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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 344/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARI GIOVANNI OGGETTO: Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 48 25121 BRESCIA solo danni a cose Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 548/2023 del Tribunale di Bresca sezione prima in data 09/03/2023 pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli
accertamenti del caso nonché in riforma delle impugnate Sentenze, voglia la Spett.le
Corte accogliere i motivi di gravame come sopra dedotti e per l'effetto, condannare
la predetta parte convenuta/Appellata al risarcimento del danno per l'importo di €
17.800,00 ed alla restituzione in favore della del totale importo in € Parte_1
7.406,50 (per onorari legali del primo grado, oltre interessi e rivalutazione), per i
motivi tutti di cui alla precedente narrativa e modificare in tal senso la Sentenza
impugnata, per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio (e di quelle
stragiudiziali precedenti) e conseguente condanna degli appellati alla restituzione di
quanto eventualmente percepito, per rimborso competenze legali in esecuzione
dell'impugnata Sentenza.
Con gli interessi moratori ed il maggior danno da intervenuta svalutazione
monetaria nella misura complessiva che l'ecc.ma Corte d'Appello riterrà di
giustizia.
In via subordinata e nel merito: in via sussidiaria, previe tutte le declaratorie e gli
accertamenti del caso, respingere ogni eventuale richiesta dell'appellata, e
condannarla al pagamento dei danni subiti da parte Attrice/Appellante in
conseguenza del sinistro per cui è causa ed alla restituzione di ogni e qualsiasi
importo ricevuto in esecuzione delle sentenze di primo grado, per le motivazioni tutte
di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado e stragiudiziali
precedenti. pagina 2 di 13 In via istruttoria: oltre alla prodotta documentazione, si chiede in da ora
ammissione di CTU TECNICA sulla compatibilità dei danni subiti dalla vettura di
parte attrice con la dinamica del sinistro stradale così come riportata in atto di
citazione e confermata dai testi escussi (visto il tempo trascorso e la rottamazione di
entrambi i veicoli tale mezzo istruttorio del giudice potrà effettuarsi esclusivamente
sulle fotografie).
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 548/2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Brescia, in persona del Giudice, Dott.ssa Faraone, in data 9.03.2023 per i motivi
precisati in atti;
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto per le ragioni in fatto e diritto meglio
precisate in narrativa, confermando la sentenza n. 548/2028 pronunciata dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice, in data 9.03.2023.
Con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, con
conferma della condanna alle spese del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/05/2020 conveniva in Parte_1
giudizio per sentirla condannare, in forza di polizza Kasko, al CP_1
pagamento della somma di € 18.800, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 29/05/2019 alla Audi A4 2.0 (targata EW 669
AF), di sua proprietà.
pagina 3 di 13 Deduceva l'attore che:
mentre percorreva la SP11 in Tormini di Roe Volciano (BS), l'Audi A4 2.0 condotta da , tamponava violentemente la Volkswagen UR 2.0 TDI (targata Persona_1
DE 135 BA) di proprietà di che la precedeva (docc. 1, 2 e 3); Parte_3
la vettura Audi A4, assicurata con polizza kasko n. 526700477 di CP_2
veniva recuperata sul luogo del sinistro a Roè Volciano dal carro attrezzi della
OZ AL (doc. 10) ;
le riparazioni pari ad € 21.303,12 (17.461,57 + IVA-vd perizia doc. 4) risultavano antieconomiche;
i danni complessivi (per valore ante sinistro del mezzo, fermo tecnico e spese recupero e custodia) ammontavano a complessivi € 17.809,94 già detratto il valore del relitto (quantificato in € 1.200).
Si costituiva contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel CP_1
quantum debeatur, e chiedendone il rigetto.
Riteneva che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice non fosse supportata da univoci riscontri oggettivi, anche a fronte delle approfondite verifiche effettuate, e pertanto sosteneva l'inoperatività della garanzia.
In particolare il modulo CAI, non sottoscritto da nessuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, presentava dichiarazioni incomplete e contraddittorie, rispetto a quanto poi asserito in atto di citazione;
nel detto modulo (non era rappresentata né la strada teatro del sinistro, con relativa segnaletica, né i veicoli coinvolti, né la direzione dei veicoli medesimi), il teste pagina 4 di 13 (N ) non risultava indicato nel modulo CAI e comunque Persona_2
rendeva dichiarazioni scritte generiche ed inconferenti.
Le perizie svolte su incarico della compagnia (docc. 3-6) rivelavano la presenza di incongruenze sia per l'incompatibilità dei danni subiti dall'Audi rispetto a quelli riscontrati dalla Volkswagen UR tamponata sia per la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo.
La causa era istruita documentalmente e con assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea con condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Riteneva il giudice che:
la ricostruzione dell'incidente, riportata in atto di citazione, era estremamente generica e non circostanziava i fatti quanto a stato dei luoghi, punto di collisione tra le vetture, parti dei veicoli interessate dall'urto, né la dinamica del sinistro emergeva dal modulo CAI (incompleto nello spazio riservato al grafico e privo di sottoscrizioni);
le dichiarazioni dei testi attorei e non consentivano di superare le Pt_3 Tes_1
incongruenze dei danni riportati dai veicoli coinvolti, tantopiù che l'attrice aveva rinunciato all'audizione orale di (il cui nome non compariva nel modulo Tes_1
CAI);
di contro i testi di parte convenuta nel confermare le proprie perizie “.. evidenziavano
la palese discordanza delle verosimili altezze e superfici delle regioni indicate
d'urto, nonché l'incoerenza delle ampiezze e geometrie dei componenti dei veicoli
pagina 5 di 13 che sarebbero reciprocamente venuti a contatto..”;
l'incongruenza dei danni dei due veicoli, la inspiegabile differenza del loro ammontare (€ 21.303,12, per l'Audi a fronte di € 4.135,20 per la ), la mancata Pt_4
apertura degli airbag nell'auto tamponata portano ad escludere che ci sia stato quel
“violento tamponamento” asserito da tale da giustificare i danni del veicolo Pt_1
attoreo;
la ricostruzione dei fatti, come denunciata dall'attrice, non supportata da dati oggettivi non consentiva di ritenere operativa la polizza che (art. 3) prevede la risarcibilità dei danni solo a seguito di collisione con altro veicolo identificato.
Avverso la sentenza proponeva appello per la sua riforma parziale Pt_1
reiterando le domande svolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle prove documentali e orali ed erronea e contraddittoria motivazione.
Ritiene incongruente che il giudice confermi che il tamponamento tra i due veicoli ci sia stato, per poi considerare la ricostruzione dei fatti non supportata da elementi oggettivi che consentano di considerare i danni lamentati causati dalla suddetta collisione.
Rileva che se il conducente del carro attrezzi ha visto sul luogo del sinistro la vettura pagina 6 di 13 attorea sinistrata ed impossibilitata a muoversi autonomamente nessun dubbio può
esservi sulla dinamica e veridicità del sinistro, mentre ininfluente sarebbe il mancato azionamento degli air bag della vettura tamponata che era già in movimento.
Con il secondo ed il terzo motivo censura la sentenza ove il giudice ha contraddittoriamente considerato che abbia fornito prove sufficienti a CP_1
supportare la propria difesa a mezzo dei rilievi dei propri CTP senza considerare che l'Ing. , incaricato dall'Assicurazione non aveva giudizialmente Persona_3
confermato, come teste, la propria perizia e che il teste Testimone_2
confermava la perizia per aveva incaricato un suo collega. Pt_5
Ritiene che la motivazione del giudice sia insufficiente, viziata e contradditoria ove evidenzia la discrepanza di danni tra i due veicoli sulla base di considerazioni ininfluenti, dato che il peso dei due veicoli è quasi analogo (Kg 1530/Audi e Kg
1675/WV ), la mancata apertura degli airbag nella sarebbe giustificato Pt_4 Pt_4
dallo stato di avanzamento che avrebbe attutito il colpo alla sua parte posteriore,
mentre l'Audi in frenata si infilava sotto il paraurti della . Pt_4
Richiama le dichiarazioni dei suoi testi (titolare della carrozzeria Testimone_3
che aveva recuperato l'Audi) e (conducente della UR tamponata) Parte_3
che confermerebbero la ricostruzione dei fatti dedotta in atti.
Ribadisce che avendo la vettura attorea procurato un incidente stradale (per sua colpa), ciò rientra pienamente nell'apposita Polizza KASKO stipulata.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta contraddittorietà della sentenza ove il giudice non accoglieva la ctu cinematica richiesta da ritenendola CP_1
pagina 7 di 13 meramente esplorativa, mentre nel verbale dell'udienza 26/11/2021 (Dott. Per_4
tale richiesta di prova tecnica era stata ritenuta superflua alla stregua della prova orale assunta e della prova documentale.
Insiste pertanto nell'accoglimento della suddetta perizia tecnica.
***
Per ragioni di logica va in primis valutato il quarto motivo con il quale l'appellante insiste per l'ammissione di CTU sulla compatibilità dei danni subiti dalla vettura di parte attrice con la dinamica del sinistro stradale come da lui rappresentata.
Il motivo va rigettato.
La ctu non costituisce un mezzo di prova atto a colmare le lacune dell'istruttoria che compete alla parte.
Nel caso di specie poi va rilevato che tale richiesta istruttoria era stata avanzata da e non da , la quale nella propria memoria istruttoria si era CP_1 Pt_1
limitata a non opporsi a detta istanza.
All'udienza del 16/11/2021 inoltre mentre il legale della compagnia insisteva per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori il legale dell'appellante chiedeva fissarsi udienza di pc, manifestando così di considerare del tutto superfluo l'esperimento di tale ulteriore indagine.
Gli ulteriori tre motivi di impugnazione, che per loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, vanno ugualmente rigettati.
Era onere dell'appellante dare piena dimostrazione della dinamica del sinistro, ma la genericità nella descrizione dell'evento, la documentazione in atti e financhè la pagina 8 di 13 prova orale assunta non sono stati in grado di fornire riscontri oggettivi che permettano di ritenere provata la domanda sia nell'an che nel quantum debeatur e dimostrare così che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Nell'atto introduttivo si limitava a dare conto dell'avvenuto tamponamento Pt_1
sulla SP11 in Tormini di Roe Volciano (BS) dell'Audi di sua proprietà con la UR
di proprietà di . Parte_3
Nulla aggiungeva sulla dinamica, né descriveva compiutamente il punto in cui il sinistro aveva avuto luogo.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado il modello CAI non presenta la descrizione grafica o letterale dell'evento, non risulta sottoscritta da nessuna delle parti coinvolte, non contiene indicazione di testi presenti, nonostante sia poi stata depositata agli atti la dichiarazione del “teste oculare” (alla cui audizione Tes_1
l'appellante rinunciava in corso di causa).
Non è stato richiesto l'intervento di alcuna forza dell'ordine per effettuare i rilievi del caso, le foto allegate (docc. 2,10) non riproducono la posizione, dopo l'urto, dei due veicoli che non appaiono mai contemporaneamente nella medesima immagine, dal raffronto delle foto (doc. 2) poi la carreggiata dove si trovano posizionate le auto presentano elementi non analoghi. L'Audi è posizionata di fianco alla riga destra della corsia di marcia oltre la quale è visibile un guardrail sormontato da una cancellata (oltre alla quale è presente un canale ben visibile a pag. 6 perizia ing.
. 6 fs ), la alla sua destra non ha un guardrail, ma un Persona_5 CP_1 Pt_4
muretto di sostegno di una cancellata, oltre la quale la corsia di marcia in senso opposto appare sopraelevata, elementi questi che, in mancanza di una esatta pagina 9 di 13 descrizione dei luoghi, non consentono di ubicare con certezza i due veicoli.
Il teste di parte attrice AL (titolare della carrozzeria che recuperava l'Audi)
dichiarava poi: “l'auto è stata recuperata a Roè Volciano sulla strada del centro
abitato del comune” e ciò contrasta sia con le affermazioni dell'appellante sia con quelle dell'altro teste (conducente dela ) che riferiva al Parte_3 Pt_4
momento del tamponamento di trovarsi “sulla strada statale che da Tormini porta a
Villanuova”.
Anche la testimonianza di non è quindi ben circostanziata ove si limita a Pt_3
riferire “l'auto che mi ha tamponato se non sbaglio era un Audi A4; il tratto di
strada era rettilineo”.
La dinamica del sinistro così come genericamente descritta dall'appellante non risulta infine coerente con le risultanze delle indagini peritali svolte per conto di secondo le quali i danni subiti dall'Audi dell'attore sono incompatibili ai CP_1
danni riscontrati sulla Volkswagen UR.
Il perito che, quale rappr. legale, sottoscriveva la perizia redatta Testimone_2
da (docc. 3-5) confermava in sede testimoniale che: “Sulla base dei Parte_6
Tes_ rilievi oggettivi del collega ho valutato l'incompatibilità dei danni riscontrati
sulle vetture rispetto alla dinamica del sinistro come descritta nella constatazione
amichevole, in particolare i danni non erano compatibili per morfologia, sede ed
entità; più precisamente l'impronta del danno dell'auto che ha tamponato (Audi)
non corrispondeva all'impronta del danno dell'auto tamponata (UR); la
profondità del danno rilevato sulla UR è di circa 18 cm e non è compatibile con la
parte frontale dell'Audi A4”. pagina 10 di 13 Ininfluente quindi è la censura dell'appellante sulla raccolta del rilievo da parte di un
Tes_ collega ( ) dello diverso quindi dal testimone, dato che le risultanze Parte_6
sono state poi valutate e sottoscritte dallo stesso nella sua qualità di Tes_2
legale rappresentante.
Ugualmente esaustiva è poi anche la perizia di compatibilità dei danni redatta dall'ing. (doc. 6) che sulla base delle documentate ispezioni Persona_3
dell'incaricato della compagnia su entrambi i veicoli, effettuate in data 11/06/19 e
12/07/19 (come da foto riportate a pagg.
3-4 della perizia), concludeva per la non compatibilità tecnica dei danni rispetto alla dinamica così come denunciata.
Il perito infatti evidenziava: “..la palese discordanza delle verosimili altezze e
superfici delle regioni indicate d'urto, nonché l'incoerenza delle ampiezze e
geometrie dei componenti dei veicoli che sarebbero reciprocamente venuti a
contatto, già riguardo la tecnicamente ingiustificabile localizzata introflessione alla
parte centro sinistra del cofano anteriore della AUDI A4 Avant ed ubicata a quota
70-85 cm, che non trova alle lisce e regolari superfici verticali del portello
posteriore della alcun “puntone” elemento di contrasto Controparte_3
che abbia potuto coerentemente generarla, risultando inspiegabile anche il mancato
riscontro di rapportabili “calchi” al paraurti-griglia-stemma anteriore dell
[...]
e che pure sarebbero dovuti essere evidenti in relazione alla mutua e CP_4
reciproca compenetrazione (estensione di 70 cm), in particolare rispetto lo
sporgente paraurti posteriore della e che neppure Controparte_3
presentava rapportabili tracce di contatto al cantonale destro;
altimetricamente
inarrivabili i danneggiamenti anche al fanale destro (quota 105 cm) ovvero le
pagina 11 di 13 imbozzature superiori fino a quota 110 cm al portello posteriore della
assolutamente inconciliabili rispetto al più basso profilo Controparte_3
dell'anteriore AUDI A4 Avant. Nessun riscontro neppure di tracce di colore bianco
dell' sulle deformate superfici della grigia CP_4 CP_3
e viceversa, nonostante la significativa profondità di danno di ben 25 cm
[...]
riscontrata, tantomeno di "segni di strisciamento" addebitabili al relativo
scorrimento e sopravanzamento di componenti dell'uno rispetto l'altro veicolo”.
Nessun rilevo può poi avere la circostanza che tale perizia non sia stata confermata in sede testimoniale, dal momento che il teste era stato indicato dalla compagnia che non vi aveva certo rinunciato insistendo al contrario (vd udienza del 16/11/2021) per l'espletamento degli ulteriori elementi istruttori, che il giudice riteneva tuttavia superflui alla stregua della prova documentale e orale già assunta.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigttato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro € 17.809,94)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 548/2023 del Tribunale di
Bresca sezione prima in data 09/03/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 344/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARI GIOVANNI OGGETTO: Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 48 25121 BRESCIA solo danni a cose Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI, CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 548/2023 del Tribunale di Bresca sezione prima in data 09/03/2023 pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli
accertamenti del caso nonché in riforma delle impugnate Sentenze, voglia la Spett.le
Corte accogliere i motivi di gravame come sopra dedotti e per l'effetto, condannare
la predetta parte convenuta/Appellata al risarcimento del danno per l'importo di €
17.800,00 ed alla restituzione in favore della del totale importo in € Parte_1
7.406,50 (per onorari legali del primo grado, oltre interessi e rivalutazione), per i
motivi tutti di cui alla precedente narrativa e modificare in tal senso la Sentenza
impugnata, per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio (e di quelle
stragiudiziali precedenti) e conseguente condanna degli appellati alla restituzione di
quanto eventualmente percepito, per rimborso competenze legali in esecuzione
dell'impugnata Sentenza.
Con gli interessi moratori ed il maggior danno da intervenuta svalutazione
monetaria nella misura complessiva che l'ecc.ma Corte d'Appello riterrà di
giustizia.
In via subordinata e nel merito: in via sussidiaria, previe tutte le declaratorie e gli
accertamenti del caso, respingere ogni eventuale richiesta dell'appellata, e
condannarla al pagamento dei danni subiti da parte Attrice/Appellante in
conseguenza del sinistro per cui è causa ed alla restituzione di ogni e qualsiasi
importo ricevuto in esecuzione delle sentenze di primo grado, per le motivazioni tutte
di cui in premessa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado e stragiudiziali
precedenti. pagina 2 di 13 In via istruttoria: oltre alla prodotta documentazione, si chiede in da ora
ammissione di CTU TECNICA sulla compatibilità dei danni subiti dalla vettura di
parte attrice con la dinamica del sinistro stradale così come riportata in atto di
citazione e confermata dai testi escussi (visto il tempo trascorso e la rottamazione di
entrambi i veicoli tale mezzo istruttorio del giudice potrà effettuarsi esclusivamente
sulle fotografie).
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello proposto da
avverso la sentenza n. 548/2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Brescia, in persona del Giudice, Dott.ssa Faraone, in data 9.03.2023 per i motivi
precisati in atti;
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto per le ragioni in fatto e diritto meglio
precisate in narrativa, confermando la sentenza n. 548/2028 pronunciata dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice, in data 9.03.2023.
Con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, con
conferma della condanna alle spese del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/05/2020 conveniva in Parte_1
giudizio per sentirla condannare, in forza di polizza Kasko, al CP_1
pagamento della somma di € 18.800, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 29/05/2019 alla Audi A4 2.0 (targata EW 669
AF), di sua proprietà.
pagina 3 di 13 Deduceva l'attore che:
mentre percorreva la SP11 in Tormini di Roe Volciano (BS), l'Audi A4 2.0 condotta da , tamponava violentemente la Volkswagen UR 2.0 TDI (targata Persona_1
DE 135 BA) di proprietà di che la precedeva (docc. 1, 2 e 3); Parte_3
la vettura Audi A4, assicurata con polizza kasko n. 526700477 di CP_2
veniva recuperata sul luogo del sinistro a Roè Volciano dal carro attrezzi della
OZ AL (doc. 10) ;
le riparazioni pari ad € 21.303,12 (17.461,57 + IVA-vd perizia doc. 4) risultavano antieconomiche;
i danni complessivi (per valore ante sinistro del mezzo, fermo tecnico e spese recupero e custodia) ammontavano a complessivi € 17.809,94 già detratto il valore del relitto (quantificato in € 1.200).
Si costituiva contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel CP_1
quantum debeatur, e chiedendone il rigetto.
Riteneva che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice non fosse supportata da univoci riscontri oggettivi, anche a fronte delle approfondite verifiche effettuate, e pertanto sosteneva l'inoperatività della garanzia.
In particolare il modulo CAI, non sottoscritto da nessuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, presentava dichiarazioni incomplete e contraddittorie, rispetto a quanto poi asserito in atto di citazione;
nel detto modulo (non era rappresentata né la strada teatro del sinistro, con relativa segnaletica, né i veicoli coinvolti, né la direzione dei veicoli medesimi), il teste pagina 4 di 13 (N ) non risultava indicato nel modulo CAI e comunque Persona_2
rendeva dichiarazioni scritte generiche ed inconferenti.
Le perizie svolte su incarico della compagnia (docc. 3-6) rivelavano la presenza di incongruenze sia per l'incompatibilità dei danni subiti dall'Audi rispetto a quelli riscontrati dalla Volkswagen UR tamponata sia per la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo.
La causa era istruita documentalmente e con assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea con condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Riteneva il giudice che:
la ricostruzione dell'incidente, riportata in atto di citazione, era estremamente generica e non circostanziava i fatti quanto a stato dei luoghi, punto di collisione tra le vetture, parti dei veicoli interessate dall'urto, né la dinamica del sinistro emergeva dal modulo CAI (incompleto nello spazio riservato al grafico e privo di sottoscrizioni);
le dichiarazioni dei testi attorei e non consentivano di superare le Pt_3 Tes_1
incongruenze dei danni riportati dai veicoli coinvolti, tantopiù che l'attrice aveva rinunciato all'audizione orale di (il cui nome non compariva nel modulo Tes_1
CAI);
di contro i testi di parte convenuta nel confermare le proprie perizie “.. evidenziavano
la palese discordanza delle verosimili altezze e superfici delle regioni indicate
d'urto, nonché l'incoerenza delle ampiezze e geometrie dei componenti dei veicoli
pagina 5 di 13 che sarebbero reciprocamente venuti a contatto..”;
l'incongruenza dei danni dei due veicoli, la inspiegabile differenza del loro ammontare (€ 21.303,12, per l'Audi a fronte di € 4.135,20 per la ), la mancata Pt_4
apertura degli airbag nell'auto tamponata portano ad escludere che ci sia stato quel
“violento tamponamento” asserito da tale da giustificare i danni del veicolo Pt_1
attoreo;
la ricostruzione dei fatti, come denunciata dall'attrice, non supportata da dati oggettivi non consentiva di ritenere operativa la polizza che (art. 3) prevede la risarcibilità dei danni solo a seguito di collisione con altro veicolo identificato.
Avverso la sentenza proponeva appello per la sua riforma parziale Pt_1
reiterando le domande svolte in primo grado.
Si costituiva che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 09/07/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle prove documentali e orali ed erronea e contraddittoria motivazione.
Ritiene incongruente che il giudice confermi che il tamponamento tra i due veicoli ci sia stato, per poi considerare la ricostruzione dei fatti non supportata da elementi oggettivi che consentano di considerare i danni lamentati causati dalla suddetta collisione.
Rileva che se il conducente del carro attrezzi ha visto sul luogo del sinistro la vettura pagina 6 di 13 attorea sinistrata ed impossibilitata a muoversi autonomamente nessun dubbio può
esservi sulla dinamica e veridicità del sinistro, mentre ininfluente sarebbe il mancato azionamento degli air bag della vettura tamponata che era già in movimento.
Con il secondo ed il terzo motivo censura la sentenza ove il giudice ha contraddittoriamente considerato che abbia fornito prove sufficienti a CP_1
supportare la propria difesa a mezzo dei rilievi dei propri CTP senza considerare che l'Ing. , incaricato dall'Assicurazione non aveva giudizialmente Persona_3
confermato, come teste, la propria perizia e che il teste Testimone_2
confermava la perizia per aveva incaricato un suo collega. Pt_5
Ritiene che la motivazione del giudice sia insufficiente, viziata e contradditoria ove evidenzia la discrepanza di danni tra i due veicoli sulla base di considerazioni ininfluenti, dato che il peso dei due veicoli è quasi analogo (Kg 1530/Audi e Kg
1675/WV ), la mancata apertura degli airbag nella sarebbe giustificato Pt_4 Pt_4
dallo stato di avanzamento che avrebbe attutito il colpo alla sua parte posteriore,
mentre l'Audi in frenata si infilava sotto il paraurti della . Pt_4
Richiama le dichiarazioni dei suoi testi (titolare della carrozzeria Testimone_3
che aveva recuperato l'Audi) e (conducente della UR tamponata) Parte_3
che confermerebbero la ricostruzione dei fatti dedotta in atti.
Ribadisce che avendo la vettura attorea procurato un incidente stradale (per sua colpa), ciò rientra pienamente nell'apposita Polizza KASKO stipulata.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta contraddittorietà della sentenza ove il giudice non accoglieva la ctu cinematica richiesta da ritenendola CP_1
pagina 7 di 13 meramente esplorativa, mentre nel verbale dell'udienza 26/11/2021 (Dott. Per_4
tale richiesta di prova tecnica era stata ritenuta superflua alla stregua della prova orale assunta e della prova documentale.
Insiste pertanto nell'accoglimento della suddetta perizia tecnica.
***
Per ragioni di logica va in primis valutato il quarto motivo con il quale l'appellante insiste per l'ammissione di CTU sulla compatibilità dei danni subiti dalla vettura di parte attrice con la dinamica del sinistro stradale come da lui rappresentata.
Il motivo va rigettato.
La ctu non costituisce un mezzo di prova atto a colmare le lacune dell'istruttoria che compete alla parte.
Nel caso di specie poi va rilevato che tale richiesta istruttoria era stata avanzata da e non da , la quale nella propria memoria istruttoria si era CP_1 Pt_1
limitata a non opporsi a detta istanza.
All'udienza del 16/11/2021 inoltre mentre il legale della compagnia insisteva per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori il legale dell'appellante chiedeva fissarsi udienza di pc, manifestando così di considerare del tutto superfluo l'esperimento di tale ulteriore indagine.
Gli ulteriori tre motivi di impugnazione, che per loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, vanno ugualmente rigettati.
Era onere dell'appellante dare piena dimostrazione della dinamica del sinistro, ma la genericità nella descrizione dell'evento, la documentazione in atti e financhè la pagina 8 di 13 prova orale assunta non sono stati in grado di fornire riscontri oggettivi che permettano di ritenere provata la domanda sia nell'an che nel quantum debeatur e dimostrare così che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
Nell'atto introduttivo si limitava a dare conto dell'avvenuto tamponamento Pt_1
sulla SP11 in Tormini di Roe Volciano (BS) dell'Audi di sua proprietà con la UR
di proprietà di . Parte_3
Nulla aggiungeva sulla dinamica, né descriveva compiutamente il punto in cui il sinistro aveva avuto luogo.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado il modello CAI non presenta la descrizione grafica o letterale dell'evento, non risulta sottoscritta da nessuna delle parti coinvolte, non contiene indicazione di testi presenti, nonostante sia poi stata depositata agli atti la dichiarazione del “teste oculare” (alla cui audizione Tes_1
l'appellante rinunciava in corso di causa).
Non è stato richiesto l'intervento di alcuna forza dell'ordine per effettuare i rilievi del caso, le foto allegate (docc. 2,10) non riproducono la posizione, dopo l'urto, dei due veicoli che non appaiono mai contemporaneamente nella medesima immagine, dal raffronto delle foto (doc. 2) poi la carreggiata dove si trovano posizionate le auto presentano elementi non analoghi. L'Audi è posizionata di fianco alla riga destra della corsia di marcia oltre la quale è visibile un guardrail sormontato da una cancellata (oltre alla quale è presente un canale ben visibile a pag. 6 perizia ing.
. 6 fs ), la alla sua destra non ha un guardrail, ma un Persona_5 CP_1 Pt_4
muretto di sostegno di una cancellata, oltre la quale la corsia di marcia in senso opposto appare sopraelevata, elementi questi che, in mancanza di una esatta pagina 9 di 13 descrizione dei luoghi, non consentono di ubicare con certezza i due veicoli.
Il teste di parte attrice AL (titolare della carrozzeria che recuperava l'Audi)
dichiarava poi: “l'auto è stata recuperata a Roè Volciano sulla strada del centro
abitato del comune” e ciò contrasta sia con le affermazioni dell'appellante sia con quelle dell'altro teste (conducente dela ) che riferiva al Parte_3 Pt_4
momento del tamponamento di trovarsi “sulla strada statale che da Tormini porta a
Villanuova”.
Anche la testimonianza di non è quindi ben circostanziata ove si limita a Pt_3
riferire “l'auto che mi ha tamponato se non sbaglio era un Audi A4; il tratto di
strada era rettilineo”.
La dinamica del sinistro così come genericamente descritta dall'appellante non risulta infine coerente con le risultanze delle indagini peritali svolte per conto di secondo le quali i danni subiti dall'Audi dell'attore sono incompatibili ai CP_1
danni riscontrati sulla Volkswagen UR.
Il perito che, quale rappr. legale, sottoscriveva la perizia redatta Testimone_2
da (docc. 3-5) confermava in sede testimoniale che: “Sulla base dei Parte_6
Tes_ rilievi oggettivi del collega ho valutato l'incompatibilità dei danni riscontrati
sulle vetture rispetto alla dinamica del sinistro come descritta nella constatazione
amichevole, in particolare i danni non erano compatibili per morfologia, sede ed
entità; più precisamente l'impronta del danno dell'auto che ha tamponato (Audi)
non corrispondeva all'impronta del danno dell'auto tamponata (UR); la
profondità del danno rilevato sulla UR è di circa 18 cm e non è compatibile con la
parte frontale dell'Audi A4”. pagina 10 di 13 Ininfluente quindi è la censura dell'appellante sulla raccolta del rilievo da parte di un
Tes_ collega ( ) dello diverso quindi dal testimone, dato che le risultanze Parte_6
sono state poi valutate e sottoscritte dallo stesso nella sua qualità di Tes_2
legale rappresentante.
Ugualmente esaustiva è poi anche la perizia di compatibilità dei danni redatta dall'ing. (doc. 6) che sulla base delle documentate ispezioni Persona_3
dell'incaricato della compagnia su entrambi i veicoli, effettuate in data 11/06/19 e
12/07/19 (come da foto riportate a pagg.
3-4 della perizia), concludeva per la non compatibilità tecnica dei danni rispetto alla dinamica così come denunciata.
Il perito infatti evidenziava: “..la palese discordanza delle verosimili altezze e
superfici delle regioni indicate d'urto, nonché l'incoerenza delle ampiezze e
geometrie dei componenti dei veicoli che sarebbero reciprocamente venuti a
contatto, già riguardo la tecnicamente ingiustificabile localizzata introflessione alla
parte centro sinistra del cofano anteriore della AUDI A4 Avant ed ubicata a quota
70-85 cm, che non trova alle lisce e regolari superfici verticali del portello
posteriore della alcun “puntone” elemento di contrasto Controparte_3
che abbia potuto coerentemente generarla, risultando inspiegabile anche il mancato
riscontro di rapportabili “calchi” al paraurti-griglia-stemma anteriore dell
[...]
e che pure sarebbero dovuti essere evidenti in relazione alla mutua e CP_4
reciproca compenetrazione (estensione di 70 cm), in particolare rispetto lo
sporgente paraurti posteriore della e che neppure Controparte_3
presentava rapportabili tracce di contatto al cantonale destro;
altimetricamente
inarrivabili i danneggiamenti anche al fanale destro (quota 105 cm) ovvero le
pagina 11 di 13 imbozzature superiori fino a quota 110 cm al portello posteriore della
assolutamente inconciliabili rispetto al più basso profilo Controparte_3
dell'anteriore AUDI A4 Avant. Nessun riscontro neppure di tracce di colore bianco
dell' sulle deformate superfici della grigia CP_4 CP_3
e viceversa, nonostante la significativa profondità di danno di ben 25 cm
[...]
riscontrata, tantomeno di "segni di strisciamento" addebitabili al relativo
scorrimento e sopravanzamento di componenti dell'uno rispetto l'altro veicolo”.
Nessun rilevo può poi avere la circostanza che tale perizia non sia stata confermata in sede testimoniale, dal momento che il teste era stato indicato dalla compagnia che non vi aveva certo rinunciato insistendo al contrario (vd udienza del 16/11/2021) per l'espletamento degli ulteriori elementi istruttori, che il giudice riteneva tuttavia superflui alla stregua della prova documentale e orale già assunta.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigttato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro € 17.809,94)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 548/2023 del Tribunale di
Bresca sezione prima in data 09/03/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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