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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Nicola Lais, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via
Giovanni Nicotera n. 29;
OPPONENTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Rea, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la Strada alla via Domenico Gentile n. 136;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2450/23 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 34.348,92, oltre interessi e spese di lite, a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alla concessione in locazione di una porzione del lastrico solare della cappella madre del Cimitero
Comunale per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni con contratto del 24.09.2017.
Nello specifico, l'opponente ha eccepito la nullità parziale del contratto stipulato con il Comune di il 24.11.2017 nella parte in cui all'art. 4 Controparte_1 prevede un canone di locazione di € 12.000,00, in violazione dell'art. 93 del d.lgs.
259/2003 (oggi art. 54), chiedendo la sostituzione del suddetto canone contrattuale con quello previsto da tale disposizione.
Si è costituito il opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
In particolare, il Comune opposto ha precisato che il contratto in questione è un contratto di natura privatistica, avente ad oggetto un bene del patrimonio disponibile, e che la normativa richiamata dall'opponente riguarda unicamente la concessione su aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
Secondo la difesa del opposto, come sostenuto anche da giurisprudenza CP_1 di merito richiamata, l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della TO e del AP
(ora Canone Unico), non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.
Mutato il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, meramente documentale, è stata, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 07.07.2025.
Ciò premesso, l'opposizione risulta fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Il contratto di locazione stipulato fra le parti in giudizio riguarda la concessione di una porzione di superficie del lastrico solare della “Cappella Madre” del Cimitero
Comunale di per l'installazione di un'infrastruttura per Controparte_1 comunicazioni elettroniche.
La difesa del opposto fondata sulla inapplicabilità al contratto per cui è CP_1 causa dell'art. 93 del dlgs 259 del 2003 (oggi art. 54) in quanto oggetto del contratto è un bene del patrimonio disponibile del e non del demanio o CP_1 del patrimonio indisponibile non è condivisibile.
Invero, l'art. 824 comma 2 c.c. individua espressamente, fra i beni soggetti al regime del demanio necessario, i cimiteri comunali, con la conseguenza che il lastrico solare di cui è causa, in quanto porzione della cappella cimiteriale sorgente su suolo demaniale, non può che rientrare nel patrimonio demaniale del
CP_1
D'altronde nello stesso contratto per cui è causa si legge che il bene oggetto di concessione fa parte del patrimonio indisponibile del CP_1
Acclarata quindi la natura demaniale del lastrico in oggetto – atteso che esso insiste su una porzione della Cappella Madre del Cimitero Comunale e, pertanto, risulta integrante il complesso cimiteriale espressamente incluso tra i beni del demanio necessario ai sensi dell'art. 824, comma 2, c.c. – ne discende che il relativo rapporto instaurato tra il e la società Controparte_1 deve essere qualificato, sotto il profilo giuridico, come concessione Parte_1 amministrativa di un bene appartenente al demanio comunale e non come contratto di locazione di diritto privato.
Tale qualificazione giuridica comporta l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 93 del d.lgs. 259/2003 con la conseguenza che la società opponente è tenuta esclusivamente alla corresponsione del canone annuo determinato sulla base delle tariffe TOSAP o COSAP (ora Canone Unico).
Le clausole pattizie, inerenti la determinazione di un canone maggiore di quello imperativamente previsto, vale a dire l'art. 4 del contratto in oggetto, vanno dichiarate nulle in quanto contrarie a norme imperative, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1418, comma 1, c.c. e dall'art. 1419, comma 2, c.c., mentre per la parte restante il contratto rimane valido non avendo l'opponente dedotto che, senza tali clausole, non l'avrebbe concluso. Le dette clausole sono sostituite di diritto dalle norme imperative di cui all'art. 93 (oggi art. 54) del dlgs 259 del
2003.
In considerazione di quanto detto va accolta l'opposizione, dovendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede il pagamento da parte di di un canone annuo di € Parte_1 12.000,00 e, per l'effetto, disporne la sostituzione con i parametri stabiliti dall'art. 93 (oggi art. 54) del dlgs 259/2003, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'attore. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulle domande così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara la nullità dell'art. 4 del contratto di locazione nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone e per l'effetto dichiara che lo stesso deve essere calcolato secondo i criteri stabiliti dall' art. 93 D.lgs.
259/2003;
c) condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 7.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 456 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Nicola Lais, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via
Giovanni Nicotera n. 29;
OPPONENTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Raffaele Rea, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la Strada alla via Domenico Gentile n. 136;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2450/23 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 34.348,92, oltre interessi e spese di lite, a titolo di canoni di locazione dovuti in relazione alla concessione in locazione di una porzione del lastrico solare della cappella madre del Cimitero
Comunale per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni con contratto del 24.09.2017.
Nello specifico, l'opponente ha eccepito la nullità parziale del contratto stipulato con il Comune di il 24.11.2017 nella parte in cui all'art. 4 Controparte_1 prevede un canone di locazione di € 12.000,00, in violazione dell'art. 93 del d.lgs.
259/2003 (oggi art. 54), chiedendo la sostituzione del suddetto canone contrattuale con quello previsto da tale disposizione.
Si è costituito il opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto.
In particolare, il Comune opposto ha precisato che il contratto in questione è un contratto di natura privatistica, avente ad oggetto un bene del patrimonio disponibile, e che la normativa richiamata dall'opponente riguarda unicamente la concessione su aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
Secondo la difesa del opposto, come sostenuto anche da giurisprudenza CP_1 di merito richiamata, l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della TO e del AP
(ora Canone Unico), non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.
Mutato il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, meramente documentale, è stata, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 07.07.2025.
Ciò premesso, l'opposizione risulta fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Il contratto di locazione stipulato fra le parti in giudizio riguarda la concessione di una porzione di superficie del lastrico solare della “Cappella Madre” del Cimitero
Comunale di per l'installazione di un'infrastruttura per Controparte_1 comunicazioni elettroniche.
La difesa del opposto fondata sulla inapplicabilità al contratto per cui è CP_1 causa dell'art. 93 del dlgs 259 del 2003 (oggi art. 54) in quanto oggetto del contratto è un bene del patrimonio disponibile del e non del demanio o CP_1 del patrimonio indisponibile non è condivisibile.
Invero, l'art. 824 comma 2 c.c. individua espressamente, fra i beni soggetti al regime del demanio necessario, i cimiteri comunali, con la conseguenza che il lastrico solare di cui è causa, in quanto porzione della cappella cimiteriale sorgente su suolo demaniale, non può che rientrare nel patrimonio demaniale del
CP_1
D'altronde nello stesso contratto per cui è causa si legge che il bene oggetto di concessione fa parte del patrimonio indisponibile del CP_1
Acclarata quindi la natura demaniale del lastrico in oggetto – atteso che esso insiste su una porzione della Cappella Madre del Cimitero Comunale e, pertanto, risulta integrante il complesso cimiteriale espressamente incluso tra i beni del demanio necessario ai sensi dell'art. 824, comma 2, c.c. – ne discende che il relativo rapporto instaurato tra il e la società Controparte_1 deve essere qualificato, sotto il profilo giuridico, come concessione Parte_1 amministrativa di un bene appartenente al demanio comunale e non come contratto di locazione di diritto privato.
Tale qualificazione giuridica comporta l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 93 del d.lgs. 259/2003 con la conseguenza che la società opponente è tenuta esclusivamente alla corresponsione del canone annuo determinato sulla base delle tariffe TOSAP o COSAP (ora Canone Unico).
Le clausole pattizie, inerenti la determinazione di un canone maggiore di quello imperativamente previsto, vale a dire l'art. 4 del contratto in oggetto, vanno dichiarate nulle in quanto contrarie a norme imperative, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1418, comma 1, c.c. e dall'art. 1419, comma 2, c.c., mentre per la parte restante il contratto rimane valido non avendo l'opponente dedotto che, senza tali clausole, non l'avrebbe concluso. Le dette clausole sono sostituite di diritto dalle norme imperative di cui all'art. 93 (oggi art. 54) del dlgs 259 del
2003.
In considerazione di quanto detto va accolta l'opposizione, dovendosi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede il pagamento da parte di di un canone annuo di € Parte_1 12.000,00 e, per l'effetto, disporne la sostituzione con i parametri stabiliti dall'art. 93 (oggi art. 54) del dlgs 259/2003, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'attore. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulle domande così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara la nullità dell'art. 4 del contratto di locazione nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone e per l'effetto dichiara che lo stesso deve essere calcolato secondo i criteri stabiliti dall' art. 93 D.lgs.
259/2003;
c) condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 7.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco