Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17012 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14043 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del 25.9.2025, con termini abbreviati di giorni 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente TRA Avv. , elett.te dom.to in Roma, via Archimede 97, presso il proprio studio, in Parte_1 giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., unitamente all'avv. Francesco Masi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore E
, elett.te dom.to in Roma, via G.G. Belli 36 presso lo studio dell'avv. Controparte_1 Livia Di Taranto, che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuto OGGETTO: pagamento somme per compensi professionali.
CONCLUSIONI All'udienza del 25.9.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi. Parte attrice insisteva inoltre per l'ammissione delle istanze istruttorie e si riportava all'istanza depositata il 24.9.2025; parte convenuta si opponeva a entrambe le richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato il 18.2.2022 (iscritto a ruolo il 3.3.2022) – successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza - l'avv. chiedeva a questo Tribunale la condanna di Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle somme dovute a titolo di onorari professionali oltre accessori di legge e spese vive,
[...]
giusta notula, con gli interessi legali e di mora ex artt.
3-4 d.lgs. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 d.lgs.
231/2002 dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino al saldo, oltre al risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute;
vinte le spese.
Assumeva il ricorrente di aver svolto, per conto del , attività difensiva in sede penale e stragiudiziale. CP_1
Nel costituirsi tempestivamente in data 29.9.2022 il resistente sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. e chiedeva, per l'effetto, dichiararsi estinta l'obbligazione e rigettarsi l'avversa domanda, con condanna del OR ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese. Con ordinanza del 9.1.2023 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ed era fissata l'udienza ex art. 183 cpc.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Concessi, quindi, alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 29.1.2024 venivano disattese le richieste istruttorie e la causa era rinviata per conclusioni.
Disposto un rinvio ex art. 309 c.p.c., non essendo comparse le parti;
successivamente all'udienza del
25.9.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini abbreviati di giorni 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della produzione dei documenti irritualmente e tardivamente effettuata da parte attrice con la memoria di replica.
Parimenti devono ritenersi inammissibili le nuove richieste e conclusioni avanzate da parte convenuta nei propri scritti conclusionali.
Va, inoltre, confermata la valutazione di cui all'ordinanza del 29.1.2024 circa l'inammissibilità delle richieste istruttorie di parte attrice, reiterate nelle conclusioni definitive. Invero le prove orali articolate (per interpello e per testi) vertono su circostanze da provarsi documentalmente (capp. 1-2-3-4) ovvero comunque irrilevanti
(cap. 1) generiche (cap. 2-3-4) o valutative (cap. 2).
Quanto alla richiesta di giuramento decisorio, avanzata solo in via subordinata nella memoria istruttoria, si osserva che la stessa non è stata riproposta nelle note di udienza del 25.1.2024 (ex art. 233 c.p.c.) come evidenziato con la citata ordinanza del 29.1.2024; neppure è stata in seguito ulteriormente coltivata in modo esplicito e rituale.
Ciò posto, passando alla disamina della domanda, va evidenziato che l'avv. nel ricorso introduttivo (e Pt_1
nelle successive difese) ha chiesto la liquidazione e la relativa condanna del convenuto al pagamento dei compensi, determinati come segue, per le seguenti attività difensive: A) € 3.600,00 oltre accessori per la predisposizione di denunzia/querela in sede penale;
B) € 1.782,00 oltre accessori per la presentazione, davanti al Tribunale penale di Roma, di un'istanza di sospensione di procedure esecutive ex art. 20 l. 44/1999; C) €
4.320,00 oltre accessori per un'istanza stragiudiziale di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura.
Nell'atto introduttivo parte attrice non indica in quale epoca detta attività sarebbe stata compiuta, ma assume che comunque “il rapporto professionale si interrompeva per immotivata volontà del resistente”. Peraltro, dalla documentazione prodotta vuoi dallo stesso avv. (unitamente al ricorso) vuoi da parte Pt_1
convenuta emerge pacificamente che detti atti sono stati redatti e sottoscritti tutti nel 2016.
Nelle sue difese il ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 cod. civ.; CP_1
eccezione che deve ritenersi tempestiva, atteso che il convenuto si è costituto nei termini il 29.9.2022 rispetto all'udienza del 12.10.2022 fissata ex art. 702 bis cpc.
E' risaputo che, secondo consolidata giurisprudenza, la peculiarità della prescrizione presuntiva è quella di determinare, non l'estinzione dell'obbligazione per decorrenza del termine come per la prescrizione ordinaria,
ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che, trascorso un determinato periodo, il debito sia stato pagato (v. ex multis Cass. Civ. 15303/2019; 30058/2017;
1248/1994). L'eccezione di prescrizione in parola deve, peraltro, essere rigettata qualora il debitore contesti la prestazione o la carenza di prova o ammetta, in tutto o in parte, di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.
Nella fattispecie de qua il , nel costituirsi, ha appunto sostenuto semplicemente che l'obbligazione CP_1
si era estinta per intervenuto pagamento, ma non ha contestato il credito neppure nel quantum, il che rende perfettamente ammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, che non risulta dunque incompatibile con le difese svolte.
Orbene detta eccezione di prescrizione merita accoglimento.
Le prestazioni infatti, come detto, risalgono al 2016, mentre la domanda di pagamento è stata proposta nel
2022 ovvero oltre il termine di tre anni.
Giova, poi, rilevare che nessuna altra attività risulta posta in essere dal successivamente al 2016 con Pt_1
riferimento a tali procedimenti penali e stragiudiziali/amministrativi.
Del resto, la stessa pretesa di pagamento del ricorrente è limitata all'espletamento della sola attività
sopraindicata svolta nel 2016 (ovvero la predisposizione della denunzia/querela e delle due istanze richiamate).
Sicchè l'assunto difensivo svolto dal nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., per cui l'attività sarebbe Pt_1
proseguita fino al 2021, è rimasto privo di concreto riscontro.
E' poi il caso di sottolineare che la revoca del mandato del 2021 prodotta dal OR appare riferita a diversa attività difensiva svolta in sede civile.
D'altro canto in questa sede – stante il contenuto della domanda - non rileva l'esistenza di altri procedimenti civili, nei quali il ha rappresentato e difeso il (in particolare la causa RG 22549/16 del Pt_1 CP_1 contro ), che sono estranei al presente giudizio e la cui attività difensiva non CP_1 Controparte_2
rientra nella domanda in esame (e per la quale, anzi, sarebbe stata svolta autonoma azione).
Peraltro l'attore ha meramente dedotto che si tratterebbe di prestazioni unitarie, ma tale assunto difensivo non
è stato adeguatamente dimostrato e, anzi, appare smentito dal fatto che per il riconoscimento dei relativi compensi non è stata proposta unica domanda giudiziale.
Infine l'attore, nelle sue difese, ha genericamente dedotto la presenza di atti interruttivi, senza tuttavia fornirne prova documentale, tant'è che negli scritti difensivi viene richiamato genericamente un “allegato” privo di numerazione e che non risulta depositato (v. prima memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 3 e memoria conclusionale di replica, pag. 4).
Atteso quanto innanzi la domanda attorea va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione, anche in ordine alle richieste di stralcio di documenti non esaminati e utilizzati ai fini del decidere.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. sollecitata da parte convenuta.
Da ultimo non merita accoglimento la richiesta avanzata da parte attrice nell'istanza depositata il 24.9.2025 e richiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2025.
Invero – preso atto anche del contenuto delle giustificazioni addotte al riguardo da parte convenuta negli scritti conclusionali con riferimento all'avvenuto deposito dell'incolpazione dell'attore davanti al CDD di Bari – non si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al competente Consiglio dell'Ordine per l'esercizio dell'azione disciplinare.
Peraltro, trattasi di documento irrilevante e non utilizzato ai fini del decidere.
Parimenti allo stato neppure si ravvisano, nel deposito del documento, ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida Parte_1
in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 4 dicembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)