Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1028/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Giu- C.F._1
seppe Sciuti, n. 54 presso lo studio dell'Avv. Antonino Di Natale (C.F.:
, che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, via C.F._3
Sammartino, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Fulvia Marsala Fanara (C.F.:
, che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti;
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
– interveniente necessario –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellata – come in comparsa di co-
stituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 5860/2023, pubblicata il 20.12.2023 e non notifica- ta, il Tribunale di Palermo, richiamata la sentenza non definitiva n.
966/2021 emessa in data 02/03/2021 – con la quale era stata pro- nunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 18.06.2004: a) confermò l'affido condiviso del minore , nato il [...] ad [...] i geni- Persona_1
tori, con domicilio presso la madre, al contempo regolamentando il re- gime di visita del padre, a carico del quale, avuto riguardo allo squili- brio reddituale, pose l'obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 mensili a titolo di contribuzione indiretta al mantenimento del minore e di concorrere alle spese straordinarie da sostenere, sempre nell'interesse dello stesso, nella misura dei 2/3; dichiarò l'obbligo, a carico di , di versare € 300,00 mensili a titolo di assegno di- Parte_1
vorzile con funzione tanto assistenziale quanto compensativo- perequativa a vantaggio dell'ex coniuge;
compensò, per l'effetto, le spese di lite.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1028/2024
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_2
[...
chiedendone la riforma nella sola parte in cui il Tribunale aveva ri- conosciuto, in favore della controparte, il diritto a percepire l'assegno divorzile, del quale difetterebbero i presupposti di legge.
Con memoria reiettiva dell'avverso appello, si costituiva CP_2
[...
la quale rappresentava invece la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno divorzile. Ri- levava, in particolare, che, sul piano compensativo-perequativo, aveva lavorato part time, nel corso degli anni del matrimonio, per occuparsi dell'accudimento del figlio minore e non per sua scelta e, dal punto di vista assistenziale, che era stata sottoposta a licenziamento collettivo, con conseguente impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati a vivere in maniera autonoma e dignitosa tant'è che era stata costretta a trasfe- rirsi presso la sorella;
esponeva, infine, di trovarsi in precarie condi- zioni economiche anche a causa del pignoramento subito delle rate di mutuo, cointestato con il rimaste impagate a causa Parte_1
dell'inadempimento da parte di quest'ultimo, dalla medesima inte- gralmente corrisposte.
In qualità di interveniente necessario, il Procuratore generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
17.02.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1028/2024
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sen- tenza in punto di statuizione dell'obbligo di corrispondere € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di . Sostiene, CP_1
infatti, che ne difettino i presupposti, poiché controparte ben avrebbe potuto optare per un contratto di lavoro che non fosse part time, circo- stanza che le avrebbe consentito di percepire uno stipendio senz'altro più consistente. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza presidenziale, pro- nunciata nell'ambito del precedente grado di giudizio, aveva revocato il contributo al mantenimento previsto per la moglie proprio sulla scorta dei redditi delle parti e dell'apparente assenza di squilibrio tra le loro condizioni economiche. Ha, infine, rappresentato che sullo stes- so grava anche l'obbligo di concorrere al mantenimento di un ulteriore figlio, nato in data [...], dalla relazione con la nuova compagna.
Ha, pertanto, chiesto, in via principale, escludersi l'obbligo di versare l'assegno divorzile in favore di e, in subordine, ridurlo CP_1
nella misura di € 100,00 mensili.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è rigettato. Parte_1
Va in via preliminare rilevato che, investendo di gravame l'appello il solo capo relativo all'obbligo di corrispondere l'assegno di- vorzile le ulteriori statuizioni, concernenti l'affido condiviso del mino- re con domicilio presso la madre e l'obbligo del di Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio e il concorso alle spese straordinarie, non attinte da alcuna contestazione, sono ormai passate in giudicato interno.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1028/2024
Tanto premesso, passando al vaglio nel merito, è bene premet- tere che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n. 18287), che ha segnato il superamento del precedente orientamento sul punto, il di- ritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex co- niuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere auto- nomamente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni og- gettive, nel qual caso esso assolve a una funzione squisitamente assi- stenziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione economica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concor- dato progetto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squilibrio patrimo- niale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita fami- liare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzile svolge una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che oc- corra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economicamente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agia- ta rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nel- la prospettiva del progetto di vita comune. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chia- rire che “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'appor-
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to fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse perso- nali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, re- stando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assi- stenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma pari- menti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni unite del 2018, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei compo- nenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. ordinanza del 30 agosto 2019, n.
21926).
Sul tema della pariordinazione dei criteri di cui all'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n.
4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice:
a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri parior-
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dinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessi- va ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico;
in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex co- niuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un li- vello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non so- lo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
verifica, infine, se siffatto contri- buto sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno, non devono compu- tarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal mede- simo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con succes- so, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge.
Orbene, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa a vantaggio dell'ex coniuge, con l'effetto che l'appello è da rigettare con conferma della sentenza impugnata.
Va innanzi tutto chiarito che, considerato il mancato deposito, da parte di , della documentazione aggiornata di cui Parte_1
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all'art. l'art. 473-bis.12, co. III, c.p.c. (dichiarazioni dei redditi degli ul- timi tre anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché quote sociali;
estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni), con conseguente inottemperanza al decreto presidenziale dell'11.06.2024, trova nella specie applicazione il disposto di cui al successivo art. 473- bis.18 c.p.c., che, sotto la rubrica “Dovere di leale collaborazione”, di- spone che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie con- dizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documen- tali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96”. Ne consegue che, in forza del richiamato art. 116, co.
II, c.p.c., “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiusti- ficato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Indi, tenuto conto della mancata produzione della documenta- zione aggiornata da parte di e avuto riguardo al Parte_1
compendio probatorio acquisito riferito ai soli redditi dichiarati dall'appellante nei periodi di imposta del 2019, 2020 e 2021 prodotti nel giudizio di primo grado, può ritenersi ancora sussistente lo squili- brio economico-patrimoniale già ravvisato dal Tribunale tra le parti, peraltro aggravato a seguito del licenziamento collettivo cui Parte_3
è stata sottoposta nell'agosto 2024 (cfr. la comunicazione di re-
[...]
cesso ex art. 4, co. 9, l. n. 223/1991, datata 27 agosto 2024, allegata alla
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comparsa di costituzione e di risposta di depositata nel CP_1
presente giudizio), circostanza questa di carattere sopravvenuto ri- spetto al procedimento di primo grado, che rappresenta senz'altro una ragione oggettiva tale da rendere impossibile per l'appellata procurar- si i mezzi adeguati a vivere autonomamente e dignitosamente.
Quanto alla funzione perequativo-compensativa, accertato l'evidente squilibrio patrimoniale delle parti, come ricostruito dal Tri- bunale alla stregua della documentazione reddituale prodotta –
[...]
, il quale svolge attività di imprenditore edile, nel 2020 ha per- CP_3
cepito un reddito complessivo di 40.490 euro (con un'imposta lorda di
11.706 euro) e nel 2021 di 54.505 euro (con un'imposta lorda di
17.032 euro), mentre la ricorrente, tra il 2020 e il 2021, un reddito lordo annuo di gran lunga inferiore di circa 14.000 euro (con un'imposta netta di circa 1.200 euro) - occorre verificare se sussista un nesso causale tale da imputare la situazione economica della parte più debole ai sacrifici dalla stessa compiuti nella prospettiva del progetto di vita in comune con l'ex coniuge.
Muovendo dal compendio probatorio versato in atti e dalle di- chiarazioni rese in udienza, emerge chiaramente che è CP_1
stata assunta con contratto part-time che le ha con evidenza consenti- to di assolvere alle esigenze di accudimento del figlio minore all'epoca in tenera età, come peraltro confermato dallo stesso appellante che, in- fatti, deduce, a fondamento del motivo di appello, che oggi, stante l'accresciuta età del figlio la continuazione di tale ridotto modello con- trattuale è frutto di libera scelta dell'ex coniuge.
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Già tale elemento consente di ritenere che la scelta di percepire uno stipendio inferiore a quello che le sarebbe spettato nel caso di contratto full-time e di progredire nel lavoro, è strettamente correlata alle esigenze della famiglia e, dunque, eziologicamente parzialmente produttivo della sperequazione reddituale subita dalla rispetto CP_1
alle prospettive patrimoniali del marito il quale si è potuto dedicare, negli anni, a consolidare la sua posizione economica
Passando alla determinazione del quantum dell'assegno divor- zile con funzione assistenziale, va osservato che, in applicazione dei principi sopra declinati, tenuto pertanto conto della situazione reddi- tuale delle parti e della durata del matrimonio (contratto in data
18.06.2004 e sciolto con sentenza non definitiva n. 966/2021 emessa il
02/03/2021, previa separazione dell'anno 2012), appare congruo con- fermare la misura indicata dal Tribunale pari ad € 300,00 mensili in favore dell'ex coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
I.S.T.A.T. da porsi a carico del . Parte_1
Giova sul punto rilevare che è ben vero che l'ordinanza presi- denziale pronunciata in data 21.10.2019 aveva revocato il contributo di mantenimento previsto per la moglie in sede di separazione (cfr. il provvedimento del 21.10.2019, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio), ma va considerata la natura meramente provviso- ria di tale provvedimento, emesso allo stato degli atti e sulla base delle sole dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza presidenziale - ove aveva dichiarato di svolgere solo lavori saltuari come Parte_1
operaio percependo circa € 50,00/60,00 giornalieri – come tale su-
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scettibile di essere modificata all'esito dell'approfondimento istrutto- rio della fase di merito, nel vigore del vecchio rito ratione temporis ap- plicabile.
Va ancora precisato che la circostanza che Parte_1
sia tenuto a concorrere al mantenimento dell'ulteriore figlio nato dalla relazione con la nuova compagna non è di per sé elemento sufficiente per fondare la riduzione della misura e, tanto meno, l'esclusione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, tanto più che l'assegno a favore dell'ex coniuge era misura già prevista in sede di accordi della separazione, anche in relazione al rilascio della casa coniugale da parte della nell'anno 2012 quando già aveva intrapreso una CP_1 Parte_1
stabile relazione con altra compagna da cui, dopo pochi mesi, in data
3.7.2012, sarebbe nato altro figlio.
D'altra parte, l'appellante non ha provato che la nascita del fi- glio abbia concorso a peggiorare le sue condizioni economiche, circo- stanza confutata dalla produzione documentale dianzi menzionata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è rigettato.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudi- zio, che si liquidano, come in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al
D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l.
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1028/2024
n. 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'Appello di Palermo, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 5860/2023 emessa dal Tribunale di Pa- CP_1
lermo il 20.12.2023; condanna al pagamento delle spese di lite di que- Parte_1
sto grado del giudizio che liquida in € 3.640,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo del 14.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile