Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7775 / 2018 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. LO BIANCO JASMINA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 07/12/1970 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO CARMELINA GIORGINA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/5/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 02/05/2018 adiva il Tribunale chiedendo Parte_1 la separazione dal marito , l'affidamento condiviso dei figli (nata il Controparte_1 Per_1
3.9.2004) e (nato il [...]), al tempo entrambi minorenni, con collocamento presso di Per_2
sé e assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé e un assegno di mantenimento per i figli.
1
chiedeva il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e insisteva affinchè il Tribunale ritenesse “indispensabile ai fini della soluzione della crisi la cessione ai figli della proprietà della casa familiare”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza con cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di prova orale dedotta dal resistente, in quanto generica, valutativa e comunque vertente su circostanze superflue ai fini della decisione (con particolare riguardo alle ragioni della crisi familiare, in assenza di domanda di addebito, o alle spese sostenute dai coniugi in costanza di matrimonio); parimenti va rigettata la richiesta di accertamenti sui redditi della ricorrente, richiesta che appare meramente esplorativa.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , non essendovi ragioni ostative al Per_2
riguardo, con collocamento presso la madre con la quale già convive. La casa familiare va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
In ordine alla determinazione degli incontri con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene che il figlio, ormai prossimo alla maggiore età, possa determinarsi autonomamente in ordine a tempi e modalità di permanenza presso il padre.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento della figlia ormai Per_1
maggiorenne.
E' incontestato il fatto che la figlia non sia economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria, e viva stabilmente con la madre.
Sussiste l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia CP_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
alla luce della documentazione in atti, si ritiene congruo porre a carico del un assegno mensile di euro 800,00, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie, scolastiche e mediche;
l'entità della contribuzione (in conformità a quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermata dalla Corte d'Appello) è determinata
2 tenuto conto delle necessità dei figli e della capacità reddituale del resistente, che percepisce un reddito complessivo annuo pari a circa euro 40.000, derivante dall'attività prestata nell'azienda di famiglia, ed è comproprietario di immobili siti in Giarre, Mascali e Riposto.
Il Collegio ritiene di confermare l'obbligo del marito di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (obbligo già imposto con l'ordinanza presidenziale), tenuto conto della sproporzione patrimoniale tra i coniugi (la ricorrente svolge attività lavorativa precaria come assistente , percependo un reddito annuo complessivo Pt_2
pari a circa 7.000 euro;
è proprietaria della casa familiare).
E' infatti consolidato il principio secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34728
11494/2024).
Il suddetto obbligo decorre dalla domanda (come correttamente statuito dal Presidente in sede di ordinanza ex art. 708 c.p.c. e confermato dalla Corte d'Appello), non sussistendo ragioni per derogare al principio generale della retroattività dei provvedimenti giudiziari (cfr. Cass., n.
19382/2014, con particolare riguardo agli obblighi di natura alimentare).
E' inammissibile la domanda di trasferimento della proprietà della casa familiare ai figli, formulata dal resistente, essendo previsto dalla legge esclusivamente il diritto godimento del detto bene da parte della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), al fine di preservare l'habitat domestico, e non già il trasferimento di diritti reali in suo favore.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 7775/2018, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_2
DISPONE l'affidamento condiviso ai genitori del minore con collocamento presso Persona_3
la madre.
ASSEGNA a la casa familiare. Parte_1
RIMETTE gli incontri della figlia minore col padre al gradimento di quest'ultimo. Persona_3
PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di , entro il CP_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , oltre al Per_2 Per_1
50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche relative ai predetti e la somma di euro
300,00 per il mantenimento della stessa somme da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici Istat, con decorrenza dalla domanda.
DICHIARA inammissibili le altre domande.
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/2/2025
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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