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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 448/2024 RGA avverso la sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2601/2023, pubblicata in data 12.06.2024, e notificata il 18.06.2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.7.2025; promossa da:
Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te in carica, dr. con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4, CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, col quale elett.te domicilia in Aversa alla via
Pisacane n. 1, come da procura in atti;
Appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Marco CP_3 C.F._1
Filipponi, con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna alla via Audinot n. 31, come da procura in atti;
Appellato; udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
– geom. libero professionista iscritto alla CP_3 Controparte_1 dal 26/02/1986 - adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di
[...] giudice del lavoro, evocando in giudizio la detta Cassa - di seguito per brevità: - deducendo, Pt_1 dal punto di vista fattuale, l'infruttuoso esperimento del ricorso amministrativo promosso nel marzo
2023 al fine di veder accertato il proprio diritto a vedersi riconosciute - ai fini previdenziali - le annualità contributive 1992, 1994 e 1995 risultate parzialmente pagate (per € 1.355,18 quanto al
1992; per € 1.964,09 quanto al 1994; per (€ 2.597,26 quanto al 1996) e comunque prescritte.
Segnatamente, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente riteneva che le dette annualità dovessero concorrere alla formazione dell'anzianità contributiva, con conseguente inserimento nel calcolo di pensione in relazione alla contribuzione effettivamente versata, di talché
l'art.24 del Regolamento sulla Contribuzione (ora art.25 Reg. Contribuzione vigente dal
03.08.2023) – posto dalla a fondamento del proprio provvedimento di rigetto – avrebbe CP_1 dovuto essere ritenuto illegittimo e quindi disapplicato giacché contrastante con l'art.2 L.773/1982; ciò in quanto tale disciplina primaria non richiederebbe l'integralità della contribuzione ai fini predetti e nemmeno prevederebbe sanzioni – in particolare l'esclusione dell'annualità dalla posizione pensionistica - nel caso di contribuzione solo parzialmente versata, essendo invece stabilito che in tale ipotesi la misura del trattamento pensionistico sia commisurata alla contribuzione effettivamente versata alla CP_1
A conforto della propria tesi, parte ricorrente - come efficacemente indicato in sentenza – assumeva che è: “principio affermato dalla giurisprudenza del Giudice di legittimità che nel sistema che regola la cassa di previdenza dei geometri, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali e i relativi crediti siano prescritti, gli anni concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il residuo sul quale è stato effettivamente versato il contributo, in quanto che, in questa ipotesi di versamento effettuato, si fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa (Cass. Civ., n.
15643/2018)”.
Il geom. instava, pertanto, affinché il Giudice adito volesse accertare che le annualità CP_3 predette comunque concorressero alla formazione della sua anzianità contributiva, con conseguente inserimento - nel calcolo della futura pensione di vecchiaia - della contribuzione effettivamente versata, formulando, quindi, le seguenti conclusioni:
2 “1. Accertare nel rapporto previdenziale in essere tra il Dott. Geom. e la CP_3 [...] che le annualità 1992 1994 Controparte_1
1995 sono da computare ai fini previdenziali e della pensione di vecchiaia e sono quindi da considerare ai fini del trattamento pensionistico in favore del ricorrente medesimo, in ragione delle contribuzioni che per dette annualità il ricorrente ha versato, nella misura di: € 1.355,18 per il
1992 (autoliquidazione 30.07.1992 e ruolo esattoriale del settembre 1992), € 1.964,09 per il 1994
(autoliquidazione in data 13.04.1995 e 28.07.1995), ed € 2.597,26 per il 1995 (autoliquidazione in data 15.04.1996 e 28.07.1996, e/o della diversa misura che dovesse essere accertata nel presente giudizio.
2. Dichiarare il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità contributiva e del correlato trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia delle annualità contributive 1992
1994 1995, in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1;
3. Dichiarare l'obbligo della Controparte_1
e condannare essa a computare le annualità contributive 1992 1994 1996 nel
[...] maturando trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia da erogare in favore dell'iscritto dott. Geom. , in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1. CP_3
4. Dichiarare, se e per quanto occorra, la illegittimità e contrarietà a legge ed al diritto del ricorrente, dell'atto di rigetto del ricorso amministrativo e della domanda amministrativa presentati dal ricorrente, previa, se e per quanto occorra, disapplicazione della norma regolamentare citata nell'atto di rigetto del ricorso amministrativo art. 24 Regolamento sulla contribuzione, ora art. 25 del vigente Regolamento sulla contribuzione, e delle altre ad esse connesse ed eventualmente invocate dalla convenuta , ivi compresa la norma portata Pt_1 dall'art. 21 (Effetti della prescrizione) del ridetto vigente Regolamento sulla contribuzione.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la avversava la tesi di parte ricorrente e Pt_1 replicava deducendo che “ai sensi dell'art.1, comma 4, del Regolamento di Previdenza attualmente in vigore (ALL.2) “Il diritto alle prestazioni previdenziali presuppone il corretto, completo e integrale adempimento degli obblighi contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed CP_1 interessi, in relazione all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti” e che “per anni utili si intendono esclusivamente quelli che non presentano inadempimenti o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e degli eventuali interessi e sanzioni“ (art.1, co.4, Reg. Prev).
In caso di annualità risultanti parzialmente pagate e prescritte, inoltre l'art.25 del
Regolamento sulla Contribuzione (ex art.24 Regolamento sulla Contribuzione1) (ALL.3) prevede
3 che tali annualità possano essere computate ai fini pensionistici solo previo versamento della riserva matematica: onere pacificamente mai assolto dal geom. ”. CP_3
La parte resistente sviluppava, quindi, le proprie argomentazioni evidenziando - come efficacemente indicato dal giudice di prime cure – “l'autonomia amministrativa, gestionale, organizzativa e contabile della (e delle altre Casse privatizzate) e il conseguente potere Parte_1 regolamentare di adottare provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, giusto il processo di delegificazione attuato dal legislatore con il d.lgs 509/1994 4, e le conseguenze ai fini previdenziali derivanti dalla mancanza di regolarità contributiva alla luce delle disposizioni regolamentari della e della giurisprudenza in subiecta materia. Chiariva che il CP_1 diritto alle prestazioni previdenziali presupponeva il corretto, completo e integrale adempimento degli obblighi contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed interessi, in relazione CP_1 all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti e che pertanto la domanda del ricorrente non poteva essere accolta”.
Alla luce di tali argomentazioni, la difesa chiedeva, in via principale e nel merito, la Pt_1 declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, istruita documentalmente la causa, ha accolto la tesi di parte ricorrente, ritenendo quindi che anche le annualità contributive parzialmente pagate e prescritte debbano essere computate ai fini pensionistici in ragione dei versamenti effettuati, statuendo:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il computo, ai fini previdenziali della pensione di vecchiaia e quindi ai fini del trattamento pensionistico, in ragione delle contribuzioni;
che per dette annualità il ricorrente ha versato, nella misura di: €
1.355,18 per il 1992 (autoliquidazione 30.07.1992 e ruolo esattoriale del settembre 1992), €
1.964,09 per il 1994 (autoliquidazione in data 13.04.1995 e 28.07.1995), ed € 2.597,26 per il 1995
(autoliquidazione in data 15.04.1996 e 28.07.1996;
2) per l'effetto condanna la ( Pt_1 Controparte_1
a computare le annualità contributive 1992 1994 1996 nel maturando trattamento
[...] pensionistico, dell'iscritto dott. Geom. , affinché concorrano a formare l'anzianità CP_3 contributiva e vadano inserite nel calcolo di pensione in relazione alla contribuzione effettivamente versata;
4 3) condanna la alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del processo che liquida in Pt_1
€ 3.291,99, oltre al contributo unificato di € 43,00 il rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando un unico motivo di Pt_1 gravame, così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.773/1982 e degli artt. 1, co.4 e co.6, e 2 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza nonché dell'art.25 del regolamento sulla contribuzione (ex art.24 reg.to sulla contribuzione)”.
Con tale motivo, in estrema sintesi, la difesa ha veicolato, per il tramite di specifiche Pt_1 censure alla sentenza gravata, le argomentazioni già svolte in primo grado, facendo leva: i. sull'autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle Casse professionali, privatizzate nel 1994, che avrebbe dato luogo ad una "sostanziale delegificazione", con possibilità di adottare regolamenti e delibere in materia contributiva e previdenziale, così da determinare anche le condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici;
ii. sull'inapplicabilità del “Principio di Automatismo delle
Prestazioni”, ponendosi in rilievo come vi sarebbe una distinzione fondamentale tra Lavoratori subordinati – in cui vige tale principio di automatismo ex art. 2116 c.c., per tutelarli da omissioni del datore - ed i liberi professionisti, per i quali l'automatismo non opera.
Tanto premesso, l'appellante richiama – al fine di sostenere la tesi per cui per i liberi professionisti il mancato versamento integrale impedisce la maturazione del diritto alla pensione – ancora una volta l'art.1 del Regolamento di Previdenza attualmente in vigore (dal 03/08/2023) da cui si evincerebbe il principio di integrale e completo adempimento degli obblighi contributivi verso la al fine dell'ottenimento della prestazione previdenziale, nonché l'art. 25 del CP_1
Regolamento sulla Contribuzione che prevede la possibilità, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta, ove intervenuta la prescrizione, di presentare richiesta di regolarizzazione tramite versamento di “riserva matematica” (norma già contenuta all'art.24 del Regolamento sulla
Contribuzione precedente, in vigore fino al 02/08/2023). Riteneva inoltre, l'appellante, nel suo diffuso argomentare, che aderire alla lettura offerta dal giudice di prime cure, significherebbe porsi in aperto contrasto con la “logica” solidaristica della previdenza professionale, con conseguente disparità di trattamento tra gli iscritti che versano la contribuzione per intero.
Si costituiva ritualmente il geom. che, in via preliminare, ha eccepito CP_3
l'inammissibilità del gravame e nel merito ne chiedeva la reiezione, col favore delle spese, riprendendo e sviluppando le argomentazioni già svolte in primo grado;
in particolare ha posto in rilievo che i regolamenti CIPAG non possano contrastare con la legge primaria, dovendosene conseguire la disapplicazione dell'art. 1 del nuovo Regolamento di Previdenza in vigore dal 3 agosto 2023, di cui comunque è stata dedotta l'inapplicabilità anche perché irretroattivo, posto che
5 la procedura amministrativa attivata dal per vedersi riconosciute a fini pensionistici le dette CP_3 annualità giusta domanda amministrativa del 07/03/2023 si era esaurita con il rigetto del ricorso in data 17/05/2023.
E comunque - proseguiva l'appellato – che dovrebbe pervenirsi al rigetto dell'appello anche laddove si volesse aver riguardo all'art. 24 del Regolamento sulla Contribuzione vigente al momento della domanda amministrativa (il cui contenuto è stato trasfuso nell' art. 25 del Reg.
Contr. attualmente vigente); si pone in evidenza che tale norma consente meramente di aumentare la base pensionistica in via di riserva matematica e non autorizza l'annullamento degli anni già parzialmente pagati, ponendo rilievo la distinzione del concetto di "riscatto" da quello di
"riconoscimento proporzionale".
Inoltre proponeva “appello incidentale condizionato” deducendo che il giudice non si CP_3 sarebbe pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di “illegittimità e contrarietà a legge ed al diritto del ricorrente, dell'atto di rigetto del ricorso amministrativo della domanda amministrativa presentati dal ricorrente, previa, se e per quanto occorra, disapplicazione della norma regolamentare citata nell'atto di rigetto del ricorso amministrativo art. 24 Regolamento sulla contribuzione, ora art. 25 del vigente Regolamento sulla contribuzione delle altre ad esse connesse ed eventualmente invocate dalla convenuta ”. CP_4
Orbene, dato atto di quanto sopra, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione agli atti, si ritiene che l'appello svolto in via principale da sia infondato, con conseguente Pt_1 assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato.
Dal punto di vista fattuale risulta incontroverso che:
- il aveva versato, a titolo di contributi parziali alla presso cui era CP_3 CP_1 iscritto già dal 26/02/1986, per il periodo di interesse, le seguenti somme:
• €.
1.355.18 per l'anno 1992;
• €. 781,92 per l'anno 1994;
• di €. 2.597,26 per l'anno 1995;
- dopo lunga interlocuzione tra e la circa l'esatto ammontare dei contributi CP_3 CP_1 versati ed il diritto del primo a vedersi riconosciute a fini previdenziali le dette annualità, il primo presentava, in data 07.03.2023, domanda amministrativa per il riconoscimento delle stesse ai fini della pensione di vecchiaia;
6 - la domanda avanzata in via amministrativa dall'aspirante pensionato veniva rigettata con provvedimento del 17 maggio 2023 che motivava, in proposito, affermando che il riconoscimento delle tre annualità parzialmente pagate poteva avvenire solo applicando l'art. 24 del Regolamento sulla Contribuzione vigente al momento – cui analogo contenuto si rinviene nell'art. 25 del regolamento attualmente vigente – mediante l'oneroso versamento della riserva matematica.
Ebbene, tanto premesso, si ritiene che l'appello sia infondato in quanto la pronuncia gravata
– laddove disapplica l'art. 1 Regolamento di Previdenza attualmente vigente che richiede, ai fini pensionistici, l'integrale, completo pagamento dei contributi annuali, prevedendo la decadenza dal diritto in caso di mancata regolarizzazione1 in quanto ritenuta contrastante con l'art. 2 L.n.
773/1982, non derogabile in sede di autonomia statutaria – abbia dato attuazione al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Sez. lav. n. 15643 del 14.06.2018: tale pronuncia - nel trattare la questione, di precipuo rilievo anche in tale sede, circa il riconoscimento delle annualità di contribuzione ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali e i relativi crediti siano prescritti - afferma il principio della doverosa commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata ancorché in misura parziale.
Invero è lo stesso Giudice di prime cure che, in modo inappuntabile, riporta la detta pronuncia al fine di argomentare la propria decisione, dando attuazione al disposto di cui all'art. 118 dip. att c.p.c., nei termini che seguono: “Sennonché tale scelta normativa” – facendo riferimento all'art. 1 Reg. Previdenza vigente “ risulta in contrasto con la sentenza della CORTE DI
CASSAZIONE – del 14 giugno 2018, n. 15643 ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“L'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nel comma 1, della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", priva di fondamento le considerazioni svolte dalla nel secondo motivo di ricorso e basate unicamente sull'uso CP_1 indifferenziato dell'aggettivo "effettiva" sia per la contribuzione e sia per l'iscrizione. Anzi, l'uso dell'aggettivo 'effettiva' solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da 'regolamentare', impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1.
Non è comunque ravvisabile, nell'interpretazione data dalla Corte territoriale, la dedotta violazione dell'art. 2, L. n. 773 del 1982 dovendosi ritenere, in conformità ai precedenti di legittimità (cfr. Cass. n. 5672 del 2012; Cass. n. 26962 del 2013; Cass. n. 7621 del 2015), come il termine 'effettivo' non possa interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere
'integrale', in quanto esso non contiene alcun riferimento alla 'misura' della contribuzione stessa.
Detto aggettivo introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione
"effettivamente" versata e sancisce, in tal modo, l'esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata. Come più volte statuito da questa Corte, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116
c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr.
Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del
2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
La questione oggetto del presente giudizio attiene al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti. Tale questione non può che essere decisa in relazione alla regolamentazione normativa dettata per il riconoscimento e il calcolo della pensione che, appunto, fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa. Non depone in senso contrario la sentenza n.
10431 del 2017 di questa Corte secondo cui, nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti, "l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento". Tale pronuncia attiene alla diversa questione della rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, delle annualità per le quali l'assicurato aveva estinto l'obbligazione 8 contributiva, ma era ancora in debito per le sanzioni. L'esigenza di integralità dell'adempimento contributivo è stata affermata, nel caso oggetto della citata sentenza, in ragione del vincolo di dipendenza genetico - funzionale ed accessoria delle sanzioni civili rispetto all'obbligazione principale ma la statuizione non investe il tema della commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, anche se solo parzialmente. Dal punto di vista sistematico, occorre poi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982 non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla
, il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una CP_1 somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva, o effettui una comunicazione infedele. Né la tesi della può trarre argomenti dalla CP_1 considerazione che, seguendo la soluzione indicata nelle pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l'intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la "logica" solidaristica della previdenza professionale. Come già rilevato da questa Corte, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal CP_1 sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva - previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass. 7621 del
2015)”.
Si rileva, peraltro, che tale pronuncia di legittimità non risulta essere in alcun modo contrastata da diverse letture ermeneutiche della stessa Corte di Cassazione;
ha inoltre trovato pieno seguito anche giurisprudenza di merito, ritenendo utile – anche ai fini argomentativi, facendo con ciò riferimento alla tecnica motivazionale di cui all'art. 118 disp. att c.p.c. cit. – richiamare a tal fine sentenza Corte d'Appello Napoli, del 09.01.2023 che, nel trattare un caso del tutto sovrapponibile a quello del geom. ha precisato: “[…] Nel caso di specie la sentenza impugnata ha preso in CP_3 esame l'irregolare contribuzione per gli anni 1989 al 1992 in relazione ai quali, i crediti contributivi erano stati dichiarati prescritti in altro giudizio e ha, quindi, valutato il dato 9 dell'irregolare contribuzione ritenendola ostativa all'integrazione del requisito di anzianità contributiva, necessario ai fini della pensione di vecchiaia.
Il motivo di appello proposto dalla Difesa del attiene alla corretta interpretazione Pt_2 dell'art. 2, L. n. 773 del 1982 e dell'art.2 del regolamento della cassa dei geometri [ora art. 1 reg. sulla Previdenza e Assistenza].
L'appellata , di contro, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio CP_1
Regolamento, [ora art. 1 reg. sulla Previdenza e Assistenza] la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva contribuzione... in relazione a regolare iscrizione all'Albo e che pertanto “la contribuzione doveva essere stata effettivamente versata ai fini della spettanza del trattamento pensionistico, non potendo riconoscersi validità ad un versamento solo parziale.
Sul precipuo punto, recentemente la Suprema Corte con sent. sez. lav., 14/06/2018, n.15643, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “nel sistema che regola la cassa di previdenza dei geometri, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti, gli anni concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente versato il contributo”.
Con la richiamata sentenza la Suprema Corte, in ordine alla questione del riconoscimento ai fini previdenziali delle annualità non coperte da integrale contribuzione, ha dunque «esteso» alla previdenza dei geometri il principio già affermato per la previdenza forense — nel senso di cui alla riportata massima — con le sentenze 10 aprile 2012, n. 5672; 2 dicembre 2013, n. 26962 (non massimata), e 15 aprile 2015, n. 7621.
La motivazione della richiamata sentenza, a cui questa Corte presta convinto ossequio, in particolare, specifica come la l. n. 773 del 1982 «non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla cassa, il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva,
o effettui una comunicazione infedele». Sulla nozione di «effettiva iscrizione e contribuzione» per la validità degli anni ai fini pensionistici, la ridetta sentenza ribadisce che l'aggettivo «effettivo» non è
10 sinonimo di «integrale», confermando quanto già affermato da Cass. 5672/12, cit., cfr. Cass. 6 marzo 2002, n. 3211; 3 dicembre 1988, n. 6571.
“L'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nel comma 1, della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", induce ad attribuire ad esso un significato diverso da regolamentare, impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1”.
[…] la dedotta violazione della L. n. 773 del 1982, art. 2, dovendosi ritenere, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, come il termine effettivo non possa interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa.
È pur vero che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del 2004;
Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980); ma la questione oggetto del presente giudizio attiene, com'è evidente, al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati “non integrali e i relativi crediti siano prescritti”.
Dal punto di vista sistematico – come insegnato dalla Suprema Corte - occorre quindi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982, non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla , il CP_1 versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva,
o effettui una comunicazione infedele. Nè potrebbe sostenersi che, seguendo la soluzione indicata
11 nelle pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l'intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la "logica" solidaristica della previdenza professionale. Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in parola, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal CP_1 sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass., 7621 del
2015)” (in applicazione, sempre in sede di merito, dei principi appena richiamati, si veda altresì
Corte d'Appello Ancona del 04.04.2024).
In ragione di quanto sopra, non essendovi valide ragioni giuridiche per discostarsi dai principi richiamati a fini motivazionali, elaborati in sede di legittimità e che hanno trovato ampia applicazione in sede di merito, si ritiene che l'appello debba essere rigettato, di talché si conferma il diritto a vedersi considerate ai fini previdenziali le annualità contributive per cui è causa considerando la contribuzione effettivamente versata, con conseguente piena conferma della pronuncia di I grado.
Al rigetto dell'appello segue l'assorbimento di ogni altra questione, deduzione e domanda non espressamente trattata, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 12/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma
1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1 Reg. Previdenza attualmente vigente, commi 4-5-6:
“4. Il diritto alle prestazioni previdenziali presuppone il corretto, completo e integrale adempimento degli obbli ghi CP_ contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed interessi, in relazione all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti.
5. In presenza di inadempimenti, l'efficacia della domanda di pensione è condizionata al versamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni dovuti, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione inviata dalla CP_
. In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la prestazione previdenziale è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti. In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la domanda decade e dovrà essere ripresentata.
6. Fermo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, ai fini del presente Regolamento, per anni utili si intendono esclusivamente quelli che non presentano inadempimenti o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e degli eventuali interessi e sanzioni. I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili non sono in ogni caso oggetto di restituzione”.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 448/2024 RGA avverso la sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2601/2023, pubblicata in data 12.06.2024, e notificata il 18.06.2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.7.2025; promossa da:
Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te in carica, dr. con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4, CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, col quale elett.te domicilia in Aversa alla via
Pisacane n. 1, come da procura in atti;
Appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Marco CP_3 C.F._1
Filipponi, con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna alla via Audinot n. 31, come da procura in atti;
Appellato; udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
– geom. libero professionista iscritto alla CP_3 Controparte_1 dal 26/02/1986 - adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di
[...] giudice del lavoro, evocando in giudizio la detta Cassa - di seguito per brevità: - deducendo, Pt_1 dal punto di vista fattuale, l'infruttuoso esperimento del ricorso amministrativo promosso nel marzo
2023 al fine di veder accertato il proprio diritto a vedersi riconosciute - ai fini previdenziali - le annualità contributive 1992, 1994 e 1995 risultate parzialmente pagate (per € 1.355,18 quanto al
1992; per € 1.964,09 quanto al 1994; per (€ 2.597,26 quanto al 1996) e comunque prescritte.
Segnatamente, a fondamento delle proprie domande, parte ricorrente riteneva che le dette annualità dovessero concorrere alla formazione dell'anzianità contributiva, con conseguente inserimento nel calcolo di pensione in relazione alla contribuzione effettivamente versata, di talché
l'art.24 del Regolamento sulla Contribuzione (ora art.25 Reg. Contribuzione vigente dal
03.08.2023) – posto dalla a fondamento del proprio provvedimento di rigetto – avrebbe CP_1 dovuto essere ritenuto illegittimo e quindi disapplicato giacché contrastante con l'art.2 L.773/1982; ciò in quanto tale disciplina primaria non richiederebbe l'integralità della contribuzione ai fini predetti e nemmeno prevederebbe sanzioni – in particolare l'esclusione dell'annualità dalla posizione pensionistica - nel caso di contribuzione solo parzialmente versata, essendo invece stabilito che in tale ipotesi la misura del trattamento pensionistico sia commisurata alla contribuzione effettivamente versata alla CP_1
A conforto della propria tesi, parte ricorrente - come efficacemente indicato in sentenza – assumeva che è: “principio affermato dalla giurisprudenza del Giudice di legittimità che nel sistema che regola la cassa di previdenza dei geometri, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali e i relativi crediti siano prescritti, gli anni concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il residuo sul quale è stato effettivamente versato il contributo, in quanto che, in questa ipotesi di versamento effettuato, si fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa (Cass. Civ., n.
15643/2018)”.
Il geom. instava, pertanto, affinché il Giudice adito volesse accertare che le annualità CP_3 predette comunque concorressero alla formazione della sua anzianità contributiva, con conseguente inserimento - nel calcolo della futura pensione di vecchiaia - della contribuzione effettivamente versata, formulando, quindi, le seguenti conclusioni:
2 “1. Accertare nel rapporto previdenziale in essere tra il Dott. Geom. e la CP_3 [...] che le annualità 1992 1994 Controparte_1
1995 sono da computare ai fini previdenziali e della pensione di vecchiaia e sono quindi da considerare ai fini del trattamento pensionistico in favore del ricorrente medesimo, in ragione delle contribuzioni che per dette annualità il ricorrente ha versato, nella misura di: € 1.355,18 per il
1992 (autoliquidazione 30.07.1992 e ruolo esattoriale del settembre 1992), € 1.964,09 per il 1994
(autoliquidazione in data 13.04.1995 e 28.07.1995), ed € 2.597,26 per il 1995 (autoliquidazione in data 15.04.1996 e 28.07.1996, e/o della diversa misura che dovesse essere accertata nel presente giudizio.
2. Dichiarare il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità contributiva e del correlato trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia delle annualità contributive 1992
1994 1995, in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1;
3. Dichiarare l'obbligo della Controparte_1
e condannare essa a computare le annualità contributive 1992 1994 1996 nel
[...] maturando trattamento pensionistico e della pensione di vecchiaia da erogare in favore dell'iscritto dott. Geom. , in ragione ed in misura dei versamenti e delle causali di cui al punto 1. CP_3
4. Dichiarare, se e per quanto occorra, la illegittimità e contrarietà a legge ed al diritto del ricorrente, dell'atto di rigetto del ricorso amministrativo e della domanda amministrativa presentati dal ricorrente, previa, se e per quanto occorra, disapplicazione della norma regolamentare citata nell'atto di rigetto del ricorso amministrativo art. 24 Regolamento sulla contribuzione, ora art. 25 del vigente Regolamento sulla contribuzione, e delle altre ad esse connesse ed eventualmente invocate dalla convenuta , ivi compresa la norma portata Pt_1 dall'art. 21 (Effetti della prescrizione) del ridetto vigente Regolamento sulla contribuzione.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la avversava la tesi di parte ricorrente e Pt_1 replicava deducendo che “ai sensi dell'art.1, comma 4, del Regolamento di Previdenza attualmente in vigore (ALL.2) “Il diritto alle prestazioni previdenziali presuppone il corretto, completo e integrale adempimento degli obblighi contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed CP_1 interessi, in relazione all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti” e che “per anni utili si intendono esclusivamente quelli che non presentano inadempimenti o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e degli eventuali interessi e sanzioni“ (art.1, co.4, Reg. Prev).
In caso di annualità risultanti parzialmente pagate e prescritte, inoltre l'art.25 del
Regolamento sulla Contribuzione (ex art.24 Regolamento sulla Contribuzione1) (ALL.3) prevede
3 che tali annualità possano essere computate ai fini pensionistici solo previo versamento della riserva matematica: onere pacificamente mai assolto dal geom. ”. CP_3
La parte resistente sviluppava, quindi, le proprie argomentazioni evidenziando - come efficacemente indicato dal giudice di prime cure – “l'autonomia amministrativa, gestionale, organizzativa e contabile della (e delle altre Casse privatizzate) e il conseguente potere Parte_1 regolamentare di adottare provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, giusto il processo di delegificazione attuato dal legislatore con il d.lgs 509/1994 4, e le conseguenze ai fini previdenziali derivanti dalla mancanza di regolarità contributiva alla luce delle disposizioni regolamentari della e della giurisprudenza in subiecta materia. Chiariva che il CP_1 diritto alle prestazioni previdenziali presupponeva il corretto, completo e integrale adempimento degli obblighi contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed interessi, in relazione CP_1 all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti e che pertanto la domanda del ricorrente non poteva essere accolta”.
Alla luce di tali argomentazioni, la difesa chiedeva, in via principale e nel merito, la Pt_1 declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, istruita documentalmente la causa, ha accolto la tesi di parte ricorrente, ritenendo quindi che anche le annualità contributive parzialmente pagate e prescritte debbano essere computate ai fini pensionistici in ragione dei versamenti effettuati, statuendo:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il computo, ai fini previdenziali della pensione di vecchiaia e quindi ai fini del trattamento pensionistico, in ragione delle contribuzioni;
che per dette annualità il ricorrente ha versato, nella misura di: €
1.355,18 per il 1992 (autoliquidazione 30.07.1992 e ruolo esattoriale del settembre 1992), €
1.964,09 per il 1994 (autoliquidazione in data 13.04.1995 e 28.07.1995), ed € 2.597,26 per il 1995
(autoliquidazione in data 15.04.1996 e 28.07.1996;
2) per l'effetto condanna la ( Pt_1 Controparte_1
a computare le annualità contributive 1992 1994 1996 nel maturando trattamento
[...] pensionistico, dell'iscritto dott. Geom. , affinché concorrano a formare l'anzianità CP_3 contributiva e vadano inserite nel calcolo di pensione in relazione alla contribuzione effettivamente versata;
4 3) condanna la alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del processo che liquida in Pt_1
€ 3.291,99, oltre al contributo unificato di € 43,00 il rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando un unico motivo di Pt_1 gravame, così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.773/1982 e degli artt. 1, co.4 e co.6, e 2 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza nonché dell'art.25 del regolamento sulla contribuzione (ex art.24 reg.to sulla contribuzione)”.
Con tale motivo, in estrema sintesi, la difesa ha veicolato, per il tramite di specifiche Pt_1 censure alla sentenza gravata, le argomentazioni già svolte in primo grado, facendo leva: i. sull'autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle Casse professionali, privatizzate nel 1994, che avrebbe dato luogo ad una "sostanziale delegificazione", con possibilità di adottare regolamenti e delibere in materia contributiva e previdenziale, così da determinare anche le condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici;
ii. sull'inapplicabilità del “Principio di Automatismo delle
Prestazioni”, ponendosi in rilievo come vi sarebbe una distinzione fondamentale tra Lavoratori subordinati – in cui vige tale principio di automatismo ex art. 2116 c.c., per tutelarli da omissioni del datore - ed i liberi professionisti, per i quali l'automatismo non opera.
Tanto premesso, l'appellante richiama – al fine di sostenere la tesi per cui per i liberi professionisti il mancato versamento integrale impedisce la maturazione del diritto alla pensione – ancora una volta l'art.1 del Regolamento di Previdenza attualmente in vigore (dal 03/08/2023) da cui si evincerebbe il principio di integrale e completo adempimento degli obblighi contributivi verso la al fine dell'ottenimento della prestazione previdenziale, nonché l'art. 25 del CP_1
Regolamento sulla Contribuzione che prevede la possibilità, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta, ove intervenuta la prescrizione, di presentare richiesta di regolarizzazione tramite versamento di “riserva matematica” (norma già contenuta all'art.24 del Regolamento sulla
Contribuzione precedente, in vigore fino al 02/08/2023). Riteneva inoltre, l'appellante, nel suo diffuso argomentare, che aderire alla lettura offerta dal giudice di prime cure, significherebbe porsi in aperto contrasto con la “logica” solidaristica della previdenza professionale, con conseguente disparità di trattamento tra gli iscritti che versano la contribuzione per intero.
Si costituiva ritualmente il geom. che, in via preliminare, ha eccepito CP_3
l'inammissibilità del gravame e nel merito ne chiedeva la reiezione, col favore delle spese, riprendendo e sviluppando le argomentazioni già svolte in primo grado;
in particolare ha posto in rilievo che i regolamenti CIPAG non possano contrastare con la legge primaria, dovendosene conseguire la disapplicazione dell'art. 1 del nuovo Regolamento di Previdenza in vigore dal 3 agosto 2023, di cui comunque è stata dedotta l'inapplicabilità anche perché irretroattivo, posto che
5 la procedura amministrativa attivata dal per vedersi riconosciute a fini pensionistici le dette CP_3 annualità giusta domanda amministrativa del 07/03/2023 si era esaurita con il rigetto del ricorso in data 17/05/2023.
E comunque - proseguiva l'appellato – che dovrebbe pervenirsi al rigetto dell'appello anche laddove si volesse aver riguardo all'art. 24 del Regolamento sulla Contribuzione vigente al momento della domanda amministrativa (il cui contenuto è stato trasfuso nell' art. 25 del Reg.
Contr. attualmente vigente); si pone in evidenza che tale norma consente meramente di aumentare la base pensionistica in via di riserva matematica e non autorizza l'annullamento degli anni già parzialmente pagati, ponendo rilievo la distinzione del concetto di "riscatto" da quello di
"riconoscimento proporzionale".
Inoltre proponeva “appello incidentale condizionato” deducendo che il giudice non si CP_3 sarebbe pronunciato sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di “illegittimità e contrarietà a legge ed al diritto del ricorrente, dell'atto di rigetto del ricorso amministrativo della domanda amministrativa presentati dal ricorrente, previa, se e per quanto occorra, disapplicazione della norma regolamentare citata nell'atto di rigetto del ricorso amministrativo art. 24 Regolamento sulla contribuzione, ora art. 25 del vigente Regolamento sulla contribuzione delle altre ad esse connesse ed eventualmente invocate dalla convenuta ”. CP_4
Orbene, dato atto di quanto sopra, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione agli atti, si ritiene che l'appello svolto in via principale da sia infondato, con conseguente Pt_1 assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato.
Dal punto di vista fattuale risulta incontroverso che:
- il aveva versato, a titolo di contributi parziali alla presso cui era CP_3 CP_1 iscritto già dal 26/02/1986, per il periodo di interesse, le seguenti somme:
• €.
1.355.18 per l'anno 1992;
• €. 781,92 per l'anno 1994;
• di €. 2.597,26 per l'anno 1995;
- dopo lunga interlocuzione tra e la circa l'esatto ammontare dei contributi CP_3 CP_1 versati ed il diritto del primo a vedersi riconosciute a fini previdenziali le dette annualità, il primo presentava, in data 07.03.2023, domanda amministrativa per il riconoscimento delle stesse ai fini della pensione di vecchiaia;
6 - la domanda avanzata in via amministrativa dall'aspirante pensionato veniva rigettata con provvedimento del 17 maggio 2023 che motivava, in proposito, affermando che il riconoscimento delle tre annualità parzialmente pagate poteva avvenire solo applicando l'art. 24 del Regolamento sulla Contribuzione vigente al momento – cui analogo contenuto si rinviene nell'art. 25 del regolamento attualmente vigente – mediante l'oneroso versamento della riserva matematica.
Ebbene, tanto premesso, si ritiene che l'appello sia infondato in quanto la pronuncia gravata
– laddove disapplica l'art. 1 Regolamento di Previdenza attualmente vigente che richiede, ai fini pensionistici, l'integrale, completo pagamento dei contributi annuali, prevedendo la decadenza dal diritto in caso di mancata regolarizzazione1 in quanto ritenuta contrastante con l'art. 2 L.n.
773/1982, non derogabile in sede di autonomia statutaria – abbia dato attuazione al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza Sez. lav. n. 15643 del 14.06.2018: tale pronuncia - nel trattare la questione, di precipuo rilievo anche in tale sede, circa il riconoscimento delle annualità di contribuzione ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali e i relativi crediti siano prescritti - afferma il principio della doverosa commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata ancorché in misura parziale.
Invero è lo stesso Giudice di prime cure che, in modo inappuntabile, riporta la detta pronuncia al fine di argomentare la propria decisione, dando attuazione al disposto di cui all'art. 118 dip. att c.p.c., nei termini che seguono: “Sennonché tale scelta normativa” – facendo riferimento all'art. 1 Reg. Previdenza vigente “ risulta in contrasto con la sentenza della CORTE DI
CASSAZIONE – del 14 giugno 2018, n. 15643 ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“L'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nel comma 1, della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", priva di fondamento le considerazioni svolte dalla nel secondo motivo di ricorso e basate unicamente sull'uso CP_1 indifferenziato dell'aggettivo "effettiva" sia per la contribuzione e sia per l'iscrizione. Anzi, l'uso dell'aggettivo 'effettiva' solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da 'regolamentare', impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1.
Non è comunque ravvisabile, nell'interpretazione data dalla Corte territoriale, la dedotta violazione dell'art. 2, L. n. 773 del 1982 dovendosi ritenere, in conformità ai precedenti di legittimità (cfr. Cass. n. 5672 del 2012; Cass. n. 26962 del 2013; Cass. n. 7621 del 2015), come il termine 'effettivo' non possa interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere
'integrale', in quanto esso non contiene alcun riferimento alla 'misura' della contribuzione stessa.
Detto aggettivo introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione
"effettivamente" versata e sancisce, in tal modo, l'esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata. Come più volte statuito da questa Corte, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116
c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr.
Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del
2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
La questione oggetto del presente giudizio attiene al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti. Tale questione non può che essere decisa in relazione alla regolamentazione normativa dettata per il riconoscimento e il calcolo della pensione che, appunto, fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa. Non depone in senso contrario la sentenza n.
10431 del 2017 di questa Corte secondo cui, nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti, "l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento". Tale pronuncia attiene alla diversa questione della rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, delle annualità per le quali l'assicurato aveva estinto l'obbligazione 8 contributiva, ma era ancora in debito per le sanzioni. L'esigenza di integralità dell'adempimento contributivo è stata affermata, nel caso oggetto della citata sentenza, in ragione del vincolo di dipendenza genetico - funzionale ed accessoria delle sanzioni civili rispetto all'obbligazione principale ma la statuizione non investe il tema della commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, anche se solo parzialmente. Dal punto di vista sistematico, occorre poi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982 non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla
, il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una CP_1 somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva, o effettui una comunicazione infedele. Né la tesi della può trarre argomenti dalla CP_1 considerazione che, seguendo la soluzione indicata nelle pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l'intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la "logica" solidaristica della previdenza professionale. Come già rilevato da questa Corte, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal CP_1 sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva - previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass. 7621 del
2015)”.
Si rileva, peraltro, che tale pronuncia di legittimità non risulta essere in alcun modo contrastata da diverse letture ermeneutiche della stessa Corte di Cassazione;
ha inoltre trovato pieno seguito anche giurisprudenza di merito, ritenendo utile – anche ai fini argomentativi, facendo con ciò riferimento alla tecnica motivazionale di cui all'art. 118 disp. att c.p.c. cit. – richiamare a tal fine sentenza Corte d'Appello Napoli, del 09.01.2023 che, nel trattare un caso del tutto sovrapponibile a quello del geom. ha precisato: “[…] Nel caso di specie la sentenza impugnata ha preso in CP_3 esame l'irregolare contribuzione per gli anni 1989 al 1992 in relazione ai quali, i crediti contributivi erano stati dichiarati prescritti in altro giudizio e ha, quindi, valutato il dato 9 dell'irregolare contribuzione ritenendola ostativa all'integrazione del requisito di anzianità contributiva, necessario ai fini della pensione di vecchiaia.
Il motivo di appello proposto dalla Difesa del attiene alla corretta interpretazione Pt_2 dell'art. 2, L. n. 773 del 1982 e dell'art.2 del regolamento della cassa dei geometri [ora art. 1 reg. sulla Previdenza e Assistenza].
L'appellata , di contro, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio CP_1
Regolamento, [ora art. 1 reg. sulla Previdenza e Assistenza] la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva contribuzione... in relazione a regolare iscrizione all'Albo e che pertanto “la contribuzione doveva essere stata effettivamente versata ai fini della spettanza del trattamento pensionistico, non potendo riconoscersi validità ad un versamento solo parziale.
Sul precipuo punto, recentemente la Suprema Corte con sent. sez. lav., 14/06/2018, n.15643, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “nel sistema che regola la cassa di previdenza dei geometri, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti, gli anni concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente versato il contributo”.
Con la richiamata sentenza la Suprema Corte, in ordine alla questione del riconoscimento ai fini previdenziali delle annualità non coperte da integrale contribuzione, ha dunque «esteso» alla previdenza dei geometri il principio già affermato per la previdenza forense — nel senso di cui alla riportata massima — con le sentenze 10 aprile 2012, n. 5672; 2 dicembre 2013, n. 26962 (non massimata), e 15 aprile 2015, n. 7621.
La motivazione della richiamata sentenza, a cui questa Corte presta convinto ossequio, in particolare, specifica come la l. n. 773 del 1982 «non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla cassa, il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva,
o effettui una comunicazione infedele». Sulla nozione di «effettiva iscrizione e contribuzione» per la validità degli anni ai fini pensionistici, la ridetta sentenza ribadisce che l'aggettivo «effettivo» non è
10 sinonimo di «integrale», confermando quanto già affermato da Cass. 5672/12, cit., cfr. Cass. 6 marzo 2002, n. 3211; 3 dicembre 1988, n. 6571.
“L'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nel comma 1, della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", induce ad attribuire ad esso un significato diverso da regolamentare, impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1”.
[…] la dedotta violazione della L. n. 773 del 1982, art. 2, dovendosi ritenere, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, come il termine effettivo non possa interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa.
È pur vero che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del 2004;
Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980); ma la questione oggetto del presente giudizio attiene, com'è evidente, al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati “non integrali e i relativi crediti siano prescritti”.
Dal punto di vista sistematico – come insegnato dalla Suprema Corte - occorre quindi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982, non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla , il CP_1 versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva,
o effettui una comunicazione infedele. Nè potrebbe sostenersi che, seguendo la soluzione indicata
11 nelle pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l'intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la "logica" solidaristica della previdenza professionale. Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in parola, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal CP_1 sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass., 7621 del
2015)” (in applicazione, sempre in sede di merito, dei principi appena richiamati, si veda altresì
Corte d'Appello Ancona del 04.04.2024).
In ragione di quanto sopra, non essendovi valide ragioni giuridiche per discostarsi dai principi richiamati a fini motivazionali, elaborati in sede di legittimità e che hanno trovato ampia applicazione in sede di merito, si ritiene che l'appello debba essere rigettato, di talché si conferma il diritto a vedersi considerate ai fini previdenziali le annualità contributive per cui è causa considerando la contribuzione effettivamente versata, con conseguente piena conferma della pronuncia di I grado.
Al rigetto dell'appello segue l'assorbimento di ogni altra questione, deduzione e domanda non espressamente trattata, ivi compreso l'appello incidentale condizionato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 784/2024 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 12/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma
1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1 Reg. Previdenza attualmente vigente, commi 4-5-6:
“4. Il diritto alle prestazioni previdenziali presuppone il corretto, completo e integrale adempimento degli obbli ghi CP_ contributivi verso la , comprensivi di sanzioni ed interessi, in relazione all'intero periodo di iscrizione, fermi restando gli ulteriori requisiti di maturazione previsti per i singoli trattamenti.
5. In presenza di inadempimenti, l'efficacia della domanda di pensione è condizionata al versamento dei contributi, degli interessi e delle sanzioni dovuti, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione inviata dalla CP_
. In caso di adempimento, entro il suddetto termine, la prestazione previdenziale è liquidata secondo le decorrenze previste per i singoli trattamenti. In difetto di adempimento, entro il suddetto termine, la domanda decade e dovrà essere ripresentata.
6. Fermo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, ai fini del presente Regolamento, per anni utili si intendono esclusivamente quelli che non presentano inadempimenti o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e degli eventuali interessi e sanzioni. I contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili non sono in ogni caso oggetto di restituzione”.
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