di visita disposta dalla suddetta Ordinanza per CP_1 esigenze imputabili esclusivamente alla ricorrente, impegnata a fini lavorativi, necessitando – dunque
- di qualcuno che si occupasse della GL;
- che, dopo un diverbio tra le parti avvenuto in data 31 marzo 2024, la sig. aveva deciso di Pt_1
ripristinare, in modo puntuale, il regime di visita previsto dal Tribunale;
- che, il sig. si era successivamente sposato con la sig.ra , dalla cui unione CP_1 CP_2
erano nati due figli, (33 anni) e (30 anni), entrambi – dunque – allo stato ampiamente Per_3 Per_4 maggiorenni;
- che ripristinare gli orari stabiliti in sede giudiziaria avrebbe significato assoggettare la minore ad un cambiamento emotivo;
- che, nonostante la GL fosse frutto di una unione extraconiugale, sia la moglie Per_1 CP_2
che sia i figli e si occupavano ugualmente amorevolmente di lei;
[...] Per_3 Per_4
- che, la capacità economica del resistente aveva subito un cambiamento in peius rispetto al 2015, in quanto - in seguito ad un delicato intervento chirurgico - egli aveva smesso di svolgere servizio operativo, per svolgere, come nuova occupazione, esclusivamente quello di operatore di centralino, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo venuta meno l'indennità di rischio.
Per effetto di ciò, chiedeva, dunque:
- rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, riformulando gli orari di visita del padre con quelli mantenuti nel corso degli ultimi 10 anni, al fine di non arrecare alcun disagio psicologico alla minore, ovvero mantenendo in via prevalente l'affido della minore al sig. CP_1 dall'uscita di scuola di ogni venerdì all'orario di ingresso di ogni lunedì, salvo una diversa esigenza della minore e della mamma sig.ra quando vorranno trascorrere il fine settimana insieme;
Pt_1
- in via subordinata, rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, diminuendone l'importo ad euro 150,00 qualora l'On. Giudice dovesse ritenere provata la
3 diminuzione patrimoniale del sig. trattandosi di pretesa strettamente collegata con quella oggetto CP_1 della domanda principale. Per_
- nella specie, affidare la minore al padre sig. lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana CP_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00 (a settimane alterne con espresso consenso della minore se volesse trascorrere più settimane di seguito o con il padre o con la mamma) dall'uscita di scuola dal venerdì alle ore
08:00 del lunedì; con esplicita richiesta di autorizzare il sig. ad andare a prendere all'uscita di scuola CP_1 Per_ la minore ed accompagnarla a casa della mamma (nei giorni in cui è affidata alla mamma), quando quest'ultima è impegnata e non può andare a prenderla, ovvero ordinare alla sig.ra di comunicare Pt_1 per primo, al sig. la propria indisponibilità e nel caso dell'indisponibilità anche del resistente, CP_1 autorizzare i propri reciproci parenti come sopra indicato;
nelle festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, Per_ ovvero dal 30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
in occasione dei ponti scolastici del: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7 e 8 dicembre si osserverà il principio dell'alternanza, indipendentemente dal fatto che questi siano collegati con il fine settimana di pertinenza del padre, e avendo cura che la minore non trascorra sempre la stessa festività con il medesimo genitore. Salvo diverso accordo o diversa richiesta della GL, per i compleanni di si seguirà il giorno di spettanza di ciascun genitore. Per_1
- per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, da Pt_1 distrarsi in favore del presente difensore (vedi memoria di costituzione;
in atti).
Con note depositate in data 10 dicembre 2024, il sig. chiedeva un rinvio dell'udienza in presenza per CP_1 meglio circostanziare la sua condizione economica.
Nonostante ciò, il Giudice confermava la data dell'udienza e la sua trattazione in forma cartolare e la causa – per effetto di ciò - veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito della stessa udienza del 17 dicembre 2024, precisate le conclusioni, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ 1. La presente pronuncia concerne, l'affidamento della GL minore , nonché il mantenimento della stessa, unitamente alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne il regime di affidamento della GL minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
4 Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento della piccola non essendo emersi nel corso del giudizio profili Per_1 di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento della GL minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come, peraltro, richiesto da entrambi i genitori;
analoga disposizione era stata adottata – in fondo - con il decreto emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2025, da cui non appare opportuno affatto discostarsi, così come in relazione al provvedimento nello stesso contesto adottato in relazione alla collocazione abitativa della minore, che sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_ peraltro vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori e non essendo necessario ed opportuno provvedere diversamente;
tutto ciò, anche in virtù della mancata prova da parte del sig. – che ha genericamente concluso in tal senso, non curandosi di distinguere in modo netto CP_1 tra affidamento e collocamento prevalente;
n.d.r. – che la ricorrente, in tutti questi anni, abbia trascurato la GL ed anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti ed alle esigenze di cura della stessa GL minore.
2. Con riferimento – invece - al regime degli incontri padre-GL, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo;
deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Pertanto, pare opportuno regolamentare gli incontri padre-GL minore nelle modalità di seguito riportate parzialmente modificative del decreto del 2015, anche in considerazione della normale evoluzione delle esigenze delle parti come di quelle connaturate all'evoluzione e maturazione della prole, nell'arco di un 5 Per_ decennio;
ed allora, il padre potrà incontrare la GL minore - salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze della minore - tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 18,00; a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì con rientro alle ore 20,00 di domenica;
nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09,00 al 30.12 ore 20,00, ovvero dal 30.12 ore 09,00 al 06.01 ore Per_ 20,00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni Per_ dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati dalle ore 10,00 alle ore 20,00; la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia,
a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste;
il giorno del suo compleanno la bambina lo trascorrerà negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, con diritto dell'altro genitore di trascorrere con lei 2 ore dello stesso giorno;
durante le vacanze estive, la bambina starà con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio dall'1.07 al 15.07 ovvero dal 16.07 al 31.07 e per 15 giorni consecutivi ad agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, con orari dalle 9,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-GL sopraindicati potranno essere – comunque - modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per_ resistente, quale genitore non collocatario, l'assegno di mantenimento mensile per la GL minore .
Sempre in punto di diritto, il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Inoltre, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai 6 sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano – naturalmente e di continuo - nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Nel caso de quo, in assenza di qualsivoglia prova circa le effettive condizioni economiche e reddituali della parti - il sig. CUDA ha allegato soltanto la busta paga di settembre 2024 pari a 1885,05 e di ottobre 2015 pari a 1518,41, da cui risulta, peraltro, di percepire un importo netto superiore al 2015; n.d.r. - e tenuto conto che il resistente ha sempre ottemperato all'obbligo di mantenimento della GL, anche nell'ultimo periodo, nel Per_ quale egli sostiene di aver subito un calo economico, nonché tenuto conto che la GL , rispetto all'epoca del provvedimento del Tribunale di Lamezia del 2015, è cresciuta (allora 1 anno, oggi 10) con conseguente aumento delle esigenze economiche notoriamente legate alla sua crescita, appare equo rideterminare in €
300,00 mensili il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento CP_1 Per_ della GL , con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; tale conclusioni – in assenza di ulteriori specifiche dimostrazioni probatorie – va determinato alla luce dei documenti versati in atti e alla fisiologica crescita della minore;
non si è ritenuto di accettare la proposta della parte di comparizione in presenza per manifesta ininfluenza, vertendosi in tema di prova che può più facilmente e maggiore credibilità, essere affidata ad una congrua dimostrazione documentale delle condizioni patrimoniali.
Inoltre, le spese straordinarie per la GL minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, 7 estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nonostante una richiesta di genere più contenuta, si ritiene di applicare il regimo dell'ormai noto e diffuso protocollo CNF.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Per_
- AFFIDA la GL minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, DISPONENDO che il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé la GL minore come meglio specificato in parte motiva;
- MODIFICA il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di CP_1 in favore della GL minore nella misura di € 300,00, oltre spese straordinarie nella misura del Per_1
50%;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17 dicembre
2024. 8 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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