Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01571/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2020, proposto da
FR AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D’Ambrosio, Daniele D’Ambrosio ed Enrico D’Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni (Crispiano, Massafra, Statte), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annalisa De Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni (Crispiano, Massafra, Statte), non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego, prot. n. 121 del 26.03.2020 comunicato a mezzo PEC, della richiesta dell’accertamento della compatibilità paesaggistica art. 91 delle NTA del PPTR e di ogni atto pregresso, prodromo e conseguenziale, ivi inclusi i Verbali della Commissione Locale del Paesaggio Unione dei Comuni (Crispiano, Massafra, Statte) e per la declaratoria del diritto del ricorrente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’accertamento della compatibilità paesaggistica art. 91 delle NTA del PPTR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni (Crispiano, Massafra, Statte);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I coniugi AN FR e OR IA sono proprietari della particella 110 del foglio di mappa n. 22 e della particella n. 109 dello stesso foglio.
Entrambi i lotti ricadono nella zona C4 del piano di fabbricazione del Comune di Crispiano nel centro abitato di San Simone, tra la via San Michele Arcangelo ed il fosso denominato “ San Simone ”: quest’ultimo è un corso d’acqua episodico superficiale, avente origine poco più a nord del centro abitato di San Simone.
In data 06.11.2018, il ricorrente ha prodotto al Comune di Crispiano la richiesta per il permesso a costruire sui detti lotti un edificio residenziale composto da un piano interrato e due piani fuori terra, suddiviso in cinque villette a schiera.
La realizzazione costruttiva del progetto de quo , prevede la sistemazione delle aree esterne con il mantenimento della quota di calpestio ora esistente nella parte anteriore del lotto (sostanzialmente pari alla pubblica via) ed il riempimento parziale della parte restante: ciò al fine di raccordare la quota di calpestio – della parte anteriore del lotto che è già delimitata da un muro di contenimento – prevista dal progetto per gli spazi esterni con la restante parte del terreno, più bassa di circa m. 5 che degrada verso l’alveo del corso d’acqua. Tale salto di quota, che costituisce il confine del lotto verso il fosso, vede a tale confine una parete rocciosa di circa m. 1,5 sulla quale vi è un antico muro a secco per il contenimento del terreno vegetale.
Sostanzialmente il progetto in questione prevede la regolarizzazione di tale salto di quota al piano di calpestio anteriore del lotto, con la realizzazione di un terrazzamento nella parte meridionale dello stesso lotto, delimitato verso nord, (ossia in direzione del fosso) da un muro di contenimento in calcestruzzo, meglio definito nella sua ubicazione e conformazione all’interno del lotto negli atti del progetto, arretrato rispetto al confine del lotto ed alla parete rocciosa preesistente da circa 2 a circa 4 metri.
In base al progetto, l’edificio insisterà nella parte meridionale del lotto, disposto con la facciata anteriore rivolta a sud ovest verso l’edificio scolastico esistente e la facciata posteriore, rivolta a nord est, verso il fosso San Simone. La facciata anteriore sarà posta a circa nove metri dal confine con il lotto nel quale sorge l’edificio scolastico, mentre la facciata posteriore sarà mantenuta ad una distanza dal confine verso il fosso San Simone tra circa 13 e 23 metri.
Con nota prot. n. 21389 del 11.12.2018 dell’area tecnica, il prefato Comune ha espresso parere favorevole condizionandolo, fra l’altro, alla produzione dell’ “ … Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall’Unione dei Comuni (Crispiano – Massafra – Statte) … ”.
Il 20.05.2019, il sig. AN ha avanzato richiesta alla menzionata Unione dei Comuni, assunta al protocollo n. 309, per ottenere il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Con raccomandata del 14.01.2020, l’odierno ricorrente ha ricevuto il provvedimento di “ preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 ” che ha riscontrato con proprie deduzioni il 23.01.2020.
Successivamente, con pec del 26.03.2020, l’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte ha comunicato all’odierno ricorrente il provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, in questa sede impugnato.
Il provvedimento gravato, nel recepire il parere non favorevole della commissione locale per il paesaggio, reca la seguente motivazione: “ considerato che l’intervento da realizzare, occupando buona parte del ciglio meridionale di un corso d’acqua tutelato all’interno della RER e modificando in maniera importante la morfologia dell’area (mediante la realizzazione di corpi edilizi a schiera, di riempimenti, terrapieni, muri di cinta e viabilità di servizio), è da ritenersi opera di notevole trasformazione territoriale ed è in contrasto: 1) con gli obiettivi di qualità della Scheda d’Ambito n. 8, sezione C2, in merito alla sezione A1 “Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche”, sia negli Indirizzi, tra cui quello di “... garantire l’efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d’acqua ...”, che nelle Direttive che, tra le altre cose, prevedono opere che “... assicurano la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque; - riducono l’artificializzazione dei corsi d’acqua”; 2) con gli interventi ammissibili ed elencati nell’art. 47 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.), delle NTA del PPTR ”. In particolare, “ l’opera modifica il deflusso delle acque e non garantisce la continuità idraulica sia orizzontale, lungo il corso d’acqua, in quanto sullo stesso, come per il lotto ad Ovest di questo, verrà costruito un muretto che ne intralcia il margine dell’alveo (che qui disegna una curva), sia il deflusso verticale, dalla scarpata fino al letto del fiume, con costruzione dei blocchi di 5 ville con strade di servizio e parcheggi. Obiettivo di qualità, invece, sarebbe “ridurre l’artificializzazione dei corsi d’acqua ”; la “ notevole trasformazione territoriale ” rileva ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera b1), delle NTA, a mente del quale le commissioni locali per il paesaggio sono tenute “ ad esaminare le istanze di accertamento (secondo art. 91), che ‘modifichino’ lo stato dei luoghi che ricadono in contesti vincolati dagli UCP (in questo caso la R.E.R ex art. 38, comma 3, punto 3,1 delle N.T.A., fig.3), mentre il proponente fa erroneamente riferimento alla lettera b2) quando la modifica dei luoghi avviene in contesti privi di vincoli di tutela ”. “ Riepilogando, a parere della scrivente commissione, che: L’intervento interessa un ulteriore contesto tra quelli individuati dal PPTR all’art. 38, comma 3, punto 3.1 e precisamente: a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale. La fattispecie che il lotto di intervento sia l’unico lotto non edificato nella zona non rileva – a parere della scrivente commissione – una deroga all’applicazione delle norme tecniche di attuazione del PPTR che sono state già valutate in contrasto con l’intervento ai sensi dell’art. 47 delle NTA (dove sono elencati gli interventi ammissibili in aree vincolate dalla R.E.R cosi come nel caso di specie). La commissione ha ritenuto l’intervento, proprio per il contesto territoriale di riferimento dettagliatamente descritto nel parere, di rilevante trasformazione e per cui si sono ritenuti applicabili gli obbiettivi di qualità della scheda d’ambito, sezione C2 ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione di legge – Eccesso di potere.
Il ricorrente deduce, innanzi tutto, la violazione dell’art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, relativo a “ Norme per la pianificazione paesaggistica ”, il quale recita al comma 1: “… La Commissione Locale per il Paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti: a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti … nonché delle autorizzazioni paesaggistiche … ” ed al comma 2: “ … Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto … ”. Nel caso in esame il RUP non solo ha atteso il parere della CLP emanato fuori termine il 10/12/2019, ma ha ulteriormente atteso che la CLP inviasse chiarimenti ulteriori: chiarimenti acquisiti “ … al protocollo dell’Unione in data 24/03/2020 … ”.
Inoltre, il ricorrente deduce che non vi è nella scheda d’ambito n. 8 Arco Ionico tarantino la definizione di intervento di “ rilevante trasformazione territoriale ”: locuzione ricorrente nella sezione “ C2 ” di quella scheda nel riquadro “ indirizzi ” ed in quello “ direttive ”, senza però che vi sia anche in quella sezione alcuna definizione di “ rilevante trasformazione ”. Definizione che, invece, sarebbe contenuta nell’art. 89 NTA del PPTR, rubricato “ strumenti di controllo preventivo ”, ove al comma 1 lettera b2) è disposto: “ Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale e provinciale … ”. L’intervento de quo , consistente nella realizzazione di un edificio per abitazioni con le relative pertinenze, non rientra tra quelli assoggettati dalla normativa nazionale e regionale a procedura di VIA, nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale. Tra l’altro, il lotto di intervento è l’unico lotto non edificato nella zona.
Infine, il ricorrente, richiamato l’art. 14 del regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, a mente del quale “ Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione stessa, tra i quali il Presidente …”, lamenta la violazione del quorum strutturale, in quanto nelle sedute dei verbali n. 61 del 19.11.2019 e n. 63 del 10.12.2019 erano presenti soltanto tre dei cinque componenti della commissione.
In data 31 agosto 2020 si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 8, comma 2, L.R. Puglia n. 20/2009 in tema di rilascio del parere obbligatorio non vincolante da parte della commissione locale per il paesaggio, si deve escludere l’illegittimità dell’atto cronologicamente successivo, per il solo fatto della scadenza del termine perentorio senza che il parere sia stato espresso.
L’amministrazione resistente ha autonomamente recepito il contenuto del parere obbligatorio non vincolante espresso dalla commissione locale per il paesaggio, senza ritenersi vincolata in alcun modo al medesimo.
Anche le censure rivolte al percorso logico seguito dall’amministrazione per negare l’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento devono essere disattese.
Giova, innanzi tutto, richiamare le disposizioni che vengono in rilievo nel caso in esame.
L’art. 91, comma 1, delle NTA al PPTR stabilisce che “ L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 comma 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito ”.
L’art. 89, comma 1, delle NTA del PPTR chiarisce che “ Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti: a) L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2; b) L’accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi: b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 co. 3.1; b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate. Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA ”.
L’art. 38, comma 3, punto 3.1, include tra gli ulteriori contesti individuati dal PPTR il reticolo idrografico di connessione della rete ecologica regionale.
L’art. 47 delle N.T.A. al PPTR stabilisce che: “ 1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all’art. 42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37. (…) ”.
L’art. 37 delle N.T.A. del PPTR dispone che “ 1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell’art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d’uso di cui all’Elaborato 5 - Sezione C2. 2. Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonché dalle “regole di riproducibilità” delle invarianti, come individuate nella Sezione B) delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio. 3. Essi indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio. 4. Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d’uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento. 4 bis. Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta. (…) ”.
La sezione C2 della scheda d’ambito Arco Ionico Tarantino prevede che agli “ indirizzi ” e alle “ direttive ” soggiacciono “ gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale ”.
Ciò premesso, l’intervento da realizzare è stato ritenuto in contrasto con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito n. 8, sezione C2, in merito alla sezione A1 “ Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche ”, sia negli indirizzi, tra cui quello di “... garantire l’efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d’acqua ... ”, sia nelle direttive che, tra le altre cose, prevedono opere che “ ... assicurano la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque; - riducono l’artificializzazione dei corsi d’acqua ”.
Il Collegio ritiene che sia inconferente il richiamo operato dal ricorrente all’art. 89, comma 1 lettera b2), e segnatamente agli interventi che comportino “ rilevante trasformazione del paesaggio ” ovunque siano localizzati, dal momento che nel caso in esame l’amministrazione ha richiamato l’art. 89, comma 1 lettera b1), che si riferisce agli interventi che comportano modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 comma 3.1. Poiché l’amministrazione non ha mai evocato la nozione di “ rilevante trasformazione del paesaggio ”, non rileva la circostanza per cui l’intervento de quo non rientra tra quelli assoggettati dalla normativa nazionale e regionale a procedura di VIA, nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale.
D’altra parte, essendo evidente che l’intervento in parola comporterebbe modifica dello stato dei luoghi nell’ulteriore contesto costituito dal reticolo idrografico di connessione della rete ecologica regionale, trova applicazione l’art. 47, a mente del quale si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37. Tale ultimo articolo richiama la normativa d’uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella sezione C2 delle schede degli ambiti paesaggistici. La citata sezione C2 dispone che agli “ indirizzi ” e alle “ direttive ” soggiacciono gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino “ opere di rilevante trasformazione territoriale ”. La locuzione “ opere di rilevante trasformazione territoriale ”, menzionata nella motivazione del provvedimento gravato, non coincide con la nozione di “ interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ”, secondo la definizione offerta dall’art. 89, comma 1 lettera b2), delle NTA del PPTR (“ Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA ”).
Inoltre, la circostanza per cui il lotto di intervento sia l’unico lotto non edificato nella zona non può giustificare alcuna deroga all’applicazione delle norme tecniche di attuazione del PPTR e, segnatamente, dell’art. 47 delle NTA (che nelle aree vincolate dalla RER considera non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37).
Con riferimento alla dedotta violazione del quorum strutturale, fondata sulla circostanza per cui nelle sedute dei verbali n. 61 del 19.11.2019 e n. 63 del 10.12.2019 erano presenti soltanto tre dei cinque componenti della commissione, sia sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale “ Nei collegi composti da un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta (“metà più uno”) ai fini del quorum strutturale, è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità ” (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 1981, n. 1307; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 1987, n. 463; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter , 3 luglio 2007, n. 5969; Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 dicembre 2013, n. 709; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 17 gennaio 2017, n. 135).
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto unitamente alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio dell’autorizzazione.
La particolarità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO