Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7468 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03809/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2023, proposto da
Mida-Bio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pio Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pio IV n. 3;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Strykeritalia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
– del Decreto del Direttore Generale n. 24681 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Toscana in data 14 dicembre 2022 e comunicato a mezzo pec in data 16 dicembre 2022 (doc. 1);
– della comunicazione della regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di pubblicazione del decreto n. 24681, trasmessa via pec in data 16 dicembre 2022 (doc. 2);
– del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3);
– del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4);
– di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, co. 3 del D.M. 6 ottobre 2022;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CE ME e preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalla ricorrente e dalla Regione Toscana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato l’atto regionale indicato in epigrafe, nonché il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ INVALIDITA’ VIA AUTONOMA: SUI VIZI PROPRI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
I. SULL’ERRONEA DETERMINAZIONE DEL FATTURATO E DEL QUANTUM RICHIESTO A TITOLO DI ASSERITA QUOTA DI RIPIANO PAYBACK: ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. ”;
“ II. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO” E DEL CONTRADDITTORIO. – VIOLAZIONE DELL’ART. 64 C.P.A., DELL’ART. 2697 COD. CIV. E DELL’ART. 115 C.P.C ”;
“ III. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22, 24 E 25 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 TER CO. BIS DEL D.L. N. 78/2015 E S.M.I. E DELL’ART. 3 DEL D.M. 6 OTTOBRE 2022 IN RAPPORTO ALL’ART. 64 C.P.A., ALL’ART. 2697 COD. CIV. E ALL’ART. 115 C.P.C. ”;
“ INVALIDITA’ IN VIA DERIVATA
IV. – SULL’EFFICACIA RETROATTIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN RELAZIONE ALL’ART. 9-TER CO. 9 BIS DEL D.L. N. 78/2015 MODIFICATO DAL D.L. N. 115/2022: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO (ART. 3 COST.) – INGERENZA SUI RAPPORTI CONTRATTUALI ESAURITI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI “EVIDENZA PUBBLICA” E DI TUTELA DELLA CONCORRENZA. – IN RELAZIONE AL D.M. SALUTE 6 LUGLIO 2022: SULLA FISSAZIONE POSTUMA RETROATTIVA DEI TETTI DI SPESA, SULL’INDETERMINATEZZA DELLE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E SULL’OMESSA PROVA DEI CALCOLI: VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”;
“ V. – (SEGUE): INVALIDITA’ DERIVATA IN RELAZIONE AL D.M. 6 OTTOBRE 2022: SULL’ILLEGITTIMA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI IVA GIÀ VERSATA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ - VIOLAZIONE DELL’ART. 26 CO. 2 e 19 DEL D.P.R. N. 633/1972 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI TO E DI RI ”.
2. Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed hanno chiesto la reiezione del ricorso. Si è altresì costituita la Regione Toscana.
3. Con ordinanza presidenziale pubblicata in data 28.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso con i pubblici proclami.
Tenutasi l’udienza camerale del 28.11.2023, con ordinanza cautelare n. 7893/2023 (pubblicata in data 30.11.2023 e non appellata) questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività degli atti impugnati.
4. Con memoria del 28.1.2026 la Regione Toscana ha chiesto in via principale la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per intervenuto pagamento da parte della ricorrente di quanto dovuto alla Regione in applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025, nonché in via subordinata la reiezione del ricorso.
In data 7.3.2026 la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, deducendo che “ la ricorrente ha provveduto al pagamento in misura ridotta, come attestato dalla documentazione versata in atti, aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118 ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue: “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
Orbene, considerato il disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025, tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della Regione Toscana, nonché dell’atto della Regione Toscana attestante l’avvenuto l’intervenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta dovuta da parte della ricorrente (v. decreto regionale n. 20582 del 29.9.2025 depositato dalla Regione in data 21.1.2026) va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA AL, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
CE ME, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CE ME | MA BA AL |
IL SEGRETARIO