TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14089/2024, vertente
TRA
(GI (PG), 29/12/1959), con il patrocinio dell'avv. SUMMA Parte_1
ROSANNA; E
(CIVITAVECCHIA (RM), 18/02/1962), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SUMMA ROSANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto a Roma il 13.10.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1996, n. 01449,
p. 2, A02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4602/2021 del 04/03/2021 RG n. 25843/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14089/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 13.10.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1996, n. 01449, p. 2, A02) tra GI (PG), 29/12/1959) e Parte_1 Controparte_1
(CIVITAVECCHIA (RM), 18/02/1962), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14089/2024, vertente
TRA
(GI (PG), 29/12/1959), con il patrocinio dell'avv. SUMMA Parte_1
ROSANNA; E
(CIVITAVECCHIA (RM), 18/02/1962), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SUMMA ROSANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto a Roma il 13.10.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1996, n. 01449,
p. 2, A02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4602/2021 del 04/03/2021 RG n. 25843/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/10/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14089/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 13.10.1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1996, n. 01449, p. 2, A02) tra GI (PG), 29/12/1959) e Parte_1 Controparte_1
(CIVITAVECCHIA (RM), 18/02/1962), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi