Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3119 del Ruolo Generale degli affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA), in data 26/07/1965, elettivamente domiciliata in Palermo, corso
Camillo Finocchiaro Aprile n. 124, presso lo studio dell'avv. Iolanda Ge-
nova che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
in data 26/08/1961, elettivamente domiciliato in Bagheria, via Dante Ali-
ghieri n. 32, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Lo Cascio che lo rap-
presenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
Tribunale di Termini imerese sez. civile
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20/02/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 20.2.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della separazione secondo il rito consensuale.
Tanto premesso, esaminate le richieste avanzate alla predetta udienza con le quali i coniugi hanno richiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nell'accordo di conversione della separazione da giudiziale in consensuale;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
le condizioni della separazione non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge;
visto l'art. 473bis.51 cod. proc. civ.
ritenuto che
le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito del giudizio;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. 3119/2023
nata a [...], in data [...], e , nato a Controparte_1
Santa Flavia, in data 26/08/1961, i quali hanno contratto matrimonio in
Santa Flavia, in data 14/06/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 5, parte II serie A, dell'anno 1986, alle condi-
zioni di cui all'accordo depositato in atti;
compensa tra le parti le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 12.03.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile